10.2007.201
Investire un pedone circolando in retromarcia e in contromano su una strada a senso unico, provocandone il decesso
5 dicembre 2007Italiano27 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
10.2007.201
Data decisione, Autorità:
05.12.2007, PRPEN
Titolo:
Investire un pedone circolando in retromarcia e in contromano su una strada a senso unico, provocandone il decesso
OMICIDIO COLPOSO
art. 117 CPS
1. LESA 1
2. LESA 2
Incarto
n.
10.2007.201
DA
208/2007
Bellinzona
5 dicembre 2007
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di omicidio colposo,
per avere, a __________, in via
__________, all’altezza del distributore __________, in data 22 giugno
2006 per negligenza colpevole cagionato la morte di V__________ e meglio
per avere, circolando, uscendo
dal distributore __________ su via __________, in retromarcia alla guida della
vettura Ford Focus targata __________, al fine di raggiungere il parcheggio
sito sulla destra, omesso di prestare la richiesta attenzione nell’osservare la
visuale della carreggiata dagli appositi specchietti laterali e da quello
retrovisore, con la conseguenza che non si avvide del sopraggiungere del pedone
V__________, che stava attraversando
da sinistra verso destra, urtandola, quest’ultima a seguito dell’urto e
successiva caduta riportò lesioni tali che ne causarono il decesso in medesima
data;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 117
CPS, richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 29 gennaio
2007 n. 208/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
5’200.-- (cinquemiladuecento), corrispondente a 40 (quaranta) aliquote da fr.
130.-- (centotrenta) (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'000.--
(mille), con l'avvertenza, che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Si rinviano le parti civili
LESA 1 e LESA 2 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94
cpv. 3 CPPT).
4. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--.
5. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 13 febbraio 2007 dal difensore;
indetto il dibattimento 5 dicembre 2007,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Sostituto
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
preso atto che le parti civili si sono
disinteressate del procedimento;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell’accusato;
sentito il difensore, il quale innanzitutto
rileva come l’inchiesta sia stata lacunosa e superficiale. A suo avviso, ben
ponderati i pochi elementi certi a disposizione, rimane una ragionevole dubbio
che il comportamento della vittima sia stato preminente, in modo tale da
rompere il nesso di causalità. In ogni caso bisogna ritenere che qualsiasi conducente
in quelle circostanze non avrebbe potuto evitare l’investimento. Per tali
ragioni postula il proscioglimento del proprio assistito, con il riconoscimento
di congrue ripetibili sulla base della nota professionale prodotta. In via
subordinata, chiede una massiccia riduzione della sanzione pecuniaria, in modo
da adattarla all’attuale difficile situazione economica dell’imputato, e di non
comminare una multa, in quanto non risulta che sia applicabile al reato di cui
all’art. 117 CPS;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di omicidio colposo per i fatti commessi nelle circostanze descritte
nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. A chi vanno
caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. ACCU 1, cittadino italiano nato
l’11 febbraio 1966 a __________, celibe e senza figli, si è laureato in
architettura in Italia, per poi recarsi, verso la metà degli anni ’90, all’Università
di __________ per seguire dei corsi master in architettura e salute. Egli è
rimasto presso l’ateneo della città __________ per oltre 9 anni, lavorando come
assistente nell’istituto di architettura.
Nel febbraio 2005 l’imputato è
rientrato in patria. In seguito ha collaborato per qualche tempo con un collega
in Francia, per poi, nel mese di aprile 2006 trovare un impiego presso la ditta
__________ di __________, con collaborazioni con lo __________.
Dal 1. novembre 2007 il signor ACCU
1 è privo d’impiego. Non è chiaro quali siano al momento le sue entrate e
neppure di cosa viva. Sino a fine ottobre 2007 egli percepiva un salario
mensile netto di fr. 3'647.-- versatogli dalla __________ di __________.
