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Decisione

10.2007.201

Investire un pedone circolando in retromarcia e in contromano su una strada a senso unico, provocandone il decesso

5 dicembre 2007Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I primi soccorsi all’anziana

sono stati prestati dai passanti. Poco dopo sono giunti sul posto i militi dell’ambulanza,

che hanno prontamente condotto la donna presso il l’Ospedale Regionale di __________

ove è deceduta alle 11:15 circa.

3. Sia l’imputato che la vittima sono

stati sottoposti ad esame del tasso di alcool contenuto nel sangue. Per

entrambi l’esito è stato negativo.

Parimenti è stata ordinata una

perizia sul veicolo dell’investitore, dalla quale è emerso che l’automezzo era in

buone condizioni.

L’autopsia esperita sul

cadavere della vittima dall’Unità Operativa di Medicina Legale dell’Azienda

Ospedaliera-Universitaria di Varese, per mezzo della quale è stato possibile

appurare, qualora ve ne fosse stato il dubbio, che il suo decesso è da

ricondurre alle lesioni patite a seguito dell’investimento da parte del signor ACCU

1, e meglio al “politraumatismo - riportato in occasione dell’incidente del

traffico della strada verificatosi per quel che ci risulta alle ore 10:00 di

quello stesso giorno - produttivo di contusione cranica con frattura della base

di sinistra, focolai emorragici sub-aracnoidei e sub-durali, pneumo-emocefalo

(…); fratture costali multiple a sinistra; frattura esposta del gomito

sinistro; contusioni escoriate multiple all’emisoma sinistro; grossolana

abrasione profonda “da usura” (lesione riferibile ad arrotamento); contusione

escoriata alla gamba destra.” (cfr. Relazione sulle operazioni

medico-legali per l’accertamento delle cause e delle circostanze della morte di

__________, AI n. 24, pag. 4 e seg).

4. La descrizione dei momenti

salienti effettuata dal prevenuto e confermata al dibattimento corrisponde a

quella resa con il primo interrogatorio del 22 giugno 2006: “(…) Vedendo che

dall’altra parte della strada (sui parcheggi laterali di via __________ - circa

30 metri prima del distributore di benzina) vi era un posteggio libero, ho

deciso di raggiungerlo onde stazionare l’automobile. Mi sono rimesso alla guida

del veicolo ed in retromarcia ho percorso l’area del distributore fermandomi

all’altezza del marciapiede. Qui ho notato dapprima due pedoni che stavano

giungendo dietro di me in direzione dello stadio di __________. Ho lasciato

transitare i due pedoni dietro il mio veicolo e mi sono rimesso in movimento

immettendomi sulla corsia destra di via __________. Questo per un breve tratto

in quanto stavano sopraggiungendo da detta via due ulteriori veicoli che ho

lasciato passare. In seguito avendo il via libera, sempre in retromarcia, ho

accostato il mio veicolo alla fila di macchine parcheggiate sul lato destro

della strada (via __________). Vedendo due altri veicoli sopraggiungere da

tergo mi sono fermato ed ho inserito l’indicatore di direzione destro.

Transitati i due veicoli ho proseguito nella manovra.

Avevo la retromarcia

inserita, ho guardato lo specchietto centrale e, siccome non vi erano altri

veicoli, ho ricominciato a muovermi guardando lo specchietto laterale destro in

quanto osservavo la distanza con i veicoli posteggiati. Dopo aver oltrepassato

due vetture ho sentito un tonfo sul bagagliaio. Mi sono arrestato

completamente. Ho riguardato nello specchietto retrovisore centrale ed in

seguito i laterali senza vedere nulla. Da parte mia non capivo cosa fosse

successo. In un primo momento ho pensato che un ramo fosse caduto sul baule. A

questo punto ho inserito i quattro indicatori di direzione, ho tirato il freno

a mano e sono sceso dal veicolo.

Raggiunta la parte

posteriore del veicolo, decisamente sorpreso, ho visto una signora anziana

vestita di blu, penso avesse una borsa in mano, sdraiata al suolo. Solamente in

questo frangente ho capito di averla investita. Mi sono avvicinato per

chiederle come stava ed ho notato del sangue che fuoriusciva dalla nuca.”

(cfr. suo verbale d’interrogatorio del 22 giugno 2006, pag. 2, AI 11).

A verbale 24 novembre 2006 egli

ha asserito: “(…) Ho presunto a posteriori che la signora potesse aver

attraversato la carreggiata provenendo da sinistra in quanto in quel momento,

poco dopo che erano passate le vetture, il mio sguardo era più rivolto verso lo

specchietto di destra e lo specchio centrale che non la parte sinistra; ed

avevo pensato che non potesse essere sbucata da dietro un albero vicino ai

parcheggi di destra.” (cfr. AI 21).

5. L'art. 117 CPS punisce con una

pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chi, per negligenza,

cagiona la morte di una persona (l’art. 117 vCPS, in vigore sino al 31 dicembre

2006, comminava per contro la detenzione o la multa).

Giusta l’art. 12 cpv. 3 CPS

(corrispondente all’art. 18 cpv. 3 vCPS), commette un crimine o un delitto per

negligenza colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le

conseguenze della sua azione o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è

colpevole, secondo questa stessa disposizione, se l'agente non ha usato le

precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni

personali.

Un comportamento viola i

doveri di prudenza laddove l'autore, al momento dei fatti, avrebbe potuto,

tenuto conto delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della

messa in pericolo altrui e ha contemporaneamente oltrepassato i limiti del rischio

ammissibile (DTF 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb; Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a

ed., Zurigo 1997, n. 28a e 33 ad art. 18 CPS).

Per

poter comprendere quali sono i doveri imposti dalla prudenza ci si riferisce

alle disposizioni legali emanate dall'ente pubblico a tutela della sicurezza.

In ambito di circolazione stradale, la negligenza è fondata quindi in primo

luogo sulla violazione delle norme di comportamento sancite dalla relativa

legislazione (DTF 127 IV 38 consid. 2a, 122 IV 20 consid.

2b/aa, 121 IV 290 consid. 3, 106 IV 80; Rep. 1985 pag. 185; Trechsel, op. cit., n. 29 ad art. 18 CPS).

6. Stabilire l'esistenza di un

comportamento colpevole contrario a un dovere di prudenza e il decesso di una

persona tuttavia non basta: la condotta dell’imputato e la morte della vittima

devono trovarsi in rapporto di causalità naturale e adeguato (DTF 122 IV 17

consid. 2c).

Esiste un rapporto di causalità

naturale tra un evento ed un comportamento colpevole, se quest'ultimo ne

costituisce la "conditio sine qua non", ossia se non può essere escluso

senza che l'evento verificatosi venga meno; non è tuttavia necessario che esso

appaia come la causa unica dell'evento (DTF 115 IV 199 consid. 5b e rinvii). Il

rapporto di causalità così delimitato non può essere provato con certezza, un

alto grado di verosimiglianza è sufficiente (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa; 121

IV 207 consid. 2a; 118 IV 130 consid. 6a). L'accertamento della causalità

naturale è una questione che concerne i fatti e come tale sottratta al potere

di esame della Corte di cassazione. Tuttavia, il diritto federale è violato se

l'autorità cantonale misconosce il concetto stesso della causalità naturale

(DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa; 121 IV 207 consid. 2a e rinvii).

Data la causalità naturale, è

necessario ancora esaminare se è adeguata. Per costante giurisprudenza, il

nesso di causalità è adeguato quando il comportamento contrario ai doveri di

prudenza è idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose nonché l'esperienza

generale della vita, a produrre o a favorire un evento simile a quello in

concreto realizzatosi (sentenza del Tribunale federale del 18 maggio 2005,

6S.55/2005). Tuttavia, la causalità adeguata viene meno ed il concatenamento

dei fatti perde così la sua rilevanza giuridica, nell’evenienza in cui un'altra

causa concomitante, quale ad esempio la condotta della vittima, costituisca una

circostanza del tutto eccezionale oppure dipenda da un atteggiamento talmente

straordinario, insensato o stravagante, da non essere prevedibile (DTF 127 IV

29 consid. 2a). In questo modo il rapporto di causalità tra quanto addebitato

al prevenuto ed il risultato finale viene interrotto.

L'imprevedibilità dell'atto

concomitante, da sola, non è comunque sufficiente a spezzare il nesso di

causalità adeguata; occorre piuttosto che esso sia di una gravità tale da

imporsi come la causa più probabile ed immediata dell'evento considerato,

relegando in secondo piano tutti gli altri fattori che hanno contribuito a provocarlo,

segnatamente il comportamento dell'agente (DTF 127 IV 62 consid. 2d;

126 IV 13 consid. 7a/bb; 122 IV 17 consid. 2c/bb; 121 IV 207 consid. 2a;

Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berna 2002, n.

14-16 ad art. 111 CPS, pagg. 25-26).

7. L’accusato ha innanzitutto

eccepito di non aver infranto alcuna norma della circolazione stradale e che

l’istruttoria, a suo dire scandalosamente lacunosa, non permette di determinare

se l’incidente sarebbe stato inevitabile anche con l’adozione di tutte le

misure di cautela richieste dal caso concreto.

L’art. 36 cpv. 4 LCStr

prescrive che il conducente che si appresta a fare marcia indietro non deve

ostacolare gli altri utenti della strada. Quest’ultimi hanno la precedenza nei

suoi confronti.

La circolazione in retromarcia

è in linea di principio vietata sulle strade a senso unico, salvo per

parcheggiare, attaccare un rimorchio, ecc. (art. 37 cpv. 3 ONC).

Contrariamente a quanto ritiene

buona parte della popolazione, la retromarcia per effettuare un parcheggio è

ammissibile solo ed unicamente su un tratto estremamente circoscritto, che

corrisponde a quello necessario per la manovra in quanto tale (Bussy/Rusconi,

Code suisse de la circulation routière, Commentaire, art. 37 OCR, n. 6).

Anche laddove è ammessa, la

retromarcia è in ogni modo sottoposta a precise restrizioni. Innanzitutto,

prima di partire, il conducente deve accertarsi che la manovra non metta in

pericolo bambini od altri utenti della strada. Se la visuale a tergo del

veicolo è limitata, la manovra di retromarcia deve essere eseguita con l’aiuto

di un’altra persona, in quanto non sia escluso qualsiasi rischio (art. 17

cpv. 1 ONC).

La retromarcia deve inoltre

essere effettuata a passo d’uomo (art. 17 cpv. 2 ONC).

8. Nella fattispecie il prevenuto

ha sicuramente contravvenuto alle più elementari norme della circolazione:

immettendosi in retromarcia su una strada a senso unico a due corsie per

percorrere un tratto di oltre 30 metri ha infranto i principi di cui all’art.

37 cpv. 3 ONC. In effetti tale distanza non può in alcun modo ricadere sotto la

menzionata eccezione prevista per le operazioni di parcheggio.

L’avvicinamento al luogo di

sosta avrebbe dovuto essere compiuto facendo un giro dell’isolato, nel pieno

rispetto dei sensi unici. Non scegliendo la via più breve in spregio non solo

alle regole della circolazione ma anche al buon senso, visti i pericoli che la

presenza di una vettura circolante in retromarcia ed in contromano su una

strada a senso unico a due corsie comporta.

Considerandi

Pure non conforme alle

prescrizioni di legge e palesemente carente è stato il modo in cui egli ha eseguito

il controllo visivo sulla tratta di carreggiata sulla sua direzione di marcia,

soprattutto negli istanti che hanno preceduto l’incidente. In effetti ACCU 1 ha

riconosciuto di aver guardato lo specchietto centrale prima di ripartire, per

verificare se vi fossero altri veicoli in arrivo; una volta accertato che non

ve ne erano, si è messo in moto guardando lo specchietto laterale destro per sorvegliare

la distanza dalle auto parcheggiate. La sua attenzione era quindi concentrata soprattutto

su questi due specchietti, ed in modo particolare su quello destro, come da lui

stesso ammesso (cfr. suo verbale di interrogatorio 24 novembre 2006, pag. 3, AI

21).

Una simile condotta costituisce

una leggerezza colpevole, non tutelabile penalmente. E’ infatti notorio che gli

specchietti retrovisori non consentono che una visione parziale ed alquanto

limitata di ciò che si trova dietro al veicolo, per cui è decisamente

inadeguato basarsi esclusivamente o anche solo prevalentemente su di essi per

effettuare una retromarcia su una strada a senso unico a due corsie, soprattutto

in una zona della città frequentata sia da veicoli che da pedoni.

