10.2007.22
Circolazione in stato di ebrietà (esame dell'alito: prima prova 0.82 grammi per mille, seconda prova 0.57 grammi per mille) e opporsi intenzionalmente alla prova del sangue
17 marzo 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2007.22
Data decisione, Autorità:
17.03.2008, PRPEN
Titolo:
Circolazione in stato di ebrietà (esame dell'alito: prima prova 0.82 grammi per mille, seconda prova 0.57 grammi per mille) e opporsi intenzionalmente alla prova del sangue
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
OPPOSIZIONE ALLA PROVA DEL SANGUE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 91a cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2007.22
DA
4851/2006
Bellinzona
17
marzo 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in
qualità di Segretaria, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto
colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per
aver condotto l'autovettura BMW targata __________ essendo in stato di
ubriachezza (esame dell’alito: prima prova 0.82 grammi per mille, seconda prova 0.57 grammi per mille),
Fatti
avvenuti a __________,
reato previsto dall’art.
91 cpv. 1 LCStr;
2. elusione
di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida,
per
essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione
dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili
conseguenze penali del suo rifiuto,
avvenuti a __________ il __________,
reato
previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr;
perseguito con
decreto d’accusa n. 4851/2006 di data 18 dicembre 2006 del ACCU 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 60
(sessanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di
prova di 4 (quattro) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di
fr. 1'200.--.
3.
Alla revoca del
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici)
giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal MP il __________.
4.
Al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--;
Vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 21 dicembre 2006 dall'accusato;
indetto il
dibattimento in data 17 marzo 2008, al quale ha partecipato l’accusato ed il di
lui difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire,
postulando la conferma del proprio decreto d’accusa;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato, che riconosce di aver sbagliato a non collaborare
con la Polizia e che pone in risalto come il comportamento dei due giovani
agenti sia stato poco gentile;
sentito il
difensore, il quale, in sostanza, chiede che l’imputanto venga prosciolto, in
applicazione del principio in dubio pro reo, dall’accusa di guida in
stato di inattitudine, che la pena per l’elusione dei provvedimenti venga
ridotta a 30 aliquote giornaliere e che la condizionale concessa per la
precedente condanna non venga revocata, tenuto in particolare conto della
prognosi favorevole;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1.
è
l’accusato autore colpevole di:
1.1
guida
in stato di inattitudine,
per
aver condotto l'autovettura BMW targata __________ essendo in stato di
ubriachezza (esame dell’alito: prima prova 0.82 grammi per mille, seconda prova 0.57 grammi per mille)?
1.2
elusione
di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida,
per
essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione
dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili
conseguenze penali del suo rifiuto?
2.
in
caso di risposta affermativa ai quesiti che precedono, quale dev’essere la
pena?
3.
può
beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale
periodo di prova?
4.
dev’essere
revocato il beneficio della condizionale concesso con il decreto d’accusa del
06.03
?
5.
a
chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
artt. 91 cpv. 1 e 91a cpv. 1 LCStr.; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente
ai quesiti posti;
dichiara ACCU
1.
autore
colpevole di guida in stato di inattitudine, ex art. 91 cpv. 1 LCStr ed
elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, ex art.
91a cpv. 1 LCStr per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
condanna ACCU
1.
1.
Alla
pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere di fr. 200.-(duecento),
per un totale di fr. 8’000.- (ottomila);
§ L’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)
anni.
2.
Alla
multa di fr. 1'200.- (milleduecento);
§ In
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.-.
comunica che
la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP.
non
revoca il beneficio della condizionale concesso in
occasione del precedente decreto d’accusa del 06.03.2006;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 1'200.-- multa
fr. 300.-- tassa
di giustizia
fr. 400.-- spese
giudiziarie
fr. 1'900.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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