10.2007.165
Tentata estorsione; guida in stato di inattitudine
15 gennaio 2008Italiano44 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
10.2007.165
Data decisione, Autorità:
15.01.2008, PRPEN
Titolo:
Tentata estorsione; guida in stato di inattitudine
ESTORSIONE
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
art. 156 cf. 1 CPS
art. 156 cf. 3 CPS
art. 91 cpv. 1 LCSTR
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2007.165
DA
928/2007
Bellinzona
15
gennaio 2008
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
DI 1
prevenuto colpevole di 1. estorsione (tentata),
per avere, il 12 luglio 2005, a __________, per procacciarsi un indebito profitto agendo in correità con __________, usando
violenza contro una persona, minacciandola di pericolo imminente all’integrità
corporale e di grave danno tentato di indurre CIVI 1 a un atto pregiudizievole
al proprio patrimonio, in particolare, dopo aver eccitato sessualmente CIVI 1
nel locale bagno dell’esercizio pubblico __________ di __________ facendosi
praticare un coito orale spingendolo al punto da fargli desiderare un rapporto
completo, aderito alla richiesta di quest’ultimo di recarsi presso il di lui
domicilio per il compimento del rapporto sessuale, luogo dove l’accusato si
presentò poco dopo in compagnia di __________, contro il volere di CIVI 1 che
non era d’accordo sulla presenza di quest’ultimo che ciononostante rimase in
attesa in sala che l’accusato rendesse la prestazione sessuale consumata nella
camera da letto, terminata la quale, minacciando __________ CIVI 1 con un
coltello, picchiandolo con una cinghia e facendogli credere di averlo
fotografato nel compimento dell’atto sessuale, imposto allo stesso il
versamento di fr. 700.- in realtà non dovuti quale pagamento della prestazione
sessuale, richiesta immediatamente rifiutata da CIVI 1 che fu poi costretto ad
accettare promettendone il pagamento per l’indomani ricorrendo ad un prestito,
pagamento che non avvenne solo a motivo che CIVI 1 si determinò a rivolgersi
alla Polizia denunciando i fatti;
2. guida
in stato di inattitudine,
per avere, a __________, in
data 11 febbraio 2006, circolato alla guida della vettura Opel targata TI __________
in stato d’ebrietà (tenore min. 2,13 g/kg tenore max. 2,52 g/Kg);
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 156
cifra 1 e 3 CP, 91 cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa n. 928/2007 di
data 4 aprile 2007 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di
fr. 2'700.- (duemilasettecento), corrispondente a 90 aliquote da fr. 30.-
(trenta); da dedursi il carcere preventivo sofferto di giorni 21.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 1'000.-
(mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
4. La parte civile CIVI 1 è
rinviato al foro civile per le pretese di corrispondente natura.
5 Ordina la confisca di un
paio di mutande e di un asciugamano sequestrati all'accusato (art. 69 o 70 CP).
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 10 aprile 2007 dall'accusato;
indetto il dibattimento 15 gennaio 2008,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il suo difensore, il Sostituto
Procuratore pubblico e il patrocinatore di parte civile;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa;
prospettati inoltre all’accusato i seguenti
reati:
1. guida in stato di
inattitudine per aver condotto l’11 e 12 luglio 2005 il veicolo Opel targato TI
__________ in stato di ubriachezza, come risulta dagli atti
dell’inc. 2005.5658 del
Ministero pubblico;
2. infrazione alle norme della
circolazione per avere a __________ l’11 febbraio 2006 alla guida del veicolo Opel
targato TI __________ omesso di arrestarsi a un semaforo indicante per lui luce
rossa andando a collidere con il veicolo Lancia targato TI __________ condotto
da __________ che procedeva regolarmente; l’incidente ha causato solo danni
materiali;
deciso con nota a verbale sull’incidente
processuale sollevato, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito un
teste;
sentito il Sostituto Procuratore
pubblico, il quale chiede la conferma del decreto di accusa;
sentito il patrocinatore di parte civile,
il quale chiede la conferma del decreto di accusa e la conferma del rinvio
della parte civile al competente foro civile;
sentito il difensore, il quale chiede in
via principale il proscioglimento dall’imputazione di tentata estorsione e di
guida in stato di inattitudine per i fatti del 2005 e una pena di 30 aliquote
giornaliere al massimo oltre alla multa per i reati restanti; in via
subordinata l’esenzione da pena per l’imputazione di tentata estorsione per
desistenza (art. 23 CP) invariato il resto e in via ancor più subordinata il
proscioglimento per la guida in stato di inattitudine per i fatti del 2005 e la
tentata estorsione (o l’esenzione da pena per questo reato) e una pena di 45
aliquote giornaliere al massimo oltre alla multa per i reati restanti;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1. tentata estorsione
1.2. guida in stato di
inattitudine
1.3. infrazione alle norme
della circolazione
per in fatti descritti nel
decreto di accusa con le aggiunte odierne.
2. Ha egli desistito
spontaneamente dal consumare il reato di estorsione.
3. Sulla pena e sulle spese.
4. Se deve essere ordinata la
confisca di un paio di mutande e di un asciugamano sequestrati all'accusato.
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. ACCU 1, di cittadinanza __________,
è giunto in Ticino nel __________ quale manovale scalpellino dapprima con
autorizzazione stagionale, poi come beneficiario del permesso di dimora annuale
ed infine come domiciliato. Egli ha lavorato in alcune cave della __________
fino al 2002 allorquando, a seguito di un incidente professionale occorsogli, è
stato costretto ad interrompere la sua attività lavorativa.
Nel 2005, al momento dei fatti
avvenuti a __________, percepiva una rendita parziale di invalidità per un
importo di circa fr. 1'100.- mensili oltre che un’indennità di disoccupazione
di fr. 1'900.- al mese (cfr. act 6, verbale di interrogatorio dell’accusato
del 15 luglio 2005, pagina 2); di queste entrate la metà veniva pignorata a
causa di esecuzioni in corso, mentre fr. 740.- erano destinati alla locazione mensile
dell’appartamento in cui viveva, sito nel comune di __________.
2. Il 15 luglio 2005
l’accusato è stato arrestato ed è rimasto in detenzione preventiva per 21
giorni a seguito di un episodio di rilevanza penale verificatosi qualche giorno
prima nel capoluogo amministrativo della __________.
Con decreto di accusa del 4
aprile 2007 il Sostituto Procuratore pubblico ha infatti ritenuto ACCU 1 autore
colpevole - tra l’altro - di tentata estorsione per avere, il 12 luglio 2005 a __________,
per procacciarsi un indebito profitto agendo in correità con __________, usando
violenza contro una persona e minacciandola di pericolo imminente all’integrità
corporale e di grave danno, tentato di indurre CIVI 1 a un atto pregiudizievole
al proprio patrimonio.
