10.2007.149
Condurre l'autovettura in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.68 - max. 2.31 grammi per mille), perdere la padronanza del veicolo e abbandonare il luogo dell'incidente
14 aprile 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2007.149
Data decisione, Autorità:
14.04.2008, PRPEN
Titolo:
Condurre l'autovettura in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.68 - max. 2.31 grammi per mille), perdere la padronanza del veicolo e abbandonare il luogo dell'incidente
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
INOSSERVANZA DEI DOVERI IN CASO DI INFORTUNIO
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 92 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2007.149
DA
851/2007
Bellinzona
14
aprile 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in
qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
difesa da: DI 1
prevenuta
colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per
aver condotto l'autovettura Ford targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.68 - max. 2.31 grammi per mille),
2. infrazione
alle norme della circolazione,
per
avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso
la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente
contro una recinzione metallica ivi esistente,
3. inosservanza
dei doveri in caso d'infortunio,
per
aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri
impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato
o avvertire senza indugio la polizia,
Fatti
avvenuti il __________ a __________;
reati
previsti dagli artt. 90 cifra 1, 91 cpv. 1, 92 cpv. 1 LCStr;
perseguita con
decreto d’accusa n. 851/2007 di data 2 aprile 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla
pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 150.00 (centocinquanta)
ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 4'500.00 (quattomilacinquecento).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla
multa di fr. 1'200.00 (milleduecento).
3.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di
fr. 300.00.
4.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 17 aprile 2007 dall'accusata;
indetto il
dibattimento 14 aprile 2008, al quale hanno presenziato l’accusata ed il suo
difensore;
accertate le
generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusata;
accolta la
richiesta della difesa di chiamare a testimoniare il marito dell’accusata;
sentito il
marito dall’accusata, il quale, sotto giuramento, dichiara:
-
che la recinzione si trovava sul manto stradale al passaggio della
moglie;
-
di avere scattato le proprie fotografie la mattina seguente l’incidente
(recinzione divelta, presente sulla strada), mentre la documentazione
fotografica prodotta dalla Polizia è stata allestita successivamente
(recinzione divelta, non presente sulla strada),
-
di non aver in nessun modo (acqua, panni o altro) pulito il veicolo della
moglie,
sentito il
difensore, la quale ammette il reato di guida in stato di inattitudine, ma
chiede in sostanza il proscioglimento dagli altri capi d’accusa;
sentita da
ultimo l'accusata, che si dichiara dispiaciuta di avere bevuto prima di essersi
messa al volante;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
per
i fatti avvenuti a __________, è l’accusata colpevole di:
1.1
guida
in stato di inattitudine,
per
aver condotto l'autovettura Ford targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.68 - max. 2.31 grammi per mille)?;
1.2
infrazione
alle norme della circolazione,
per
avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso
la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra cozzando
conseguentemente contro una recinzione metallica ivi esistente?;
1.3
inosservanza
dei doveri in caso d'infortunio,
per
aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri
impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato
o avvertire senza indugio la polizia?;
2.
In
caso di risposta affermativa ai quesiti che precedono, quale dev’essere la
pena?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale
periodo di prova?
4.
A
chi devono essere caricate le tasse e le spese?
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
artt. 90 cifra 1, 91 cpv. 1, 92 cpv. 1 LCStr ; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39
LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
proscioglie
ACCU 1,
dall’accusa
di infrazione alle norme della circolazione, ex art. 90 cifra 1
LCStr, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel punto 2. del
decreto di accusa n. 851/2007 del 2 aprile 2007;
dichiara ACCU
1.
autrice
colpevole di guida in stato di inattitudine, ex art. 91 cpv. 1
LCStr, ed inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, ex art.
92.
cpv. 1 LCStr, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto
di accusa n. 851/2007 del 2 aprile 2007;
condanna ACCU
1.
1.
alla
pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere di fr. 40.00
(quaranta), per un totale di fr. 1'000.00 (mille);
§ l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2.
alla
multa di fr. 500.00 (cinquecento);
§ in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al
pagamento di metà delle tasse e spese giudiziarie, di complessivi fr. 700.00 (settecento);
comunica che
la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice,
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il
termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la
motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, (4172/2006),
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
200.00
spese
giudiziarie
fr. 850.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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