10.2007.191
Condurre un'autovettura senza licenza
22 gennaio 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2007.191
Data decisione, Autorità:
22.01.2008, PRPEN
Titolo:
Condurre un'autovettura senza licenza
CONDUCENTI SENZA LICENZA DI CONDURRE
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2007.191
10.2007.246
DA
1063/2007
DA
1855/2007
Bellinzona
22
gennaio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di ripetuta guida senza licenza di
condurre,
per aver ripetutamente condotto
l’autovettura __________ targata __________ sebbene la licenza di condurre gli
fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data __________
per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti a __________ il __________,
a __________;
reato previsto dall'art. 95
cifra 2 LCStr.;
perseguita con decreto d’accusa del 16 aprile
Fatti
2007 n. 1063/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena detentiva di 20
(venti) giorni, considerato che non sono
adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42
CP e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità
non potranno essere eseguiti (art. 41 CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.00, con
l'avvertenza, che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 200.00.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS.
e prevenuta colpevole di ripetuta guida senza licenza di
condurre o nonostante revoca,
per aver ripetutamente condotto
l’autovettura __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata
revocata dalla competente Autorità amministrativa in data __________ per un
periodo indeterminato;
fatti avvenuti a __________
ed in altre imprecisate località e date precedenti;
reato previsto dall'art. 95
cifra 2 LCStr;
perseguita con decreto d’accusa dell’11 giugno
2007.
n. 1855/2007 del AINQ 1, , che propone la condanna di ACCU 1 a valere
quale pena totalmente aggiuntiva a quella emessa il __________ dalMinistero
Pubblico:
1.
Alla pena detentiva di 40 giorni (art. 40 e seg. CPS), considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale
ai sensi dell’art. 42 CPS e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un
lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti (art. 41 CPS);
2.
Alla multa di fr. 500.00 ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 200.00.
4.
La condanna verrà
iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS.
viste le opposizioni ai decreti
d’accusa interposte tempestivamente dall’accusata in data 3 maggio 2007
rispettivamente 18 giugno 2007;
indetto il dibattimento in data 22
gennaio 2008, al quale è comparso il solo __________;
l’accusata non è comparsa
benché regolarmente citata con raccomandata 4 ottobre 2007; il difensore ha comunicato
che la stessa è degente presso __________;
il Procuratore pubblico con
lettera 5 ottobre 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,
postulando nel contempo la conferma dei decreti d'accusa impugnati;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura dei decreti d'accusa;
sentito il difensore, il quale chiede,
alla luce anche dei certificati medici prodotti, che la pena detentiva venga
tramutata in pena pecuniaria e che la medesima venga ridotta rispetto alle
proposte del Procuratore pubblico e dimensionata alle entrate dell’accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autrice colpevole di ripetuta
guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, per aver ripetutamente - a
__________ il __________ a __________ e il __________ ed in altre imprecisate
località e date precedenti - condotto l’autovettura __________ sebbene la
licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità
amministrativa in data __________ per un periodo indeterminato?
2.
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente al quesito posti sub
1, negativamente al quesito posto sub 3, come segue ai quesiti posti sub
2.
e 4;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di ripetuta
guida senza licenza di condurre o nonostante revoca (art. 95 cifra 2 LCStr),
per aver ripetutamente - a __________ il __________, a __________ e il ____________________
ed in altre imprecisate località e date precedenti - condotto l’autovettura __________
targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata
dalla competente Autorità amministrativa in data __________ per un periodo
indeterminato;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 40
(quaranta) aliquote giornaliere di fr. 110.-- (centodieci), per un totale di
fr. 4'400.-- (quattromilaquattrocento);
1.1
l’accusata
è avvertita che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita
da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un
giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP);
2.
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-- per
complessivi fr. 300.-- (trecento);
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza; la
condannata può ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;
avverte la condannata della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, una volta cresciuta in giudicato, intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della
circolazione, Camorino (80070 e 80370),
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
-
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 4'400.-- pena
pecuniaria
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 200.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 4'700.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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