In particolare, dopo aver
eccitato sessualmente CIVI 1 nel locale bagno dell’esercizio pubblico __________
di __________ facendosi praticare un coito orale e spingendolo al punto da
fargli desiderare un rapporto completo, l’imputato ha aderito alla sua
richiesta di recarsi presso il di lui domicilio per il compimento del rapporto
sessuale, luogo dove si è presentato poco dopo in compagnia di __________,
contro il volere di CIVI 1 che non era d’accordo sulla presenza di quest’ultimo.
Al termine della prestazione
sessuale consumata nella camera da letto __________ ha poi minacciato CIVI 1
con un coltello - picchiandolo con una cinghia e facendogli credere di averlo
fotografato nel compimento dell’atto sessuale - e ha imposto allo stesso il
versamento di fr. 700.- in realtà non dovuti quale pagamento della prestazione
sessuale; a tale richiesta, immediatamente rifiutata dalla vittima che è stata
poi costretta ad accettare promettendone il pagamento per l’indomani ricorrendo
ad un prestito, non è stato dato seguito solo a motivo che CIVI 1 si è
determinato a rivolgersi alla Polizia per denunciare i fatti.
3. Per l’articolo 156 cifra
1 CP chiunque, per procacciare a sé ad altri un indebito profitto, usando
violenza contro una persona o minacciandola di un grave danno, la induce ad
atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena
detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Se il colpevole commette
l’estorsione usando violenza contro una persona o minacciandola di un pericolo
imminente alla vita o all’integrità corporale è punito con una pena detentiva
sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore alle 180 aliquote
giornaliere (cfr. art. 156 cifra 3 CP).
Infine, chiunque, avendo
cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie
senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla
consumazione del reato può essere punito con pena attenuata (cfr. art. 22 CP).
4. Secondo la difesa
l’imputato va in sostanza prosciolto dal reato in oggetto in quanto l’accusa di
tentata estorsione - con particolare riferimento alla richiesta di una somma di
denaro - non è provata, la sua partecipazione non è dimostrata, le
dichiarazioni scritte di __________, peraltro contestate in sede predibattimentale,
e quelle da lui rese durante l’audizione testimoniale non sono univoche e
inoltre per il fatto che la parte civile CIVI 1 non avrebbe detto sempre la
verità ed anzi avrebbe modificato la sua versione nel corso dei tre interrogatori
a cui è stato sottoposto.
5a. Di fronte a versioni
(parzialmente) divergenti dello svolgersi dei fatti occorre dapprima ponderare
attentamente e nel dettaglio tutta la documentazione agli atti, ivi compresa l’audizione
testimoniale di __________, per poterne stabilire l’attendibilità al fine di
qualificare giuridicamente la fattispecie.
5b. Preliminarmente è incontestato
che l’accusato ed il suo amico __________, dopo esser già stati insieme
l’intero pomeriggio, hanno trascorso tutta la serata dell’11 luglio 2005 -
sorbendo parecchie bevande alcoliche (cfr. infra, consid. 10b) - al bar ristorante
__________ di __________.
CIVI 1, parte civile al
presente procedimento, è per contro giunto al citato esercizio pubblico in
tarda serata, verso le ore 22.00, dopo aver terminato di lavorare presso il ristorante
__________ di __________; a quell’ora non erano rimasti che pochi clienti
all’interno del bar.
Fatti
I tre si conoscevano, come si
evince dagli atti (cfr. act 57, verbale di interrogatorio di __________ del 3
agosto 2005, pagina 1 e act 6, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 15
luglio 2005, pagina 6); anche CIVI 1 ha affermato di conoscerli, “uno di
nome __________, che so stare di casa a __________, mentre l’altro lo conosco
solo come ACCU 1. Questo è il suo nome. Entrambe queste persone le conosco da
tempo, da quando sto a __________, quindi da tredici anni. È una conoscenza che
io definisco da bar. Non é che siamo amici” (cfr. act 6, verbale di
interrogatorio di CIVI 1 del 13 luglio 2005, pagina 3).
5c. Durante il suo secondo
interrogatorio avvenuto il 14 luglio 2005 CIVI 1 ha dichiarato davanti alla polizia
che la sera dei fatti ha avuto il primo contatto a carattere sessuale con ACCU
1; infatti mentre era nell’esercizio pubblico è stato raggiunto da quest’ultimo
e dal __________.
In particolare ha
riferito che ACCU 1 ha cominciato a toccargli le parti intime.
Dal momento che non aveva mai
dichiarato la propria omosessualità se non a __________ (sua persona di fiducia
presente a quell’interrogatorio e che lo aveva spinto a denunciare l’episodio) e
alla di lui moglie, non voleva che la gente presente al bar in quel momento
venisse a conoscenza che era gay. Ciò premesso i toccamenti da parte dell’accusato
comunque lo eccitavano (cfr. act 6, verbale di interrogatorio di CIVI 1 del 14
luglio 2005, pagine 2 e seguenti).
Ad un certo momento ha deposto tra
l’altro che si è appartato con ACCU 1 nella cucina dell’esercizio pubblico, a quell’ora
ormai deserta; si sono toccati eccitandosi a vicenda le parti intime, avendo
entrambi un erezione, e hanno cominciato a baciarsi e a limonare per alcuni
minuti.
CIVI 1 rammenta che la cosa gli piaceva,
ma aveva il terrore di essere scoperto; ad un certo punto ACCU 1 gli ha chiesto
dei soldi per fare sesso insieme, ottenendo risposta negativa. Ritenuto che comunque,
pagamento a parte, aveva voglia di fare sesso con l’accusato, gli ha proposto
di andare in un luogo più consono e cioè a casa sua. Essendo anche l’accusato
d’accordo ha lasciato la cucina e si è recato nella toilette dell’esercizio
pubblico, dove però è stato seguito dall’imputato, il quale ha cominciato nuovamente
ad abbracciarlo e a baciarlo; successivamente l’accusato si è calato i calzoni
e si è fatto praticare da CIVI 1 un coito orale per qualche minuto prima di
ritornare, come se nulla fosse per non essere scoperti, nel bar, in attesa di
andare poi a casa di quest’ultimo (cfr. ibidem).
Al momento di lasciare il bar
con la propria bicicletta CIVI 1 ha poi affermato che ha atteso di essere
seguito dal veicolo dell’accusato, sul quale era salito anche __________. La
presenza di quest’ultimo non gli era per nulla gradita, in quanto non voleva
avere un rapporto sessuale con l’accusato alla presenza di una terza persona;
tuttavia dal momento che l’imputato gli ha detto che avrebbe bevuto solo una
birra e poi se ne sarebbe andato ha acconsentito l’entrata in casa (cfr. act 6,
verbale di interrogatorio di CIVI 1 del 13 luglio 2005, pagine da 5 a 7).
Secondo CIVI 1 all’interno
dell’abitazione i tre, seduti sul divano, hanno cominciato a visionare un film
porno di tipo omosessuale, durante il quale, minacciato da __________ con un
coltello, è stato costretto a praticare un coito orale a ACCU 1, prima di
salire al piano superiore con quest’ultimo per avere un rapporto sessuale
completo ed in particolare una penetrazione anale. Più o meno al termine dell’atto
sessuale è poi sopraggiunto in camera il __________ con il telefonino in mano
per scattare fotografie (cfr. ibidem).
Scesi al piano inferiore CIVI 1
ricorda che __________ gli ha chiesto il pagamento della prestazione sessuale
come concordato al ristorante; dapprima ha parlato di fr. 300.- pattuiti, poi
ha aumentato la cifra a fr. 700.- nel mentre che ACCU 1 assisteva in silenzio
alla scena, seduto sul divano.
Vista la risposta negativa da
parte sua, __________ l’ha minacciato di nuovo con il coltellino e poi si é
messo a picchiarlo e a prenderlo a cinghiate sulla schiena (cfr. ibidem).
In sostanza CIVI 1 ha dichiarato
che avrebbe dovuto pagare entro il giorno seguente la somma di denaro,
altrimenti sarebbe stato oggetto di violenza fisica e che ha preso sul serio le
minacce in quanto, conoscendoli, aveva paura di ACCU 1 e del __________, a
maggior ragione ove si consideri che la sua omosessualità sarebbe stata
scoperta. Di conseguenza non avendo tale somma con sé ha promesso che avrebbe
chiesto i soldi in prestito al gerente del bar __________ e il giorno dopo li
avrebbe consegnati a __________; è a questo punto che l’accusato è intervenuto
dicendo a __________ di lasciarlo stare, ma ha ricevuto da quest’ultimo una
botta in testa e ha picchiato il capo (cfr. act 36, verbale di interrogatorio
di CIVI 1 del 25 luglio 2005, pagina 4).
5d. ACCU 1 nel corso
dell’interrogatorio del 15 luglio 2005 non ricorda che la sera incriminata sia
successo qualcosa di particolare con CIVI 1 al ristorante __________ di __________;
rammenta unicamente che quest’ultimo gli ha detto di andare a casa sua a fare
l’amore, che erano state acquistate due birre per berle nella sua abitazione e
di aver, insieme a __________, seguito in auto l’ACCU 1 che indicava la strada
per casa sua in sella alla bicicletta. Infine appena entrato a casa della parte
civile ha sentito una spinta alle spalle ed è caduto avanti sbattendo la testa
contro un muro; a seguito dello svenimento si è svegliato verso le 06.30/7.00
della mattina seguente ritrovandosi sdraiato su un divano (cfr. act 6, verbale
di interrogatorio di ACCU 1 del 15 luglio 2005, pagine 6 e 7).
Nel corso del medesimo
interrogatorio ha poi precisato di ricordarsi che prima di esser stato spinto
si è recato al gabinetto e quando ne è uscito ha visto che la televisione era
stata accesa in quanto si vedeva un film porno omosessuale, che a lui però non
interessava in quanto gli uomini non gli piacciono (cfr. ibidem, pagine 8 e 9
in alto).
L’accusato il giorno
seguente ha poi confermato la versione sopra esposta anche davanti al GIAR,
negando inoltre di aver avuto rapporti sessuali con CIVI 1 (cfr. act 8, verbale
di notifica di arresto e di decisione del 16 luglio 2005, pagina 2) e pure all’inizio
del secondo e del terzo interrogatorio ha dichiarato di aver detto fino a quel
momento tutta la verità e di non sapere più cos’altro aggiungere (cfr. act 33,
verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 17 luglio 2005, pagina 1 e act 12,
verbale di interrogatorio dell’accusato del 18 luglio 2005, pagina 1).
Anche all’inizio del quarto
interrogatorio l’accusato ha detto di non aver nulla da aggiungere spontaneamente
rispetto a quanto già raccontato (cfr. act 37, verbale di interrogatorio di ACCU
1 del 23 luglio 2005, pagina 1).
Poi però si ricorda di alcuni
particolari in più: che è andato insieme ad CIVI 1 alla toilette del bar __________,
che questi gli ha detto di andare a casa sua – senza il __________, del quale
aveva paura – a far l’amore, che avrebbe preso due birre da portare a casa, non
escludendo pure di aver fatto l’amore con questi a casa sua (cfr. ibidem,
pagina 2 e seguenti).
Inoltre gli viene in mente la
questione del “penalero”, ovverosia che __________, forse già prima di entrare
a casa di CIVI 1 (altrimenti all’interno dell’abitazione), ha detto a quest’ultimo
- mediante quest’espressione portoghese - che se lui avesse fatto sesso con ACCU
1 avrebbe dovuto pagarlo, poiché, come ha detto l’accusato medesimo, chi “viene
inculato deve pagare ...in portoghese è così, anche qua deve essere uguale”
(cfr. ibidem, pagine 5 e 6, sottolineatura nostra).
In seguito __________ ha
ribadito per l’ennesima volta di esser andato a casa dell’CIVI 1 unicamente per
bere una birra e di non aver mai parlato di soldi in cambio di una prestazione
(cfr. ibidem, pagina 11).
L’accusato ha altresì affermato
che è stato __________ a parlare di soldi con la parte civile e di non c’entrare
nulla in quanto si ritiene una persona molto brava ed educata, rispettosa di
tutte le persone, alle quali non ha mai arrecato del male; al riguardo ha
precisato di non aver mai fatto casino da nessuna parte, di non aver mai avuto
problemi con la polizia e di non aver l’abitudine di bere alcolici, tant’è che
prima di quel giorno non era mai stato ubriaco (cfr. ibidem, pagine da 14 a 16).
Sentito per la quinta volta il
27 luglio 2005 l’accusato ha in particolare confermato le dichiarazioni rese in
precedenza senza avere ulteriori aggiunte spontanee da fare (cfr. act 39, verbale
di interrogatorio di ACCU 1 del 27 luglio 2005, pagina 19); successivamente di
fronte all’incalzare delle domande ha risposto di avere perso i sensi dopo
essere intervenuto per il fatto che __________ e CIVI 1 litigavano, di
rammentarsi delle scale e del fatto che __________ faceva vedere il cellulare a
CIVI 1, per poi finalmente ammettere il rapporto sessuale avuto con CIVI 1 (cfr.
ibidem, pagine 5 e 6).
In seguito l’accusato ha ripreso
dall’inizio il racconto dei fatti verificatisi quella sera, senza accennare a
coiti orali (né al ristorante e nemmeno sul divano), né a quanto successo al
piano superiore dell’abitazione della parte civile; ha ribadito la storia del “penalero”,
ossia del fatto che __________ ha detto a CIVI 1 minacciandolo in modo
aggressivo che se voleva fare l'amore avrebbe dovuto pagare (cfr. ibidem,
pagina 7 in fine).
