10.2007.15
Delibazione di sentenza italiana di divorzio: autorità competente, legge applicabile
28 dicembre 2007Italiano13 min
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Numero d'incarto:
10.2007.15
Data decisione, Autorità:
28.12.2007, ICCA
Titolo:
Delibazione di sentenza italiana di divorzio: autorità competente, legge applicabile
DIVORZIO
EFFETTI ACCESSORI
RICONOSCIMENTO DI DECISIONI STRANIERE
RICONOSCIMENTO SENTENZE O DECISIONI STRANIERE
art. 511 CPC-TI
art. 1 CPROMIN 61
art. 4 CPROMIN 61
art. 10 CPROMIN 61
art. 25 LDIP
art. 29 cpv. 1 LDIP
art. 32 cpv. 1 LDIP
Incarto n.
10.2007.15
Lugano,
28 dicembre
2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Epiney-Colombo
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 30
settembre 2007 presentata da
IS 1
(patrocinata dall'avv. PA 1)
relativa
alla sentenza del 20 marzo 2007 con cui il Tribunale di
Imperia ha sciolto il matrimonio celebrato a Lugano il 27 settembre 1991 tra
lei e
CO 1;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza
di delibazione;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. CO
1 (1957), cittadino italiano, e IS 1 (1968), cittadina svizzera e italiana, si
sono sposati a __________ il 27 settembre 1991 e hanno due figli, E__________
(nata il 26 febbraio 1993) e F__________ (nato il 23 gennaio 2000). Con decreto
del 5 febbraio 2003 il Tribunale di Imperia ha omologato in camera di consiglio
la loro separazione consensuale. Il relativo decreto è stato riconosciuto e
dichiarato esecutivo da questa Camera con sentenza del 15 settembre 2004 (inc.
10.2004.3), passata in giudicato.
B. Quattro
anni dopo, su richiesta comune dei coniugi, con sentenza del 20 marzo 2007 il
Tribunale di Imperia ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio “alle seguenti concordate condizioni”:
1. I genitori si danno reciproco assenso
per il rilascio del passaporto o altro documento di espatrio;
2. I
due figli restano affidati alla madre e continueranno a risiedere presso la
residenza della stessa a __________, via __________:
3. Il
padre potrà vedere i figli ed intrattenersi con gli stessi ogniqualvolta lo
riterrà; potrà trascorrere con i minori i fine settimana alternati,
intendendosi gli stessi il periodo dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
inoltre un periodo di sette giorni durante le vacanze invernali o e di trenta
giorni durante quelle estive, Pasqua, Natale e compleanno dei minori alternativamente
ogni anno; quanto precede compatibilmente con le esigenze scolastiche e di
salute dei minori; nel periodo di permanenza dei minori ad __________, il padre
si curerà del vitto e dell'alloggio e di tutte le necessità degli stessi;
4. Il
signor CO 1 verserà alla signora IS 1 a titolo di contribuzione per il mantenimento
dei figli minori un unico assegno mensile, cumulativo (solo un assegno per il
mantenimento di entrambi), anticipato e indicizzato di € 200.00 entro i primi
cinque giorni di ogni mese sino al raggiungimento della maggiore età o sino
all'anno successivo al completamento del regolare ciclo di studi, salvo che i
figli non siano nel frattempo divenuti autosufficienti;
5. I
coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, rilasciandosi
fin d'ora il reciproco assenso per l'ottenimento dei documenti di espatrio
anche [per] i figli minori;
6. Entrambi
Fatti
i coniugi, essendo allo stato autosufficienti, dichiarano di rinunciare nei
reciproci confronti alla corresponsione di qualsiasi assegno a titolo di
mantenimento. Spese compensate.
Le
parti hanno rinunciato a ogni facoltà d'impugnazione e la sentenza è passata in
giudicato il 24 aprile 2007.
C. Il
30 settembre 2007 IS 1 si è rivolta a questa Camera, chiedendo che la sentenza di
divorzio sia riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera. Le parti sono
state convocate al contraddittorio di martedì 27 novembre 2007, ma la citazione
di CO 1 a __________ è tornata al Tribunale d'appello con la menzione “l'indirizzo è inesistente, il destinatario
è sconosciuto”. Con ordinanza
del 20 novembre 2007 il presidente della Camera ha invitato l'istante perciò a
precisare il recapito esatto del convenuto, salvo produrre una dichiarazione in
cui quest'ultimo confermasse di aderire alla richiesta delibazione. L'istante
ha trasmesso una dichiarazione in tal senso del 23 novembre 2007 firmata da CO
1, affermando che il recapito di lui è a __________ e di non capire come mai la
notifica della convocazione non sia riuscita. La dichiarazione appena citata
rende, comunque sia, superflua una nuova citazione all'udienza. Giova procedere
senza indugio quindi all'emanazione del giudizio.
