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Decisione

10.2007.160

Ripetutamente offendere l'onore con parole lesive

14 novembre 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla

pena pecuniaria di fr. 900.-- (novecento), corrispondente a 30 aliquote

da fr.

30.-- (trenta). L'esecuzione della pena viene sospesa

condizionalmente

per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento,

la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3

(tre).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese

giudiziarie di

fr.

50.

-- (cinquanta).

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 19 aprile 2007 dall'accusata;

indetto il dibattimento 14 novembre 2007,

al quale era presente unicamente la parte civile in quanto l'accusata,

regolarmente citata a mezzo raccomandata del 27 settembre 2007, non è comparsa,

mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma

del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

sentita la parte civile;

sentita la teste;

visti gli art. 34, 42, 47, 177 CP; 9

e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti

1.

Se ACCU 1 è autrice colpevole

di ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di ripetuta

ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa

n. 918/2007 del 4 aprile 2007.

condanna ACCU 1

1.

alla

pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per

un

totale di fr. 900.-

(novecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 300.-

(trecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 240.-.

avverte le parti del diritto di

presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento,

ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Ufficio del giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.-

multa

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 40.- testi

fr. 540.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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