10.2007.226
Afferrare qualcuno al collo; risposta immediata a ingiurie
4 dicembre 2007Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2007.226
Data decisione, Autorità:
04.12.2007, PRPEN
Titolo:
Afferrare qualcuno al collo; risposta immediata a ingiurie
VIE DI FATTO
art. 126 cpv. 1 CPS
art. 177 cpv. 3 CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2007.226
DA
1695/2007
Bellinzona
4
dicembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di vie di fatto,
per avere, in data 6 dicembre
2006, a __________, presso il centro Sportivo, afferrando al collo CIVI 1
compiuto vie di fatto nei suoi confronti;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 126
cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 25 maggio
Fatti
2007 n. 1695/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 100.--
(cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva giorni 1 (uno) (art. 106 cpv. 2 CPS).
Considerandi
2.
Si rinvia la parte civile
al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4.
La condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 29 maggio 2007 dall’accusato;
indetto il dibattimento 4 dicembre 2007,
al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, e la parte
civile, quest’ultima soltanto dopo la camera di consiglio, mentre il
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed
all’audizione del teste;
sentito il difensore, il quale evidenzia
come il suo assistito si sia limitato a reagire a ingiurie proferite dalla
parte civile nei suoi confronti e di quelle di suo padre. La reazione è stata
proporzionata e non ha sicuramente cagionato le lesioni asserite dalla vittima.
Rileva infine come quest’ultima non abbia nemmeno sottoscritto il verbale reso
di fronte alla polizia, che quindi non ha alcun valore probatorio. Chiede
pertanto il proscioglimento in applicazione dell’art. 177 cpv. 3 CPS;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di vie di fatto per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel
decreto d'accusa in questione? E’ applicabile l’art. 177 cpv. 2 e 3 CPS?
2.
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
A chi vanno
caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 126 e 177 CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
vie di fatto, art. 126 cpv. 1
CPS,
per i fatti compiuti a __________
il 6 dicembre 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
1695/2007 del 25 maggio 2007;
manda ACCU 1
esente da pena, ai sensi dell’art. 177 cpv. 3 CPS;
carica la tassa e le spese allo
Stato, ad eccezione delle spese per il teste che vengono accollate
all’accusato;
comunica che la condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Ufficio del Giudice dell'istruzione
e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 300.00 totale
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 70.00 teste
fr. 70.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster