10.2007.194
Offendere l'onore di una person; circolare con un veicolo alla velocità punibile di km/h 166 constatata tramite radar in km/h 173 (velocità prescritta km/h 120)
22 gennaio 2008Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2007.194
Data decisione, Autorità:
22.01.2008, PRPEN
Titolo:
Offendere l'onore di una person; circolare con un veicolo alla velocità punibile di km/h 166 constatata tramite radar in km/h 173 (velocità prescritta km/h 120)
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
INGIURIA
art. 177 CPS
art. 90 cf. 2 LCSTR
LESA 1
Incarto
n.
10.2007.194
DA
1255/2007
Bellinzona
22
gennaio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il
segretario Flavio Biaggi per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. ingiuria,
per avere, a __________ in data
__________, offeso l’onore di LESA 1 con l’epiteto “rincoglionita”;
2. grave infrazione alle norme
della circolazione,
per avere, in territorio di __________
in data __________, circolato al volante della vettura Opel targata TI __________,
sull’autostrada A2 in direzione sud, ad una velocità punibile di km/h 166
constatata tramite radar in km/h 173 (velocità prescritta km/h 120);
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati
previsti dagli art. 177 CP e 90 cifra 2 LCStr; richiamato l’art. 42 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 25 aprile
Fatti
2007 n. 1255/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di
fr. 450.00 corrispondente a 15 aliquote da fr. 30.00 (art. 34 e seg. CP).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 800.00
(ottocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 8 (ott) (art. 106 cpv.
2.
CP).
3.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CP.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 4 maggio 2007;
indetto il dibattimento 22 gennaio 2008,
al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 4 ottobre
2007, non è comparso (causa impegni scolastici __________), mentre il
Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del
decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
sentito il difensore, il quale chiede
tuttavia il proscioglimento dal reato di ingiuria e quindi una riduzione della
pena; non contesta il reato in materia di circolazione stradale;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di:
1.1
ingiuria, per avere, a __________
in data __________, offeso l’onore di LESA 1 con l’epiteto “rincoglionita”?
1.2
grave infrazione alle norme
della circolazione, per avere, in territorio di __________ in data __________,
circolato al volante della vettura Opel targata TI __________ sull’autostrada
A2 in direzione sud, ad una velocità punibile di km/h 166 constatata tramite
radar in km/h 173 (velocità prescritta km/h 120)?
2.
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 90 cifra 2 LCStr; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1.2
e 3.; negativamente al quesito posto sub 1.1., come segue ai
quesiti posti sub 2.e 4.;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di grave
infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cifra 2 LCStr) per i fatti
compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1255/2007 del 25
aprile 2007;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.
450.
-- (quattrocentocinquanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 600.--
(seicento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.-- per
complessivi fr. 300.-- (trecento);
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
proscioglie ACCU 1 dall’accusa di
ingiuria;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
il condannato può ricorrere
solo contro la dichiarazione di contumacia;
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva;
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio dei Giudici
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 600.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 900.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster