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Decisione

10.2007.2

Guida in stato di inattitudine ammessa anche nel caso di ulteriore sorbimento di bevande alcoliche dopo aver Posteggiare il veicolo (processo indiziario). Controllo dell'alcolemia effettuato quando il

14 novembre 2007Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i ricordi dell’accusato quo al periodo in cui lo stesso avrebbe sorbito

i due bicchieri di superalcolico, senza alterare la percezione di quanto

avvenuto prima, ciò non troverebbe conforto con quanto dichiarato dallo stesso ACCU

1 al dibattimento, che ha ricordato la marca della bevanda sorbita.

9. In vista d’identificare il settimo indizio va

osservato che, come di rito, la Polizia Cantonale, ha inizialmente proceduto ad

primo un interrogatorio subito dopo i fatti, finalizzato ad un chiarimento

preliminare della fattispecie e sopratutto ad un esame (indicativo) dell’alito.

Ha poi riconvocato l’accusato per la sera seguente in vista di comunicargli

l’esito dell’analisi del sangue dopo aver preso visione dei risultati di

laboratorio. La seconda udienza è stata tenuta il 13 luglio 2006 a partire

dalle ore 20:33.

Al dibattimento, l’accusato ha dichiarato di

essersi presentato spontaneamente quella sera in Polizia, presso il medesimo

agente (__________) che lo aveva verbalizzato la notte prima. Quell’appuntamento,

previsto per le 20:30, era stato organizzato durante il primo interrogatorio, periodo

in cui l’accusato sarebbe però stato in preda di uno stato confusionale. Nonostante

questo, e senza che qualcuno lo interpellasse nuovamente durante la giornata

del 13 luglio, la sera si è spontaneamente e naturalmente recato in

Gendarmeria, ciò che, alla luce del disagio mentale da lui invocato appare molto

singolare. È, in effetti incomprensibile che l’accusato, da un lato, non abbia

potuto ricordare le bevande alcoliche sorbite un’ora prima, ma abbia,

dall’altro, registrato l’appuntamento previsto per la sera, fissato, peraltro,

dopo avere (ancora) confermato di avere “riletto il verbale steso il

13.7.2006 alle ore 00:11” precisando di non avere “nulla da aggiungere”

(rapporto di constatazione 13.7.06, pag. 2 ad 6).

Non appare quindi credibile che l’accusato abbia

unicamente dimenticato i due superalcolici: va osservato in tal senso poi che, tenuto

conto delle capacità corporee d’assorbimento di un essere umano, gli effetti

dell’alcool dovevano essere completamente svaniti la sera del 13 luglio e mal

si comprende quindi come egli abbia a questo punto potuto ancora confermare che

l’ultima bibita era stata sorbita solo alle 22:30, se ciò non fosse stato

conforme a quanto accaduto. Da qui l’ottavo indizio a suo carico.

Va poi precisato che, a contrario, stante

l’invocata imprecisione dei ricordi non può nemmeno essere dato per assodato

che l’accusato abbia bevuto esattamente 2 bicchieri di superalcolici: stante la

celerità con cui avrebbe bevuto apparirebbe in effetti molto più probabile che

lo stesso abbia semmai sorbito una quantità inferiore di alcool, mantenendo

quindi, secondo le scale riportate nel grafico agli atti di causa, un tasso

alcolico alla guida che potrebbe essere superiore a quello consentito. Si tratta

questo del nono indizio a sfavore di ACCU 1.

10.

Gli ulteriori indizi emersi nel corso del

dibattimento sono riconducibili all’atteggiamento assunto da ACCU 1 nel periodo

posteriore al 13 luglio 2006. Il mattino dopo i fatti si è normalmente recato

presso il suo studio, benché non avesse appuntamenti; detto agire non dimostra di

certo la prova di una situazione di particolare turbamento, perlomeno per

quanto attiene al suo stato alla sera del 13 luglio, quando, come spiegato al

punto 9, ha ancora confermato il verbale di circa venti ore prima.

11. Va poi segnalato che la prima indicazione

tangibile dell’asserito sorbimento di superalcolici dopo avere guidato la

si evince dalle osservazioni del 31 agosto 2006, redatte un mese e mezzo dopo i

fatti all’attenzione della Sezione della Circolazione. Al proposito va

segnalato che, in sua difesa, l’accusato non ha reagito immediatamente dopo

l’asserito ritrovamento della memoria, ma ha atteso il momento delle

osservazioni da allestire dopo la decisione di revoca della licenza. Da questa tardiva

comunicazione di fatti (importanti) all’Autorità s’impone di trarre il decimo

indizio a carico dell’accusato. Certamente si da atto che al dibattimento egli ha

dichiarato di avere tempestivamente interpellato il Caposervizio della Sezione

citata, con cui collabora professionalmente, questa circostanza è tuttavia

rimasta ben lungi dall’essere dimostrata, così come improvato è rimasto il

fatto che la Sezione della Circolazione abbia preso in considerazione la tesi fatta

valere dall’osservante, ritenuto che la causa, quo agli aspetti

amministrativi, è stata sospesa in attesa della presente decisione penale.

12. Si deve quindi forzatamente concludere che, a

carico dell’accusato, sussistono sufficienti indizi a tal punto convergenti e

concludenti da ritenere con sufficiente certezza che l’accusato abbia guidato

in condizioni d’inattitudine. Lo stato di spossatezza e di perdita della

memoria asseritamente patiti il 13 luglio 2006 sono del resto unicamente

attestati da un certificato medico, senza che sia mai stata offerta una prova

peritale in contraddittorio.

13.

Per finire va rigettata anche l’obiezione avanzata

dall’accusato secondo cui la Polizia Cantonale, penetrando nel suo appartamento

e traducendolo in Gendarmeria senza un formale ordine di perquisizione e

sequestro sottoscritto da un magistrato, avrebbe ottenuto illegalmente la prova

dell’alcolemia. In

tal senso va precisato che questa censura va respinta già solo per la mancata,

specifica opposizione alle risultanze predibattimentali. In ogni caso,

contrariamente a quanto argomentato, la prova esperita rispetta appieno i

dettami del codice di procedura penale, per il motivo che, in quel frangente,

la Polizia era intervenuta dopo essere stata interpellata dalla moglie per

reati contro l’integrità personale (art. 123 CP), reato, quest’ultimo che

avrebbe sicuramente giustificato un ordine espresso da parte del magistrato. E

la giurisprudenza della nostra Alta Corte precisa che una prova deve essere

dichiarata inammissibile unicamente nel caso in cui “il était impossibile de

se la procurer par un moyen conforme au droit” (STF 96 I 497; Gérard Piquerez,

Traité de procedure pénale Suisse, no 1981).

Visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg.,

273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo positivamente ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di guida in

stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr, per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4571/2006 del 11 dicembre

2006.

condanna ACCU 1

1. alla

multa di fr. 1'000.-- (mille) da pagare entro tre mesi;

§. in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

Considerandi

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 1200.--.

Comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei

motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e alla

crescita in giudicato della sentenza,

a: Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

Sezione della Circolazione,

Camorino

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1'000.-- multa

fr. 800.-- tassa di giustizia

fr. 400.-- spese

giudiziarie

___________________ ____________________

fr. 2'200.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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