Il prevenuto abita attualmente
presso la madre in un appartamento di proprietà della donna. Egli possiede comunque
delle quote di comproprietà in due stabili a __________, rispettivamente __________,
per un valore fiscale di Euro 180'000.--, rispettivamente Euro 125'000.--. Sino
al dicembre 2006 l’appartamento del capoluogo __________ gli garantiva un introito
di Euro 750.-- mensili. Ora il rapporto di locazione è stato disdetto dai
conduttori e l’entrata è venuta meno.
ACCU 1 risulta essere
incensurato.
2. Il 22 giugno 2006 verso le ore
08:00 il prevenuto è partito dalla propria abitazione di __________ alla guida
della sua vettura marca Ford modello Focus, immatricolata nel maggio 1999 con targa
__________, diretto a __________, ove avrebbe dovuto avere un colloquio di
lavoro in via __________.
__________ Giunto a __________, imboccata la via __________
- strada a senso unico a due corsie - verso le 10:00, presumendo di trovarsi
vicino alla destinazione, l’imputato si è fermato al distributore di benzina __________
situato sulla parte sinistra della carreggiata per chiedere informazioni in
merito all’esatta ubicazione dello stabile da raggiungere. Sentite le
spiegazioni dell’addetto alla pompa di benzina, in base alle quali la meta
poteva essere facilmente raggiunta a piedi, egli ha deciso di lasciare l’auto
in zona e proseguire con le proprie gambe.
L’accusato si è quindi rimesso
al volante della Ford Focus e, avendo notato che una trentina di metri più
indietro, sulla via __________, vi era un parcheggio libero, si è immesso in
retromarcia sulla carreggiata, dopo essersi fermato qualche istante per lasciar
passare due pedoni e due automobili che stavano sopraggiungendo. Attraversata
la corsia di sinistra e raggiunta quella di destra, lungo la quale è collocata
la fila di parcheggi laterali, egli ha continuato la manovra di avvicinamento
in retromarcia a quello libero. Vedendo due ulteriori veicoli sopraggiungere,
egli si è fermato nuovamente ed ha azionato l’indicatore di direzione destro. Transitati
anche questi, ritenendo di avere la via libera, si è rimesso in marcia. Dopo
aver percorso qualche metro ha sentito un forte colpo nella zona sinistra del
bagagliaio ed ha immediatamente arrestato il veicolo. Non vedendo nulla di
particolare, ha deciso quindi di azionare i quattro indicatori di direzione e
scendere per verificare di persona. Raggiunta la parte posteriore
dell’automezzo, l’accusato ha così purtroppo visto la parte civile giacere al
suolo sulla schiena, immobile, con i piedi verso il bagagliaio e la testa verso
il centro della carreggiata.
Alla vista del sangue che fuoriusciva
dal capo della vittima, il signor ACCU 1 è stato preso dal panico ed ha
cominciato a tremare; in stato di shock si è seduto sul marciapiede.
Fatti
I primi soccorsi all’anziana
sono stati prestati dai passanti. Poco dopo sono giunti sul posto i militi dell’ambulanza,
che hanno prontamente condotto la donna presso il l’Ospedale Regionale di __________
ove è deceduta alle 11:15 circa.
3. Sia l’imputato che la vittima sono
stati sottoposti ad esame del tasso di alcool contenuto nel sangue. Per
entrambi l’esito è stato negativo.
Parimenti è stata ordinata una
perizia sul veicolo dell’investitore, dalla quale è emerso che l’automezzo era in
buone condizioni.
L’autopsia esperita sul
cadavere della vittima dall’Unità Operativa di Medicina Legale dell’Azienda
Ospedaliera-Universitaria di Varese, per mezzo della quale è stato possibile
appurare, qualora ve ne fosse stato il dubbio, che il suo decesso è da
ricondurre alle lesioni patite a seguito dell’investimento da parte del signor ACCU
1, e meglio al “politraumatismo - riportato in occasione dell’incidente del
traffico della strada verificatosi per quel che ci risulta alle ore 10:00 di
quello stesso giorno - produttivo di contusione cranica con frattura della base
di sinistra, focolai emorragici sub-aracnoidei e sub-durali, pneumo-emocefalo
(…); fratture costali multiple a sinistra; frattura esposta del gomito
sinistro; contusioni escoriate multiple all’emisoma sinistro; grossolana
abrasione profonda “da usura” (lesione riferibile ad arrotamento); contusione
escoriata alla gamba destra.” (cfr. Relazione sulle operazioni
medico-legali per l’accertamento delle cause e delle circostanze della morte di
__________, AI n. 24, pag. 4 e seg).
4. La descrizione dei momenti
salienti effettuata dal prevenuto e confermata al dibattimento corrisponde a
quella resa con il primo interrogatorio del 22 giugno 2006: “(…) Vedendo che
dall’altra parte della strada (sui parcheggi laterali di via __________ - circa
30 metri prima del distributore di benzina) vi era un posteggio libero, ho
deciso di raggiungerlo onde stazionare l’automobile. Mi sono rimesso alla guida
del veicolo ed in retromarcia ho percorso l’area del distributore fermandomi
all’altezza del marciapiede. Qui ho notato dapprima due pedoni che stavano
giungendo dietro di me in direzione dello stadio di __________. Ho lasciato
transitare i due pedoni dietro il mio veicolo e mi sono rimesso in movimento
immettendomi sulla corsia destra di via __________. Questo per un breve tratto
in quanto stavano sopraggiungendo da detta via due ulteriori veicoli che ho
lasciato passare. In seguito avendo il via libera, sempre in retromarcia, ho
accostato il mio veicolo alla fila di macchine parcheggiate sul lato destro
della strada (via __________). Vedendo due altri veicoli sopraggiungere da
tergo mi sono fermato ed ho inserito l’indicatore di direzione destro.
Transitati i due veicoli ho proseguito nella manovra.
Avevo la retromarcia
inserita, ho guardato lo specchietto centrale e, siccome non vi erano altri
veicoli, ho ricominciato a muovermi guardando lo specchietto laterale destro in
quanto osservavo la distanza con i veicoli posteggiati. Dopo aver oltrepassato
due vetture ho sentito un tonfo sul bagagliaio. Mi sono arrestato
completamente. Ho riguardato nello specchietto retrovisore centrale ed in
seguito i laterali senza vedere nulla. Da parte mia non capivo cosa fosse
successo. In un primo momento ho pensato che un ramo fosse caduto sul baule. A
questo punto ho inserito i quattro indicatori di direzione, ho tirato il freno
a mano e sono sceso dal veicolo.
Raggiunta la parte
posteriore del veicolo, decisamente sorpreso, ho visto una signora anziana
vestita di blu, penso avesse una borsa in mano, sdraiata al suolo. Solamente in
questo frangente ho capito di averla investita. Mi sono avvicinato per
chiederle come stava ed ho notato del sangue che fuoriusciva dalla nuca.”
(cfr. suo verbale d’interrogatorio del 22 giugno 2006, pag. 2, AI 11).
A verbale 24 novembre 2006 egli
ha asserito: “(…) Ho presunto a posteriori che la signora potesse aver
attraversato la carreggiata provenendo da sinistra in quanto in quel momento,
poco dopo che erano passate le vetture, il mio sguardo era più rivolto verso lo
specchietto di destra e lo specchio centrale che non la parte sinistra; ed
avevo pensato che non potesse essere sbucata da dietro un albero vicino ai
parcheggi di destra.” (cfr. AI 21).
5. L'art. 117 CPS punisce con una
pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chi, per negligenza,
cagiona la morte di una persona (l’art. 117 vCPS, in vigore sino al 31 dicembre
2006, comminava per contro la detenzione o la multa).
Giusta l’art. 12 cpv. 3 CPS
(corrispondente all’art. 18 cpv. 3 vCPS), commette un crimine o un delitto per
negligenza colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le
conseguenze della sua azione o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è
colpevole, secondo questa stessa disposizione, se l'agente non ha usato le
precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni
personali.
Un comportamento viola i
doveri di prudenza laddove l'autore, al momento dei fatti, avrebbe potuto,
tenuto conto delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della
messa in pericolo altrui e ha contemporaneamente oltrepassato i limiti del rischio
ammissibile (DTF 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb; Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a
ed., Zurigo 1997, n. 28a e 33 ad art. 18 CPS).
Per
poter comprendere quali sono i doveri imposti dalla prudenza ci si riferisce
alle disposizioni legali emanate dall'ente pubblico a tutela della sicurezza.
In ambito di circolazione stradale, la negligenza è fondata quindi in primo
luogo sulla violazione delle norme di comportamento sancite dalla relativa
legislazione (DTF 127 IV 38 consid. 2a, 122 IV 20 consid.
2b/aa, 121 IV 290 consid. 3, 106 IV 80; Rep. 1985 pag. 185; Trechsel, op. cit., n. 29 ad art. 18 CPS).
6. Stabilire l'esistenza di un
comportamento colpevole contrario a un dovere di prudenza e il decesso di una
persona tuttavia non basta: la condotta dell’imputato e la morte della vittima
devono trovarsi in rapporto di causalità naturale e adeguato (DTF 122 IV 17
consid. 2c).
Esiste un rapporto di causalità
naturale tra un evento ed un comportamento colpevole, se quest'ultimo ne
costituisce la "conditio sine qua non", ossia se non può essere escluso
senza che l'evento verificatosi venga meno; non è tuttavia necessario che esso
appaia come la causa unica dell'evento (DTF 115 IV 199 consid. 5b e rinvii). Il
rapporto di causalità così delimitato non può essere provato con certezza, un
alto grado di verosimiglianza è sufficiente (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa; 121
IV 207 consid. 2a; 118 IV 130 consid. 6a). L'accertamento della causalità
naturale è una questione che concerne i fatti e come tale sottratta al potere
di esame della Corte di cassazione. Tuttavia, il diritto federale è violato se
l'autorità cantonale misconosce il concetto stesso della causalità naturale
(DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa; 121 IV 207 consid. 2a e rinvii).
Data la causalità naturale, è
necessario ancora esaminare se è adeguata. Per costante giurisprudenza, il
nesso di causalità è adeguato quando il comportamento contrario ai doveri di
prudenza è idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose nonché l'esperienza
generale della vita, a produrre o a favorire un evento simile a quello in
concreto realizzatosi (sentenza del Tribunale federale del 18 maggio 2005,
6S.55/2005). Tuttavia, la causalità adeguata viene meno ed il concatenamento
dei fatti perde così la sua rilevanza giuridica, nell’evenienza in cui un'altra
causa concomitante, quale ad esempio la condotta della vittima, costituisca una
circostanza del tutto eccezionale oppure dipenda da un atteggiamento talmente
straordinario, insensato o stravagante, da non essere prevedibile (DTF 127 IV
29 consid. 2a). In questo modo il rapporto di causalità tra quanto addebitato
al prevenuto ed il risultato finale viene interrotto.
L'imprevedibilità dell'atto
concomitante, da sola, non è comunque sufficiente a spezzare il nesso di
causalità adeguata; occorre piuttosto che esso sia di una gravità tale da
imporsi come la causa più probabile ed immediata dell'evento considerato,
relegando in secondo piano tutti gli altri fattori che hanno contribuito a provocarlo,
segnatamente il comportamento dell'agente (DTF 127 IV 62 consid. 2d;
126 IV 13 consid. 7a/bb; 122 IV 17 consid. 2c/bb; 121 IV 207 consid. 2a;
Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berna 2002, n.
14-16 ad art. 111 CPS, pagg. 25-26).
7. L’accusato ha innanzitutto
eccepito di non aver infranto alcuna norma della circolazione stradale e che
l’istruttoria, a suo dire scandalosamente lacunosa, non permette di determinare
se l’incidente sarebbe stato inevitabile anche con l’adozione di tutte le
misure di cautela richieste dal caso concreto.