A questo va aggiunto il fatto

che lo stesso imputato ha asserito al dibattimento che la sua visuale era

ostruita in parte dai poggiatesta dei sedili posteriori. Inoltre lo stesso

legale della difesa, nel suo scritto del 29 maggio 2007, ha riconosciuto che la

visibilità era ostacolata pure dai fascioni laterali di lamiera presenti

attorno ai finestrini del modello Focus della Ford.

Trattandosi di una vettura che

guidava già da tempo, l’accusato era certamente a conoscenza di queste barriere

al campo visivo.

Sconsiderato è stato quindi

anzitutto l’aver attuato una manovra proibita consistente nell’immettersi in

retromarcia, contromano, su una strada a senso unico con l’intenzione di

raggiungere un parcheggio vuoto distante almeno 30 metri. In secondo luogo lo

spostamento deve pure essere considerato irregolare per l’insufficienza e

l’inadeguatezza dei provvedimenti adottati dal conducente al fine di

scongiurare eventuali pericoli.

9.

Per completezza va rilevato che

il 24 novembre 2006 il signor ACCU 1 ha sostenuto di essersi “voltato anche

con la testa appoggiando la mia mano destra sul poggiatesta del passeggero per

guardare indietro” e di non aver notato nulla nemmeno in tale occasione

(cfr. AI 21, pag. 2).

Questa versione contrasta con

quella da lui fornita in occasione dell’interrogatorio del 22 giugno 2006 e

pure con quella fornita al dibattimento, ove egli ha asserito di essersi messo

in movimento guardando negli specchietti.

10.

La difesa ha inoltre posto

l’accento sul fatto che non è possibile attribuire alcuna colpa al prevenuto in

quanto la lacunosa istruttoria non ha nemmeno permesso di accertare da quale

parte provenisse il pedone investito e, soprattutto, se il suo comportamento

abbia interrotto il nesso di causalità adeguata con le azioni e le omissioni

attribuite al signor ACCU 1.

Sull’incomprensibile

superficialità delle indagini da parte dell’autorità inquirente, non si può che

concordare. In effetti manca qualsiasi tipo di rilevamento concernente la

situazione di fatto dopo l’incidente: non vi sono schemi, non vi sono

misurazioni, non vi sono descrizioni di sorta. Vista la gravità della

fattispecie e la prevedibilità delle contestazioni, di per sé anche legittime,

della difesa, l’assenza di questi dati non è irrilevante.

Nonostante ciò la fattispecie

può comunque essere giudicata anche sotto questo punto di vista, seppur con

qualche difficoltà in più.

Per prima cosa va ricordato che

nella circolazione stradale è di importanza fondamentale il principio

dell’affidamento, art. 26 LCStr, in base al quale ciascuno deve comportarsi in

modo da non essere d’ostacolo a chi fa uso della strada in conformità alle

norme stabilite. Particolare attenzione deve essere usata verso i fanciulli,

gli inermi e gli anziani (art. 26 cpv. 2 LCStr).

Su una via a senso unico, i

pedoni non sono tenuti a prendere in considerazione l’eventualità che

sopraggiungano veicoli circolanti in senso vietato (Bussy/Rusconi, op. cit., art.

37.

ORC, n. 7).

Nel caso specifico, vedendo

l’auto dell’accusato ferma sulla carreggiata con l’indicatore di svolta destro

azionato, ad una distanza di circa 12/15 metri dal parcheggio libero (stimata

in base alle fotografie del rapporto di complemento, AI 13), la vittima non era

tenuta a prevedere che l’auto si sarebbe mossa in direzione contraria al senso

di marcia.

Ogni automobilista deve

prestare un’attenzione particolare ai pedoni che si trovano sulla strada e ne

deve facilitare l’attraversamento della strada, anche se essi non godono della

priorità, ad esempio perché non usufruiscono dell’apposito passaggio pedonale situato

ad una distanza di meno di 50 m, art. 47 cpv. 1 ONC (Bussy/Rusconi, op.

cit., art. 49 LCR, n. 4.4.1. e n. 5.2.3, ultimo paragrafo).

La giurisprudenza ha già avuto

modo di chiarire che un conducente disattento che urta un pedone che si trova

sulla carreggiata al di fuori delle strisce pedonali ma in loro prossimità

(come nel caso concreto, a giudicare dalle fotografie agli atti) commette un

errore (DTF 121 IV 286; JdT 1988 I 671 n. 36).

11.

Che la vittima abbia attraversato

da sinistra a destra, come appare più verosimile, o da destra a sinistra è

ininfluente. In effetti, trattandosi di una persona anziana di oltre

ottant’anni, che si muove lentamente per definizione, non si può certo ritenere

che la sua comparsa dietro alla vettura del signor ACCU 1 sia stata a tal punto

repentina ed inaspettata, da interrompere il nesso di causalità adeguato e

naturale con le gravi imprevidenze a lui attribuibili.

In effetti, se la signora fosse

giunta da sinistra, avrebbe dovuto attraversare un’intera corsia prima di

trovarsi in prossimità dell’auto del prevenuto. A questi sarebbe quindi bastato

controllare adeguatamente tutto il campo stradale retrostante per evitare

l’investimento. Se egli avesse circolato effettivamente, come da lui sostenuto,

a passo d’uomo, ci sarebbe voluto ben poco per arrestare il veicolo.

Pure considerando valida l’ipotesi

inversa, cioè quella per la quale la signora avrebbe attraversato da destra a

sinistra, l’esito sarebbe lo stesso: se il conducente avesse affrontato la

manovra di retromarcia (che invero non avrebbe dovuto effettuare) con la

diligenza prescritta, avrebbe avuto la possibilità di evitare l’impatto.

Alla defunta deve poi essere

riconosciuto il diritto, visto che stava attraversando su una strada a senso

unico, di concentrarsi prevalentemente sulle automobili circolanti nel rispetto

del senso di marcia, quindi provenienti dalla parte opposta a quella dalla

quale si stava muovendo quella dell’accusato.

Con simili presupposti non è

possibile riconoscere una colpa della donna investita grave al punto da

escludere una colpa causale del signor ACCU 1.

I presupposti oggettivi della

fattispecie dell’art. 117 CPS sono dunque adempiti.

12.

Dal punto di vista della

verifica condizioni soggettive necessarie alla condanna per omicidio colposo,

non sussistono qui particolari problemi.

L’imputato, che ha vissuto per

oltre 9 anni in Svizzera e che quindi conosceva, o doveva conoscere, i principi

cardine della circolazione stradale (tra l’altro comuni a tutta l’Europa

occidentale), ha compiuto una manovra di retromarcia in contromano su una

strada che egli sapeva a senso unico, incurante del cartello di divieto

d’accesso posto in bella evidenza proprio sull’angolo del marciapiede

confinante con il distributore di benzina dal quale egli è ripartito (cfr. foto

n. 1 del rapporto di complemento 9 ottobre 2006, AI n. 13).

Egli era perfettamente

cosciente dell’illiceità del suo agire e dei rischi che una simile manovra

comportava.

La comparsa di un pedone al di

fuori del passaggio pedonale non è un fatto inusuale in una città. Anche di

questo avrebbe dovuto tenere conto.

13.

Per tutto quanto precede,

l’imputato deve essere condannato per il reato di omicidio colposo.

Il dispositivo della sentenza andrà

completato con una descrizione dei fatti più precisa rispetto a quella del

decreto d’accusa.

Il 1. gennaio 2007 è entrata in

vigore la Legge federale del 13 dicembre 2002 concernente la revisione della

parte generale del CPS che ha rivoluzionato il sistema delle sanzioni. Il

giudice chiamato a vagliare, come in concreto, un reato commesso prima

dell’entrata in vigore della citata revisione, è tenuto ad applicare il diritto

più favorevole al condannato secondo il principio della lex mitior (art.

2.

cpv. 2 CPS).

Il nuovo diritto prevede che di

norma non possono essere comminate pene detentive inferiori a sei mesi (art. 40

CPS). Ai sensi, dell’art. 41 cpv. 1 CPS, il giudice può pronunciare una pena

detentiva inferiore a questo limite, da scontare, soltanto se non sono adempite

le condizioni per la sospensione condizionale (art. 42 CPS) e vi è da

attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno

essere eseguiti.

