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Decisione

10.2007.204

sputare sui muri del vano scale e dell'ascensore cagionando danni

8 novembre 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 144

cpv. 1 CPS, richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4 e 46 cpv. 2 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 23 aprile

2007 n. 1117/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

2’080.-- (duemilaottanta), corrispondente a 16 (sedici) aliquote da fr. 130.--

(centotrenta) (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42

e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.--

(duecento) con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.--

(cinquanta).

4.

Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 5 giorni (vCPS) decretata

nei suoi confronti dallo Staatsanwaltschaft Zürich - Limmat il 4 aprile 2005, ma prolunga il periodo di prova di 2 anni (art. 46 cpv. 2 CPS).

5.

La parte civile Stato del

Cantone Ticino è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente

natura.

6.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 8 maggio 2007 dall’accusato;

indetto il dibattimento 8 novembre 2007,

al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha

rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa, così come

la parte civile, la quale ha pure chiesto la condanna dell’accusato al

versamento di fr. 2’125.95 a titolo di risarcimento del danno;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato, il quale riconosce di

aver sbagliato, ma contesta decisamente l’ammontare dei danni indicato nel

decreto d’accusa e ribadito dalla parte civile;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di danneggiamento per i fatti commessi nelle circostanze descritte

nel decreto d'accusa in questione?

2.

In caso di

risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

Possono essere

riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile?

5.

Deve essere

mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5

giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 4 aprile 2005 dallo

Staatsanwaltschaft Zürich - Limmat, e, se sì, a quali condizioni?

6.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 144 cpv. 1 CPS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

danneggiamento, art. 144 cpv. 1

CPS,

per avere, il

18.

gennaio 2007, a __________, in via __________, all’interno dello stabile

della __________, sputando sui muri del vano scale e dell’ascensore, cagionato

danni allo Stato del Cantone Ticino;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 16

(sedici) aliquote giornaliere di fr. 110.-- (centodieci), per un totale di fr.

1’760.-- (millesettecentosessanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 200.--

(duecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 5 (giorni) giorni di detenzione decretata

nei suoi confronti dallo Staatsanwaltschaft Zürich - Limmat il 4 aprile 2005,

ma ne prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni (art. 46 cpv. 2 CPS);

respinge le richieste di risarcimento

avanzate dalla parte civile, ritenuto che la stessa non si è opposta al rinvio

al competente foro civile e pertanto esso è cresciuto in giudicato già prima

del presente dibattimento;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 450.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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