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Decisione

10.2007.185

Soggiornare illegalmente in Svizzera, svolgere l'attività di prostituta sprovvista del necessario permesso della Polizia

11 dicembre 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati

previsti dagli art. 23 cpv. 1 LDDS nonché dall’art. 199 CP combinato con l’art.

5 LesProst;

perseguita con

decreto d’accusa n. 1315/2007 di data 26 aprile 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1.

Alla pena pecuniaria di fr. 900.- (novecento), corrispondente a 30 (trenta)

aliquote da fr. 30.- (trenta). L'esecuzione della pena viene sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie

di fr. 100.-.

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 3 maggio 2007 dall'accusata;

indetto il

dibattimento 11 dicembre 2007, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo

raccomandata del 27 settembre 2007, non è comparsa, mentre il Sostituto Procuratore

pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle

forme contumaciali;

data lettura

del decreto d'accusa;

letti ed

esaminati gli atti;

visti gli

art. 23 cpv. 1 LDDS; 34, 42, 47, 199 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti

1.

Se

ACCU 1 è autrice colpevole di:

1.1

infrazione

alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

1.2

esercizio

illecito della prostituzione

per

i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla

pena e sulle spese.

dichiara ACCU

1.

autrice

colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il

domicilio degli stranieri e di esercizio illecito della prostituzione per i

fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1315/2007

del 26 aprile 2007.

condanna ACCU

1.

1.

alla

pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per

un totale di fr. 900.- (novecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla

multa di fr. 300.- (trecento);

2.1

in

caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.

comunica che

la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 369 CP.

avverte le

parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso

alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte la

condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei

mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente

sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione

a:

nelle vie edittali

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla

crescita in giudicato della sentenza,

intimazione

a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione

dei permessi e dell’immigrazione,

Ufficio

dei Giudici dell’istruzione e dell’arresto.

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr.

300.

- multa

fr.

100.

- tassa di giustizia

fr. 250.- spese giudiziarie

fr. 650.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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