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Decisione

10.2007.226

Afferrare qualcuno al collo; risposta immediata a ingiurie

4 dicembre 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2007 n. 1695/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 100.--

(cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva giorni 1 (uno) (art. 106 cpv. 2 CPS).

Considerandi

2.

Si rinvia la parte civile

al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4.

La condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 29 maggio 2007 dall’accusato;

indetto il dibattimento 4 dicembre 2007,

al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, e la parte

civile, quest’ultima soltanto dopo la camera di consiglio, mentre il

Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed

all’audizione del teste;

sentito il difensore, il quale evidenzia

come il suo assistito si sia limitato a reagire a ingiurie proferite dalla

parte civile nei suoi confronti e di quelle di suo padre. La reazione è stata

proporzionata e non ha sicuramente cagionato le lesioni asserite dalla vittima.

Rileva infine come quest’ultima non abbia nemmeno sottoscritto il verbale reso

di fronte alla polizia, che quindi non ha alcun valore probatorio. Chiede

pertanto il proscioglimento in applicazione dell’art. 177 cpv. 3 CPS;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di vie di fatto per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel

decreto d'accusa in questione? E’ applicabile l’art. 177 cpv. 2 e 3 CPS?

2.

In caso di

risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

A chi vanno

caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 126 e 177 CPS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

vie di fatto, art. 126 cpv. 1

CPS,

per i fatti compiuti a __________

il 6 dicembre 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.

1695/2007 del 25 maggio 2007;

manda ACCU 1

esente da pena, ai sensi dell’art. 177 cpv. 3 CPS;

carica la tassa e le spese allo

Stato, ad eccezione delle spese per il teste che vengono accollate

all’accusato;

comunica che la condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Ufficio del Giudice dell'istruzione

e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 300.00 totale

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 70.00 teste

fr. 70.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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