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Decisione

10.2007.178

Allestire documenti falsi per procacciare ad altri un indebito vantaggio

13 marzo 2008Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

2007 n. 1023/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

9'300.- (novemilatrecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 310.-

(trecentodieci).

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 27 aprile 2007;

indetto il dibattimento 13 marzo 2008, al

quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il

Procuratore pubblico con lettera 1° ottobre 2007 ha rinunciato ad intervenire

al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto

d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

falsità in documenti per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 251 CP; 9 e segg., 273

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di falsità in

documenti per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1023/2007 del 16

aprile 2007.

carica le spese allo Stato, il

quale rifonderà ad ACCU 1 la somma di

fr. 2'500.- per ripetibili.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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