10.2007.189
Entrare illegalmente in Svizzera, svolgere l'esercizio della prostituzione senza permesso e omettere di annunciarsi alla Polizia
10 dicembre 2007Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2007.189
Data decisione, Autorità:
10.12.2007, PRPEN
Titolo:
Entrare illegalmente in Svizzera, svolgere l'esercizio della prostituzione senza permesso e omettere di annunciarsi alla Polizia
ESERCIZIO ILLECITO DELLA PROSTITUZIONE
SOGGIORNO ILLEGALE
art. 199 CPS
art. 23 cpv. 1 LDDS
Incarto
n.
10.2007.189
DA
1295/2007
Bellinzona
10
dicembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
segretaria Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. infrazione alla LF concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri,
per essere entrata illegalmente
in Svizzera attraverso il valico doganale di __________ a bordo di un taxi nel
corso dei mesi di __________ e __________, durante __________ e __________
nonché nel __________, sapendo, in ogni occasione, che avrebbe svolto nel
Canton Ticino l’attività di prostituta, risultando pertanto priva di validi
certificati di legittimazione (passaporto privo del necessario visto), nonché
per avere soggiornato illegalmente, per imprecisati periodi, ma talvolta sino
ad almeno due mesi, a __________ presso l’esercizio pubblico __________ dal __________,
a __________ presso il Motel __________ dal __________, dal __________, dal __________
e dal __________ al __________, nonché a __________ presso il bar __________
dal __________ e dal __________, svolgendo attività lucrativa senza essere in
possesso del necessario permesso di Polizia degli stranieri;
2. esercizio illecito della
prostituzione,
per avere, nelle circostanze di
tempo e di luogo menzionate sub 1, infranto le prescrizioni cantonali sulle
modalità dell’esercizio della prostituzione, omettendo di annunciarsi alla
Polizia cantonale;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 23
cpv. 1 LDDS nonché dall’art. 199 CP combinato con l’art. 5 LesProst;
perseguito con decreto d’accusa n. 1295/2007 di
data 26 aprile 2007 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla
pena pecuniaria di fr. 1'800.-- (milleottocento), corrispondente a 60
(sessanta)
aliquote da fr. 30.-- (trenta). L'esecuzione della pena viene
sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di
mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5
(cinque)
giorni.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di
fr.
100.
--.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 3 maggio 2007 dall'accusato;
indetto il dibattimento 10 dicembre 2007,
al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 27 settembre
2007, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico con lettera 1° ottobre
2007.
ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 23 cpv. 1 LDDS; 34,
42, 47, 199 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti
1.
Se ACCU 1 è autrice colpevole
di:
1.1
infrazione alla Legge
federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
1.2
esercizio illecito della
prostituzione
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di infrazione
alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri e esercizio
illecito della prostituzione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte
nel decreto di accusa n. 1295/2007 del 26 aprile 2007.
condanna __________
1.
alla pena pecuniaria di 60
(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr.
1'800.- (milleottocento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla multa di fr. 500.-
(cinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
avverte le parti del diritto di
presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte la condannata della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente
esecutiva.
Intimazione a:
,
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona,
Ufficio dei giudici
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.- multa
fr. 100.- tassa
di giustizia
fr. 250.- spese
giudiziarie
fr. 850.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster