10.2007.211
Colpire e stringere al collo la moglie cagionadole lesioni; ripetutamente compiuto vie di fatto nei confronti della moglie, colpendola con pugni
8 gennaio 2008Italiano7 min
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Numero d'incarto:
10.2007.211
Data decisione, Autorità:
08.01.2008, PRPEN
Titolo:
Colpire e stringere al collo la moglie cagionadole lesioni; ripetutamente compiuto vie di fatto nei confronti della moglie, colpendola con pugni
LESIONE SEMPLICE
VIE DI FATTO
art. 123 cf. 1 CPS
art. 126 cpv. 2 let. b CPS
LESA 1
Incarto
n.
10.2007.211
DA
1327/2007
Bellinzona
8
gennaio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 d ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici,
per avere, ad __________,
presso l’appartamento coniugale, nel corso del mese di marzo 2007, colpendo la
moglie LESA 1 e stringendola al collo cagionatole le lesioni di cui al certificato
medico di data 29 marzo 2007 dell’Ospedale Regionale di __________;
2. vie di fatto,
per avere, ripetutamente,
nel periodo di maggio 2004 sino al 29 marzo 2007, colpendola con pugni compiuto
vie di fatto nei confronti della moglie LESA 1;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 55a, 123
cifra 1, 126 cpv. 2 lett. b) CPS, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 3 maggio
2007 n. 1327/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
2’700.-- (duemilasettecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr.
30.-- (trenta) - (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
Pena parzialmente
aggiuntiva alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione decretata nei suoi
confronti dal Ministero Pubblico il 23 marzo 2006;
2. Alla multa di fr. 500.--
(cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni - (art. 106 cpv. 2
CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. Alla revoca del beneficio
della condizionale concesso alla pena detentiva di 5 (cinque) giorni, decretata
nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 23 marzo 2006.
5. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 10 maggio 2007 dall’accusato;
indetto il dibattimento 8 gennaio 2008,
al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, il
Sostituto Procuratore Pubblico e l’interprete;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed
all’audizione dei testi;
sentito il Sostituto Procuratore
Pubblico, il quale sostiene che la moglie e la figlia oggi abbiano ritrattato
unicamente per paura del marito e padre. Agli atti vi sono tuttavia numerosi
elementi oggettivi (precedenti, verbali d’interrogatorio, certificati medici)
che confermano la commissione dei reati da parte dell’accusato. Per tale motivi
postula la conferma integrale del decreto d’accusa, opponendosi ad una
sospensione del procedimento ex art. 55a CPS, in quanto sarebbe ingiusta;
sentito il difensore, il quale evidenzia
che oggi in aula tanto la moglie quanto la figlia hanno ritrattato integralmente
le deposizioni da loro fornite di fronte alla polizia. Agli atti non vi è
inoltre prova che sia stato l’accusato ad avere afferrato per il collo la
moglie e non è nemmeno chiaro quanto si sarebbero svolti i fatti in questione.
Egli chiede pertanto di prosciogliere il suo assistito da ogni accusa. In via
subordinata, chiede di sospendere la procedura ai sensi dell’art. 55a CPS;
sentito in replica il Sostituto
Procuratore Pubblico, il quale rileva come la moglie a verbale abbia riferito
di essere stata picchiata 4 giorni prima
sentito in duplica il difensore, il quale
osserva come 4 giorni prima non sia sufficientemente chiaro e come la moglie
non ricordi esattamente;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Lesioni semplici,
1.2. Vie
di fatto,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena? Può essere sospeso il
procedimento ai sensi dell’art. 55a CPS?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. Può essere mantenuto il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti il 23 marzo 2006 dal Ministero Pubblico
del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
5. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 42, 55a, 109, 123
cifra 1 e 126 cpv. 2 lett. b CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. lesioni semplici, art. 123
cifra 1 CPS,
per avere, ad __________,
presso l’appartamento coniugale, nel corso del mese di marzo 2007, colpendo la
moglie LESA 1 e stringendola al collo cagionatole le lesioni di cui al
certificato medico di data 29 marzo 2007 dell’Ospedale Regionale di __________;
Considerandi
2.
vie di fatto, art. 126 cpv.
2.
CPS,
per avere, ripetutamente,
nel periodo dall’8 gennaio 2005 sino al 29 marzo 2007, colpendola con pugni
compiuto vie di fatto nei confronti della moglie LESA 1;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.
2’700.-- (duemilasettecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
1.2
pena parzialmente
aggiuntiva alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione decretata nei suoi
confronti dal Ministero pubblico il 23 marzo 2006;
2.
alla multa di fr. 500.--
(cinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena detentiva di 5 (cinque) giorni, decretata nei
suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 23 marzo 2006, ma
ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione
e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 700.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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