10.2007.185
Soggiornare illegalmente in Svizzera, svolgere l'attività di prostituta sprovvista del necessario permesso della Polizia
11 dicembre 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2007.185
Data decisione, Autorità:
11.12.2007, PRPEN
Titolo:
Soggiornare illegalmente in Svizzera, svolgere l'attività di prostituta sprovvista del necessario permesso della Polizia
ESERCIZIO ILLECITO DELLA PROSTITUZIONE
LAVORO SENZA PERMESSO
art. 199 CPS
art. 23 cpv. 1 LDDS
Incarto
n.
10.2007.185
DA
1315/2007
Bellinzona
11
dicembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per giudicare
ACCU 1
prevenuta
colpevole di 1. infrazione alla Legge federale concernente la dimora e
il domicilio degli stranieri (LDDS),
per
essere entrata illegalmente in Svizzera attraverso imprecisati valichi doganali
il __________ e il __________ sapendo, in entrambe le occasioni, che avrebbe
svolto nel Canton Ticino l’attività di prostituta, risultando pertanto priva di
validi certificati di legittimazione (passaporto privo del necessario visto), nonché
per avere soggiornato illegalmente a __________ presso il Motel __________ nel
periodo __________./inizio __________ e dal __________ al __________, svolgendo
attività lucrativa senza essere in possesso del necessario permesso di Polizia
degli stranieri;
2. esercizio
illecito della prostituzione,
per
avere, nelle circostanze di tempo e di luogo menzionate sub 1, infranto le
prescrizioni cantonali sulle modalità dell’esercizio della prostituzione,
omettendo di annunciarsi alla Polizia cantonale;
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati
previsti dagli art. 23 cpv. 1 LDDS nonché dall’art. 199 CP combinato con l’art.
5 LesProst;
perseguita con
decreto d’accusa n. 1315/2007 di data 26 aprile 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1.
Alla pena pecuniaria di fr. 900.- (novecento), corrispondente a 30 (trenta)
aliquote da fr. 30.- (trenta). L'esecuzione della pena viene sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie
di fr. 100.-.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 3 maggio 2007 dall'accusata;
indetto il
dibattimento 11 dicembre 2007, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo
raccomandata del 27 settembre 2007, non è comparsa, mentre il Sostituto Procuratore
pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle
forme contumaciali;
data lettura
del decreto d'accusa;
letti ed
esaminati gli atti;
visti gli
art. 23 cpv. 1 LDDS; 34, 42, 47, 199 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti
1.
Se
ACCU 1 è autrice colpevole di:
1.1
infrazione
alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
1.2
esercizio
illecito della prostituzione
per
i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla
pena e sulle spese.
dichiara ACCU
1.
autrice
colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il
domicilio degli stranieri e di esercizio illecito della prostituzione per i
fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1315/2007
del 26 aprile 2007.
condanna ACCU
1.
1.
alla
pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per
un totale di fr. 900.- (novecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla
multa di fr. 300.- (trecento);
2.1
in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.
comunica che
la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP.
avverte le
parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso
alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte la
condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei
mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente
sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione
a:
nelle vie edittali
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla
crescita in giudicato della sentenza,
intimazione
a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione
dei permessi e dell’immigrazione,
Ufficio
dei Giudici dell’istruzione e dell’arresto.
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr.
300.
- multa
fr.
100.
- tassa di giustizia
fr. 250.- spese giudiziarie
fr. 650.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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