Considerandi
in diritto: 1. La Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare
esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato
(art. 29 LDIP), le sentenze civili pronunciate all'estero (art. 511 cpv. 1
CPC). La procedura è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art.
511.
cpv. 2 CPC). Sotto tale profilo l'istanza di delibazione è proponibile.
2.
Sfuggono
alla competenza della Camera civile di appello, per converso, il riconoscimento
e l'esecuzione di decisioni o documenti stranieri “concernenti lo stato civile”, la cui
trascrizione nei registri svizzeri va ordinata dall'autorità cantonale di vigilanza
(art. 32 cpv. 1 LDIP). Come si è già ricordato alle parti nella sentenza del 15
settembre 2004, tale competenza è esclusiva e non lascia spazio a procedure cantonali
di exequatur (DTF 99 Ib 241 consid. 2). Se questa Camera ha proceduto
alla delibazione del decreto del 5 febbraio 2003 con
cui il Tribunale di Imperia aveva omologato in camera di consiglio la
separazione consensuale delle parti, ciò si deve alla circostanza che in Svizzera la separazione personale non dispiega alcun effetto sullo
stato civile. Non essendo essa iscritta né menzionata nei registri
(elettronici), l'autorità di vigilanza non ha competenze al riguardo. Per
contro, il divorzio è un evento di stato civile. Se un coniuge è cittadino
svizzero, dunque, solo l'autorità di vigilanza può disporre la trascrizione della
sentenza estera nei registri svizzeri. La procedura di exequatur davanti
a questa Camera sussiste solo per le sentenze di divorzio che riguardano due
coniugi stranieri.
In
concreto l'istante ha la cittadinanza svizzera, non solo quella italiana. Nella
misura in cui si tratta di riconoscere il divorzio pronunciato dal Tribunale di
Imperia e di dichiarare esecutiva la relativa sentenza in Svizzera,
trascrivendo lo scioglimento del matrimonio nei registri svizzeri dello stato
civile, l'istanza in esame va pertanto dichiarata irricevibile. Solo l'autorità
di vigilanza è abilitata a ciò. Del resto, l'ipotesi di competenze parallele
(l'una amministrativa, l'altra civile), oltre che contraria al diritto
federale, implicherebbe il rischio di giudizi contraddittori. Anche per tale
ragione la Camera civile di appello funge unicamente, in casi del genere, da autorità
di ricorso (art. 32 cpv. 3 LAC).
3.
Nella
misura in cui il Tribunale di Imperia ha statuito sui contributi di
mantenimento che il convenuto deve versare ai figli (punto 4 del dispositivo), rispettivamente
nella misura in cui ha esonerato una parte da obblighi alimentari verso l'altra
(punto 6 del dispositivo), l'istanza di delibazione è una volta ancora
irricevibile. Il riconoscimento di sentenze relative a pagamenti in denaro (o a
prestazioni di garanzia) “avviene
ad opera del giudice normalmente competente nell'ambito del procedimento di
rigetto definitivo dell'opposizione secondo la LEF, fatta eccezione per le decisioni
di prestazioni di denaro che soggiacciono alla Convenzione di Lugano” (art. 512 CPC). La procedura dell'art. 511
cpv. 1 CPC è, in ogni modo, esclusa.
4.
Rimane
da esaminare l'istanza nella misura in cui si riferisce allo statuto dei figli
minorenni disciplinato dal Tribunale di Imperia (rilascio di documenti
d'identità, affidamento, diritti di visita: punti 1, 2, 3 e 5 del dispositivo).
Ora, il riconoscimento e l'esecutività di regolamentazioni che attengono ai
rapporti tra genitori e figli, seppure contenute in una sentenza di divorzio,
non sono retti – come crede l'istante – dalla Convenzione dell'Aia sul riconoscimento
dei divorzi e delle separazioni, del 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3), bensì
dalla Convenzione dall'Aia concernente la competenza delle autorità e la legge
applicabile in materia di protezione dei minorenni, del 5 ottobre 1961 (RS
0.211.231
). La successiva Convenzione dell'Aia sulla competenza, la legge
applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di
responsabilità parentale e di misure a protezione dei minorenni, del 19 ottobre
1996, destinata a sostituire quella del 1961, è stata invero sottoscritta, ma
non ancora ratificata dalla Svizzera.
Quanto
alla Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni giudiziarie, del 3 gennaio 1933 (RS 0.276.194.541), essa “non deroga alle disposizioni degli accordi
che regolano la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle sentenze per quanto
riguarda le materie speciali”
(art. 13). In definitiva, tanto l'attribuzione dell'autorità parentale quanto
la disciplina sul diritto di visita (e sull'ottenimento di “documenti di espatrio”) da parte dei genitori soggiacciono nella
fattispecie alla citata Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 (DTF 126 III
301.
consid. a/aa). Non invece il riconoscimento dei contributi alimentari (DTF
126.
