10.2007.16
Utilizzare ripetutamente una vignetta autostradale contraffatta
21 agosto 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2007.16
Data decisione, Autorità:
21.08.2007, PRPEN
Titolo:
Utilizzare ripetutamente una vignetta autostradale contraffatta
FALSITÀ IN DOCUMENTI
art. 251 cf. 2 CPS
LESA 1
Incarto
n.
10.2007.16/GEJ
DA
4519/2006
Bellinzona
21
agosto 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con la
segretaria Joyce Genazzi per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di falsità in documenti (caso di lieve
entità),
per avere, su diversi tratti
autostradali della Svizzera, in diverse occasioni, a far tempo dalla primavera
2006, per procacciarsi un indebito profitto, alfine di circolare sulle
autostrade svizzere senza pagare alcunché, ripetutamente usato, a scopo
d’inganno, una vignetta autostradale 2006 contraffatta (stampa a getto
d’inchiostro), da lui asseritamene acquistata da una terza persona a lui
sconosciuta per il prezzo di fr. 10.-- e applicata al parabrezza della sua
vettura VW Passat, targata TI __________,
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 251
cifra 2 CP richiamati gli art. 48 e 58 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 30 novembre
Fatti
2006 n. 4519/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.00
(trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00.
ed inoltre - Non revoca il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di decretata nei
suoi confronti dalla Pretura Penale del Cantone Ticino, Bellinzona, il __________
2004;
- Ordina la confisca della
vignetta autostradale falsificata sequestrata in data 08.10.2006 (art. 58 e 59
CPS).
- La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3
CPS).
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 18 dicembre 2006;
indetto il dibattimento 21 agosto 2007,
al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 13 luglio
2007, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire
postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
rilevato che risulta che il reato oggetto
del decreto d’accusa riveste carattere giuridico diverso, punito con pena
uguale o meno grave rispetto a quella dell’art. 251 cifra 2 CP prospettata dal
Procuratore Pubblico e meglio quello dell’art. 245 cifra 2 CP (v. scritto
Direzione generale delle dogane del 27.10.2006) secondo cui “chiunque usa come
genuini, inalterati o validi valori di bollo ufficiali contraffatti, alterati
od annullati è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria”. Secondo dottrina dominante, infatti, la vignetta autostradale
configura il caso tipico di applicazione di questo disposto di legge (Christiane
Meili, Basler Kommentar, STGB II, ad art. 245 n. 13);
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 245 CP; 9 e segg., 250,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti
1.
È __________ autore colpevole
di:
1.1
falsità in documenti?
1.2
falsificazione di valori di
bollo ufficiali?
per i fatti descritti nel
decreto d’accusa a suo carico?
2.
In caso di risposta
affermativa, quale deve essere la pena?
3.
Deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena decretata nei suoi
confronti dalla Pretura Penale del Cantone Ticino, Bellinzona, il __________
2004?
4.
Deve essere ordinata la
confisca della vignetta autostradale falsificata sequestrata in data
08.10
?
5.
L’eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale e se sì a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
6.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese di giudizio e quale esito deve essere dato alla cauzione di fr. 200.--
versata?
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
falsificazione di valori di bollo ufficiali per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4519/2006 del 30 novembre
2006.
condanna ACCU 1
1.
Alla multa di fr. 300.--
(trecento) con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro tre mesi,
ritenuto che in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è
fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.
Al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.
Non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena decretata nei suoi confronti dalla Pretura
Penale del Cantone Ticino, Bellinzona, il __________ 2004;
ordina la confisca della vignetta
autostradale contraffatta e sequestrata in data 8.10.2006;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
Avverte le parti del diritto di
presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
Avverte il condannato della facoltà di
chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Direzione generale delle dogane, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.-- multa
fr. 150.-- tassa
di giustizia
fr. 150.-- spese
giudiziarie
- fr. 200.-- cauzione
fr. 400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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