Infine ha ripetutamente
affermato di aver fatto sesso con CIVI 1 in quanto è stato ingannato, giungendo
perfino ad affermare di esser stato violentato da quest’ultimo (cfr. ibidem,
pagina 9 e seguenti).
Nel corso del sesto
interrogatorio ha fra l’altro ribadito di aver avuto il rapporto sessuale con CIVI
1 poiché era stato imbrogliato e di non aver chiesto soldi per la prestazione;
di fronte a precise domande ha poi risposto di non aver provocato la vittima al
ristorante e - messo a confronto con i verbali - di ritenere inveritiere tutte
le dichiarazioni rese da quest’ultima (cfr. act 40, verbale di interrogatorio di
ACCU 1 del 28 luglio 2005).
Infine sentito per la settima
volta il 4 agosto 2005 l’imputato ha nuovamente ribadito le sue precedenti
dichiarazioni ed in particolare ha ancora negato di aver praticato un coito
orale a CIVI 1 sia all’interno dell’esercizio pubblico sia nella sua
abitazione; inoltre ha dichiarato che __________ sapeva solo che sarebbero
andati a casa di CIVI 1 a bere la birra. L’accusato ha poi riaffermato di
essere stato imbrogliato, mentre per la prima volta ha ammesso di essere salito
nella camera da letto della parte civile; ha successivamente affermato di aver
ricevuto un colpo in fronte e di aver battuto la testa allorquando è
intervenuto per separare il __________, che nel frattempo aveva messo le mani
addosso a CIVI 1, da quest’ultimo. Infine ha dichiarato di dover dei soldi al __________,
più precisamente fr. 200.-, a seguito di un prestito ottenuto la settimana
precedente allorquando si trovava a corto di denaro (cfr. act 41, verbale di
interrogatorio di ACCU 1 del 4 agosto 2005).
5f. Al dibattimento
l’accusato - che non ha certo brillato per chiarezza e linearità, come
rettamente ha ammesso la difesa medesima - ha fra l’altro affermato che a lui
piacciono le donne e che in quell’occasione, con CIVI 1, ha avuto l’unico
rapporto sessuale con un uomo; ha pure riferito che prima dell’arrivo di quest’ultimo
si è toccato nelle parti intime per scherzo con __________. Poi CIVI 1 li ha
raggiunti al bancone.
L’imputato ha detto che
quel giorno voleva fare sesso con uomini, senza sapersi spiegare il perché di
questo cambiamento di abitudini sessuali; poi ha proposto a CIVI 1 di fare
sesso e hanno avuto un coito orale nel gabinetto. È possibile che i due possano
esser stati anche in cucina, dove potrebbe esser avvenuto qualche toccamento,
così come plausibile può essere il fatto che CIVI 1 abbia detto di non farlo
lì, per paura di venir scoperti. L’accusato non ricorda di aver chiesto fr.
300.- ad CIVI 1 (cfr. verbale del dibattimento).
Una volta lasciato il bar __________,
ACCU 1 ha dichiarato che lui, accompagnato da __________ in auto, ha seguito in
bici CIVI 1, il quale avendo paura del __________ - che poi è entrato quasi di
forza - non voleva farlo entrare nella sua abitazione (cfr. ibidem).
In casa dapprima tutti e tre hanno
visto il film porno, poi, dopo che __________ aveva detto a CIVI 1 di fare a
questi un pompino, unitamente alla parte civile è salito eccitato al piano
superiore. Al termine del rapporto sessuale rammenta che __________ è salito di
sopra, ma non si ricorda se avesse in mano qualcosa, che quando sono scesi
tutti di sotto __________ ha detto all’CIVI 1 che doveva dei soldi perché il “penalero”
deve pagare e che in seguito __________ ha aggredito CIVI 1 e lui si é messo in
mezzo (cfr. ibidem).
5g. __________, dopo essere
sparito dalla circolazione per alcune settimane, è stato interrogato davanti alla
polizia cantonale il 3 agosto 2005; egli ha dichiarato che la sera dell’11
luglio dopo aver lasciato il bar __________ all’orario di chiusura è andato, su
richiesta dell’accusato, a casa di CIVI 1 a bere una birra. Nel mentre che bevevano
al piano inferiore, per scherzo gli altri due hanno cominciato a toccarsi e a
baciarsi, dopo di che CIVI 1 ha messo, suscitando il suo disappunto, un video
pornografico con soli uomini (cfr. allegato 22 ad act 57, verbale di
interrogatorio di __________ del 3 agosto 2005, pagina 2).
Ricorda che i due si sono
pure spogliati ed avevano il pene in erezione, che è possibile che abbia detto a
CIVI 1 di fare all’altro un pompino (pagina 19), circostanza ammessa più in là
nell’interrogatorio “quando gli ho detto di fare il pompino l’ho fatto
gridando” (pagina 22) e che nel frattempo egli è andato al gabinetto (cfr.
ibidem, pagina 8).
In seguito ha deposto di aver
visto i due fare sesso nella camera sita al piano superiore dell’abitazione e
poi, dopo aver terminato il rapporto, scender di nuovo di sotto; in quel
momento, schifato per ciò che aveva visto, ha chiesto a ACCU 1 i motivi e
questi gli ha risposto “che era venuto per soldi, trecento e passa franchi,
non ricordo più il montante”. (cfr. ibidem, pagina 2). Spiegandosi nel
dettaglio __________ ha altresì dichiarato che “ACCU 1 mi ha parlato di
questi soldi. Mi ha detto che lo aveva fatto per soldi, perché aveva cose da
pagare, che non riusciva a pagare i debiti. Non ricordo le parole esatte che ACCU
1 mi ha detto, ma mi ha detto che lo aveva fatto per soldi, non per amore, per
una cifra di fr. 300.- o più, adesso non ricordo più” (cfr. ibidem, pagina
9).
Visto che CIVI 1 non voleva dare
niente __________ ha poi affermato di aver estratto un coltellino e di averlo
minacciato (cfr. ibidem, pagina 2 e 3); __________ ha altresì aggiunto che
mentre gli puntava il coltello ha detto a CIVI 1 che “doveva dare al ACCU 1
più di fr. 300.-, mi sembra che gli ho detto fr. 500.- o 600.-, comunque queste
cifre, non alte. Ho maggiorato la cifra perché potevo guadagnarci qualcosa
anche io, a tempo perso” (cfr. ibidem, pagina 10); inoltre “per
rafforzare la minaccia nei confronti del CIVI 1 gli avevo detto che gli avevo
fatto delle fotografie con il telefonino, e che, se non pagava, le avrei fatte
vedere in giro, per sputtanarlo” (cfr. ibidem, pagina 17).
Dal momento che quest’ultimo,
non avendo soldi con sè, aveva promesso che sarebbe andato al ristorante dove
si erano trovati quella sera a procurarsi il denaro per poi consegnarlo a ACCU
1 la situazione si è calmata per alcuni minuti (cfr. ibidem, pagina 2 e 3).
Tuttavia poiché CIVI 1 gli
girava nudo attorno __________ ha dichiarato di aver preso la cintura e di
avergli tirato una paio di cinghiate sulla schiena e sul sedere, suscitando in
tal modo la reazione del ACCU 1 che si è messo in mezzo (cfr. ibidem, pagina 3
e 10).
Ha detto inoltre che ha tirato
un pugno in faccia a ACCU 1, il quale dopo aver picchiato la testa contro il
muro è caduto a terra svenuto, per poi essere adagiato sul divano (cfr. ibidem,
pagina 3 e 11).
Alla fine dell’interrogatorio,
incalzato dagli agenti a raccontare veramente ed in modo completo come fosse
andata la storia, ha aggiunto che “prima io pensavo solo di andare a bere
una birra. Poi ACCU 1, mentre eravamo in casa del CIVI 1, mi aveva detto
“questo è panalero”. Avevo a quel punto capito che andava a fare soldi. Perché
chi lo prende nel culo paga. La conferma l’ho avuta quando il CIVI 1 ha messo
il film porno gay. È per quello che quando ho capito questa cosa ho pensato che
anche io potevo fare qualche soldino. Quando ACCU 1 mi ha detto questa storia
del panalero avevo capito che ACCU 1, anche se non me lo aveva detto
direttamente, mi avrebbe portato con lui perché sapeva che, con me, CIVI 1
avrebbe pagato senza difficoltà, vista la mia reputazione e il fatto che gli
facevo paura. Sta di fatto che poi io gli ho detto di fargli questo pompino,
gridando, e questo ha sbloccato tutta la situazione. [...] Ho pensato che
potevo farmi anche io un po’ di soldi, che potevo rifarmi delle spese della
giornata, vista anche la mia pessima situazione finanziaria. Anche se ero a
disagio, dall’altra parte pensavo ai soldi. Ho visto che all’inizio CIVI 1
faceva un po’ fatica a cominciare e allora gli ho urlato di fare il pompino, in
tono deciso. L’idea era quella che prima si iniziava, prima si finiva. E così è
stato. È per i soldi che sono rimasto fino alla fine. Al termine del rapporto
sessuale, io ho minacciato il CIVI 1, come detto, e gli ho detto delle foto,
con l’intenzione di farmi dare i soldi. Io dai 300.- proposti dal ACCU 1, ho
aumentato la cifra. Mi sembra che era attorno ai fr. 700.-. Era per guadagnare
qualcosa. È una cifra che mi è venuta fuori così. Era meno di fr. 1000.-. È
vero che l’ho minacciato dicendogli che se non avesse pagato avrei mandato
degli Jugoslavi a picchiarlo, ma questo faceva parte della minaccia, non
corrisponde a verità. Non sarebbe mai successo. Ho picchiato il CIVI 1 perché
continuava a girarmi attorno, mezzo nudo, e mi dava fastidio” (cfr. ibidem,
pagine 23 e 24).
5h. Sentito al dibattimento
come testimone __________ ha dapprima confermato le sue dichiarazioni rese a
verbale il 3 agosto 2005, nel senso che in quell’occasione ha detto la verità (cfr.
verbale del dibattimento del 15 gennaio 2008).
In particolare il teste,
dopo aver dichiarato che si tratta di una conclusione sua il fatto di aver
ritenuto che l’accusato l’avesse portato con sé per fare pressione sulla
vittima, ha affermato – dopo che gli sono stati letti alcuni stralci delle sue
dichiarazioni rese in polizia – di non rammentarsi più i fatti ritenuto che
sono due anni che cerca di dimenticare questa storia, per la quale sapendo di
aver sbagliato ha già pagato il conto avendo accettato il decreto di accusa a
suo carico per tentata estorsione.
6a. Tutto ciò posto occorre
ora valutare le singole versioni rese dalle persone coinvolte nella vicenda e
in particolare la loro credibilità.
6b. L’accusato ha fino
all’ultimo cercato di negare i fatti ed è stato evasivo di fronte alle precise domande
postegli dagli agenti; in sostanza è stato reticente ad ammettere quanto in
realtà successo quella sera, tanto è vero che ci sono voluti ben sette
interrogatori per avere un quadro un po’ più preciso della situazione.
ACCU 1 ha ammesso alcune azioni
- a titolo esplicativo si pensi al pompino avvenuto nella toilette
dell’esercizio pubblico o al rapporto sessuale completo avuto con CIVI 1
nell’abitazione di quest’ultimo - unicamente quando, messo alle strette, non
poteva più negare l’evidenza.
Che le versioni da lui via via fornite
fossero poco credibili è stato evidenziato già in polizia nel corso degli
interrogatori (cfr. tutti i verbali di interrogatorio dell’accusato): infatti
come mai ad esempio una persona cui non piacciono gli uomini va a bere una birra
nella casa di un uomo che poco prima gli ha manifestato il desiderio di far
l’amore insieme? Come mai allora, fatte queste premesse, si sono spogliati e
hanno avuto un rapporto sessuale completo? E poi, anche ritenendo per buona
l’affermazione fatta dall’accusato al dibattimento secondo cui quel giorno
voleva (per la prima volta) avere un rapporto omosessuale, perché mai allora si
è portato dietro __________ (all’oscuro di tutto e per giunta per nulla gradito
a CIVI 1) a casa di quest’ultimo? Tutti interrogativi senza risposta.
Non vanno dimenticate neppure
tutte le bugie raccontate dall’accusato nel corso dell’istruttoria; si pensi ad
esempio al fatto che ha asserito di non aver l’abitudine di bere alcolici e che
non si è mai ubriacato prima di allora (cfr. invece i verbali agli atti delle
altre persone e il precedente per circolazione in stato di ebrietà), al fatto
che si considera una brava persona che non ha mai “fatto casini” (cfr. invece al
riguardo i verbali agli atti delle altre persone), al fatto che non ha mai
avuto pistole e più in generale armi da fuoco (cfr. invece allegato 66 ad act
57 pag. 4, verbale della ex moglie di __________), al fatto che non ha mai fatto
sesso con le prostitute (mentre in realtà risulta addirittura una sua
fotografia agli atti intento in un rapporto sessuale con una di loro), eccetera
eccetera.
Al riguardo, se da un lato
occorre ricordare che l’accusato ha il diritto di non dire la verità, dall’altro
- senza volerlo a priori condannare per tale motivo – non si può non rilevare
che così facendo ha minato la sua credibilità.
Fatte queste premesse l’accusato
ha però sostanzialmente ammesso tutta la trama tranne l’aspetto riguardante la
richiesta di pagamento, l’unico elemento che porta alla commissione del reato
di estorsione.
6c. La versione della parte
civile è per contro lineare e coerente, fatto salvo per la disponibilità
all’atto sessuale ammessa solo in un secondo tempo, la limonata avvenuta in
cucina e qualche altro particolare; un tale agire è tuttavia comprensibile ove
appena si tiene conto della fatica ad ammettere la propria omosessualità, del
resto riconosciuta da CIVI 1 medesimo all’inizio del secondo interrogatorio, al
quale ha assistito una persona di sua fiducia: “devo dire che ieri non ho
detto tutto. Mi dispiace, ma non ce la facevo” (cfr. act 6, verbale di
interrogatorio di CIVI 1 del 14 luglio 2005, pagina 1).
Un’ulteriore conferma al
riguardo sono le parole di CIVI 1 al termine dell’interrogatorio davanti al
magistrato inquirente: “sono contento di essere venuto qui e di aver parlato
con la Procuratrice. La stessa mi ha messo a mio agio anche se devo dire che
all’inizio ero agitato e lo ero anche durante il viaggio per arrivare qua. Sono
arrivato in treno perché non guido. Man mano poi parlando con la PP e mi sono
tranquillizzato e ho potuto raccontare cose che non ho detto in precedenza
anche per un po’ di pudore personale. Ribadisco che quello che ho detto è
puramente la sincera verità. Con il verbale di oggi ritengo di aver precisato
tutta la verità dei fatti, spiegandoli meglio alla PP e dicendo anche cose che
non avevo mai detto in precedenza e che servono per chiarire meglio i fatti.
Dichiaro a questo punto di manifestare apertamente la mia vera identità e cioè
di essere omosessuale” (cfr. act 36, verbale di interrogatorio di CIVI 1
del 25 luglio 2005, pagine 9 in fine e 10).
Ciò posto la parte
civile, già dal primo interrogatorio e non solo una volta sbloccatasi
psicologicamente, ha parlato quantomeno della richiesta di denaro fattagli dal __________
precisando pure gli importi di fr. 300.- e l’aumento operato da quest’ultimo a
fr. 700.- (cfr. act. 6, verbale di interrogatorio di CIVI 1 del 13 luglio 2005,
pagina 7 a metà).
Oltre a tutta una serie di
particolari rilevanti e non - del resto confermati anche dallo stesso __________,
come ad esempio il ritorno di quest’ultimo a casa di CIVI 1 per poter recuperare
le chiavi di casa rimaste nella macchina dell’accusato (cfr act 36, verbale di
interrogatorio di CIVI 1 del 25 luglio 2005, pagine 5 in alto e allegato 22 ad act
57, verbale di interrogatorio di __________ del 3 agosto 2005, pagina 3, 11 in
fine e 12) - altre domande sono atte a dimostrare la veridicità di quanto
raccontato da CIVI 1: perché stavolta dopo gli atti sessuali verificatisi quella
sera (per i quali in sé ha provato piacere) era visibilmente scosso e
intimorito, ritenuto oltretutto che aveva avuto - sin da giovane - rapporti sessuali
completi con uomini?
E che motivo aveva di denunciare
i fatti, se non si fossero svolti come da lui dichiarato, considerata la sua difficoltà
a manifestare la propria omosessualità? Se non fosse stato veramente
intimorito, perché ha sentito l’esigenza di dormire per alcuni giorni dopo i
fatti dall’amico __________, avendo paura di tornare a casa (cfr. allegato 60
all’act 57, verbale di interrogatorio __________ del 13 luglio 2005, pag. 4)?
Per tutte le ragioni addotte non
vi è motivo per non credere alla sua versione, del resto sostanzialmente confermata
da __________, che non va dimenticato ha accettato il decreto di accusa per
tentata estorsione emesso a suo carico.
6d. __________ è stato
sentito quale teste al dibattimento anche in funzione dell’opposizione all’uso
delle risultanze dell’istruzione formale sollevata dalla difesa riguardo al suo
interrogatorio del 3 agosto 2005 (cfr. lettera del difensore del 25 maggio
2007).
In sostanza, anche se non si
ricorda più i fatti nel dettaglio, ha confermato di aver detto la verità
allorquando è stato interrogato due anni e mezzo or sono; del resto è
comprensibile che a distanza di così tanto tempo non si ricordi tutti i
particolari, oltretutto di una vicenda per la quale ha saldato il conto con la
giustizia.
Infine non è vero, come a torto
ha sollevato la difesa, che la versione di __________ non regge; infatti ricalca
in sostanza quella resa dalla parte civile, come si è visto in precedenza (cfr.
supra, consid. 6c e 5g).
7a. Ciò che non è del tutto
chiaro è il momento in cui __________ è stato coinvolto attivamente nel reato,
ma la questione può restare indecisa.
Tale circostanza può anche
essere avvenuta solo una volta giunti nell’abitazione della parte civile; ciò anzi
spiegherebbe il motivo per il quale __________ si è detto sorpreso e pensava stessero
scherzando allorquando l’imputato e la parte civile si sono spogliati (circostanza
questa che aveva già ribadito in polizia nel corso del suo interrogatorio).
Fatto sta che ad un certo punto
è venuto a sapere che l’accusato ha chiesto del denaro, e meglio fr. 300.-, per
la prestazione sessuale; la conoscenza di tale importo, guarda caso identico a
quello riferito dalla parte civile, è la dimostrazione che i fatti si sono
svolti così come descritti dettagliatamente da lui stesso e da CIVI 1.
In definitiva l’idea di fare
sesso a pagamento è dello stesso accusato, ritenuto che in seguito __________
ci ha messo del suo aumentando la pretesa per guadagnarci a sua volta qualcosa;
in proposito le dichiarazioni di quest’ultimo sono eloquenti e non abbisognano
certo di ulteriori approfondimenti, ove appena si consideri la sua situazione
finanziaria disastrosa, il fatto che aveva speso (come l’accusato) parecchi
soldi quel giorno, le affermazioni fatte sul “penalero”, non senza dimenticare che
aveva prestato fr. 200.- allo stesso imputato (cfr. allegato 22 ad act 57,
verbale di interrogatorio di __________). Ulteriori elementi che suffragano
questa conclusione sono la presenza, altrimenti inspiegabile, di __________ a
casa di CIVI 1 e il fatto che il primo fosse conosciuto dai frequentatori dei
bar della regione come persona spaccona e violenta, soprattutto se alticcia.
