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Decisione

10.2007.213

Abusare ripetutamente (116 volte) di un impianto di telecomunicazioni

27 marzo 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2007 n. 1305/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 500.-

(cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa

sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2

CP).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-

(cento).

ed inoltre 3. La condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale.

ACCU 2

prevenuto colpevole di ripetuto abuso di impianti di

telecomunicazioni,

per avere, a __________, nel

periodo dal __________ al __________, quale titolare dell’abbonamento telefonico

in uso anche alla di lui __________, allo scopo di inquietare e importunare CIVI

1, ex marito della moglie, formando rispettivamente autorizzando l’uso del

telefono per 116 volte per comunicazioni della durata di pochi secondi,

ripetutamente abusato di un impianto di telecomunicazioni;

fatti avvenuti nelle riferite

circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art.

179septies CP;

perseguito con decreto d’accusa del 30 aprile

2007.

n. 1306/2007 del AINQ 1, , che propone la condanna:

1.

Alla multa di fr. 500.-

(cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa

sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2

CP).

2.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-

(cento).

ed inoltre 3. La condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale.

viste le opposizioni ai decreti

d’accusa interposte tempestivamente in data 9 maggio 2007;

indetto il dibattimento 27 marzo 2009, al

quale sono comparsi gli accusati personalmente, il difensore del signor ACCU 2,

la parte civile e il suo patrocinatore, mentre il Procuratore pubblico con

lettera 5 ottobre 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,

postulando nel contempo la conferma dei decreti d'accusa impugnati;

accertate le generalità degli accusati, data

lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati,

sentiti i testi;

preso atto che nel corso del dibattimento la

parte civile ha dichiarato di ritirare la querela limitatamente al signor ACCU

2, di modo che il procedimento è continuato nei confronti di ACCU 1;

sentito il patrocinatore della parte

civile, il quale chiede la conferma del decreto di accusa e la rifusione

dell’importo omnicomprensivo di fr. 3'000.- a titolo di ripetibili;

sentita da ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1, , autrice colpevole

di ripetuto abuso di impianti di telecomunicazioni,

per avere, a, nel periodo dal _________

al __________, agendo in correità con ACCU 2 titolare dell’abbonamento

telefonico, allo scopo di inquietare e importunare l’ex consorte CIVI 1,

formando per 116 volte il collegamento telefonico chiudendo poi immediatamente

la comunicazione, ripetutamente abusato di un impianto di telecomunicazioni?

2.

In caso di risposta affermativa

al precedente quesito, quale pena le deve essere inflitta?

3.

Il giudizio sugli oneri

processuali e sulle ripetibili

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 12 segg., 34 segg., 42

segg., 97, 106, 109, 179septies CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di ripetuto

abuso di impianti di telecomunicazioni per i fatti descritti nel decreto

d’accusa, per intervenuta prescrizione dell’azione penale.

carica le spese allo Stato.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice supplente: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr.

250.

- tassa di giustizia

fr. 150.- spese giudiziarie

fr. 100.- testimoni

fr. 500.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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