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Decisione

10.2007.179

Sottrarre cose altrui per un importo di fr. 466.40 e ottenere in modo fraudolento prestazioni di trasporto

7 dicembre 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________, __________, __________, __________ e __________, dal __________

al __________;

reato

previsto dall'art. 51 cpv. 1 LTP in relazione con l'art. 1 cpv. 1 OTP;

perseguito con

decreto d’accusa del 16 aprile 2007 n. 1032/2007 del AINQ 1 che propone la

condanna:

1.

Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 50.-

(cinquanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 750.-

(settecentocinquanta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Al versamento alla parte civile __________ dell'importo di fr. 2'076.--, a

titolo di risarcimento.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie

di fr. 100.-.

vista l’opposizione

al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 aprile 2007;

indetto il

dibattimento 7 dicembre 2007, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo

raccomandata del 27/28 settembre 2007, non è comparso, mentre il Procuratore

pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle

forme contumaciali;

data lettura

del decreto d'accusa;

letti ed

esaminati gli atti;

visti gli

art. 34, 42, 47, 106 CP; 139 cifra 1 CP; art. 51 LTP; 9 e segg., 273 e segg. CPP;

39.

LTG;

rispondendo ai

quesiti

1.

Se

ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1

furto

1.2

ripetuta

contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico

per

i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla

pena e sulle spese.

3.

Se

deve essere accolta la pretesa della parte civile CIVI 1 che chiede un

risarcimento di fr. 2'076.-

dichiara ACCU

1.

autore

colpevole di ripetuto furto e di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa

n. 1032/2007 del 16 aprile 2007.

condanna ACCU

1.

1.

alla

pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un

totale di fr. 300.- (trecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla

multa di fr. 200.- (duecento);

2.1

in

caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.

comunica che

la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 369 CP.

condanna ACCU

1.

a pagare alla parte civile CIVI 1 la somma di fr. 2'076.- a titolo di

risarcimento.

avverte le

parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso

alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte il

condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei

mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente

sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione

a:

nelle vie edittali,

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla

crescita in giudicato della sentenza,

intimazione

a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione

dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr.

100.00

tassa di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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