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Decisione

10.2007.211

Colpire e stringere al collo la moglie cagionadole lesioni; ripetutamente compiuto vie di fatto nei confronti della moglie, colpendola con pugni

8 gennaio 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena? Può essere sospeso il

procedimento ai sensi dell’art. 55a CPS?

3. L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4. Può essere mantenuto il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 giorni di

detenzione decretata nei suoi confronti il 23 marzo 2006 dal Ministero Pubblico

del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

5. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 42, 55a, 109, 123

cifra 1 e 126 cpv. 2 lett. b CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. lesioni semplici, art. 123

cifra 1 CPS,

per avere, ad __________,

presso l’appartamento coniugale, nel corso del mese di marzo 2007, colpendo la

moglie LESA 1 e stringendola al collo cagionatole le lesioni di cui al

certificato medico di data 29 marzo 2007 dell’Ospedale Regionale di __________;

Considerandi

2.

vie di fatto, art. 126 cpv.

2.

CPS,

per avere, ripetutamente,

nel periodo dall’8 gennaio 2005 sino al 29 marzo 2007, colpendola con pugni

compiuto vie di fatto nei confronti della moglie LESA 1;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.

2’700.-- (duemilasettecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

1.2

pena parzialmente

aggiuntiva alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione decretata nei suoi

confronti dal Ministero pubblico il 23 marzo 2006;

2.

alla multa di fr. 500.--

(cinquecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena detentiva di 5 (cinque) giorni, decretata nei

suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 23 marzo 2006, ma

ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

,

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione

e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 700.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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