10.2007.203
Colpire nel corso di una discussione degenerata in lite, al volto una persona, causandogli un'ematoma sottorbitale e una lussazione del setto nasale
13 novembre 2007Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2007.203
Data decisione, Autorità:
13.11.2007, PRPEN
Titolo:
Colpire nel corso di una discussione degenerata in lite, al volto una persona, causandogli un'ematoma sottorbitale e una lussazione del setto nasale
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cf. 1 CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2007.203
DA
1325/2007
Bellinzona
13
novembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per avere, nel corso di una
discussione degenerata in lite, colpito al volto CIVI 1, causandogli un ematoma
sottorbitale e una lussazione del setto nasale, come attestato nei certificati
medici agli atti;
fatti avvenuti a __________,
presso la __________ __________, il 9 ottobre 2006;
reato previsto dall’art. 123
cifra 1 CPS, richiamato l’art. 42 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 3 maggio
Fatti
2007 n. 1325/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
300.-- (trecento), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 60.-- (sessanta)
- (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.--
(duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 2 giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4.
Per qualsiasi pretesa, la
parte civile CIVI 1 viene rinviata al competente foro civile.
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 8 maggio 2007 dall’accusato;
indetto il dibattimento 13 novembre 2007,
al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale, ribadendo
di non aver assolutamente colpito la parte civile, chiede di essere prosciolto
dall’accusa di lesioni semplici;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte
nel decreto d'accusa in questione?
2.
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 123 cifra 1 CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
lesioni semplici, art. 123
cifra 1 CPS,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 1325/2007 del 3 maggio 2007;
carica la tassa e le spese di
giustizia allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 250.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster