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Decisione

10.2007.22

Circolazione in stato di ebrietà (esame dell'alito: prima prova 0.82 grammi per mille, seconda prova 0.57 grammi per mille) e opporsi intenzionalmente alla prova del sangue

17 marzo 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________,

reato previsto dall’art.

91 cpv. 1 LCStr;

2. elusione

di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida,

per

essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione

dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili

conseguenze penali del suo rifiuto,

avvenuti a __________ il __________,

reato

previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr;

perseguito con

decreto d’accusa n. 4851/2006 di data 18 dicembre 2006 del ACCU 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 60

(sessanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di

prova di 4 (quattro) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di

fr. 1'200.--.

3.

Alla revoca del

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici)

giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal MP il __________.

4.

Al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--;

Vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 21 dicembre 2006 dall'accusato;

indetto il

dibattimento in data 17 marzo 2008, al quale ha partecipato l’accusato ed il di

lui difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire,

postulando la conferma del proprio decreto d’accusa;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato, che riconosce di aver sbagliato a non collaborare

con la Polizia e che pone in risalto come il comportamento dei due giovani

agenti sia stato poco gentile;

sentito il

difensore, il quale, in sostanza, chiede che l’imputanto venga prosciolto, in

applicazione del principio in dubio pro reo, dall’accusa di guida in

stato di inattitudine, che la pena per l’elusione dei provvedimenti venga

ridotta a 30 aliquote giornaliere e che la condizionale concessa per la

precedente condanna non venga revocata, tenuto in particolare conto della

prognosi favorevole;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti:

1.

è

l’accusato autore colpevole di:

1.1

guida

in stato di inattitudine,

per

aver condotto l'autovettura BMW targata __________ essendo in stato di

ubriachezza (esame dell’alito: prima prova 0.82 grammi per mille, seconda prova 0.57 grammi per mille)?

1.2

elusione

di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida,

per

essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione

dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili

conseguenze penali del suo rifiuto?

2.

in

caso di risposta affermativa ai quesiti che precedono, quale dev’essere la

pena?

3.

può

beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale

periodo di prova?

4.

dev’essere

revocato il beneficio della condizionale concesso con il decreto d’accusa del

06.03

?

5.

a

chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

artt. 91 cpv. 1 e 91a cpv. 1 LCStr.; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente

ai quesiti posti;

dichiara ACCU

1.

autore

colpevole di guida in stato di inattitudine, ex art. 91 cpv. 1 LCStr ed

elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, ex art.

91a cpv. 1 LCStr per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

condanna ACCU

1.

1.

Alla

pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere di fr. 200.-(duecento),

per un totale di fr. 8’000.- (ottomila);

§ L’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)

anni.

2.

Alla

multa di fr. 1'200.- (milleduecento);

§ In

caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.-.

comunica che

la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 369 CP.

non

revoca il beneficio della condizionale concesso in

occasione del precedente decreto d’accusa del 06.03.2006;

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 1'200.-- multa

fr. 300.-- tassa

di giustizia

fr. 400.-- spese

giudiziarie

fr. 1'900.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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