10.2007.224
Opposizione irricevibile in quanto tardiva
11 giugno 2007Italiano3 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2007.224
Data decisione, Autorità:
11.06.2007, PRPEN
Titolo:
Opposizione irricevibile in quanto tardiva
INTIMAZIONE
Incarto
n.
10.2007.224
DA
653/2007
Bellinzona
11
giugno 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e
meglio per giudicare
ACCU 1
siccome
ritenuto
colpevole di guida in stato di inattitudine;
Fatti
avvenuti il 26 novembre 2006 a __________;
reato
previsto dall'art. 91 cpv. 1 prima frase LCStr;
e meglio come
al decreto d’accusa n. 653/2007 di data 20 marzo 2007 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna
1.
Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 40.--
cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'400.--.
L'esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre)
anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'500.--, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (quindici).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle
spese giudiziarie di fr. 300.-- (trecento).
vista l'opposizione
interposta in data 30 maggio 2007 dall'accusato;
considerato
che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte
civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione
scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni
dall’intimazione;
che
il decreto di accusa in oggetto è stato intimato il 20 marzo 2007 per
raccomandata al prevenuto all’indirizzo da lui fornito in corso d’istruttoria
(cfr. busta di intimazione e act 1), durante la quale ha pure sottoscritto la
dichiarazione relativa all’art. 207a CPP;
che
l'ufficio postale di __________, visto che la raccomandata non è stata
ritirata, l'ha ritornata - per compiuta giacenza (cfr. busta di intimazione) -
il 28 aprile 2007 al mittente, il quale in data 8 maggio 2007 ha inviato per
conoscenza all'accusato una copia del decreto di accusa (cfr. ibidem);
che
l’invio 8 maggio 2007, come ben risulta dagli atti (cfr. busta di intimazione),
è avvenuto unicamente per conoscenza e per costante giurisprudenza non è
determinante per la salvaguardia del termine;
che
in concreto il termine di 15 giorni per inoltrare opposizione ha cominciato a
decorrere, nell’ipotesi più favorevole all’accusato, il 28 aprile 2007, giorno
fino al quale l’invio è rimasto in giacenza presso la posta di __________, ed è
scaduto il 14 maggio 2007, essendo i due giorni precedenti considerati festivi;
che
pertanto l'opposizione, inoltrata brevi mani unicamente in data 30 maggio 2007
dall’accusato, è tardiva (cfr. timbro);
che
di conseguenza l'opposizione 30 maggio 2007 è irricevibile e il decreto di
accusa definitivo;
pronuncia: 1. L'opposizione
è irricevibile.
2.
Alla
crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al
Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
3.
Non
si prelevano né tasse, né spese.
4.
Intimazione
a:
Giudice dell’istruzione e dell’arresto, via Bossi 3, 6901
Lugano
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster