10.2007.167
Ebrietà al volante e rifiuto di prelevare il sangue
23 novembre 2007Italiano13 min
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Numero d'incarto:
10.2007.167
Data decisione, Autorità:
23.11.2007, PRPEN
Titolo:
Ebrietà al volante e rifiuto di prelevare il sangue
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 91a cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2007.167
DA
964/2007
Bellinzona
23
novembre 2007
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Francesca Ferrara in
qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 __________
(difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di
inattitudine,
per aver condotto l'autovettura
Jeep targata __________ essendo in stato di ubriachezza (prova dell’alito: 1.62 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 1998 per analogo reato;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 91
cpv. 1 LCStr;
Fatti
2. elusione di
provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida,
per essersi intenzionalmente
opposto alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la
determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento
sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall’art. 91a
cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa n. 964/2007 di
data 10 aprile 2007 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di
fr. 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 320.- (trecentoventi) ciascuna,
corrispondenti a complessivi fr. 19'200.-. L'esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'500.-
(millecinquecento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 15 (quindici).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 25 aprile 2007 dall'accusato;
indetto il dibattimento 23 novembre 2007,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico con lettera 1° ottobre 2007 ha rinunciato ad intervenire
al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato,
sentito un teste;
sentito il difensore, il quale chiede in
via principale il proscioglimento e in via subordinata il proscioglimento dal
primo capo di imputazione e una riduzione della pena per il secondo capo di
imputazione ritenuto l’errore sull’illiceità;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1
guida in stato di
inattitudine
1.2
elusione di provvedimenti
per accertare l’incapacità alla guida
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Se ha agito errando
sull’illiceità.
3.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1.
La sera del 2 gennaio
2007.
la polizia cantonale ha dovuto intervenire per il seguente motivo:
“Richiesti da parte di un
utente della strada, il sottoscritto unitamente al collega gend __________, si
interveniva a __________ presso il posteggio del ristorante __________. Al
nostro giungere potevamo costatare che vi era un veicolo posteggiato in malo
modo ed esso presentava un danno al cerchione anteriore destro, chiaro segno di
una circolazione nonostante lo pneumatico forato. Sul sedile di guida,
addormentato vi era __________.
Da subito palesava i sintomi
di chi aveva oltremodo abusato di bevande alcoliche. Si richiedeva quindi la
sua licenza di condurre e lo si traduceva presso i nostri uffici. Lo si
sottoponeva quindi al test dell’alito mediante etilometro, il quale forniva un
risultato positivo in ragione del 1.62 promille. Da quel momento in poi, venuto
a conoscenza del fatto che si rendeva necessario il prelievo del sangue, la
persona ha smesso di collaborare nella maniera più assoluta, proferendo
unicamente minacce nei nostri confronti.
ACCU 1 non ha neppure fornito le sue generalità; queste sono state accertate per il tramite del comando
della Polizia Cantonale __________.”
(cfr. rapporto di segnalazione
8.
gennaio 2007 pag. 1 e seg.)
2.
Preso atto di questa
segnalazione e del fatto che l’accusato era già stato condannato il 12 febbraio
1998.
per circolazione in stato di ebrietà (commissione reiterata), circolazione
malgrado la revoca della licenza (commissione reiterata), infrazione alle norme
della circolazione e inosservanza dei doveri in caso di infortunio e il 18
agosto 1998 per minaccia e circolazione malgrado la revoca della licenza della
circolazione, il Procuratore pubblico ha emanato il decreto di accusa in esame.
3.
Al dibattimento
l’imputato ha sostenuto che quel giorno proveniva dall’Italia, dove si era
recato per aiutare un amico a tagliare legna, quando giunto a __________
attorno alle 19.00 ha forato e si è fermato sul posteggio del ristorante __________.
Da qui, ritenuto che era sprovvisto di ruota di scorta, ha telefonato ai figli
in Svizzera interna per invitarli a venire in Ticino con una ruota nuova. Dal
momento che il soccorso sarebbe giunto solo il giorno seguente ha deciso di
recarsi nell’esercizio pubblico, nel quale ha bevuto, senza nulla mangiare,
mezzo litro di vino e almeno 4 o 5 grappini. Dopo un’ora e mezza circa è
ritornato in auto e si è addormentato sino a quando è arrivata la polizia.