Le pene detentive inferiori a

sei mesi sono state sostituite dalla pena pecuniaria che si esprime in aliquote

giornaliere (un massimo di fr. 3’000.-- per aliquota) fissate dal giudice in

considerazione della situazione personale ed economica dell’autore al momento

della pronuncia della sentenza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi

familiari e assistenziali e del minimo vitale (art. 34 cpv. 2 CPS).

Nel caso concreto, il reato di

omicidio colposo era punito dal diritto previgente con la detenzione o con la

multa, mentre l’attuale versione dell’art. 117 CPS prescrive, come già

indicato, una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Non essendo

certamente ipotizzabile, vista la gravità delle mancanze addebitate

all’accusato, una semplice multa, entrerebbe in linea di conto la detenzione,

secondo il vecchio diritto, rispettivamente la detenzione o la pena pecuniaria,

secondo quello nuovo. Quest’ultima versione, che consente quindi di infliggere

anche solo delle aliquote giornaliere, appare essere nello specifico più

favorevole all’imputato e deve di riflesso godere di precedenza.

14.

Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto

della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che

la stessa avrà sulla sua vita.

La colpa è determinata

secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico

violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi

perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne,

secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.

A carico

dell’accusato pesa in modo preponderante l’avventatezza della manovra da lui

effettuata e che ha portato al tragico incidente.

A suo favore

giocano la collaborazione dimostrata nel chiarimento dei fatti, la sua

incensuratezza, nonché la buona situazione professionale, sociale e personale. Nemmeno

da trascurare sono le sofferenze morali che l’aver cagionato la morte della

vittima ha comportato per il signor ACCU 1. Tormenti che anche in occasione del

dibattimento egli non è stato in grado di celare.

Tenuto in

considerazione tutto ciò, appare equo confermare la pena di 40 aliquote

giornaliere proposta dal Sostituto Procuratore pubblico, sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di 2 anni. Le aliquote vengono ridotte da fr. 130.-- a

fr. 90.--, tenuto conto della modificata situazione economica del prevenuto.

Avendo egli smesso di lavorare da un mese circa, non è comunque possibile

considerarlo alla stregua di una persona completamente priva di entrate.

Alla pena

principale deve poi essere aggiunta, così come consentito dall’art. 42

cpv. 4 CPS, una multa di fr. 1'000.--.

15.

Le parti civili LESA 1 e LESA 2

hanno comunicato di disinteressarsi del presente procedimento. Per tale motivo,

il rinvio al competente foro civile per le loro eventuali pretese di

corrispondente natura, peraltro già cresciuto in giudicato in quanto non hanno

interposto opposizione al decreto d’accusa, non ha più ragione di essere.

16.

La tassa e le spese di giustizia

sono poste a carico dell’imputato (art. 9 cpv. 1 CPP).

Preso atto dell’esito del

processo, non è possibile accogliere la richiesta avanzata dal difensore in

occasione del dibattimento volta al riconoscimento di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 42 cpv. 1 e 4, 117

CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

omicidio colposo, art. 117 CPS,

per avere, a __________, in via

__________, all’altezza del distributore __________, in data 22 giugno

2006 per negligenza colpevole cagionato la morte di V__________ e meglio

per avere, mentre usciva dal

suddetto distributore, circolato alla guida della vettura Ford Focus targata __________

in retromarcia ed in contromano su una strada a senso unico a due corsie, al

fine di raggiungere il parcheggio sito sulla destra, omesso di prestare la

dovuta attenzione alla presenza di altri utenti della strada sul suo percorso,

con la conseguenza che non si avvide del sopraggiungere del pedone V__________, che stava attraversando la

strada, urtandola e facendola cadere al suolo, provocandole lesioni tali da

causarne il decesso il giorno stesso;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 40

(quaranta) aliquote giornaliere di fr. 90.-- (novanta), per un totale di fr.

3'600.-- (tremilaseicento);

1.1. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 1'000.--

(mille);

2.1. in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 850.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

respinge la richiesta di ripetibili;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1000.00 multa

fr. 600.00 tassa

di giustizia

fr. 250.00 spese

giudiziarie

fr. 1850.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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