10.2007.200
penetrare, per il tramite del giardiniere, nel giardino confinante con le braccia e gli attrezzi e tagliare delle piante senza permesso della proprietaria
8 novembre 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2007.200
Data decisione, Autorità:
08.11.2007, PRPEN
Titolo:
penetrare, per il tramite del giardiniere, nel giardino confinante con le braccia e gli attrezzi e tagliare delle piante senza permesso della proprietaria
DANNEGGIAMENTO
VIOLAZIONE DI DOMICILIO
art. 144 cpv. 1 CPS
art. 186 CPS
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2007.200
DA
1317/2007
Bellinzona
8
novembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. danneggiamento,
per avere, per il tramite
del giardiniere __________, tagliato delle piante sulla particella n. __________
del RFD di __________, di proprietà di CIVI 1, senza il permesso di
quest’ultima, causando così un danno alla sua proprietà;
2. violazione di domicilio,
per avere, per il tramite
del giardiniere __________, indebitamente e contro la sua volontà, violato il
domicilio di CIVI 1, penetrando nel suo giardino, se pur per pochi centimetri e
solo con le braccia e con attrezzi, al fine di tagliare delle piante;
fatti avvenuti a __________, in
via __________, il 25 febbraio 2006;
reati previsti dagli art. 144
cpv. 1 e 186 CPS, richiamato l’art. 42 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 30 aprile
2007 n. 1317/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
950.-- (novecentocinquanta), corrispondente a 5 (cinque) aliquote giornaliere
di fr. 190.-- (centonovanta) (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 200.--
(duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. Per qualsiasi pretesa, la
parte civile CIVI 1 viene rinviata al competente foro civile.
5. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 7 maggio 2007 dal difensore;
indetto il dibattimento 8 novembre 2007,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Sostituto
Procuratore pubblico e la parte civile hanno rinunciato a presenziare
postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento da entrambi i capi di imputazione, in quanto fanno difetto i
relativi presupposti oggettivi e soggettivi, rinviando alla planimetria ufficiale
prodotta dalla quale risulta che le piante tagliate si trovavano tutte sul
fondo n. 693 RFD;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Danneggiamento,
1.2. Violazione
di domicilio,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 144 cpv. 1, 186 CPS; 9
e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
1. danneggiamento, art. 144
cpv. 1 CPS,
Considerandi
2.
violazione di domicilio,
art. 186 CPS,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 1317/2007 del 30 aprile 2007;
carica la tassa e le spese allo
Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 350.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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