10.2007.193
Afferrare una persona per i capelli
17 aprile 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2007.193
Data decisione, Autorità:
17.04.2008, PRPEN
Titolo:
Afferrare una persona per i capelli
VIE DI FATTO
art. 126 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2007.193
DA
1304/2007
Bellinzona
17
aprile 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole di vie di fatto,
per avere, a __________, il __________,
dopo un breve battibecco, afferrandola per i capelli strappandogliene una
ciocca, commesso vie di fatto contro LESA 1;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 126
cpv. 1 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 30 aprile
Fatti
2007 n. 1304/2007 del che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.00
(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 50.00 (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.00
(cinquanta).
ed inoltre 3. La condanna non verrà iscritta
a casellario giudiziale.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 2 maggio 2007;
indetto il dibattimento 17 aprile 2008,
al quale è comparsa l’accusata; il Procuratore pubblico con lettera 21
dicembre 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando
nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentite la teste __________ , __________,
da __________, in __________, nubile, studentessa liceale, figlia di ACCU 1, la
quale avvertita della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui
agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonita a dire la verità previa lettura
dell'art. 307 CP;
richiamati l’art. 130 in
relazione con l’art. 125 lett. b CPP, la teste non è chiamata a prestare
giuramento o promessa;
per ultima l’accusata, la quale
sostiene di essersi dovuta difendere e che ciò sia avvenuto, visto quanto da
lei subito, in maniera proporzionata. Essa postula quindi il proprio
proscioglimento;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autrice colpevole di vie
di fatto, per avere, a __________, il 4.9.2006, dopo un breve battibecco,
afferrandola per i capelli strappandogliene una ciocca, commesso vie di fatto
contro LESA 1?
2.
Può trovare applicazione:
2.1
l’art. 15 CP (legittima difesa
esimente)?
2.2
l’art. 16 CP (legittima difesa
discolpante)?
2.3
l’art. 48 lett. b CP ?
3.
In caso di condanna quale deve
essere la pena?
4.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 15 CP; 9 e segg., 273
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente al quesito posto sub
2.1
; negativamente al quesito posto sub 1; come segue al quesito posto sub 4;
decaduti gli altri quesiti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di vie di fatto,
avendo agito in stato di legittima difesa esimente;
assegna le tasse e le spese allo
Stato;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 50.-- tassa di giustizia
fr. 50.-- spese giudiziarie
fr. 20.-- testi
fr. 120.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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