10.2007.221
Aiutare un amico a far sparire le tracce dell'incidente della circolazione in cui era incorso
5 dicembre 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2007.221
Data decisione, Autorità:
05.12.2007, PRPEN
Titolo:
Aiutare un amico a far sparire le tracce dell'incidente della circolazione in cui era incorso
FAVOREGGIAMENTO
art. 305 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2007.221
DA
1382/2007
Bellinzona
5
dicembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di favoreggiamento,
per avere, a __________, il 17
marzo 2007, recandosi sul luogo dove __________ era incorso in un incidente
della circolazione, raccogliendo i pezzi della carrozzeria del veicolo e
rimorchiando via il mezzo meccanico danneggiato facendo sparire con ciò le
tracce dell’accaduto, sottratto __________ alle indagini di Polizia e quindi ad
atti di un procedimento penale;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 305
cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 7 maggio
Fatti
2007 n. 1382/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
5’200.--- (cinquemiladuecento), corrispondente a 40 (quaranta) aliquote da fr.
130.--- (centotrenta) (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e
seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 400.--
(quattrocento) con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 22 maggio 2007 dal difensore;
indetto il dibattimento 5 dicembre 2007,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore
pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto
d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed
all’audizione del teste;
sentito il difensore, il quale non
contesta l’adempimento oggettivo del reato, ma ritiene che non sia dati gli
estremi da un punto di vista soggettivo, in quanto l’imputato ha agito per
negligenza. Egli postula pertanto il proscioglimento del suo assistito. In via
subordinata chiede che la sanzione pecuniaria venga sensibilmente ridotta e che
si prescinda dal comminare una multa;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di favoreggiamento per i fatti commessi nelle circostanze descritte
nel decreto d'accusa in questione?
2.
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 305 cpv. 1 CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
favoreggiamento, art. 305 cpv.
1.
CPS,
per i fatti compiuti a __________
il 17 marzo 2007 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1382/2007
del 7 maggio 2007;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere di fr. 130.-- (centotrenta), per un totale di fr.
2’600.-- (duemilaseicento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 200.--
(duecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 320.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 20.00 testi
fr. 520.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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