Ha inoltre riferito di avere
mangiato colazione e pranzo, bevendo durante il giorno esclusivamente acqua e
coca cola.
A suo dire avrebbe precisato
subito agli agenti di avere bevuto alcolici solo dopo aver terminato di
condurre, ma gli stessi non avrebbero voluto sentire ragione.
4.
L’agente che ha redatto
il rapporto, sentito come testimone, ha dichiarato che l’intervento è avvenuto
in seguito alla segnalazione di un abitante del luogo che aveva notato il
veicolo circolante davanti a lui procedere in malo modo e con uno pneumatico
rotto. Ha poi precisato di essere giunto sul posto, dove era ancora presente la
persona che aveva telefonato, al massimo 15 minuti dopo la chiamata e di avere
potuto notare che il veicolo in parola aveva il copertone di una ruota
anteriore praticamente disintegrato e il cerchione fortemente danneggiato.
All’interno vi era l’accusato che dormiva.
Allo stesso, dopo presentazione
della licenza di condurre, è stato chiesto cosa fosse successo. Egli ha
risposto che aveva cenato prima di arrivare a __________ (in un luogo che
l’agente non ricorda più) e che giunto all’altezza del ristorante __________
aveva forato e stava attendendo che i suoi figli gli portassero un’altra ruota.
Dal momento che l’accusato palesava chiari sintomi di abuso di bevande
alcoliche è stato invitato a salire sull’auto di servizio per essere condotto
in centrale a __________.
Il testimone ha osservato che
il colloquio si è svolto in tedesco, poiché egli ha dimestichezza con questa
lingua. L’agente ha poi spiegato come sul tragitto per la centrale
l’atteggiamento dell’imputato sia cambiato, diventando vieppiù ostile. Egli non
ricorda più se il test dell’alito è avvenuto a __________ o in centrale, ma si
sovviene che da quando l’interessato ha saputo che era necessario il prelievo
del sangue ha smesso qualsiasi collaborazione e ha tenuto un comportamento
sconveniente.
Interrogato al riguardo il
testimone ha affermato di non ricordare proprio che l’accusato abbia detto di
aver bevuto alcolici solo nel ristorante __________ dopo essersi fermato. Ad
ogni modo ha sostenuto di poterlo escludere con certezza anche per il fatto che
se avesse accennato qualcosa del genere si sarebbe proceduto a un accertamento
nell’esercizio pubblico e si sarebbe interrogato il gerente o la persona di
servizio presente, ciò che non è solo una prassi ma un obbligo.
L’agente ha concluso precisando
che il giorno seguente l’imputato, presenti i figli, si è scusato per il
comportamento avuto la sera precedente.
5.
Il difensore ha evidenziato
che l’accusato ha bevuto alcolici solo dopo avere smesso di condurre il
veicolo. Ha quindi osservato che nel dubbio è questa la versione che deve
essere ritenuta e ha rilevato che il suo cliente non era tenuto a collaborare e
a sottoporsi al prelievo del sangue dal momento che sapeva di non aver bevuto
prima di mettersi al volante.
Ha pertanto chiesto in via
principale il proscioglimento dell’imputato e in via subordinata il
proscioglimento dal primo capo d’imputazione e la riduzione della pena per il
secondo a causa di errore sull’illiceità qualora non si potesse procedere al
proscioglimento perché l’errore era evitabile.
6.
Per l’art. 91 cpv. 1 LCStr
chiunque conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà è punito con la multa.
Una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria è inflitta quando è
rilevata una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (art. 55 cpv. 6 LCStr).
L’art. 1 dell’Ordinanza dell’Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia
nella circolazione stradale un conducente è considerato in ogni caso inabile
alla guida per influsso alcolico (ebrietà) se presenta una concentrazione di
alcol nel sangue dello 0.5 per mille o più oppure se ha nell’organismo una
quantità di alcol che determina una tale concentrazione; è considerata
qualificata una concentrazione di alcol nel sangue dello 0.8 per mille o più.
Secondo l’art. 91a cpv. 1 LCStr
il conducente di un veicolo a motore che intenzionalmente si oppone o si
sottrae a una prova del sangue, a un’analisi o a un altro esame preliminare
disciplinato dal Consiglio federale, che è stato ordinato o lo sarà
verosimilmente, o a un esame sanitario completivo oppure elude lo scopo di tali
provvedimenti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria. La persona interessata che si rifiuta di sottoporsi a un’analisi
preliminare, all’analisi dell’alito, al prelievo del sangue o delle urine o
all’esame medico, viene informata sulle conseguenze del suo rifiuto (art. 141
cpv. 2 OAC).
7.
L’accertamento di un
tenore alcolico qualificato nel sangue dell’accusato è pacifico. Si tratta di
stabilire se lo stesso è stato raggiunto prima di mettersi al volante o solo in
seguito.
A mente di questo giudice la
versione di ACCU 1 non è credibile, poiché, oltre a non trovare alcuna
conferma, è sconfessata da altre risultanze, segnatamente:
- la polizia è stata chiamata
da una persona che ha visto l’imputato circolare in malo modo (cfr. teste);
- gli agenti sono intervenuti
entro 15 minuti dalla chiamata ed erano sul posto alle 21.50 (cfr. formulario
sospetta guida in stato di inattitudine pag. 1): l’accusato è quindi stato
visto circolare attorno alle 21.30 e non era fermo dalle 19.00 come dichiarato
(è d’altronde fuori da qualsiasi logica ritenere che l’intervento sia avvenuto solo
verso le 22.00 se la chiamata era stata fatta 3 ore prima e che inoltre
l’interpellante fosse ancora presente);
- ACCU 1 aveva cenato prima di
arrivare a __________ (cfr. teste);
- il testimone non solo non ha
potuto confermare che l’imputato avesse comunicato di aver bevuto dopo la
fermata, ma lo ha categoricamente escluso, perché se fosse avvenuto si
sarebbero resi necessari accertamenti che invece non sono stati esperiti.
Non vi è peraltro alcun motivo
in concreto per non ritenere veritiera la testimonianza dell’agente di polizia,
il quale, al contrario dell’accusato, non ha interesse a mentire, con il
rischio fra l’altro di incorrere in sanzioni amministrative e penali.
Si deve così concludere che i
fatti non si sono svolti come raccontati oggi dall’accusato e che la sua
versione non è neppure idonea a far sorgere un ragionevole dubbio.
ACCU 1 è pertanto autore
colpevole di guida in stato di inattitudine.
8.
Per la difesa l’accusato,
riguardo al secondo reato imputatogli, riteneva di potersi opporre al prelievo
del sangue perché cosciente di non aver bevuto alcolici prima di condurre; egli
si sarebbe quindi trovato in errore sull’illiceità.
Questa tesi non merita di
essere approfondita, perché ACCU 1 aveva bevuto prima di mettersi al volante e
lo sapeva.
Egli inoltre era stato reso
edotto, alla presenza di un interprete, sulle conseguenze amministrative e
penali del suo rifiuto a dar seguito all’ordine di prelievo del sangue. E’ di
conseguenza autore colpevole anche del reato di elusione di provvedimenti per
accertare l’incapacità alla guida.
9.
Nel fissare la pena
occorre tener conto dei precedenti, anche specifici, dell’accusato, del tenore
alcolico e dell’ostinazione nel non voler ammetter le sue responsabilità. In
definitiva, tutto ben considerato, la pena pecuniaria di 60 aliquote
giornaliere risulta correttamente commisurata al grado di colpa e alle
particolarità del caso in esame.
L’ammontare della singola
aliquota è fissato in fr. 110.- sulla base delle dichiarazioni rilasciate al
dibattimento dall’accusato e non sulle risultanze fiscali poste a fondamento
della sua proposta dal Procuratore pubblico, perché le stesse non sono ancora
definitive e ACCU 1 ha spiegato in modo credibile i problemi legati tassazione
presa in considerazione.
Per lo stesso motivo si
giustifica ridurre leggermente l’importo della multa e portarlo a fr. 1'200.-.
visti gli art. 34, 42, 47, 49 CP; 91
cpv. 1, 91a cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in
stato di inattitudine e di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità
alla guida per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa n. 964/2007 del 10 aprile 2007.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 60
(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 110.- (centodieci), per un totale di fr.
6'600.- (seimilaseicento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)
anni.
2.
alla multa di fr. 1'200.-
(milleduecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 990.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'200.00 multa
fr. 650.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 40.00 testi
fr. 2'190.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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