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Decisione

10.2007.224

Opposizione irricevibile in quanto tardiva

11 giugno 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti il 26 novembre 2006 a __________;

reato

previsto dall'art. 91 cpv. 1 prima frase LCStr;

e meglio come

al decreto d’accusa n. 653/2007 di data 20 marzo 2007 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

1.

Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 40.--

cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'400.--.

L'esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre)

anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'500.--, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (quindici).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle

spese giudiziarie di fr. 300.-- (trecento).

vista l'opposizione

interposta in data 30 maggio 2007 dall'accusato;

considerato

che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte

civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione

scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni

dall’intimazione;

che

il decreto di accusa in oggetto è stato intimato il 20 marzo 2007 per

raccomandata al prevenuto all’indirizzo da lui fornito in corso d’istruttoria

(cfr. busta di intimazione e act 1), durante la quale ha pure sottoscritto la

dichiarazione relativa all’art. 207a CPP;

che

l'ufficio postale di __________, visto che la raccomandata non è stata

ritirata, l'ha ritornata - per compiuta giacenza (cfr. busta di intimazione) -

il 28 aprile 2007 al mittente, il quale in data 8 maggio 2007 ha inviato per

conoscenza all'accusato una copia del decreto di accusa (cfr. ibidem);

che

l’invio 8 maggio 2007, come ben risulta dagli atti (cfr. busta di intimazione),

è avvenuto unicamente per conoscenza e per costante giurisprudenza non è

determinante per la salvaguardia del termine;

che

in concreto il termine di 15 giorni per inoltrare opposizione ha cominciato a

decorrere, nell’ipotesi più favorevole all’accusato, il 28 aprile 2007, giorno

fino al quale l’invio è rimasto in giacenza presso la posta di __________, ed è

scaduto il 14 maggio 2007, essendo i due giorni precedenti considerati festivi;

che

pertanto l'opposizione, inoltrata brevi mani unicamente in data 30 maggio 2007

dall’accusato, è tardiva (cfr. timbro);

che

di conseguenza l'opposizione 30 maggio 2007 è irricevibile e il decreto di

accusa definitivo;

pronuncia: 1. L'opposizione

è irricevibile.

2.

Alla

crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al

Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3.

Non

si prelevano né tasse, né spese.

4.

Intimazione

a:

Giudice dell’istruzione e dell’arresto, via Bossi 3, 6901

Lugano

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice

della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle

norme di legge che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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