III 302 consid. a/bb), che dipende da altri trattati, la cui applicazione non
avviene – come si è visto – nell'ambito di una procedura ancorata
all'art. 511 cpv. 1 CPC (consid. 3). Si ricordi infine che l'intesa dei
genitori a proposito della delibazione non esime questa Camera dal verificare i
requisiti della richiesta in virtù del principio inquisitorio illimitato
preposto al diritto di filiazione, il quale fa parte dell'ordine pubblico
svizzero (DTF 126 III 303 in alto).
a) Conformemente
all'art. 25 LDIP una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se vi era
la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata
(lett. a), se non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o
è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto “giusta l'art.
27” (lett. c). Per quel che è del primo requisito, la Convenzione
dall'Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in
materia di protezione dei minorenni – ratificata anche dall'Italia il 23
aprile 1995 – prevede che abilitate a prendere misure in tal senso sono le autorità
della dimora abituale del minorenne (art. 1). Le autorità di cui il minorenne è
cittadino possono nondimeno, “dopo
averne avvisato le autorità dello Stato della sua dimora abituale”, fare altrettanto (art. 4 cpv. 1).
b) In
concreto E__________ e F__________ sono cittadini svizzeri e italiani. È vero
che la cittadinanza svizzera prevale, giacché essi risiedono stabilmente nel
Ticino e sono quindi “più strettamente
legati” alla Svizzera (art. 23
cpv. 2 LDIP; cfr. DTF 126 III 4 consid. 4). Ciò sarebbe di rilievo, però, solo ove
si ponessero questioni di
diritto applicabile (FF 1983 I 299). Ai fini del riconoscimento di una decisione straniera “per il pluricittadino è sufficiente tener conto di una delle sue cittadinanze” (art. 23 cpv. 3 LDIP). È vero che il
tribunale italiano non risulta avere avvisato le autorità svizzere, ma a parte il fatto che la comunicazione parrebbe riferirsi anzitutto
– almeno nella concezione svizzera – a provvedimenti d'indole tutelare (FF
edizione francese 1966 I 363 in fondo), tale mancanza non giustifica da sé sola
un diniego del riconoscimento. La competenza dell'autorità da cui emana la
decisione da delibare può quindi, nella fattispecie, ritenersi data (art. 25
lett. a LDIP).
c) Come
risulta dalla stampiglia apposta dal cancelliere del Tribunale di Imperia in
calce all'esemplare della sentenza prodotto davanti a questa Camera, il
giudizio in questione è passato in giudicato il 24 aprile 2007. Adempie così le
premesse dell'art. 25 lett. b LDIP. Non constano infine motivi di mancata
convocazione in giudizio (art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP) o di ordine pubblico
(art. 25 lett. c LDIP, art. 16 della nota Convenzione dell'Aia) che potrebbero
ostare alla delibazione. Ne segue, in ultima analisi, che la sentenza in
rassegna può essere riconosciuta e dichiarata esecutiva per quanto riguarda i
Dispositivo
dispositivi n. 1, 2, 3 e 5. Per il resto l'istanza va dichiarata irricevibile.
5. Gli
oneri processuali vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi
opposto alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” a norma
dell'art. 148 cpv. 1 CPC. Per le stesse ragioni non si giustifica di attribuire
ripetibili.
6. Relativamente
ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale, “le
decisioni sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni” possono formare
oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF). Nel
caso specifico senza riguardo all'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF, giacché solo il
dispositivo n. 4 (non delibato) comporta obblighi pecuniari; gli altri non
hanno, di per sé, valore litigioso.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'istanza è accolta nel senso che la sentenza emanata
il 20 marzo 2007 dal Tribunale di Imperia tra le parti
è riconosciuta e dichiarata esecutiva per quanto riguarda i seguenti
dispositivi:
1. I
genitori si danno reciproco assenso per il rilascio del passaporto o altro documento
di espatrio;
2. I
due figli restano affidati alla madre e continueranno a risiedere presso la
residenza della stessa a __________, via __________:
3. Il
padre potrà vedere i figli ed intrattenersi con gli stessi ogniqualvolta lo
riterrà; potrà trascorrere con i minori i fine settimana alternati,
intendendosi gli stessi il periodo dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
inoltre un periodo di sette giorni durante le vacanze invernali o e di trenta
giorni durante quelle estive, Pasqua, Natale e compleanno dei minori alternativamente
ogni anno; quanto precede compatibilmente con le esigenze scolastiche e di
salute dei minori; nel periodo di permanenza dei minori ad __________, il padre
si curerà del vitto e dell'alloggio e di tutte le necessità degli stessi;
5. I
coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, rilasciandosi
fin d'ora il reciproco assenso per l'ottenimento dei documenti di espatrio
anche [per] i figli minori.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
III. Intimazione:
–;
–.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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