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Decisione

10.2007.184

Entrare illegalmente in Svizzera, svolgere l'esercizio della prostituzione senza permesso e omettere di annunciarsi alla Polizia

10 dicembre 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di fr.

1'500.-- (millecinquecento), corrispondente a 50

(cinquanta) aliquote da

fr. 30.-- (trenta). L'esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di

mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 4

(quattro) giorni.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese

giudiziarie di

fr. 100.--.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 3 maggio 2007 dall'accusato;

indetto il dibattimento 10 dicembre 2007,

al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 27 settembre

2007, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico con lettera 1° ottobre

2007.

ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 23 cpv. 1 LDDS; 34,

42, 47, 199 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti

1.

Se ACCU 1 è autrice colpevole

di:

1.1

infrazione alla Legge

federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

1.2

esercizio illecito della

prostituzione

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di infrazione

alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri e esercizio

illecito della prostituzione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte

nel decreto di accusa n. 1311/2007 del 26 aprile 2007.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 50

(cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr.

1'500.- (millecinquecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 400.-

(quattrocento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

avverte le parti del diritto di

presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento

e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la

dichiarazione di contumacia.

avverte La condannata della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Bellinzona,

Ufficio dei giudici

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 400.- multa

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 250.- spese giudiziarie

fr. 750.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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