10.2007.159
Circolare alla velocità di 166 Km/h su 120 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multagraph
15 novembre 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2007.159
Data decisione, Autorità:
15.11.2007, PRPEN
Titolo:
Circolare alla velocità di 166 Km/h su 120 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multagraph
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2007.159
DA
1007/2007
Bellinzona
15
novembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Francesca
Ferrara in qualità di segretaria per giudicare,
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto
colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione,
per
aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la
sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ alla
velocità di 166 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia
mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multagraph, così come
consentito dalle apposite direttive federali in materia, malgrado il vigente
limite di 120 Km/h;
Fatti
avvenuti a __________
reato
previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr;
perseguito con
decreto d’accusa n. 1007/2007 di data 10 aprile 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1.
Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 160.-
(centosessanta) cadauna corrispondenti a complessivi fr. 14'400.-
(quattordicimilaquattrocento). L'esecuzione della pena viene sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 900.- (novecento), ritenuto che in caso di mancato
pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 9 (nove).
3.
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
detentiva di 90 (novanta) giorni, decretata nei suoi confronti dal MP il __________.
4.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese
giudiziarie di fr. 100.- (cento).
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 18 aprile 2007 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 27 novembre 2007, al quale è comparso unicamente il difensore in
quanto l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandate del 27 settembre
2007.
e 8 novembre 2007, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha
rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle
forme contumaciali;
data lettura
del decreto d'accusa;
sentito il
difensore;
letti ed
esaminati gli atti;
visti gli
art. 34, 42, 46, 47 CP; 90 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
273.
e segg. CPP,
rispondendo ai
quesiti
1.
Se
ACCU 1 è autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per
i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla
pena e sulle spese.
3.
Se
deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena detentiva di 90 (novanta) giorni, decretata nei suoi confronti dal
Ministero pubblico del cantone Ticino il __________.
dichiara ACCU
1.
autore
colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti
compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1007/2007 del
10.
aprile 2007.
condanna ACCU
1.
1.
alla
pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 160.-
(centosessanta), per un totale di fr. 14'400.- (quattordicimilaquattrocento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)
anni.
2.
alla
multa di fr. 900.- (novecento);
2.1
in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 9 (nove) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-
(trecentocinquanta).
comunica che
la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP.
revoca il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 90
(novanta) giorni, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del
Cantone Ticino il __________.
avverte le
parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso
alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte il
condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei
mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente
sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla
crescita in giudicato della sentenza,
intimazione
a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione
della circolazione, ufficio giuridico, Camorino,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
dei giudici dell’istruzione e dell’arresto, Bellinzona.
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr.
900.
- multa
fr. 150.- tassa
di giustizia
fr. 200.- spese
giudiziarie
fr. 1’250.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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