10.2007.204
sputare sui muri del vano scale e dell'ascensore cagionando danni
8 novembre 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2007.204
Data decisione, Autorità:
08.11.2007, PRPEN
Titolo:
sputare sui muri del vano scale e dell'ascensore cagionando danni
DANNEGGIAMENTO
art. 144 cpv. 1 CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2007.204
DA
1117/2007
Bellinzona
8
novembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di danneggiamento,
per avere, il
18 gennaio 2007, a __________, in via __________, all’interno dello stabile
della __________, sputando e imbrattando i muri del vano scale e
dell’ascensore, cagionando danni allo Stato del Cantone Ticino di fr. 2’125.95;
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 144
cpv. 1 CPS, richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4 e 46 cpv. 2 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 23 aprile
2007 n. 1117/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
2’080.-- (duemilaottanta), corrispondente a 16 (sedici) aliquote da fr. 130.--
(centotrenta) (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.--
(duecento) con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.--
(cinquanta).
4.
Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 5 giorni (vCPS) decretata
nei suoi confronti dallo Staatsanwaltschaft Zürich - Limmat il 4 aprile 2005, ma prolunga il periodo di prova di 2 anni (art. 46 cpv. 2 CPS).
5.
La parte civile Stato del
Cantone Ticino è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente
natura.
6.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 8 maggio 2007 dall’accusato;
indetto il dibattimento 8 novembre 2007,
al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa, così come
la parte civile, la quale ha pure chiesto la condanna dell’accusato al
versamento di fr. 2’125.95 a titolo di risarcimento del danno;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale riconosce di
aver sbagliato, ma contesta decisamente l’ammontare dei danni indicato nel
decreto d’accusa e ribadito dalla parte civile;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di danneggiamento per i fatti commessi nelle circostanze descritte
nel decreto d'accusa in questione?
2.
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
Possono essere
riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile?
5.
Deve essere
mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5
giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 4 aprile 2005 dallo
Staatsanwaltschaft Zürich - Limmat, e, se sì, a quali condizioni?
6.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 144 cpv. 1 CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
danneggiamento, art. 144 cpv. 1
CPS,
per avere, il
18.
gennaio 2007, a __________, in via __________, all’interno dello stabile
della __________, sputando sui muri del vano scale e dell’ascensore, cagionato
danni allo Stato del Cantone Ticino;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 16
(sedici) aliquote giornaliere di fr. 110.-- (centodieci), per un totale di fr.
1’760.-- (millesettecentosessanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 200.--
(duecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 5 (giorni) giorni di detenzione decretata
nei suoi confronti dallo Staatsanwaltschaft Zürich - Limmat il 4 aprile 2005,
ma ne prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni (art. 46 cpv. 2 CPS);
respinge le richieste di risarcimento
avanzate dalla parte civile, ritenuto che la stessa non si è opposta al rinvio
al competente foro civile e pertanto esso è cresciuto in giudicato già prima
del presente dibattimento;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 450.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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