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Decisione

10.2007.148

Danneggiare intenzionalente strappando dalle mani una macchina fotografica, apostrofare e dire epitedi a una persona ledendo il suo onore

6 marzo 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

2007 n. 798/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di

fr. 450.00 quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 aliquote da fr. 30.--

(trenta) (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.00

(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv.

2.

CP).

3.

Al versamento alla parte

civile dell'importo di fr. 872.90 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett.b

CPPT).

4.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.00

(cento);

ed inoltre la condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 3 aprile 2007;

indetto il dibattimento 6 marzo 2008, al

quale sono comparsi:

- l’accusato,

,

di parte civile, il Procuratore pubblico con lettera 30 novembre 2007 ha

rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la

conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il teste __________ , __________,

da __________, in __________, __________, __________, il quale avvertito della

sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e

126.

CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, ha

promesso;

sentiti la patrocinatrice delle parti

civili, la quale postula la conferma del decreto d’accusa e il risarcimento

(quale rifusione del danno) delle spese legali di fr. 2'478.—, come da nota

d’onorario prodotta;

il difensore, il quale chiede:

-

il proscioglimento per il reato di danneggiamento; in via subordinata,

in caso di condanna, l’applicazione dell’art. 52 CP; in ultima subordinata che

la condanna al risarcimento non superi fr. 50.--;

-

per il reato di ingiuria, l’accusato va mandato esente per applicazione

dell’art. 177 cpv. 2 CP; in via subordinata devono trovare applicazione gli

art. 52 e/o 53 CP; in via ultima subordinata l’art. 48 CP (motivi di cui alle

lett. a, c e d), così che la pena non può superare le due aliquote giornaliere

sospese;

-

il proscioglimento per il reato di minaccia in specie non avendo incusso

né spavento né timore nella parte civile CIVI 1, rimasta sul posto;

Si oppone ad ogni richiesta di

parte civile, in ogni caso per la rifusione del danno per quanto postulata solo

al dibattimento, allorquando non si è opposta al decreto d’accusa;

Egli chiede infine vengano

assegnate ripetibili per fr. 1'500.—;

per ultimo l'accusat;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1

danneggiamento, per avere, a __________,

il __________, durante un diverbio, strappandogliela dalle mani e gettandola

per terra, intenzionalmente danneggiato la macchina fotografica di proprietà

della CIVI 2, in possesso di CIVI 1?

1.2

ingiuria, per avere,

nelle medesime circostanze di cui sopra, apostrofandolo con la frase “lei non è

un CIVI 1 ma un cane bastardo”, nonché con gli epiteti “mastino napoletano

bastardo”, “ladro”, nonché “disonesto e imbroglione”, offeso l’onore di CIVI 1?

1.3

minaccia, per avere, sempre

nelle citate circostanze, indirizzandogli la frase “non ti ammazzo ma ti rompo

le gambe e ti metto su una sedia a rotelle”, incusso spavento e timore a CIVI 1?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

2.1

Può trovare applicazione l’art.

177.

cpv. 2 CP per il reato di ingiuria?

2.2

Può trovare applicazione l’art.

52.

CP per i reati di danneggiamento e di ingiuria?

2.3

Può trovare applicazione l’art.

53.

CP per il reato di ingiuria?

2.4

Può trovare applicazione l’art.

48.

lett. a, c e/o d CP?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

Devono essere riconosciute le

pretese delle parti civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al

competente foro civile?

5.

Devono essere assegnate

ripetibili in favore di ACCU 1 e se sì in quale misura?

6.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 48 lett. c; 144 cpv.

1, 172ter cpv. 1, 177 cpv. 1 e 2, 180 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1.1

, 1.2., 1.3., 2.1., 3.; negativamente ai quesiti posti sub 2.2., 2.3., 4. e

5.

, come segue ai quesiti posti sub 2., 2.4. e 6.;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

danneggiamento di poca entità (art. 144 cpv. 1 in relazione con art. 172ter

cpv. 1 CP), ingiuria (art. 177 CP) e minaccia (art. 180 CP) per i fatti

compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 798/2007 del 2

aprile 2007;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 5

(cinque) aliquote giornaliere di fr. 350.-- (trecentocinquanta), per un totale

di fr. 1'750.-- (millesettecentocinquanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 500.--

(cinquecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al versamento alla parte

civile CIVI 2 dell'importo di fr. 150.—(centocinquanta) a titolo di

risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT);

4.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.-- per

complessivi fr. 450.-- (quattrocentocinquanta);

manda esente da pena ACCU 1 per il reato di

ingiuria, in applicazione dell’art. 177 cpv. 2 CP;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

respinge ogni altra pretesa di

risarcimento della parte civile, per sua mancata opposizione al decreto

d’accusa;

la domanda di

ripetibili del difensore trattandosi di sentenza di condanna;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.-- multa

fr. 200.-- tassa di giustizia

fr. 200.-- spese giudiziarie

fr. 50.-- testi

fr. 950.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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