7b. A questo punto occorre
verificare se l’estorsione è stata messa in atto solo da __________, il quale -
come già riferito in precedenza - ha accettato la condanna non opponendosi al
decreto di accusa (cfr. documento prodotto al dibattimento). Se da un lato è
assodato che l’azione vera e propria di richiedere il pagamento della
prestazione sotto la minaccia di violenza, è stata da lui commessa, è altrettanto
vero che l’accusato era d’accordo con questo modo di agire in quanto in quei
frangenti non ha fatto assolutamente nulla, bensì è rimasto impassibile come se
niente fosse (cfr. allegato 22 ad act 57, verbale di interrogatorio di __________,
pagina 10 in fine e 11): ciò è sufficiente per la correità, a prescindere dal
suo ruolo avuto in precedenza.
A riprova di ciò non va infine
dimenticato che se la storia dei 300 franchi - chiesti dall’accusato per la
prestazione sessuale ed esternata sottoforma di minaccia da __________ - non
fosse stata vera, il primo sarebbe dovuto intervenire per opporsi al modo di
agire del suo amico. E invece non si è verificato nulla di tutto ciò: anzi secondo
l’CIVI 1, dopo che aveva detto che avrebbe chiesto l’indomani un prestito al
gerente del bar __________, “ACCU 1 è intervenuto dicendo che lui credeva
alla parola del CIVI 1, cioè alla mia parola e quindi alla promessa che
l’indomani gli avrei dato i soldi” (cfr. act 36, verbale di interrogatorio
di CIVI 1 del 25 luglio 2005, pagina 5 in fine).
Nulla mutano, per quanto attiene
alla qualità di correo, le argomentazioni sollevate dalla difesa. Infatti la
decisione comune di delinquere può anche essere avvenuta in forma tacita nel
corso della serata e non necessitava certo di un esplicito accordo preliminare.
Secondariamente con il suo
agire l’imputato non ha certo avuto un ruolo secondario nella vicenda, neppure
in funzione del fatto che non vi era intesa sulla spartizione del denaro
estorto.
Infine anche il fatto che non
ci fosse accordo preventivo tra lui e __________ in merito all’aspetto delle fotografie
è ininfluente in quanto la minaccia si sarebbe realizzata altrimenti anche
senza questo particolare.
Di conseguenza non vi è alcun
elemento che possa far concludere che ACCU 1 non ha partecipato alla
commissione del reato in questione.
8. La difesa, nel caso
fosse dato il reato nell’evenienza concreta, ha sollevato l’eccezione secondo
sui l’imputato ha desistito spontaneamente nel senso dell’art. 23 CP dal
commettere il tentativo di estorsione. A torto.
Infatti l’intervento
dell’accusato è avvenuto solo in un secondo tempo come si evince chiaramente
dalla eloquente dichiarazione di __________ (cfr. supra, consid. 5g e allegato
22 ad act 57, verbale di interrogatorio di __________, pagina 2 in fine e 3; 10
in fine e 11): egli si è messo in mezzo ai due allorquando la situazione è
trascesa verosimilmente per il fatto che a __________ non piaceva avere vicino a
sé omosessuali nudi, tant’è che ha iniziato a picchiarlo e a colpirlo anche con
la cinghia.
Di conseguenza l’accusato è
intervenuto unicamente per far desistere __________ dal picchiare l’CIVI 1 e
non per evitare l’estorsione (cfr. supra, consid. 7b); pertanto non vi è
desistenza nel caso in esame.
9. Per tutte le ragioni
addotte ACCU 1 è autore colpevole, dal momento che - circostanza incontestata
- il danno al patrimonio della vittima non si è verificato, di tentata
estorsione.
10a. In relazione ai fatti di
cui ai precedenti considerandi all’accusato è stato pure ascritto il reato di
guida in stato di inattitudine per aver condotto l’11 e il 12 luglio 2005 il
veicolo Opel targato TI __________ in stato di ubriachezza ai sensi dell’art.
91 cpv. 1 prima frase LCStr.
Tale reato non era stato
prospettato sin dall’inizio dell’inchiesta all’accusato in quanto le indagini
si erano concentrate in primis sui delicati risvolti dell’estorsione a sfondo
sessuale di cui in precedenza.
Come si evince dagli atti la
difesa era comunque a conoscenza che ACCU 1 sarebbe stato denunciato al
Ministero pubblico anche per la circolazione in stato di ebrietà (cfr. allegato
ad act 65, lettera della Polizia cantonale alla Sezione della circolazione del
28 luglio 2005, pagina 2 in fine).
10b. L’11 luglio 2005
l’accusato si è recato a __________ con il proprio veicolo nel primo pomeriggio
e ha incontrato per il pranzo __________ al bar __________; l’imputato ha
dichiarato che “se ben ricordo sono giunto in luogo poco prima delle ore
14.00. La cucina era già chiusa, così abbiamo mangiato un piatto freddo.
Durante il pasto abbiamo bevuto un litro di vino (due volte mezzo
litro). Questo circa dalle ore 14.00 alle ore 14.30. Dopo io e __________
abbiamo iniziato a bere dei bicchieri di birra alla spina da 2 decilitri. Devo
dire che al bar __________ io e __________ siamo rimasti fino circa alle 17.00.
Durante la nostra permanenza non ricordo quanti bicchieri di birra abbiamo
bevuto, ma secondo me erano diversi. [...] Alle ore 17.00 io e __________
ce ne siamo andati momentaneamente dal bar __________. Con il mio veicolo
siamo andati a __________ presso il cantiere Alp Transit a rendere visita ad un
amico di __________. [...] Siamo poi tornati al bar __________ di __________
verso le ore 18.00. Nell’esercizio pubblico abbiamo poi continuato a bere
bevande alcoliche, per l’esattezza bicchieri di birra da due decilitri. [...]
Mi rammento che durante la nostra permanenza nell’esercizio pubblico io e __________
abbiamo sorbito innumerevoli bicchieri di birra. (cfr. act 6, verbale
di interrogatorio di ACCU 1 del 15 luglio 2005, pagine 5 e 6, sottolineature
nostre).
Anche __________, presente
quella sera verso le 22.00 al bar __________ ha affermato che l’accusato e __________
“erano molto alticci e rognosi“, giungendo perfino ad affermare
che il primo era ubriaco (cfr. ibidem, verbale di interrogatorio di __________
del 13 luglio 2005, pagine 2 e 3, sottolineature nostre).
Pure il gerente del Bar __________
ha riferito che il cuoco dell’esercizio pubblico gli aveva detto che già verso
le 18 __________ e l’accusato “erano già ben imbenzinati” e ha
confermato che in seguito nel corso della serata “__________e ACCU 1
erano praticamente ubriachi” (cfr. act 6, verbale di interrogatorio di __________
pagina 3, sottolineature nostre).
Lo stesso __________, a precisa
domanda su chi avesse guidato quel giorno la Opel __________ di proprietà
dell’accusato, ha risposto eloquentemente; “tutto il tempo ACCU 1. Io
gli ho detto di fare attenzione, che era ciocco, ma lui se ne sbatte le
palle” (cfr. allegato 22 ad act 57, verbale di interrogatorio di __________
del 3 agosto 2005, pagina 5 in fine).
