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Decisione

10.2007.15

Delibazione di sentenza italiana di divorzio: autorità competente, legge applicabile

28 dicembre 2007Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi, essendo allo stato autosufficienti, dichiarano di rinunciare nei

reciproci confronti alla corresponsione di qualsiasi assegno a titolo di

mantenimento. Spese compensate.

Le

parti hanno rinunciato a ogni facoltà d'impugnazione e la sentenza è passata in

giudicato il 24 aprile 2007.

C. Il

30 settembre 2007 IS 1 si è rivolta a questa Camera, chiedendo che la sentenza di

divorzio sia riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera. Le parti sono

state convocate al contraddittorio di martedì 27 novembre 2007, ma la citazione

di CO 1 a __________ è tornata al Tribunale d'appello con la menzione “l'indirizzo è inesistente, il destinatario

è sconosciuto”. Con ordinanza

del 20 novembre 2007 il presidente della Ca­mera ha invitato l'istante perciò a

precisare il recapito esatto del convenuto, salvo produrre una dichiarazione in

cui quest'ultimo confermasse di aderire alla richiesta delibazione. L'istante

ha trasmesso una dichiarazione in tal senso del 23 novembre 2007 firmata da CO

1, affermando che il recapito di lui è a __________ e di non capire come mai la

notifica della convocazione non sia riuscita. La dichiarazione appena citata

rende, comunque sia, superflua una nuova citazione all'udienza. Giova procedere

senza indugio quindi all'emanazione del giudizio.

Considerandi

in diritto: 1. La Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare

esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato

(art. 29 LDIP), le sentenze civili pronunciate all'estero (art. 511 cpv. 1

CPC). La procedura è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art.

511.

cpv. 2 CPC). Sotto tale profilo l'istanza di delibazione è proponibile.

2.

Sfuggono

alla competenza della Camera civile di appello, per converso, il riconoscimento

e l'esecuzione di decisioni o documenti stranieri “concernenti lo stato civile”, la cui

trascrizione nei registri svizzeri va ordinata dall'autorità cantonale di vigilanza

(art. 32 cpv. 1 LDIP). Come si è già ricordato alle parti nella sentenza del 15

settembre 2004, tale competenza è esclusiva e non lascia spazio a procedure cantonali

di exequatur (DTF 99 Ib 241 consid. 2). Se questa Camera ha proceduto

alla delibazione del decreto del 5 febbraio 2003 con

cui il Tribunale di Imperia aveva omologato in camera di consiglio la

separazione consensuale delle parti, ciò si deve alla circostanza che in Svizzera la separazione personale non dispiega alcun effetto sullo

stato civile. Non essendo essa iscritta né menzionata nei registri

(elettronici), l'autorità di vigilanza non ha competenze al riguardo. Per

contro, il divorzio è un evento di stato civile. Se un coniuge è cittadino

svizzero, dunque, solo l'autorità di vigilanza può disporre la trascrizione della

sentenza estera nei registri svizzeri. La procedura di exequatur davanti

a questa Camera sussiste solo per le sentenze di divorzio che riguardano due

coniugi stranieri.

In

concreto l'istante ha la cittadinanza svizzera, non solo quella italiana. Nella

misura in cui si tratta di riconoscere il divorzio pronunciato dal Tribunale di

Imperia e di dichiarare esecutiva la relativa sentenza in Svizzera,

trascrivendo lo scioglimento del matrimonio nei registri svizzeri dello stato

civile, l'istanza in esame va pertanto dichiarata irricevibile. Solo l'autorità

di vigilanza è abilitata a ciò. Del resto, l'ipotesi di competenze parallele

(l'una amministrativa, l'altra civile), oltre che contraria al diritto

federale, implicherebbe il rischio di giudizi contraddittori. Anche per tale

ragione la Camera civile di appello funge unicamente, in casi del genere, da autorità

di ricorso (art. 32 cpv. 3 LAC).

3.

Nella

misura in cui il Tribunale di Imperia ha statuito sui contributi di

mantenimento che il convenuto deve versare ai figli (punto 4 del dispositivo), rispettivamente

nella misura in cui ha esonerato una parte da obblighi alimentari verso l'altra

(punto 6 del dispositivo), l'istanza di delibazione è una volta ancora

irricevibile. Il riconoscimento di sentenze relative a pagamenti in denaro (o a

prestazioni di garanzia) “avviene

ad opera del giudice normalmente competente nell'ambito del procedimento di

rigetto definitivo dell'opposizione secondo la LEF, fatta eccezione per le decisioni

di prestazioni di denaro che soggiacciono alla Convenzione di Lugano” (art. 512 CPC). La procedura dell'art. 511

cpv. 1 CPC è, in ogni modo, esclusa.

4.

Rimane

da esaminare l'istanza nella misura in cui si riferisce allo statuto dei figli

minorenni disciplinato dal Tribunale di Imperia (rilascio di documenti

d'identità, affidamento, diritti di visita: punti 1, 2, 3 e 5 del dispositivo).

Ora, il riconoscimento e l'esecutività di regolamentazioni che attengono ai

rapporti tra genitori e figli, seppure contenute in una sentenza di divorzio,

non sono retti – come crede l'istante – dalla Convenzione dell'Aia sul riconoscimento

dei divorzi e delle separazioni, del 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3), bensì

dalla Convenzione dall'Aia concernente la competenza delle autorità e la legge

applicabile in materia di protezione dei minorenni, del 5 ottobre 1961 (RS

0.211.231

). La successiva Convenzione dell'Aia sulla competenza, la legge

applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di

responsabilità parentale e di misure a protezione dei minorenni, del 19 ottobre

1996, destinata a sostituire quella del 1961, è stata invero sottoscritta, ma

non ancora ratificata dalla Svizzera.

Quanto

alla Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione

delle decisioni giudiziarie, del 3 gennaio 1933 (RS 0.276.194.541), essa “non deroga alle disposizioni degli accordi

che regolano la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle sentenze per quanto

riguarda le materie speciali”

(art. 13). In definitiva, tanto l'attribuzione dell'autorità parentale quanto

la disciplina sul diritto di visita (e sull'ottenimento di “documenti di espatrio”) da parte dei genitori soggiacciono nella

fattispecie alla citata Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 (DTF 126 III

301.

consid. a/aa). Non invece il riconoscimento dei contributi alimentari (DTF

126.

III 302 consid. a/bb), che dipende da altri trattati, la cui applicazione non

avviene – come si è visto – nell'ambito di una procedura ancorata

all'art. 511 cpv. 1 CPC (consid. 3). Si ricordi infine che l'intesa dei

genitori a proposito della delibazione non esime questa Camera dal verificare i

requisiti della richiesta in virtù del principio inquisitorio illimitato

preposto al diritto di filiazione, il quale fa parte dell'ordine pubblico

svizzero (DTF 126 III 303 in alto).

a) Conformemente

all'art. 25 LDIP una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se vi era

la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata

(lett. a), se non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o

è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto “giusta l'art.

27” (lett. c). Per quel che è del primo requi­sito, la Convenzione

dall'Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in

materia di protezione dei minorenni – ratificata anche dal­l'Italia il 23

aprile 1995 – prevede che abilitate a prendere misure in tal senso sono le autorità

della dimora abituale del minorenne (art. 1). Le autorità di cui il minorenne è

cittadino possono nondimeno, “dopo

averne avvisato le autorità dello Stato della sua dimora abituale”, fare altrettanto (art. 4 cpv. 1).

b) In

concreto E__________ e F__________ sono cittadini svizzeri e italiani. È vero

che la cittadinanza svizzera prevale, giacché essi risiedono stabilmente nel

Ticino e sono quindi “più strettamente

legati” alla Svizzera (art. 23

cpv. 2 LDIP; cfr. DTF 126 III 4 consid. 4). Ciò sarebbe di rilievo, però, solo ove

si ponessero questioni di

diritto applicabile (FF 1983 I 299). Ai fini del riconoscimento di una decisione straniera “per il pluricittadino è sufficiente tener conto di una delle sue cittadinanze” (art. 23 cpv. 3 LDIP). È vero che il

tribunale italiano non risulta avere avvisato le autorità svizzere, ma a parte il fatto che la comunicazione parrebbe riferirsi anzitutto

– almeno nella concezione svizzera – a provvedimenti d'indole tutelare (FF

edizione francese 1966 I 363 in fondo), tale mancanza non giustifica da sé sola

un diniego del riconoscimento. La competenza dell'autorità da cui emana la

decisione da delibare può quindi, nella fattispecie, ritenersi data (art. 25

lett. a LDIP).

c) Come

risulta dalla stampiglia apposta dal cancelliere del Tribunale di Imperia in

calce all'esemplare della sentenza prodotto davanti a questa Camera, il

giudizio in questione è passato in giudicato il 24 aprile 2007. Adempie così le

premesse dell'art. 25 lett. b LDIP. Non constano infine motivi di mancata

convocazione in giudizio (art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP) o di ordine pubblico

(art. 25 lett. c LDIP, art. 16 della nota Convenzione dell'Aia) che potrebbero

ostare alla delibazione. Ne segue, in ultima analisi, che la sentenza in

rassegna può essere riconosciuta e dichiarata esecutiva per quanto riguarda i

Dispositivo

dispositivi n. 1, 2, 3 e 5. Per il resto l'istanza va dichiarata irricevibile.

5. Gli

oneri processuali vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi

opposto alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” a norma

dell'art. 148 cpv. 1 CPC. Per le stesse ragioni non si giustifica di attribuire

ripetibili.

6. Relativamente

ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale, “le

decisioni sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni” possono formare

oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF). Nel

caso specifico senza riguardo all'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF, giacché solo il

dispositivo n. 4 (non delibato) comporta obblighi pecuniari; gli altri non

hanno, di per sé, valore litigioso.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella

misura in cui è ricevibile, l'istanza è accolta nel senso che la sentenza emanata

il 20 marzo 2007 dal Tribunale di Imperia tra le parti

è riconosciuta e dichiarata esecutiva per quanto riguarda i seguenti

dispositivi:

1. I

genitori si danno reciproco assenso per il rilascio del passaporto o altro documento

di espatrio;

2. I

due figli restano affidati alla madre e continueranno a risiedere presso la

residenza della stessa a __________, via __________:

3. Il

padre potrà vedere i figli ed intrattenersi con gli stessi ogniqualvolta lo

riterrà; potrà trascorrere con i minori i fine settimana alternati,

intendendosi gli stessi il periodo dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;

inoltre un periodo di sette giorni durante le vacanze invernali o e di trenta

giorni durante quelle estive, Pasqua, Natale e compleanno dei minori alternativamente

ogni anno; quanto precede compatibilmente con le esigenze scolastiche e di

salute dei minori; nel periodo di permanenza dei minori ad __________, il padre

si curerà del vitto e dell'alloggio e di tutte le necessità degli stessi;

5. I

coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, rilasciandosi

fin d'ora il reciproco assenso per l'ottenimento dei documenti di espatrio

anche [per] i figli minori.

II. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

250.–

sono

posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

III. Intimazione:

–;

–.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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