Lexipedia

Decisione

10.2007.16

Utilizzare ripetutamente una vignetta autostradale contraffatta

21 agosto 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2006 n. 4519/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 300.00

(trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49

cifra 3 CPS).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00.

ed inoltre - Non revoca il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di decretata nei

suoi confronti dalla Pretura Penale del Cantone Ticino, Bellinzona, il __________

2004;

- Ordina la confisca della

vignetta autostradale falsificata sequestrata in data 08.10.2006 (art. 58 e 59

CPS).

- La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3

CPS).

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 18 dicembre 2006;

indetto il dibattimento 21 agosto 2007,

al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 13 luglio

2007, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire

postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

rilevato che risulta che il reato oggetto

del decreto d’accusa riveste carattere giuridico diverso, punito con pena

uguale o meno grave rispetto a quella dell’art. 251 cifra 2 CP prospettata dal

Procuratore Pubblico e meglio quello dell’art. 245 cifra 2 CP (v. scritto

Direzione generale delle dogane del 27.10.2006) secondo cui “chiunque usa come

genuini, inalterati o validi valori di bollo ufficiali contraffatti, alterati

od annullati è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena

pecuniaria”. Secondo dottrina dominante, infatti, la vignetta autostradale

configura il caso tipico di applicazione di questo disposto di legge (Christiane

Meili, Basler Kommentar, STGB II, ad art. 245 n. 13);

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 245 CP; 9 e segg., 250,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti

1.

È __________ autore colpevole

di:

1.1

falsità in documenti?

1.2

falsificazione di valori di

bollo ufficiali?

per i fatti descritti nel

decreto d’accusa a suo carico?

2.

In caso di risposta

affermativa, quale deve essere la pena?

3.

Deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena decretata nei suoi

confronti dalla Pretura Penale del Cantone Ticino, Bellinzona, il __________

2004?

4.

Deve essere ordinata la

confisca della vignetta autostradale falsificata sequestrata in data

08.10

?

5.

L’eventuale condanna deve

essere iscritta a casellario giudiziale e se sì a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

6.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese di giudizio e quale esito deve essere dato alla cauzione di fr. 200.--

versata?

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

falsificazione di valori di bollo ufficiali per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4519/2006 del 30 novembre

2006.

condanna ACCU 1

1.

Alla multa di fr. 300.--

(trecento) con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro tre mesi,

ritenuto che in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è

fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.

Al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.

Non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena decretata nei suoi confronti dalla Pretura

Penale del Cantone Ticino, Bellinzona, il __________ 2004;

ordina la confisca della vignetta

autostradale contraffatta e sequestrata in data 8.10.2006;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

Avverte le parti del diritto di

presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

Avverte il condannato della facoltà di

chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Direzione generale delle dogane, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.-- multa

fr. 150.-- tassa

di giustizia

fr. 150.-- spese

giudiziarie

- fr. 200.-- cauzione

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster