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Decisione

10.2007.192

Processo indiziario; in dubio pro reo

22 gennaio 2008Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. L’accusato ha soggiornato

a __________ presso il centro di accoglienza per richiedenti d’asilo della

Croce Rossa Svizzera dal mese di giugno 2006 sino al 14 maggio 2007 data in cui

non si è più ripresentato, facendo perdere le sue tracce. Durante la sua

permanenza egli divideva la sua camera con tale __________, __________ in

compagnia del quale ha dichiarato di aver commesso alcuni furti. L’accusato non

è nuovo, in effetti, alla Pretura penale che solo poco più di un mese prima dei

fatti, il 28 novembre 2006, lo aveva ritenuto autore colpevole di furto di

lieve entità e condannato alla pena di cinque giorni di arresto sospesi per un

periodo di prova di due anni. Il casellario giudiziale fa stato poi di altre

due condanne, l’una del 16 novembre 2006 pronunciata dalla Staatsanwaltschaft

See / Oberland, Uster, per violazione di domicilio, l’altra del 12 gennaio 2007

pronunciata dalla Staatsanwaltschaft Winterthur / Unterland, Zweigstelle

Flughafen, per furto e violazione di domicilio. Inoltre, come emerso dal

dibattimento, il Ministero Pubblico avrebbe aperto recentemente un nuovo

incarto a suo carico, sempre per titolo di furto. Dal pur breve, quanto recente

trascorso dell’accusato nel nostro Paese esce il quadro di una persona con

notevole propensione a delinquere, ancorché i suoi comportamenti delittuosi

sembrino perlopiù confinati alla piccola delinquenza, in particolare al

taccheggio.

B. In data 3 gennaio 2007 verso le

15:30 gli addetti alla sicurezza del centro commerciale di __________ fermavano

l’accusato ed il suo amico __________ all’interno degli spazi CIVI, siccome

ritenuti autori del furto di due apparecchi fotografici ripreso poco prima dalle

telecamere della video sorveglianza. Nello zaino di Z__________ venivano

rinvenute due macchine fotografiche Canon Ixus 800 IS (valore fr. 499.--

cadauna) ancora imballate sottratte dal loro scaffale nel reparto vendita. I

due venivano nel seguito consegnati alla polizia cantonale e tradotti al posto

di Noranco per essere verbalizzati.

C. A verbale l’accusato dichiarava

di essere partito dal centro di accoglienza di C__________ verso le 13:30 in

compagnia di Z__________, recandosi dapprima in bus a P__________ per un

appuntamento dal dentista e con l’intenzione di raggiungere nel seguito il

centro fitness __________ di Grancia per verificare le condizioni di

iscrizione. Transitando dinanzi a detto centro i due avrebbero però deciso di

proseguire sino al negozio CIVI 1, essendo l’accusato interessato ad acquistare

un apparecchio MP3. Nel portamonete aveva ca. fr. 90.--. Z__________ ha

confermato a verbale che era loro intenzione recarsi alla palestra Planet. Siccome

però la fermata del bus non si trovava nelle vicinanze della palestra bensì di

fronte al centro commerciale di __________, i due decidevano di fare un giro

per i negozi, dato che l’accusato voleva approfittarne per comprare un MP3.

D. L’accusato ha riferito di essere

entrato per primo nel negozio CIVI 1. Z__________, che si era recato al bagno,

lo raggiungeva poco dopo nel reparto fotocamere. Qui l’accusato mostrava

all’amico una macchina fotografica Canon che gli piaceva

particolarmente. A questo punto, sempre stando alla versione dell’accusato, Z__________

si allontanava (“senza salutarmi”) uscendo dal negozio, mentre lui

rimaneva nel reparto fotocamere sino all’arrivo di un agente della sicurezza.

L’agente verbalizzante riferiva poi all’accusato che dal filmato della video

sorveglianza “si vede chiaramente che lei mostra al suo amico quali macchine

rubare”; al che il verbalizzato ha tenuto a ribadire di essersi limitato a

mostrare la fotocamera all’amico senza “indicargli il furto”. Pur

ammettendo di aver visto lo Z__________ prendere due macchine fotografiche,

egli ha soggiunto: “non mi sono fatto nessuna domanda in proposito, per me

poteva anche volerne acquistare due”.

E. Z__________ ha ammesso

senza alcuna reticenza di aver preso dallo scaffale di vendita le due scatole

contenenti le fotocamere con l’intenzione di rubarle e di averle occultate nel

suo zaino, dirigendosi poi verso l’uscita ove veniva fermato da un agente della

sicurezza. A verbale egli ha tenuto a ribadire che l’intenzione dei due era

quella di recarsi al centro fitness __________, negando pertanto di aver

raggiunto __________ insieme all’accusato con il disegno comune di commettere

un furto. Egli nega altresì che sia stato l’accusato a dirgli di rubare le

fotocamere. In effetti, sempre a dire di Z__________ l’accusato sarebbe venuto

a conoscenza della sua intenzione di rubare solo una volta tradotto presso gli

uffici della sicurezza.

F. Sono agli atti alcuni

fotogrammi, per l’esattezza tredici, estrapolati dal filmato della

sorveglianza, che riprendono l’accusato e Z__________ - da soli e insieme -

durante i poco più di due minuti (15:24.33 - 15.26.49) intercorsi tra l’entrata

in negozio dell’accusato ed il fermo di Z__________. Le prime foto mostrano

l’accusato che accede agli spazi CIVI 1 (15.24.33) portandosi davanti allo

scaffale con esposte le fotocamere; lo si può scorgere mentre tocca una di

queste scatole accingendosi a prenderla in mano (15:24:59). Le foto successive

mostrano Z__________ entrare nel negozio (15:25:02) e raggiungere l’amico

mentre questi sta ancora visionando l’articolo (15:25:24). In seguito

l’accusato è ritratto nell’atto di sollevare una scatola (fotocamera) osservato

da Z__________ (15:26:22), il quale dopo due secondi, a sua volta, con la mano

sinistra prende in mano due scatole (15:26:24). A questo punto Z__________ si

scosta di un paio di passi dalla scansia, sempre con strette le due scatole

nella mano sinistra (15:26:28). Trascorsi pochi secondi lo si vede allontanarsi

in direzione di un altro reparto. L’accusato non lo segue (15:26:35). Gli

ultimi fotogrammi ritraggono unicamente Z__________ mentre penetra solitario in

un altro reparto (15:26:42), apre lo zaino, vi infila le due scatole

(15:26:44), richiude lo zaino (15:26:44) e se lo mette in spalla (15:26:49).

G. A tenore del rapporto di polizia

“Z__________ veniva fermato in prossimità dell’uscita dagli agenti della

sicurezza che, successivamente, andavano a prendere anche ACCU 1 che si trovava

ancora davanti allo scaffale”. Per il tramite del signor R__________ la ditta CIVI 1 il giorno stesso sporgeva denuncia per furto nei confronti di Z__________

costituendosi parte civile.

Considerato in diritto:

1. Per l’art. 139 cpv. 1 CP "chiunque,

per procacciare per sé o ad altri un indebito profitto sottrae al fine di

appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a

cinque anni o con una pena pecuniaria". Nel reato di furto il

comportamento delittuoso consiste dunque nell'appropriarsi di una cosa

sottraendola al dominio del suo titolare, contro la volontà di quest'ultimo.

L'autore deve inoltre aver agito con il fine di appropriarsi della cosa,

incorporandola nel proprio patrimonio in vista di conservarla o alienarla,

ovvero per procurarsi o per procurare a terzi un arricchimento illegittimo (Corboz,

Les infractions en droit suisse, Berna 2002, vol I, pag. 238-239; DTF

115 IV 106; 85 IV 19).

Considerandi

2.

Nel caso di specie la Sost. PP ha ravvisato nell’agire dell’accusato gli estremi del reato di furto. È evidente, a

suo dire, che l’accusato si sia recato presso il negozio CIVI 1 con

l’intenzione di rubare; la storia del centro fitness sarebbe creata ad arte,

così come quella del giretto nel negozio per vedere di acquistare un MP3. Per

l’accusa non è credibile che con fr. 90.-- in tasca si possa pretendere di

acquistare un MP3 e di far fronte alle normali spese di un richiedente di

asilo. Da qui la richiesta di conferma del decreto d’accusa.

3.

Di diverso parere la difesa, a

mente della quale nella circostanza vi è un solo autore di furto: Z__________.

Solo lui ha voluto sottrarre la merce ed ha agito di conseguenza. Ne fanno

stato gli elementi probatori agli atti e soprattutto la documentazione

fotografica che non mostra alcuna intenzionalità né azione di appropriazione da

parte dell’accusato. Egli va quindi prosciolto poiché non vi sono elementi per

ritenerlo anche solo complice del furto. I dubbi sulla sua responsabilità

penale sono colossali, tanto da rendere imprescindibile nel caso di specie

l’applicazione piena del principio “in dubio pro reo”. Da qui la

richiesta di proscioglimento.

4.

È incontroverso che ci troviamo

in presenza di un processo di tipo indiziario. L’accusa si basa infatti su

degli indizi e non su delle prove. Sono infatti prove quelle circostanze che

una volta acclarate sono idonee a dimostrare la certezza (es. colpevolezza o

innocenza dell’imputato) o un fatto procedurale (es. notifica di un atto).

Elementi che in concreto, all’evidenza, difettano: l’accusato non è reo confesso,

non è stato colto in fragranza di reato e nessun testimone ha assistito ai

fatti. L’indizio si definisce “prova critica”, in quanto costituisce una

circostanza certa dalla quale, attraverso una massima di esperienza, si deduce

logicamente una conclusione circa la sussistenza od insussistenza di un atto

oggetto di accertamento processuale, in particolare la sussistenza, o meno, del

fatto da provarsi. Va sottolineato al proposito che per l’utilizzazione a fini

probatori degli indizi è richiesto che questi debbano essere “gravi, precisi

e concordanti” (Dizionario giuridico Simone on line; www.simone.it,

alle voci: “indizio” e “prove”; Rep.

1980, pag. 147).

4.1

Detto altrimenti, si può fondare

il giudizio di condanna, mancando prove tranquillanti e sicure, su indizi che

tuttavia permettano un processo d’induzione condotto con un metodo

rigorosamente logico e preciso; la condanna deve essere la necessaria

conseguenza quindi della corretta valutazione di quegli indizi, ritenuto che

ove vi siano più indizi in relazione al fatto da provarsi, il giudice deve aver

cura di valutarli nel loro insieme e non isolatamente.

4.2

Sulle prove raccolte il giudice

di merito decide poi secondo il suo libero convincimento, in base alle

risultanze del pubblico dibattimento. L’esistenza o l’inesistenza di un fatto è

provata quando il giudice ne sia particolarmente convinto. Egli deve essere

moralmente certo. Tale certezza morale non è data ove egli abbia ancora dubbi,

ossia ove non sia in grado di escludere praticamente che, nelle circostanze

concrete, la situazione di fatto potrebbe essere diversa e giuridicamente non

equivalente. Allorquando il giudice penale che, per legge, deve valutare

liberamente le prove, raggiunge tale convincimento, la prova dell’esistenza o

dell’inesistenza di un fatto risulta fornita (Assise Criminali di Lugano, 31

maggio 1990 in re M.S.; 20 agosto 1992 in re E.G. e S.A.; Rep. 1990, pag. 147).

5.

In questo contesto si inserisce

il principio “in dubio pro reo”, che costituisce un corollario della

presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost, 6 par. 2 CEDU e

14.

cpv.2 Patto ONU II e ripresa al cpv. 3 dell’art. 1 del nostro Codice di rito

penale, principio dal quale deriva che il dubbio deve andare a favore

dell'accusato. Se infatti l'accusato è presunto innocente, ciò significa che

non può essere dichiarato colpevole sin tanto che questa presunzione non viene

refragrata. In altre parole, se l'accusa non riesce a stabilire la commissione

dell'infrazione in tutti i suoi elementi, il giudice non può dichiararsi

convinto dell'esistenza di un fatto sfavorevole all'accusato, dovendo bensì

decidere a suo favore, ritenuto che il dubbio equivale ad una prova positiva di

non colpevolezza (Piquerez,

Procédure pénale suisse, urigo, 2000, pag. 403, n. 1918; del medesimo autore: Manuel

de procédure pénale suisse, Zurigo 2001, pag. 226, n. 11; Hauser/Schweri, Schweizerisches

Strafprozessrecht, Basilea-Ginevra-Monaco 2002, pag. 229, n. 12-13; DTF 124 IV 86).

Il principio “in dubio pro

reo” disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell’onere

probatorio, nel senso che impone alla pubblica accusa di provare la

colpevolezza dell’imputato e non a quest’ultimo di dimostrare la propria

innocenza. Riguardo all’apprezzamento delle prove, esso comporta che il giudice

penale non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più

sfavorevole all’imputato, quando, secondo una valutazione non arbitraria del

materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la

fattispecie. Il precetto non impone che l’apprezzamento delle prove conduca a

un assoluto convincimento (TF 27.11.2003 in re X., inc.6P.126/2003, cons.

2.2

; DTF 124 IV 88 cons. 2a). Se l’innocenza è presunta e se il dubbio deve

andare a favore dell’accusato, ne discende che il giudice non può emettere una

sentenza di condanna qualora non ne abbia il convincimento e abbia

ragionevolmente motivo di dubitare della colpevolezza. Ognuno - indipendentemente dal suo passato e dalla sua

storia - beneficia di queste garanzie. Con il che, in particolare, l’equazione

che vuole un delinquente per forza autore di determinati reati soltanto

perché commessi con identiche modalità, in assenza di indizi più concreti, non

può reggere.

6.

Attraverso l’esame della fattispecie, alla luce dei principi

enunciati, non è possibile addivenire al convincimento della colpevolezza

dell’accusato. Al contrario, i soli elementi probatori agli atti (verbali di

polizia dell’accusato e del compagno Z__________ e documentazione fotografica)

sconfessano appieno la tesi accusatoria: non si saprà trovare nei verbali

dell’accusato e di Z__________ un solo fatto o una circostanza atti a provare

l’accusa di furto. I due verbali sono del resto perfettamente coerenti tra

loro: l’accusato si professa estraneo ai fatti ed il teste Z__________ conferma

appieno tale estraneità senza sbavature e contraddizioni, ammettendo senza

riserve di aver commesso il furto agendo da solo, senza ne complici né

coautori, e senza nemmeno informare l’amico delle sue intenzioni. Vi è poi la

documentazione fotografica dalla quale scaturisce intatta la piena ed esclusiva

responsabilità penale di Z__________: non vi è traccia di un aiuto o di una

qualsivoglia collaborazione che potrebbe lasciar pensare anche solo alla

complicità. Z__________ fa tutto da solo; l’accusato non viene mai ritratto

nell’atto di aiutare, in posizione sospetta di “palo” o quant’altro. Il

sospetto - possibile anche alla luce dei precedenti - di un’azione concordata

non trova né conferma probatoria né validi indizi nel fascicolo istruttorio. Il

fatto che i due abbiano commesso in passato dei furti insieme non costituisce

in sé né prova né indizio (vedi consid. 4) di correità o anche solo di una

versione dei fatti concordata preventivamente. La cronologia delle

verbalizzazioni non consente del resto di ritenere che gli interessati abbiano

avuto modo di accordarsi sulla versione dei fatti, perlomeno nel tempo

intercorso tra il fermo e la verbalizzazione. Da ultimo appare di estrema fragilità la tesi d’accusa, secondo cui la colpevolezza dell’accusato andrebbe

desunta, fra l’altro, dal fatto che, tenuto conto dello spillatico di un

richiedente d’asilo e con fr. 90.-- in tasca, la storiella dell’acquisto di un

lettore MP3 sarebbe ridicola: una farsa concordata preventivamente tra

l’accusato e l’amico. In proposito è la stessa accusa a rendere vacillante la

propria tesi, riferendo di essersi interessata sui prezzi degli MP3 e di averne

trovati scontati a fr. 79.-- (prezzo non scontato fr. 99.--). Va da sé che ogni

dubbio in proposito deve comunque profittare all’accusato (“in dubio pro

reo”) che va quindi prosciolto.

P.q.m.,

visti gli art. 1 CP; 9 e segg., 273 e

segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito posto sub

1; decaduti gli altri quesiti;

proscioglie ACCU 1 dall’accusa

di furto;

assegna le tasse e le spese allo

Stato;

avvertite le parti del diritto di

presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza;

avverte che la motivazione del

ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre

esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la

precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese

(art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 50.--

tassa di giustizia

fr.

50.

-- spese giudiziarie

fr. 100.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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