10.2007.188
Entrare illegalmente in Svizzera, svolgere l'esercizio della prostituzione senza permesso e omettere di annunciarsi alla Polizia
14 dicembre 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2007.188
Data decisione, Autorità:
14.12.2007, PRPEN
Titolo:
Entrare illegalmente in Svizzera, svolgere l'esercizio della prostituzione senza permesso e omettere di annunciarsi alla Polizia
ESERCIZIO ILLECITO DELLA PROSTITUZIONE
SOGGIORNO ILLEGALE
art. 199 CPS
art. 23 cpv. 1 LDDS
Incarto
n.
10.2007.188
DA
1296/2007
Bellinzona
14
dicembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per giudicare
ACCU 1
prevenuta
colpevole di 1. infrazione alla Legge federale concernente la dimora e
il domicilio degli stranieri (LDDS),
per
essere entrata illegalmente in Svizzera attraverso imprecisati valichi doganali
il __________, il __________, __________ e il __________, sapendo, in ogni
occasione, che avrebbe svolto in Canton Ticino l’attività di prostituta,
risultando pertanto priva di validi certificati di legittimazione (passaporto
privo del necessario visto), nonché per avere soggiornato illegalmente al __________
di __________ nel periodo __________ nonché a __________ presso il Motel __________
nei periodi __________, __________ e __________, svolgendo attività lucrativa
senza essere in possesso del necessario permesso di Polizia degli stranieri;
2. esercizio
illecito della prostituzione,
per
avere, nelle circostanze di tempo e di luogo menzionate sub 1, infranto le
prescrizioni cantonali sulle modalità dell’esercizio della prostituzione,
omettendo di annunciarsi alla Polizia cantonale;
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati
previsti dagli art. 23 cpv. 1 LDDS nonché dall’art. 199 CP combinato con l’art.
5 LesProst;
perseguita con
decreto d’accusa n. 1296/2007 di data 26 aprile 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1.
Alla pena pecuniaria di fr. 600.- (seicento), corrispondente a 20 (venti)
aliquote da fr. 30.- (trenta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre)
giorni.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie
di fr. 100.-.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 3 maggio 2007 dall'accusata;
indetto il
dibattimento 14 dicembre 2007, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo
raccomandata del 27 settembre 2007, non è comparsa, mentre il Sostituto Procuratore
pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle
forme contumaciali;
data lettura
del decreto d'accusa;
letti ed
esaminati gli atti;
visti gli
art. 23 cpv. 1 LDDS; 34, 42, 47, 199 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG,
rispondendo ai
quesiti
1.
Se
ACCU 1 è autrice colpevole di:
1.1
infrazione
alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
1.2
esercizio
illecito della prostituzione
per
i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla
pena e sulle spese.
dichiara ACCU
1.
autrice
colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il
domicilio degli stranieri e esercizio illecito della prostituzione per i fatti
compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1296/2007 del 26
aprile 2007.
condanna ACCU
1.
1.
alla
pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un
totale di fr. 600.- (seicento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla
multa di fr. 300.- (trecento);
2.1
in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.
comunica che
la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP.
avverte le
parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso
alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte la
condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei
mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente
sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione
a:
e, alla
crescita in giudicato della sentenza,
intimazione
a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
Ufficio
dei Giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr.
300.
- multa
fr. 100.- tassa
di giustizia
fr. 250.- spese
giudiziarie
fr. 650.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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