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Decisione

10.2007.157

Soggiornare illegamente in Svizzera

13 novembre 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall’art. 23 cpv. 1 LDDS;

perseguita con

decreto d’accusa n. 904/2007 di data 29 marzo 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1.

Alla pena pecuniaria di fr. 900.- (novecento), corrispondente a 30 (trenta)

aliquote da fr. 30.- (trenta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di

mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5

(cinque).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese

giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).

4.

Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr.

300.

-, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Canton Ticino il

__________ ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP).

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 11 aprile 2007 dall'accusata;

indetto il

dibattimento 13 novembre 2007, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo

raccomandata del 27 settembre 2007, non è comparsa, mentre il Sostituto Procuratore

pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle

forme contumaciali;

data lettura

del decreto d'accusa;

letti ed

esaminati gli atti;

visti gli

art. 34, 42, 46, 47, 49 CP; 23 cpv. 1 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti

1.

Se

ACCU 1 è autrice colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la

dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di

accusa a suo carico.

2.

Sulla

pena e sulle spese.

3.

Se

deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena

pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) decretata

nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________.

dichiara ACCU

1.

autrice

colpevole di delitto contro la LF concernente la dimora e il domicilio degli

stranieri per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa n. 904/2007 del 29 marzo 2007.

condanna ACCU

1.

1.

alla

pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per

un totale di fr. 900.- (novecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.

alla

multa di fr. 500.- (cinquecento);

2.1

in

caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.

comunica che

la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 369 CP.

non

revoca il beneficio della sospensione condizionale

della pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta)

decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________,

ma l’ammonisce formalmente.

avverte le

parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso

alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte la

condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei

mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente

sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla

crescita in giudicato della sentenza,

intimazione

a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione

dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Giudici

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 500.- multa

fr. 50.- tassa di giustizia

fr. 50.- spese giudiziarie

./. fr. 600.- cauzione

versata

fr. -.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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