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Decisione

10.2007.203

Colpire nel corso di una discussione degenerata in lite, al volto una persona, causandogli un'ematoma sottorbitale e una lussazione del setto nasale

13 novembre 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2007 n. 1325/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

300.-- (trecento), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 60.-- (sessanta)

- (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42

e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.--

(duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 2 giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4.

Per qualsiasi pretesa, la

parte civile CIVI 1 viene rinviata al competente foro civile.

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 8 maggio 2007 dall’accusato;

indetto il dibattimento 13 novembre 2007,

al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha

rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato, il quale, ribadendo

di non aver assolutamente colpito la parte civile, chiede di essere prosciolto

dall’accusa di lesioni semplici;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte

nel decreto d'accusa in questione?

2.

In caso di

risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 123 cifra 1 CPS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

lesioni semplici, art. 123

cifra 1 CPS,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 1325/2007 del 3 maggio 2007;

carica la tassa e le spese di

giustizia allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 250.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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