10.2007.2
Guida in stato di inattitudine ammessa anche nel caso di ulteriore sorbimento di bevande alcoliche dopo aver Posteggiare il veicolo (processo indiziario). Controllo dell'alcolemia effettuato quando il
14 novembre 2007Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2007.2
Data decisione, Autorità:
14.11.2007, PRPEN
Titolo:
Guida in stato di inattitudine ammessa anche nel caso di ulteriore sorbimento di bevande alcoliche dopo aver Posteggiare il veicolo (processo indiziario). Controllo dell'alcolemia effettuato quando il conducente non si trovava più alla guida
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2007.2
DA
4571/2006
Bellinzona
14 novembre 2007
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce
Genazzi in qualità di Segretaria, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura
__________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.92 - max. 1.41 grammi per mille);
fatti avvenuti a Bellinzona il 12 luglio 2006;
reato previsto dall’art. 91
cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 11 dicembre
2006 n. 4571/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr.
1'000.00, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto
che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS).
2. Al pagamento della tassa
di giustizia d fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 300.00.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3
CPS).
Vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 22 dicembre 2006;
dichiarato aperto il pubblico dibattimento in data odierna
alle ore 14:00,
sono presenti:
ACCU 1
DI 1
il Procuratore pubblico con
lettera 24 settembre 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'imputato;
data lettura del decreto d'accusa;
acquisiti gli atti formanti l'incarto del
Ministero pubblico, come pure gli accertamenti sulla situazione personale ed
economica eseguiti dalla Pretura penale, come pure la documentazione acquisita
agli atti con ordinanza sulle prove;
si procede all'interrogatorio dell'accusato;
annullata la prova testimoniale di __________,
ammessa con ordinanza del 18.9.2007, ritenuto anche che l’accusato ha, oggi,
dichiarato che la moglie al momento dei fatti è rimasta al piano terra
dell’abitazione coniugale dall’inizio del litigio e fino all’arrivo della
polizia, senza quindi che abbia potuto assistere all’eventuale sorbimento di
alcol del coniuge dopo che questi aveva posteggiato il proprio veicolo;
viene prodotta dalla difesa la seguente
documentazione annessa agli atti di causa:
- DA di
non luogo a procedere del 4 settembre 2006 (NLP __________);
- lettera
della Sezione della circolazione 6.9.2006, relativa alla decisione
amministrativa;
viene chiusa la fase istruttoria alle 14:35;
viene data la parola al difensore, il quale
formula la propria tesi difensiva sui seguenti elementi:
-
l’accusato ha avuto un vuoto di memoria e non si ricorda cosa ha fatto
quella sera. Non essendoci la prova che non abbia consumato alcol dopo la
guida, il dubbio che lo abbia fatto deve andare a favore dell’accusato. E in
tale evenienza le perizie agli atti dimostrano un tenore massimo alcolico
durante la guida dello 0,4 %o ;
-
le prove acquisite agli atti, riferite all’accertamento del tenore
alcolico, sono state ottenute illegalmente, in dispregio dell’art. 139 OAC
(sbalzi eccessivi tra le misurazioni) e senza rispettare l’inviolabilità del
domicilio dell’accusato (assenza di ordine di perquisizione e sequestro);
viene sentito per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1 autore colpevole di
guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo
carico?
2. In caso di risposta
affermativa, quale deve essere la pena?
3. A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
4. L’eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale e se sì a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
letti ed esaminati gli atti di causa
considerato in fatto ed in diritto
1. I fatti di causa possono essere illustrati come
segue: la sera del 12 luglio 2007 l’accusato ha partecipato ad un cena con dei
colleghi di lavoro. È partito, in auto, da un luogo d’incontro fissato al
centro di raccolta di __________ e si è recato nel __________: due sono stati
gli esercizi pubblici visitati dal gruppo, uno a __________ per l’aperitivo e
uno a __________, dove è stata consumata la cena. A Camorino alcune persone del
gruppo avevano lasciato le proprie vetture per ridurre il numero dei conducenti.
A tal proposito è opportuno subito rilevare come
non sia contestato che quella sera l’accusato abbia bevuto alcolici e guidato la
sua __________; dapprima da Camorino a __________, da qui a __________ e infine
da __________ a __________, per giungere a __________ in __________, così come
da lui dichiarato e come si evince dal rapporto di constatazione allestito
dalla Polizia, dal verbale d’interrogatorio del 13 luglio 2006 (00:11) e dal
rapporto medico agli atti (no 2989). Oggetto di disamina è in sostanza
unicamente il fatto che lo stesso abbia condotto il suo veicolo con un tenore
alcolico superiore al consentito, ritenuto che un valore alcolemico medio al
momento del rientro dello 0,4 per mille è ammesso (rapporto Gife, pag. 7).
2. Sulle risultanze predibattimentali (art. 227 cpv.
2 CPP) ACCU 1 non ha sollevato l’opposizione di principio (v. suo scritto del
17 gennaio 2007) e la ragione principale della sua opposizione al decreto
d’accusa risiede nel fatto che, agli atti di causa, non vi sarebbe la prova
(valida) che abbia guidato con un tasso alcolemico non conforme alla normativa
stradale; la Polizia Cantonale non lo ha del resto sorpreso al volante, ma
unicamente quando era già rientrato al domicilio. In assenza di una prova
diretta questa sentenza si basa sui principi validi per il processo indiziario.
3. Fra i principi che reggono i processi indiziari occorre
innanzitutto rispettare quello dell’ “in dubio pro reo” che ha la
seguente duplice portata:
- come norma sulla valutazione delle prove esso fa sì che il
giudice non possa dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole
all'imputato quando un apprezzamento oggettivo delle risultanze istruttorie nel
loro complesso lasci sussistere dubbi insopprimibili sulla colpevolezza;
- come norma sull'onere della prova, esso fa carico allo Stato di
dimostrare la colpevolezza dell'accusato, nel senso che non tocca a quest'ultimo
comprovare la propria innocenza (DTF 120 Ia 36 consid. 2c con richiami di
dottrina).
Questo principio configura il corollario della cosiddetta “presunzione
di innocenza” garantita anche dal diritto internazionale (6 par. 2 CEDU e
14 cpv.2 Patto ONU II) e ripresa al cpv. 3 dell’art. 1 del nostro Codice
penale, fondamento dal quale deriva che ogni dubbio deve andare a favore
dell'accusato. A meno che, questa presunzione, non venga fugata da altre prove
pertinenti.
E, in tal senso va precisato che sono “prove” valide tutte
quelle denominate “dirette” e meglio immediatamente idonee a dimostrare
la colpevolezza o innocenza dell’imputato. La giurisprudenza precisa però anche
che, in determinate circostanze, la condanna di una persona può essere pronunciata
pure tramite “indizi”. La sentenza si basa, in questi casi, sulle
cosiddette “prove critiche”, ovvero su delle circostanze che non sono
assolutamente certe, ma la cui interpretazione d’insieme permette di dedurre
una logica conclusione in merito alla sussistenza di un comportamento oggetto
d’accertamento processuale e di un fatto da provarsi. La giurisprudenza precisa
che per l’utilizzazione, a fini probatori, degli “indizi” è richiesto che questi siano “precisi
e concordanti” (Rep.1980, pag. 147), con la conseguenza che, il dubbio da
porre a favore dell’accusato può essere fugato anche dall’assenza di tale
precisione e concordanza.
4. Fatte queste premesse e come sopra indicato
l’accusato nega di avere condotto il suo veicolo in stato d’inattitudine: la
Polizia Cantonale è intervenuta al suo domicilio dopo essere stata allarmata
dalla di lui moglie, che l’aveva chiamata a causa un “disagio in famiglia”
(doc. 1 pto 7): quella sera, i due coniugi avevano infatti avuto una
discussione davanti alla loro abitazione di via __________.
“Nel mentre parcheggiavo”, ha detto ACCU 1
in Polizia, “mia moglie scendeva dal suo veicolo e, con fare minaccioso,
veniva verso il mio veicolo” e “tirava un calcio alla mia vettura”…”Di
seguito io posteggiavo il mio veicolo all’interno nel garage, scendevo dallo
stesso e qui iniziavamo a discutere animatamente” (verb. ACCU 1 del 13
luglio 2006, pag. 1). Dopo un piccolo tafferuglio con la consorte, durato circa
5 minuti, ACCU 1 è salito in casa ed ha lasciato la moglie (sola ed adirata) al
pianterreno, da dove ha chiamato la Polizia. Erano le 23:15 circa.
A causa di questo litigio, l’ennesimo, stando a
quanto ha riferito l’accusato sulla sua situazione famigliare, ACCU 1 è caduto
in una situazione di particolare squilibrio: una sorta di “stress emozionale”,
come da lui specificato al dibattimento, che l’ha messo in una situazione
d’estremo disagio e alterazione psichica. Secondo il suo racconto, dopo l’alterco
l’accusato si è rifugiato in casa e qui avrebbe velocemente sorbito 4 decilitri
(2 bicchieri) di whisky. Immediatamente dopo (5-10 minuti) è intervenuta la
Polizia. Nessuno avrebbe tuttavia visto l’accusato bere: la moglie, infatti,
era rimasta al piano terreno. Nessuna traccia poi, nei vari verbali di Polizia,
di dichiarazioni sull’assunzione d’alcolici anche dopo avere
guidato. In aula, egli ha precisato che non aveva potuto riferire dette
circostanze alla Polizia, siccome un grave stato confusionale gli avrebbe
provocato un improvviso “vuoto di memoria” in merito alle sue azioni
immediatamente dopo l’ora indicata al paragrafo precedente.
5. Ora, a tal proposito va rilevato che agli atti di
causa non vi è la prova (certa) che ACCU 1 non abbia bevuto anche dopo
avere guidato, va tuttavia rilevato le quantità di superalcolico da lui
dichiarate (2 bicchieri di 2 decilitri) le avrebbe sorbite in un lasso di tempo
molto breve: ritenuto che, per espressa dichiarazione dell’accusato, fra
l’inizio del litigio e l’arrivo della Polizia sono trascorsi circa 15 minuti,
di cui 10 in casa. Alla luce di queste circostanze, ritenuto che l’accusato si
definisce “un bevitore occasionale” e che quella sera, appena rientrato,
ha comunque dovuto procurarsi bicchiere e bottiglia, impongono di considerare
atipico che abbia consumato 2 whisky con tale velocità. Si tratta, questo, del
primo indizio a carico dell’accusato.
6. Il secondo indizio a carico di ACCU 1 consiste
nel fatto che, durante il primo interrogatorio di Polizia, avvenuto
immediatamente dopo il litigio, a partire dalle 00:11 e durato più di un’ora,
l’accusato ha descritto con precisione e chiarezza tutti gli (altri)
avvenimenti di quella serata, omettendo di dichiarare (solo) i due whisky bevuti
mezz’ora prima. In quella sede ACCU 1 aveva addirittura affermato “…dalle
22:30 del 12.7.2006 non ho più sorbito bevande alcoliche”. Questa circostanza
denota che la Polizia ha ben svolto le proprie incombenze, cerziorandosi su un
eventuale “Nachtrunk” (verb. ACCU 1 del 13 luglio 2006, pag. 1), che
però l’accusato ha categoricamente escluso.
E non solo ha omesso di fornire indicazioni in
tal senso alla Polizia, ma anche durante la successiva visita medica presso la
d.ssa D. __________ alle 01:50, addetta al prelievo del sangue presso
l’Ospedale Regionale __________, così come da lei indicato ai punti 8.2 e 8.3 nel
capitolo “dopo l’evento” del formulario agli atti. Si tratta questo del
terzo indizio a carico dell’accusato.
7. Certo, ACCU 1, avvalendosi del referto redatto
dal dr. med. __________ del 9 gennaio 2007, ha affermato al dibattimento di non
avere potuto precisare di avere sorbito le due bibite citate, siccome sarebbe
stato vittima di uno stato d’ “amnesia anterograda” a far tempo dalla
consumazione dei superalcolici;
questa ipotesi (peraltro unicamente suffragata da
una prova di parte) non assume tuttavia il livello di una prova sufficientemente
confortante ai fini della tesi difensiva, in quanto, quel certificato medico,
indica altresì che un’amnesia come quella citata dovrebbe coprire “gli
avvenimenti di quella notte”, mentre invece l’accusato ha omesso di
rilevare unicamente quelli “alcolici” del dopo litigio. Mal si comprende
del resto come un’amnesia possa concernere unicamente un preciso dettaglio,
considerato poi che la stessa sarebbe stata provocata da un alterco non
particolarmente grave, ritenuto che è penalmente sfociato in un non luogo a
procedere. Inoltre, la dott.sa __________, come medico cognita delle patologie
e delle conseguenze che le bevande alcoliche possono avere su un paziente e che,
al contrario del dr. med. __________, ha visitato l’accusato immediatamente
dopo i fatti, al pto 11.1 del rapporto ha precisato che l’accusato non
presentava nessuna “amnesia riguardo l’evento”. Si trattano questi del quarto
e del quinto indizi a carico dell’accusato.
8. Ad ogni buon conto, per giungere al sesto indizio,
va detto che, quand’anche si volesse ritenere, che qualcosa abbia “intaccato”
Fatti
i ricordi dell’accusato quo al periodo in cui lo stesso avrebbe sorbito
i due bicchieri di superalcolico, senza alterare la percezione di quanto
avvenuto prima, ciò non troverebbe conforto con quanto dichiarato dallo stesso ACCU
1 al dibattimento, che ha ricordato la marca della bevanda sorbita.
9. In vista d’identificare il settimo indizio va
osservato che, come di rito, la Polizia Cantonale, ha inizialmente proceduto ad
primo un interrogatorio subito dopo i fatti, finalizzato ad un chiarimento
preliminare della fattispecie e sopratutto ad un esame (indicativo) dell’alito.
Ha poi riconvocato l’accusato per la sera seguente in vista di comunicargli
l’esito dell’analisi del sangue dopo aver preso visione dei risultati di
laboratorio. La seconda udienza è stata tenuta il 13 luglio 2006 a partire
dalle ore 20:33.
Al dibattimento, l’accusato ha dichiarato di
essersi presentato spontaneamente quella sera in Polizia, presso il medesimo
agente (__________) che lo aveva verbalizzato la notte prima. Quell’appuntamento,
previsto per le 20:30, era stato organizzato durante il primo interrogatorio, periodo
in cui l’accusato sarebbe però stato in preda di uno stato confusionale. Nonostante
questo, e senza che qualcuno lo interpellasse nuovamente durante la giornata
del 13 luglio, la sera si è spontaneamente e naturalmente recato in
Gendarmeria, ciò che, alla luce del disagio mentale da lui invocato appare molto
singolare. È, in effetti incomprensibile che l’accusato, da un lato, non abbia
potuto ricordare le bevande alcoliche sorbite un’ora prima, ma abbia,
dall’altro, registrato l’appuntamento previsto per la sera, fissato, peraltro,
dopo avere (ancora) confermato di avere “riletto il verbale steso il
13.7.2006 alle ore 00:11” precisando di non avere “nulla da aggiungere”
(rapporto di constatazione 13.7.06, pag. 2 ad 6).
Non appare quindi credibile che l’accusato abbia
unicamente dimenticato i due superalcolici: va osservato in tal senso poi che, tenuto
conto delle capacità corporee d’assorbimento di un essere umano, gli effetti
dell’alcool dovevano essere completamente svaniti la sera del 13 luglio e mal
si comprende quindi come egli abbia a questo punto potuto ancora confermare che
l’ultima bibita era stata sorbita solo alle 22:30, se ciò non fosse stato
conforme a quanto accaduto. Da qui l’ottavo indizio a suo carico.
Va poi precisato che, a contrario, stante
l’invocata imprecisione dei ricordi non può nemmeno essere dato per assodato
che l’accusato abbia bevuto esattamente 2 bicchieri di superalcolici: stante la
celerità con cui avrebbe bevuto apparirebbe in effetti molto più probabile che
lo stesso abbia semmai sorbito una quantità inferiore di alcool, mantenendo
quindi, secondo le scale riportate nel grafico agli atti di causa, un tasso
alcolico alla guida che potrebbe essere superiore a quello consentito. Si tratta
questo del nono indizio a sfavore di ACCU 1.
