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Decisione

10.2007.167

Ebrietà al volante e rifiuto di prelevare il sangue

23 novembre 2007Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

2. elusione di

provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida,

per essersi intenzionalmente

opposto alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la

determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento

sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

fatti avvenuti a __________;

reato previsto dall’art. 91a

cpv. 1 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa n. 964/2007 di

data 10 aprile 2007 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di

fr. 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 320.- (trecentoventi) ciascuna,

corrispondenti a complessivi fr. 19'200.-. L'esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'500.-

(millecinquecento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 15 (quindici).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 25 aprile 2007 dall'accusato;

indetto il dibattimento 23 novembre 2007,

al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il

Procuratore pubblico con lettera 1° ottobre 2007 ha rinunciato ad intervenire

al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto

d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato,

sentito un teste;

sentito il difensore, il quale chiede in

via principale il proscioglimento e in via subordinata il proscioglimento dal

primo capo di imputazione e una riduzione della pena per il secondo capo di

imputazione ritenuto l’errore sull’illiceità;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1

guida in stato di

inattitudine

1.2

elusione di provvedimenti

per accertare l’incapacità alla guida

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Se ha agito errando

sull’illiceità.

3.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

1.

La sera del 2 gennaio

2007.

la polizia cantonale ha dovuto intervenire per il seguente motivo:

“Richiesti da parte di un

utente della strada, il sottoscritto unitamente al collega gend __________, si

interveniva a __________ presso il posteggio del ristorante __________. Al

nostro giungere potevamo costatare che vi era un veicolo posteggiato in malo

modo ed esso presentava un danno al cerchione anteriore destro, chiaro segno di

una circolazione nonostante lo pneumatico forato. Sul sedile di guida,

addormentato vi era __________.

Da subito palesava i sintomi

di chi aveva oltremodo abusato di bevande alcoliche. Si richiedeva quindi la

sua licenza di condurre e lo si traduceva presso i nostri uffici. Lo si

sottoponeva quindi al test dell’alito mediante etilometro, il quale forniva un

risultato positivo in ragione del 1.62 promille. Da quel momento in poi, venuto

a conoscenza del fatto che si rendeva necessario il prelievo del sangue, la

persona ha smesso di collaborare nella maniera più assoluta, proferendo

unicamente minacce nei nostri confronti.

ACCU 1 non ha neppure fornito le sue generalità; queste sono state accertate per il tramite del comando

della Polizia Cantonale __________.”

(cfr. rapporto di segnalazione

8.

gennaio 2007 pag. 1 e seg.)

2.

Preso atto di questa

segnalazione e del fatto che l’accusato era già stato condannato il 12 febbraio

1998.

per circolazione in stato di ebrietà (commissione reiterata), circolazione

malgrado la revoca della licenza (commissione reiterata), infrazione alle norme

della circolazione e inosservanza dei doveri in caso di infortunio e il 18

agosto 1998 per minaccia e circolazione malgrado la revoca della licenza della

circolazione, il Procuratore pubblico ha emanato il decreto di accusa in esame.

3.

Al dibattimento

l’imputato ha sostenuto che quel giorno proveniva dall’Italia, dove si era

recato per aiutare un amico a tagliare legna, quando giunto a __________

attorno alle 19.00 ha forato e si è fermato sul posteggio del ristorante __________.

Da qui, ritenuto che era sprovvisto di ruota di scorta, ha telefonato ai figli

in Svizzera interna per invitarli a venire in Ticino con una ruota nuova. Dal

momento che il soccorso sarebbe giunto solo il giorno seguente ha deciso di

recarsi nell’esercizio pubblico, nel quale ha bevuto, senza nulla mangiare,

mezzo litro di vino e almeno 4 o 5 grappini. Dopo un’ora e mezza circa è

ritornato in auto e si è addormentato sino a quando è arrivata la polizia.

Ha inoltre riferito di avere

mangiato colazione e pranzo, bevendo durante il giorno esclusivamente acqua e

coca cola.

A suo dire avrebbe precisato

subito agli agenti di avere bevuto alcolici solo dopo aver terminato di

condurre, ma gli stessi non avrebbero voluto sentire ragione.

4.

L’agente che ha redatto

il rapporto, sentito come testimone, ha dichiarato che l’intervento è avvenuto

in seguito alla segnalazione di un abitante del luogo che aveva notato il

veicolo circolante davanti a lui procedere in malo modo e con uno pneumatico

rotto. Ha poi precisato di essere giunto sul posto, dove era ancora presente la

persona che aveva telefonato, al massimo 15 minuti dopo la chiamata e di avere

potuto notare che il veicolo in parola aveva il copertone di una ruota

anteriore praticamente disintegrato e il cerchione fortemente danneggiato.

All’interno vi era l’accusato che dormiva.

Allo stesso, dopo presentazione

della licenza di condurre, è stato chiesto cosa fosse successo. Egli ha

risposto che aveva cenato prima di arrivare a __________ (in un luogo che

l’agente non ricorda più) e che giunto all’altezza del ristorante __________

aveva forato e stava attendendo che i suoi figli gli portassero un’altra ruota.

Dal momento che l’accusato palesava chiari sintomi di abuso di bevande

alcoliche è stato invitato a salire sull’auto di servizio per essere condotto

in centrale a __________.

Il testimone ha osservato che

il colloquio si è svolto in tedesco, poiché egli ha dimestichezza con questa

lingua. L’agente ha poi spiegato come sul tragitto per la centrale

l’atteggiamento dell’imputato sia cambiato, diventando vieppiù ostile. Egli non

ricorda più se il test dell’alito è avvenuto a __________ o in centrale, ma si

sovviene che da quando l’interessato ha saputo che era necessario il prelievo

del sangue ha smesso qualsiasi collaborazione e ha tenuto un comportamento

sconveniente.

Interrogato al riguardo il

testimone ha affermato di non ricordare proprio che l’accusato abbia detto di

aver bevuto alcolici solo nel ristorante __________ dopo essersi fermato. Ad

ogni modo ha sostenuto di poterlo escludere con certezza anche per il fatto che

se avesse accennato qualcosa del genere si sarebbe proceduto a un accertamento

nell’esercizio pubblico e si sarebbe interrogato il gerente o la persona di

servizio presente, ciò che non è solo una prassi ma un obbligo.

L’agente ha concluso precisando

che il giorno seguente l’imputato, presenti i figli, si è scusato per il

comportamento avuto la sera precedente.

5.

Il difensore ha evidenziato

che l’accusato ha bevuto alcolici solo dopo avere smesso di condurre il

veicolo. Ha quindi osservato che nel dubbio è questa la versione che deve

essere ritenuta e ha rilevato che il suo cliente non era tenuto a collaborare e

a sottoporsi al prelievo del sangue dal momento che sapeva di non aver bevuto

prima di mettersi al volante.

Ha pertanto chiesto in via

principale il proscioglimento dell’imputato e in via subordinata il

proscioglimento dal primo capo d’imputazione e la riduzione della pena per il

secondo a causa di errore sull’illiceità qualora non si potesse procedere al

proscioglimento perché l’errore era evitabile.

6.

Per l’art. 91 cpv. 1 LCStr

chiunque conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà è punito con la multa.

Una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria è inflitta quando è

rilevata una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (art. 55 cpv. 6 LCStr).

L’art. 1 dell’Ordinanza dell’Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia

nella circolazione stradale un conducente è considerato in ogni caso inabile

alla guida per influsso alcolico (ebrietà) se presenta una concentrazione di

alcol nel sangue dello 0.5 per mille o più oppure se ha nell’organismo una

quantità di alcol che determina una tale concentrazione; è considerata

qualificata una concentrazione di alcol nel sangue dello 0.8 per mille o più.

Secondo l’art. 91a cpv. 1 LCStr

il conducente di un veicolo a motore che intenzionalmente si oppone o si

sottrae a una prova del sangue, a un’analisi o a un altro esame preliminare

disciplinato dal Consiglio federale, che è stato ordinato o lo sarà

verosimilmente, o a un esame sanitario completivo oppure elude lo scopo di tali

provvedimenti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena

pecuniaria. La persona interessata che si rifiuta di sottoporsi a un’analisi

preliminare, all’analisi dell’alito, al prelievo del sangue o delle urine o

all’esame medico, viene informata sulle conseguenze del suo rifiuto (art. 141

cpv. 2 OAC).

7.

L’accertamento di un

tenore alcolico qualificato nel sangue dell’accusato è pacifico. Si tratta di

stabilire se lo stesso è stato raggiunto prima di mettersi al volante o solo in

seguito.

A mente di questo giudice la

versione di ACCU 1 non è credibile, poiché, oltre a non trovare alcuna

conferma, è sconfessata da altre risultanze, segnatamente:

- la polizia è stata chiamata

da una persona che ha visto l’imputato circolare in malo modo (cfr. teste);

- gli agenti sono intervenuti

entro 15 minuti dalla chiamata ed erano sul posto alle 21.50 (cfr. formulario

sospetta guida in stato di inattitudine pag. 1): l’accusato è quindi stato

visto circolare attorno alle 21.30 e non era fermo dalle 19.00 come dichiarato

(è d’altronde fuori da qualsiasi logica ritenere che l’intervento sia avvenuto solo

verso le 22.00 se la chiamata era stata fatta 3 ore prima e che inoltre

l’interpellante fosse ancora presente);

- ACCU 1 aveva cenato prima di

arrivare a __________ (cfr. teste);

- il testimone non solo non ha

potuto confermare che l’imputato avesse comunicato di aver bevuto dopo la

fermata, ma lo ha categoricamente escluso, perché se fosse avvenuto si

sarebbero resi necessari accertamenti che invece non sono stati esperiti.

Non vi è peraltro alcun motivo

in concreto per non ritenere veritiera la testimonianza dell’agente di polizia,

il quale, al contrario dell’accusato, non ha interesse a mentire, con il

rischio fra l’altro di incorrere in sanzioni amministrative e penali.

Si deve così concludere che i

fatti non si sono svolti come raccontati oggi dall’accusato e che la sua

versione non è neppure idonea a far sorgere un ragionevole dubbio.

ACCU 1 è pertanto autore

colpevole di guida in stato di inattitudine.

8.

Per la difesa l’accusato,

riguardo al secondo reato imputatogli, riteneva di potersi opporre al prelievo

del sangue perché cosciente di non aver bevuto alcolici prima di condurre; egli

si sarebbe quindi trovato in errore sull’illiceità.

Questa tesi non merita di

essere approfondita, perché ACCU 1 aveva bevuto prima di mettersi al volante e

lo sapeva.

Egli inoltre era stato reso

edotto, alla presenza di un interprete, sulle conseguenze amministrative e

penali del suo rifiuto a dar seguito all’ordine di prelievo del sangue. E’ di

conseguenza autore colpevole anche del reato di elusione di provvedimenti per

accertare l’incapacità alla guida.

9.

Nel fissare la pena

occorre tener conto dei precedenti, anche specifici, dell’accusato, del tenore

alcolico e dell’ostinazione nel non voler ammetter le sue responsabilità. In

definitiva, tutto ben considerato, la pena pecuniaria di 60 aliquote

giornaliere risulta correttamente commisurata al grado di colpa e alle

particolarità del caso in esame.

L’ammontare della singola

aliquota è fissato in fr. 110.- sulla base delle dichiarazioni rilasciate al

dibattimento dall’accusato e non sulle risultanze fiscali poste a fondamento

della sua proposta dal Procuratore pubblico, perché le stesse non sono ancora

definitive e ACCU 1 ha spiegato in modo credibile i problemi legati tassazione

presa in considerazione.

Per lo stesso motivo si

giustifica ridurre leggermente l’importo della multa e portarlo a fr. 1'200.-.

visti gli art. 34, 42, 47, 49 CP; 91

cpv. 1, 91a cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di guida in

stato di inattitudine e di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità

alla guida per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa n. 964/2007 del 10 aprile 2007.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 60

(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 110.- (centodieci), per un totale di fr.

6'600.- (seimilaseicento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)

anni.

2.

alla multa di fr. 1'200.-

(milleduecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 990.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1'200.00 multa

fr. 650.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 40.00 testi

fr. 2'190.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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