In ogni caso riguardo a quella
sera l’accusato, che si è recato - dopo aver lasciato l’esercizio pubblico più
volte menzionato - a casa di CIVI 1 (cfr. supra) ha dichiarato inequivocabilmente
che “avevo bevuto un po’. O meglio ero ubriaco fradicio. Devo precisare
che la mia auto non dovevo guidarla. C’era un’altra persona che doveva venirci
a prendere, visto che ero ubriaco. Poi alla fine, comunque, ho guidato” (cfr.
allegato 40 ad act 57, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 28 luglio 2005,
pagina 2 in alto).
10c. Alla luce delle
considerazioni dell’imputato medesimo e delle eloquenti testimonianze è chiaro
- sebbene non vi sia agli atti il tasso alcolemico riscontrato nel suo sangue
in quanto non ha potuto esser rilevato - che l’accusato ha guidato il proprio
veicolo nonostante avesse bevuto oltre il consentito.
Pertanto ACCU 1 è autore
colpevole di guida in stato di inattitudine.
11a. Per l’episodio verificatosi
l’11 febbraio 2006 a __________ il Sostituto Procuratore pubblico rimprovera
all’accusato di aver circolato alla guida della vettura Opel targata TI __________
in stato d’ebrietà (tenore min. 2.13 g/kg, tenore max 2.52 g/kg).
11b. Chiunque conduce un veicolo
a motore in stato di ebrietà è punito con la multa. Una pena detentiva sino a
tre anni o una pena pecuniaria è inflitta quando è rilevata una concentrazione
qualificata di alcol nel sangue (art. 91 cpv. 1 LCStr).
11c. I fatti sono chiari e del
resto non sono nemmeno stati contestati dalla difesa (cfr. supra, sintesi
dell’arringa).
In sostanza ACCU 1,
dopo aver cenato e consumato diverse bevande alcoliche, alla guida della sua
vettura è transitato dall’intersezione stradale __________ __________ -Via __________
in territorio di __________ diretto verso __________; giunto all’impianto
semaforico è passato col rosso provocando la collisione con il veicolo condotto
da __________ che, con il semaforo commutato sul verde, correttamente stava
svoltando in direzione del centro città.
Tale circostanza, oltre ad
essere suffragata dalla scarsa - per non dir nulla -verosimiglianza della
versione resa dall’accusato (con particolare riferimento alla velocità di 20
km/h, soprattutto se riferita alla commutazione dal verde al giallo del
semaforo, rispettivamente alla possibilità di evitare l’impatto a tale andatura),
è del resto confermata inequivocabilmente da un testimone (cfr. inc. 2006/2028,
act 1, verbale di interrogatorio di __________ __________ dell’11 febbraio
2006).
Pacifico e incontestato pure il
tasso alcolico riscontrato nel sangue dell’accusato al momento dell’incidente,
abbondantemente oltre i limiti prescritti dalla legge (cfr. ibidem, analisi del
laboratorio Bioanalitico SA e documenti annessi).
Ciò posto anche il reato
di infrazione alle norme della circolazione, prospettato all’accusato
all’inizio del dibattimento, per aver omesso di arrestarsi dinnanzi al semaforo
rosso è dato nell’evenienza concreta; di conseguenza ACCU 1 è punibile anche
per questa imputazione.
11d. Alla luce di tutte le
considerazioni espresse l’accusato è autore colpevole di circolazione in stato
di inattitudine e di infrazione alle norme della circolazione.
12. Nella commisurazione
della pena va considerato che l’accusato ha tentato di commettere il reato dopo
aver generato nella vittima il desiderio e aver poi cercato di abusare della
sua fragilità, così come il fatto di aver ricercato la collaborazione di
persona notoriamente violenta e tale da incutere timore, che non si è fatta
scrupolo di usare armi e forza fisica per minacciare.
La pena proposta dalla pubblica
accusa, ritenuta pure l’estensione delle imputazioni a carico dell’accusato, va
quindi sostanzialmente confermata.
Se è vero che, come ha
sottolineato la difesa, ACCU 1 dal febbraio 2006 si è sottoposto e si sottopone
tutt’ora ai controlli presso il centro Ingrado (peraltro necessari nel caso
volesse riottenere la patente), d’altro canto non va dimenticato che è già
stato condannato nel 2001 per aver condotto in stato di ebrietà (cfr. estratto
del casellario giudiziale agli atti) e che la stessa Sezione della circolazione
gli ha ritirato la licenza di condurre a tempo indeterminato perché dal
rapporto peritale di Ingrado ”risulta che l’interessato presenta una forma
di dipendenza dall’alcol nonché un quadro della personalità che lo rende
inidoneo dal profilo caratteriale a condurre con sicurezza veicoli a motore”
(cfr. act 71, decisione della Sezione della circolazione del 10 agosto 2006).
Tutto ben ponderato (cfr.
situazione patrimoniale dell’accusato agli atti e discussa in aula), alla luce
degli accertamenti economici e personali effettuati, si giustifica una sanzione
pecuniaria - già dedotto il carcere preventivo sofferto di 21 giorni - di 69
aliquote giornaliere da fr. 30.- l’una, oltre alla multa effettiva da pagare di
fr. 1'500.- che tiene conto pure dell’estensione del decreto di accusa.
Non vi è alcun motivo per non
concedere la sospensione condizionale della pena pecuniaria, ritenuto che il
periodo di prova deve essere fissato in anni tre vista la recidiva specifica in
ambito di circolazione in stato di ebrietà.
13. Nulla osta, né del resto
la difesa si è opposta, alla confisca da parte dello Stato del paio di mutande
e dell’asciugamano sequestrati all’accusato.
14. Infine si dà atto del
rinvio della parte civile al competente foro civile per eventuali pretese di
corrispondente natura.
visti gli art. 22, 24, 34, 42, 47,
49, 106, 156 CP; 90 e 91 LCStr ; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di tentata
estorsione, guida in stato di inattitudine e infrazione alle norme della
circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa n. 928/2007 del 4 aprile 2007 con le aggiunte odierne.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 69
(sessantanove) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr.
2'070.- (duemilasettanta), già dedotto il carcere preventivo sofferto di
giorni 21;
1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
alla multa di fr. 1'500.-
(millecinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 1’570.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
ordina la confisca di un paio di
mutande e di un asciugamano sequestrati all'accusato.
dà atto che la parte civile è stata
rinviata al competente foro civile per eventuali pretese di corrispondente
natura.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione della circolazione,
Camorino
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
Ufficio reperti, Bellinzona.
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1500.- multa
fr. 1000.- tassa
di giustizia
fr. 570.- spese
giudiziarie
fr. 3070.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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