10.
Gli ulteriori indizi emersi nel corso del
dibattimento sono riconducibili all’atteggiamento assunto da ACCU 1 nel periodo
posteriore al 13 luglio 2006. Il mattino dopo i fatti si è normalmente recato
presso il suo studio, benché non avesse appuntamenti; detto agire non dimostra di
certo la prova di una situazione di particolare turbamento, perlomeno per
quanto attiene al suo stato alla sera del 13 luglio, quando, come spiegato al
punto 9, ha ancora confermato il verbale di circa venti ore prima.
11. Va poi segnalato che la prima indicazione
tangibile dell’asserito sorbimento di superalcolici dopo avere guidato la
si evince dalle osservazioni del 31 agosto 2006, redatte un mese e mezzo dopo i
fatti all’attenzione della Sezione della Circolazione. Al proposito va
segnalato che, in sua difesa, l’accusato non ha reagito immediatamente dopo
l’asserito ritrovamento della memoria, ma ha atteso il momento delle
osservazioni da allestire dopo la decisione di revoca della licenza. Da questa tardiva
comunicazione di fatti (importanti) all’Autorità s’impone di trarre il decimo
indizio a carico dell’accusato. Certamente si da atto che al dibattimento egli ha
dichiarato di avere tempestivamente interpellato il Caposervizio della Sezione
citata, con cui collabora professionalmente, questa circostanza è tuttavia
rimasta ben lungi dall’essere dimostrata, così come improvato è rimasto il
fatto che la Sezione della Circolazione abbia preso in considerazione la tesi fatta
valere dall’osservante, ritenuto che la causa, quo agli aspetti
amministrativi, è stata sospesa in attesa della presente decisione penale.
12. Si deve quindi forzatamente concludere che, a
carico dell’accusato, sussistono sufficienti indizi a tal punto convergenti e
concludenti da ritenere con sufficiente certezza che l’accusato abbia guidato
in condizioni d’inattitudine. Lo stato di spossatezza e di perdita della
memoria asseritamente patiti il 13 luglio 2006 sono del resto unicamente
attestati da un certificato medico, senza che sia mai stata offerta una prova
peritale in contraddittorio.
13.
Per finire va rigettata anche l’obiezione avanzata
dall’accusato secondo cui la Polizia Cantonale, penetrando nel suo appartamento
e traducendolo in Gendarmeria senza un formale ordine di perquisizione e
sequestro sottoscritto da un magistrato, avrebbe ottenuto illegalmente la prova
dell’alcolemia. In
tal senso va precisato che questa censura va respinta già solo per la mancata,
specifica opposizione alle risultanze predibattimentali. In ogni caso,
contrariamente a quanto argomentato, la prova esperita rispetta appieno i
dettami del codice di procedura penale, per il motivo che, in quel frangente,
la Polizia era intervenuta dopo essere stata interpellata dalla moglie per
reati contro l’integrità personale (art. 123 CP), reato, quest’ultimo che
avrebbe sicuramente giustificato un ordine espresso da parte del magistrato. E
la giurisprudenza della nostra Alta Corte precisa che una prova deve essere
dichiarata inammissibile unicamente nel caso in cui “il était impossibile de
se la procurer par un moyen conforme au droit” (STF 96 I 497; Gérard Piquerez,
Traité de procedure pénale Suisse, no 1981).
Visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg.,
273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo positivamente ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in
stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr, per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4571/2006 del 11 dicembre
2006.
condanna ACCU 1
1. alla
multa di fr. 1'000.-- (mille) da pagare entro tre mesi;
§. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
Considerandi
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 1200.--.
Comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei
motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e alla
crescita in giudicato della sentenza,
a: Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
Sezione della Circolazione,
Camorino
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'000.-- multa
fr. 800.-- tassa di giustizia
fr. 400.-- spese
giudiziarie
___________________ ____________________
fr. 2'200.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster