10.2007.213
Abusare ripetutamente (116 volte) di un impianto di telecomunicazioni
27 marzo 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2007.213
Data decisione, Autorità:
27.03.2009, PRPEN
Titolo:
Abusare ripetutamente (116 volte) di un impianto di telecomunicazioni
ABUSO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI
art. 179 let. septies CPS
Incarto
n.
10.2007.213
10.2007.214
DA
1305/2007
DA
1306/2007
Bellinzona
27
marzo 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice supplente della Pretura penale
Sonia Giamboni
Tommasini
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 ,
ACCU 2 ,
(difeso da: DI 2)
ACCU 1,
prevenuta colpevole di ripetuto abuso di impianti di
telecomunicazioni,
per avere, a __________, nel
periodo dal __________ al __________.1.2006, agendo in correità ACCU 2 titolare
dell’abbonamento telefonico, allo scopo di inquietare e importunare l’ex
consorte CIVI 1, formando per 116 volte il collegamento telefonico chiudendo
poi immediatamente la comunicazione, ripetutamente abusato di un impianto di
telecomunicazioni;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art.
179septies CP;
perseguita con decreto d’accusa del 30 aprile
Fatti
2007 n. 1305/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 500.-
(cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2
CP).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-
(cento).
ed inoltre 3. La condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale.
ACCU 2
prevenuto colpevole di ripetuto abuso di impianti di
telecomunicazioni,
per avere, a __________, nel
periodo dal __________ al __________, quale titolare dell’abbonamento telefonico
in uso anche alla di lui __________, allo scopo di inquietare e importunare CIVI
1, ex marito della moglie, formando rispettivamente autorizzando l’uso del
telefono per 116 volte per comunicazioni della durata di pochi secondi,
ripetutamente abusato di un impianto di telecomunicazioni;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art.
179septies CP;
perseguito con decreto d’accusa del 30 aprile
2007.
n. 1306/2007 del AINQ 1, , che propone la condanna:
1.
Alla multa di fr. 500.-
(cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2
CP).
2.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-
(cento).
ed inoltre 3. La condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale.
viste le opposizioni ai decreti
d’accusa interposte tempestivamente in data 9 maggio 2007;
indetto il dibattimento 27 marzo 2009, al
quale sono comparsi gli accusati personalmente, il difensore del signor ACCU 2,
la parte civile e il suo patrocinatore, mentre il Procuratore pubblico con
lettera 5 ottobre 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,
postulando nel contempo la conferma dei decreti d'accusa impugnati;
accertate le generalità degli accusati, data
lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati,
sentiti i testi;
preso atto che nel corso del dibattimento la
parte civile ha dichiarato di ritirare la querela limitatamente al signor ACCU
2, di modo che il procedimento è continuato nei confronti di ACCU 1;
sentito il patrocinatore della parte
civile, il quale chiede la conferma del decreto di accusa e la rifusione
dell’importo omnicomprensivo di fr. 3'000.- a titolo di ripetibili;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1, , autrice colpevole
di ripetuto abuso di impianti di telecomunicazioni,
per avere, a, nel periodo dal _________
al __________, agendo in correità con ACCU 2 titolare dell’abbonamento
telefonico, allo scopo di inquietare e importunare l’ex consorte CIVI 1,
formando per 116 volte il collegamento telefonico chiudendo poi immediatamente
la comunicazione, ripetutamente abusato di un impianto di telecomunicazioni?
2.
In caso di risposta affermativa
al precedente quesito, quale pena le deve essere inflitta?
3.
Il giudizio sugli oneri
processuali e sulle ripetibili
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 12 segg., 34 segg., 42
segg., 97, 106, 109, 179septies CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di ripetuto
abuso di impianti di telecomunicazioni per i fatti descritti nel decreto
d’accusa, per intervenuta prescrizione dell’azione penale.
carica le spese allo Stato.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice supplente: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr.
250.
- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 100.- testimoni
fr. 500.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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