L’art. 36 cpv. 4 LCStr
prescrive che il conducente che si appresta a fare marcia indietro non deve
ostacolare gli altri utenti della strada. Quest’ultimi hanno la precedenza nei
suoi confronti.
La circolazione in retromarcia
è in linea di principio vietata sulle strade a senso unico, salvo per
parcheggiare, attaccare un rimorchio, ecc. (art. 37 cpv. 3 ONC).
Contrariamente a quanto ritiene
buona parte della popolazione, la retromarcia per effettuare un parcheggio è
ammissibile solo ed unicamente su un tratto estremamente circoscritto, che
corrisponde a quello necessario per la manovra in quanto tale (Bussy/Rusconi,
Code suisse de la circulation routière, Commentaire, art. 37 OCR, n. 6).
Anche laddove è ammessa, la
retromarcia è in ogni modo sottoposta a precise restrizioni. Innanzitutto,
prima di partire, il conducente deve accertarsi che la manovra non metta in
pericolo bambini od altri utenti della strada. Se la visuale a tergo del
veicolo è limitata, la manovra di retromarcia deve essere eseguita con l’aiuto
di un’altra persona, in quanto non sia escluso qualsiasi rischio (art. 17
cpv. 1 ONC).
La retromarcia deve inoltre
essere effettuata a passo d’uomo (art. 17 cpv. 2 ONC).
8. Nella fattispecie il prevenuto
ha sicuramente contravvenuto alle più elementari norme della circolazione:
immettendosi in retromarcia su una strada a senso unico a due corsie per
percorrere un tratto di oltre 30 metri ha infranto i principi di cui all’art.
37 cpv. 3 ONC. In effetti tale distanza non può in alcun modo ricadere sotto la
menzionata eccezione prevista per le operazioni di parcheggio.
L’avvicinamento al luogo di
sosta avrebbe dovuto essere compiuto facendo un giro dell’isolato, nel pieno
rispetto dei sensi unici. Non scegliendo la via più breve in spregio non solo
alle regole della circolazione ma anche al buon senso, visti i pericoli che la
presenza di una vettura circolante in retromarcia ed in contromano su una
strada a senso unico a due corsie comporta.
Considerandi
Pure non conforme alle
prescrizioni di legge e palesemente carente è stato il modo in cui egli ha eseguito
il controllo visivo sulla tratta di carreggiata sulla sua direzione di marcia,
soprattutto negli istanti che hanno preceduto l’incidente. In effetti ACCU 1 ha
riconosciuto di aver guardato lo specchietto centrale prima di ripartire, per
verificare se vi fossero altri veicoli in arrivo; una volta accertato che non
ve ne erano, si è messo in moto guardando lo specchietto laterale destro per sorvegliare
la distanza dalle auto parcheggiate. La sua attenzione era quindi concentrata soprattutto
su questi due specchietti, ed in modo particolare su quello destro, come da lui
stesso ammesso (cfr. suo verbale di interrogatorio 24 novembre 2006, pag. 3, AI
21).
Una simile condotta costituisce
una leggerezza colpevole, non tutelabile penalmente. E’ infatti notorio che gli
specchietti retrovisori non consentono che una visione parziale ed alquanto
limitata di ciò che si trova dietro al veicolo, per cui è decisamente
inadeguato basarsi esclusivamente o anche solo prevalentemente su di essi per
effettuare una retromarcia su una strada a senso unico a due corsie, soprattutto
in una zona della città frequentata sia da veicoli che da pedoni.
A questo va aggiunto il fatto
che lo stesso imputato ha asserito al dibattimento che la sua visuale era
ostruita in parte dai poggiatesta dei sedili posteriori. Inoltre lo stesso
legale della difesa, nel suo scritto del 29 maggio 2007, ha riconosciuto che la
visibilità era ostacolata pure dai fascioni laterali di lamiera presenti
attorno ai finestrini del modello Focus della Ford.
Trattandosi di una vettura che
guidava già da tempo, l’accusato era certamente a conoscenza di queste barriere
al campo visivo.
Sconsiderato è stato quindi
anzitutto l’aver attuato una manovra proibita consistente nell’immettersi in
retromarcia, contromano, su una strada a senso unico con l’intenzione di
raggiungere un parcheggio vuoto distante almeno 30 metri. In secondo luogo lo
spostamento deve pure essere considerato irregolare per l’insufficienza e
l’inadeguatezza dei provvedimenti adottati dal conducente al fine di
scongiurare eventuali pericoli.
9.
Per completezza va rilevato che
il 24 novembre 2006 il signor ACCU 1 ha sostenuto di essersi “voltato anche
con la testa appoggiando la mia mano destra sul poggiatesta del passeggero per
guardare indietro” e di non aver notato nulla nemmeno in tale occasione
(cfr. AI 21, pag. 2).
Questa versione contrasta con
quella da lui fornita in occasione dell’interrogatorio del 22 giugno 2006 e
pure con quella fornita al dibattimento, ove egli ha asserito di essersi messo
in movimento guardando negli specchietti.
10.
La difesa ha inoltre posto
l’accento sul fatto che non è possibile attribuire alcuna colpa al prevenuto in
quanto la lacunosa istruttoria non ha nemmeno permesso di accertare da quale
parte provenisse il pedone investito e, soprattutto, se il suo comportamento
abbia interrotto il nesso di causalità adeguata con le azioni e le omissioni
attribuite al signor ACCU 1.
Sull’incomprensibile
superficialità delle indagini da parte dell’autorità inquirente, non si può che
concordare. In effetti manca qualsiasi tipo di rilevamento concernente la
situazione di fatto dopo l’incidente: non vi sono schemi, non vi sono
misurazioni, non vi sono descrizioni di sorta. Vista la gravità della
fattispecie e la prevedibilità delle contestazioni, di per sé anche legittime,
della difesa, l’assenza di questi dati non è irrilevante.
Nonostante ciò la fattispecie
può comunque essere giudicata anche sotto questo punto di vista, seppur con
qualche difficoltà in più.
Per prima cosa va ricordato che
nella circolazione stradale è di importanza fondamentale il principio
dell’affidamento, art. 26 LCStr, in base al quale ciascuno deve comportarsi in
modo da non essere d’ostacolo a chi fa uso della strada in conformità alle
norme stabilite. Particolare attenzione deve essere usata verso i fanciulli,
gli inermi e gli anziani (art. 26 cpv. 2 LCStr).
Su una via a senso unico, i
pedoni non sono tenuti a prendere in considerazione l’eventualità che
sopraggiungano veicoli circolanti in senso vietato (Bussy/Rusconi, op. cit., art.
37.
ORC, n. 7).
Nel caso specifico, vedendo
l’auto dell’accusato ferma sulla carreggiata con l’indicatore di svolta destro
azionato, ad una distanza di circa 12/15 metri dal parcheggio libero (stimata
in base alle fotografie del rapporto di complemento, AI 13), la vittima non era
tenuta a prevedere che l’auto si sarebbe mossa in direzione contraria al senso
di marcia.
Ogni automobilista deve
prestare un’attenzione particolare ai pedoni che si trovano sulla strada e ne
deve facilitare l’attraversamento della strada, anche se essi non godono della
priorità, ad esempio perché non usufruiscono dell’apposito passaggio pedonale situato
ad una distanza di meno di 50 m, art. 47 cpv. 1 ONC (Bussy/Rusconi, op.
cit., art. 49 LCR, n. 4.4.1. e n. 5.2.3, ultimo paragrafo).
La giurisprudenza ha già avuto
modo di chiarire che un conducente disattento che urta un pedone che si trova
sulla carreggiata al di fuori delle strisce pedonali ma in loro prossimità
(come nel caso concreto, a giudicare dalle fotografie agli atti) commette un
errore (DTF 121 IV 286; JdT 1988 I 671 n. 36).
11.
Che la vittima abbia attraversato
da sinistra a destra, come appare più verosimile, o da destra a sinistra è
ininfluente. In effetti, trattandosi di una persona anziana di oltre
ottant’anni, che si muove lentamente per definizione, non si può certo ritenere
che la sua comparsa dietro alla vettura del signor ACCU 1 sia stata a tal punto
repentina ed inaspettata, da interrompere il nesso di causalità adeguato e
naturale con le gravi imprevidenze a lui attribuibili.
In effetti, se la signora fosse
giunta da sinistra, avrebbe dovuto attraversare un’intera corsia prima di
trovarsi in prossimità dell’auto del prevenuto. A questi sarebbe quindi bastato
controllare adeguatamente tutto il campo stradale retrostante per evitare
l’investimento. Se egli avesse circolato effettivamente, come da lui sostenuto,
a passo d’uomo, ci sarebbe voluto ben poco per arrestare il veicolo.
Pure considerando valida l’ipotesi
inversa, cioè quella per la quale la signora avrebbe attraversato da destra a
sinistra, l’esito sarebbe lo stesso: se il conducente avesse affrontato la
manovra di retromarcia (che invero non avrebbe dovuto effettuare) con la
diligenza prescritta, avrebbe avuto la possibilità di evitare l’impatto.
Alla defunta deve poi essere
riconosciuto il diritto, visto che stava attraversando su una strada a senso
unico, di concentrarsi prevalentemente sulle automobili circolanti nel rispetto
del senso di marcia, quindi provenienti dalla parte opposta a quella dalla
quale si stava muovendo quella dell’accusato.
Con simili presupposti non è
possibile riconoscere una colpa della donna investita grave al punto da
escludere una colpa causale del signor ACCU 1.
I presupposti oggettivi della
fattispecie dell’art. 117 CPS sono dunque adempiti.
12.
Dal punto di vista della
verifica condizioni soggettive necessarie alla condanna per omicidio colposo,
non sussistono qui particolari problemi.
L’imputato, che ha vissuto per
oltre 9 anni in Svizzera e che quindi conosceva, o doveva conoscere, i principi
cardine della circolazione stradale (tra l’altro comuni a tutta l’Europa
occidentale), ha compiuto una manovra di retromarcia in contromano su una
strada che egli sapeva a senso unico, incurante del cartello di divieto
d’accesso posto in bella evidenza proprio sull’angolo del marciapiede
confinante con il distributore di benzina dal quale egli è ripartito (cfr. foto
n. 1 del rapporto di complemento 9 ottobre 2006, AI n. 13).
Egli era perfettamente
cosciente dell’illiceità del suo agire e dei rischi che una simile manovra
comportava.
La comparsa di un pedone al di
fuori del passaggio pedonale non è un fatto inusuale in una città. Anche di
questo avrebbe dovuto tenere conto.
13.
Per tutto quanto precede,
l’imputato deve essere condannato per il reato di omicidio colposo.
Il dispositivo della sentenza andrà
completato con una descrizione dei fatti più precisa rispetto a quella del
decreto d’accusa.
Il 1. gennaio 2007 è entrata in
vigore la Legge federale del 13 dicembre 2002 concernente la revisione della
parte generale del CPS che ha rivoluzionato il sistema delle sanzioni. Il
giudice chiamato a vagliare, come in concreto, un reato commesso prima
dell’entrata in vigore della citata revisione, è tenuto ad applicare il diritto
più favorevole al condannato secondo il principio della lex mitior (art.
2.
cpv. 2 CPS).
Il nuovo diritto prevede che di
norma non possono essere comminate pene detentive inferiori a sei mesi (art. 40
CPS). Ai sensi, dell’art. 41 cpv. 1 CPS, il giudice può pronunciare una pena
detentiva inferiore a questo limite, da scontare, soltanto se non sono adempite
le condizioni per la sospensione condizionale (art. 42 CPS) e vi è da
attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno
essere eseguiti.
Le pene detentive inferiori a
sei mesi sono state sostituite dalla pena pecuniaria che si esprime in aliquote
giornaliere (un massimo di fr. 3’000.-- per aliquota) fissate dal giudice in
considerazione della situazione personale ed economica dell’autore al momento
della pronuncia della sentenza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi
familiari e assistenziali e del minimo vitale (art. 34 cpv. 2 CPS).
Nel caso concreto, il reato di
omicidio colposo era punito dal diritto previgente con la detenzione o con la
multa, mentre l’attuale versione dell’art. 117 CPS prescrive, come già
indicato, una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Non essendo
certamente ipotizzabile, vista la gravità delle mancanze addebitate
all’accusato, una semplice multa, entrerebbe in linea di conto la detenzione,
secondo il vecchio diritto, rispettivamente la detenzione o la pena pecuniaria,
secondo quello nuovo. Quest’ultima versione, che consente quindi di infliggere
anche solo delle aliquote giornaliere, appare essere nello specifico più
favorevole all’imputato e deve di riflesso godere di precedenza.
14.
Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto
della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che
la stessa avrà sulla sua vita.
La colpa è determinata
secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico
violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi
perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne,
secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a pericolo o
la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.
A carico
dell’accusato pesa in modo preponderante l’avventatezza della manovra da lui
effettuata e che ha portato al tragico incidente.
A suo favore
giocano la collaborazione dimostrata nel chiarimento dei fatti, la sua
incensuratezza, nonché la buona situazione professionale, sociale e personale. Nemmeno
da trascurare sono le sofferenze morali che l’aver cagionato la morte della
vittima ha comportato per il signor ACCU 1. Tormenti che anche in occasione del
dibattimento egli non è stato in grado di celare.
Tenuto in
considerazione tutto ciò, appare equo confermare la pena di 40 aliquote
giornaliere proposta dal Sostituto Procuratore pubblico, sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 2 anni. Le aliquote vengono ridotte da fr. 130.-- a
fr. 90.--, tenuto conto della modificata situazione economica del prevenuto.
Avendo egli smesso di lavorare da un mese circa, non è comunque possibile
considerarlo alla stregua di una persona completamente priva di entrate.
Alla pena
principale deve poi essere aggiunta, così come consentito dall’art. 42
cpv. 4 CPS, una multa di fr. 1'000.--.
15.
Le parti civili LESA 1 e LESA 2
hanno comunicato di disinteressarsi del presente procedimento. Per tale motivo,
il rinvio al competente foro civile per le loro eventuali pretese di
corrispondente natura, peraltro già cresciuto in giudicato in quanto non hanno
interposto opposizione al decreto d’accusa, non ha più ragione di essere.
16.
La tassa e le spese di giustizia
sono poste a carico dell’imputato (art. 9 cpv. 1 CPP).
Preso atto dell’esito del
processo, non è possibile accogliere la richiesta avanzata dal difensore in
occasione del dibattimento volta al riconoscimento di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 42 cpv. 1 e 4, 117
CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
omicidio colposo, art. 117 CPS,
per avere, a __________, in via
__________, all’altezza del distributore __________, in data 22 giugno
2006 per negligenza colpevole cagionato la morte di V__________ e meglio
per avere, mentre usciva dal
suddetto distributore, circolato alla guida della vettura Ford Focus targata __________
in retromarcia ed in contromano su una strada a senso unico a due corsie, al
fine di raggiungere il parcheggio sito sulla destra, omesso di prestare la
dovuta attenzione alla presenza di altri utenti della strada sul suo percorso,
con la conseguenza che non si avvide del sopraggiungere del pedone V__________, che stava attraversando la
strada, urtandola e facendola cadere al suolo, provocandole lesioni tali da
causarne il decesso il giorno stesso;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 40
(quaranta) aliquote giornaliere di fr. 90.-- (novanta), per un totale di fr.
3'600.-- (tremilaseicento);
1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 1'000.--
(mille);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 850.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
respinge la richiesta di ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.00 multa
fr. 600.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 1850.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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