10.2007.170
Perdere la padronanza del veicolo ed andare a cozzare con due veicoli; sottrarsi alla prova del sangue
29 novembre 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2007.170
Data decisione, Autorità:
29.11.2007, PRPEN
Titolo:
Perdere la padronanza del veicolo ed andare a cozzare con due veicoli; sottrarsi alla prova del sangue
ELUSIONE PROVVEDIMENTI PER ACCERTARE INCAPACITÀ ALLA GUIDA
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91a cpv. 1 LCSTR
1. LESA 1
2. LESA 2
3. LESA
3
Incarto
n.
10.2007.170
DA
833/2007
Bellinzona
29
novembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lara Bittana in qualità
di segretaria
ACCU 1
prevenuta
colpevole di 1. infrazione alle norme della circolazione,
per
avere, circolando con la vettura Renault targata TI __________, negligentemente
perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra cozzando dapprima
contro la vettura Toyota targata TI __________ condotta da LESA 2 fermo in
colonna sulla sua destra, indi, proseguendo la corsa, contro l’antistante
vettura Ssangyong targata TI __________ condotta da LESA 1;
Fatti
avvenuti a __________ il __________;
reato
previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr;
2. elusione
di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida,
per
essersi intenzionalmente opposta alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo
per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado
l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;
avvenuti a __________ il __________;
reato
previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr;
perseguita con
decreto d’accusa del 2 aprile 2007 n. 833/2007 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1.
Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 80.-
(ottanta) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 3'600.- (tremilaseicento).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'000.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci).
3.
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
detentiva di 15 (quindici) giorni (ai sensi del vCP) decretata nei suoi
confronti dal Ministero Pubblico il __________.
4.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie
di fr. 300.-.
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 25 aprile 2007;
indetto il
dibattimento 29 novembre 2007, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo
raccomandata del 27 settembre 2007, non è comparsa, mentre il Procuratore
pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle
forme contumaciali;
data lettura
del decreto d'accusa;
letti ed
esaminati gli atti;
visti gli
art. 34, 42, 46, 47, 49 CP; 90 cifra 1, 91a cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e
segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti
1.
Se
ACCU 1 è autrice colpevole di:
1.1
infrazione
alle norme della circolazione
1.2
elusione
di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida
per
i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla
pena e sulle spese.
3.
Se
deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena detentiva di 15 (quindici) giorni decretata nei suoi confronti dal
Ministero Pubblico del Cantone Ticino il __________.
dichiara ACCU
1.
autrice
colpevole di infrazione alle norme della circolazione e di elusione di
provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 833/2007 del 2 aprile 2007.
condanna ACCU
1.
1.
alla
pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 70.-
(settanta), per un totale di fr. 3'150.- (tremilacentocinquanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.
alla
multa di fr. 1'000.-(mille);
2.1
in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.-.
comunica che
la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP.
revoca il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 15
(quindici) giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del
Cantone Ticino il __________.
avverte le
parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso
alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte la
condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei
mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente
sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla
crescita in giudicato della sentenza,
intimazione
a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 1'000.00 multa
fr.
250.00
tassa di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 1550.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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