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Decisione

10.2007.228

Ripetuto uso illecito di carte di credito rinvenute sulla pubblica via, abusando della firma autentica del proprietario (tentato e consumato); consumo di oppiacei e cocaina; utilizzo dei trasporti pub

27 novembre 2007Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4. Possono essere

riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalle parti civili CIVI

2 e CIVI 1?

5. Deve

essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

di 3 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 9 febbraio 2004 dal

Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

6. Deve essere mantenuto il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di

detenzione e fr. 200.-- di multa decretata nei suoi confronti il 22 novembre

2004 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

7. Deve essere ordinata la

confisca e la distruzione di 2 siringhe monouso (usate), di 3 aghi per siringhe

usati, nonché di una ricevuta d’acquisto Interdiscount del 2 ottobre 2006 per

fr. 270.85 sequestratigli dalla Polizia?

8. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto:

1. ACCU 1 ha alle sue spalle una

lunga e travagliata storia di tossicodipendenza, dalla quale solo ultimamente è

riuscito ad uscire, dopo nove mesi di comunità e due mesi trascorsi presso la

clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio.

Egli è nato e cresciuto a __________,

ove ha frequentato le scuole dell’obbligo e seguito i primi anni di

apprendistato di pasticcere-panettiere, senza però riuscire a terminarlo e

conseguire il diploma. Successivamente ha tentato di formarsi quale

parrucchiere, interrompendo il tirocinio dopo un anno a causa di allergie ai

prodotti utilizzati. Ha poi lavorato, dai 18 ai 23 anni, come aiuto cuoco,

prima, e cuoco, poi, presso il ristorante __________. A 24 anni è partito per

la Tunisia e l’Egitto, dove ha operato quale animatore in villaggi turistici.

Tornato in Ticino, non è più riuscito a trovare un’occupazione stabile, se non,

per un anno, grazie all’intervento della disoccupazione. Da inizio 2005 si

trova al beneficio dell’assistenza.

E’ figlio di genitori che hanno

divorziato quando aveva due anni. Ha da tempo rapporti molto limitati con il

padre, mentre quelli con la madre sono stati altalenanti proprio a causa dei

suoi problemi con la droga. Al momento attuale quest’ultima lo ha accolto

nuovamente con sé e si sta adoperando per aiutarlo a reinserirsi nel mondo del

lavoro e nella società. In effetti proprio la donna è riuscita a procurargli

dei colloqui con funzionari della Città di __________ in vista di un impiego

che, a detta del prevenuto, appare probabile.

Considerandi

2.

L’accusato percepisce un’indennità

mensile di fr. 1'020.-- dal sostegno sociale, che rappresenta la sua unica

entrata. Non paga alcun affitto, potendo vivere con la madre. Ha 62 atti di

carenza beni per un importo complessivo di fr. 55'179.35 e ha esecuzioni

in corso per oltre fr. 15'000.--.

Egli non è sposato, ma ha una fidanzata

dalla quale, tra qualche mese, avrà un figlio. La sua intenzione è quella di

andare a stare con lei non appena avrà trovato un lavoro.

Vista la sua difficile

situazione personale, il signor ACCU 1 ha presentato richiesta alla competente Commissione

Tutoria Regionale affinché gli fosse nominato un curatore, cosa avvenuta solo

dopo che tale autorità ha potuto accertarsi del buon esito della cura di

disintossicazione.

3.

Nel 2006, al momento dei fatti,

il prevenuto era privo di fissa dimora e dormiva un po’ dove capitava, anche

nella sala d’aspetto della stazione di __________. Frequentando quotidianamente

il centro Ingrado di __________ poteva contare almeno su un pasto a

mezzogiorno.

Egli prendeva 15 pastiglie di

metadone al giorno e faceva uso regolare di cocaina e, talvolta, di eroina, entrambe

assunte per via endovenosa.

Il 12 ottobre 2006 alle ore

20:45, su ordine del Procuratore pubblico, il signor ACCU 1 è stato arrestato

dalla Polizia cantonale e tradotto immediatamente presso il Carcere giudiziario

di Cadro in quanto sospettato d’aver commesso due rapine con una siringa

insanguinata ai danni del distributore di benzina __________ di __________, il

25.

settembre 2006 e l’8 ottobre 2006.

La sua scarcerazione è avvenuta

solo il 28 novembre 2006, dopo oltre un mese e mezzo di prigione.

Al termine dell’istruzione

formale, il Procuratore pubblico, non essendo riuscito a trovare sufficienti

elementi a carico del prevenuto in merito alle summenzionate rapine, ha

proposto una sua condanna solo per i reati di truffa e falsificazione di

documenti, nonché per infrazione alla LStup ed alla LTP.

Con scritto 1. giugno 2007 il

patrocinatore dell’accusato ha formulato tempestiva opposizione nei confronti

del decreto d’accusa emesso nei confronti di quest’ultimo il 16 maggio 2007.

4.

La ricostruzione dei fatti

relativi ai reati di truffa e falsificazione di documenti ha potuto essere

effettuata soprattutto in base alle dichiarazioni dello stesso imputato. Agli

atti mancano in effetti gli interrogatori del consulente di vendita della

stazione LESA 2 e di quelli della LESA 1. Solo la commessa del negozio CIVI 4 è

stata sentita dagli inquirenti.

Il 23 ottobre 2006 il signor ACCU

1.

ha così descritto la vicenda relativa alle carte di credito: “(…) Non

avendolo trovato, sono andato verso la stazione __________ e arrivato

all’altezza dell’albergo __________, per terra ho trovato delle carte bancarie.

Poco più in là, su un muretto, c’era un borsellino di colore scuro. Ho preso

questi oggetti e, visto che avevo fame e non avevo soldi in tasca, sono andato

al distributore di benzina, sempre a __________, se riuscivo a comperare

qualcosa con le carte bancarie che avevo trovato. Ricordo di aver preso tre

panini, due birre e due stecche di sigarette. Arrivato alla cassa ho consegnato

una delle tessere. La cassiera l’ha fatta passare nell’apparecchio elettronico

e, dopo aver fatto uno “scarabocchio” sulla ricevuta, ho preso la merce e sono

andato alla stazione __________ a dormire. (…) ADR.: Che ho fatto altri

tentativi di acquisto con le carte alla LESA 1 di __________ e in un negozio

del sedime __________ verso viale __________, l’angolo che guarda il locale __________.

Non essendoci riuscito, ho gettato le carte in un cestino.” (cfr. suo verbale

di interrogatorio 23 ottobre 2006, pag. 1 s.)

A verbale 30 ottobre 2006 egli

ha dichiarato: “Nei verbali di polizia del 13 e del 23 ottobre 2006 avevo

parlato di aver trovato delle carte di credito. Avevo fatto queste

dichiarazioni perché la polizia mi aveva detto che ero stato visto fare degli

acquisti presso la LESA 1 di __________. Preciso che gli acquisti non li avevo

fatti, ma avevo tentato di farli con la carta trovata in quel portafoglio. Non

ricordo a chi era intestata questa carta. Ribadisco che con la carta di credito

American Express ho acquistato dei generi alimentari nel distributore di

benzina di __________, che si trova prima del __________, scendendo verso __________.

Il giorno dopo con la stessa carta ho tentato di fare degli acquisti presso la LESA

1.

Ho tentato di acquistare un gioco di macchine per la mia play station

portatile. Sapevo che la cosa non sarebbe funzionata e quindi ho tentato di

acquistare questo oggetto, anche se non mi interessava in modo particolare. La

commessa mi ha detto che vi era un limite di credito di fr. 10.-- e che quindi

non potevo fare l’acquisto. Ho risposto che sarei poi ripassato un altro

giorno. Non ho più tentato di utilizzare questa carta e l’ho poi gettata in un

cestino del Quartiere __________.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 30

ottobre 2006, pag. 6 s.).

La commessa del negozio CIVI 4,

come detto unica persona interrogata in merito ai fatti, ha asserito: “Verso

le 12:00 sono entrati due uomini che ho riconosciuto subito essere due tossici

che frequentano il parco __________ e che regolarmente transitano davanti al

negozio e che a volta entrano pure. Uno di questi ha chiesto informazioni circa

la PSP (…) e i relativi giochi e ha deciso di prendere due consolle, due giochi

e una scheda di memoria per un totale di fr. 810.--. Giunto alla cassa ha

chiesto se accettavamo la carta di credito American Express. Ho immediatamente

pensato che era strano che un tossico avesse una carta di credito, ma ho

risposto affermativamente e quindi questo mi ha presentato una American Express

Platinum. Visto la categoria di questa carta ho dapprima annotato discretamente

il nome sulla carta, CIVI 3, e poi ho provato a eseguire la transazione ma la

carta è risultata bloccata. Il cliente, che aveva già accennato di aver avuto

problemi con la carta in mattinata in un altro negozio, mi ha dato un’altra

carta American Express Corporate (rilasciata unicamente per ditte) ma anche

questa è risultata bloccata. Gli ho restituito anche questa carta e la persona

mi ha dato una terza carta di credito, una Master Card Gold che, inserita

nell’apparecchio, ha emesso uno scontrino che annunciava di avvisare la banca.

(…)” (cfr. verbale di interrogatorio 11 ottobre 2006 di __________

pag. 1 s.). Nel descrivere la persona con la quale ha avuto a che fare, la

commessa ha avuto modo di puntualizzare che era vestita con abiti trasandati.

5.

Secondo l’art. 146 cpv. 1 CPS,

si rende colpevole di truffa ed è punito con una pena detentiva sino a cinque

anni o con una pena pecuniaria (secondo l’art. 146 cpv. 1 vCPS, in vigore

sino a fine 2006, con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione) chiunque,

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una

persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma

subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al

patrimonio proprio o altrui.

E’ dato un “inganno con

astuzia” quando l’autore ordisce un tessuto di menzogne oppure fa capo a

particolari manovre fraudolente o ad artifici (DTF 128 IV 18 consid. 3a;

DTF 126 IV 165 consid. 2a; DTF 122 IV 197 consid. 3d), come pure quando

rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non

ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando impedisce alla

controparte di verificare o prevede che la controparte rinuncerà a controllare

in virtù di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 128 IV 18 consid. 3a; DTF126

IV 165 consid. 2a; DTF 125 IV 128).

Il diritto penale non tutela

per contro chi invece può evitare l’inganno con un minimo di attenzione

(Sentenza del Tribunale federale 6S.417/2005 del 24 marzo 2006, consid. 1 e

2; DTF 128 IV 18 consid. 3a).

Affinché questo principio trovi

applicazione, è comunque necessario che la vittima abbia disatteso le più

elementari misure di prudenza, tenuto conto delle circostanze concrete e del

suo grado di preparazione. Non è invece protetto colui che artatamente sfrutta

la debolezza e il bisogno di protezione di controparte. L’attitudine

sconsiderata della vittima può perciò essere d’ostacolo all’inganno astuto

soltanto nel caso in cui essa non si trovi in una condizione d’inferiorità

rispetto all’autore.

L’inganno è astuto quando le

menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare e concordano tra loro

in maniera così sottile da ingannare anche una persona dotata di spirito

critico. Non è considerato tale invece ove la situazione nel suo complesso o le

singole affermazioni fallaci possano ragionevolmente essere controllate o la

scoperta di una sola menzogna sveli l’intero inganno (DTF 126 IV 165 consid.

2a; DTF 122 IV 197 consid. 3d). Qualora sussista una struttura di menzogne o di

stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati, è superfluo esaminarne la

verificabilità (DTF 122 IV 197 consid. 3d). Inoltre, affinché si possa

riconoscere la truffa, non occorre che la vittima abbia dato prova infruttuosa

della più ampia diligenza o che abbia adottato tutte le misure di prudenza

possibili ed immaginabili; è sufficiente che essa abbia fatto il possibile per

evitare di essere ingannata. L’astuzia è esclusa quando la vittima è

corresponsabile del danno per non avere osservato le elementari misure di

prudenza (Sentenza del Tribunale federale 6S.18/2007 del 2 marzo 2007, consid.

2.2

; Sentenza del Tribunale federale 6S.41/2005 del 24 marzo 2006, consid. 1

e 2).

6.

La commissione di una truffa

attraverso l’utilizzo di carte di credito può essere ritenuta per astuzia

quando l’autore fa capo ad una messa in scena comportante il ricorso a

documenti o atti particolarmente ingegnosi, in grado di indurre in inganno

anche una vittima con spirito critico. Ciò avviene ad esempio con la produzione

di documenti falsi o con l’aiuto di una terza persona a sostegno del

sotterfugio.

L’astuzia è pure data, come

visto, laddove non si può pretendere dalla vittima una verifica approfondita

dei presupposti per procedere all’operazione con la quale dispone del patrimonio.

Ciò si verifica ad esempio nelle operazioni correnti con le carte di credito

relative ad importi piuttosto limitati, per le quali un controllo comporterebbe

dei costi sproporzionati o una perdita di tempo eccessiva oppure non può essere

preteso per ragioni commerciali (Sentenza del Tribunale federale 6S.90/2005 del

22.

luglio 2005, consid. 2.2).

In materia di carte di credito,

gli usi commerciali (così come il contratto che lega l’impresa contrattuale

all’organismo di emissione nell’ambito di un sistema tripartito) non impongono

al fornitore di prestazioni di richiedere la carta d’identità del cliente che

fa uso della carta di pagamento. E’ sufficiente che il titolare presenti la sua

carta e firmi la fattura sottopostagli. Questo trova giustificazione nel fatto

che un controllo sistematico dell’identità ostacolerebbe la rapidità degli

scambi commerciali e rimetterebbe in discussione addirittura il sistema di

pagamento con le carte di credito.

Ciononostante il fornitore di

prestazioni è chiamato ad effettuare un certo numero di controlli elementari,

quali la verifica della data di scadenza, la consultazione delle carte bloccate

e il controllo della corrispondenza tra la firma sulla carta e quella sulla

fattura. Si tratta di accertamenti imposti al fornitore di prestazioni affinché

possa ottenere il rimborso dall’organismo di emissione nei casi di uso indebito

di una carta di credito andata persa o rubata.

La verifica della

corrispondenza delle firme fa dunque parte delle misura di prudenza elementari

che deve prendere ogni fornitore di prestazioni quando accetta una carta di

credito per un pagamento. L’astuzia deve quindi essere negata quando le due

firme non hanno nulla in comune al primo colpo d’occhio ed un controllo di

routine avrebbe consentito di scoprire l’inganno. La semplice presentazione

della carta e la firma della fattura non sono sufficienti ad ammettere l’astuzia

(Sentenza del Tribunale federale 6S.90/2005 del 22 luglio 2005, consid. 2.3),

ma è necessario che l’autore adotti delle manovre supplementari che impediscano

alla vittima di scoprire la falsa identità, ad esempio imitando la firma del

titolare della carta o dissuadendo il commerciante dalla verifica della

conformità della firma apposta sulla ricevuta con quella figurante sulla carta

(Daniel Stoll, Les cartes et moyens de paiement analogues, tesi, Losanna 2001,

pag. 285 s.; Andreas Eckert, Die strafrechtliche Erfassung des Check- und

Kreditkartenmissbrauchs, tesi, Zurigo 1991, pag. 110).

7.

In casu non si può intravedere

nel comportamento dell’imputato alcun inganno astuto.

Egli si è limitato a presentare

alle casse del distributore di benzina e degli altri due negozi le carte di

credito senza effettuare ulteriori atti particolarmente arguti miranti a trarre

in errore le commesse. Nei due casi in cui l’operazione è fallita, per quanto è

stato possibile appurare con l’istruttoria e in base alle scarne prove assunte

dall’accusa, il prevenuto ha consegnato nelle mani dei negozianti le tre carte

trovate e ha preso atto che le stesse erano state bloccate senza insistere in

modo particolare e cercando di motivare il rifiuto delle stesse con motivazioni

che sono state eloquentemente definite da una delle vittime come “strampalate” (cfr.

verbale di interrogatorio 11 ottobre 2006 di __________ pag. 1).

Nel terzo caso, quello andato a

segno (che cronologicamente è invero il primo), egli non ha nemmeno tentato di

imitare la firma del detentore della carta ma si è limitato a fare uno

scarabocchio. A tal proposito va rilevato che nell’incarto manco si trova copia

della ricevuta siglata dal prevenuto al distributore di benzina in occasione

dell’acquisto dei beni alimentari e delle sigarette, né tantomeno vi sono dei documenti

che riguardano le carte di credito della parte civile e riportino una sua

firma.

Non va poi dimenticato quanto

dichiarato dalla dipendente del negozio CIVI 4, in modo particolare il fatto

che il signor ACCU 1 era un noto tossicodipendente e che il suo aspetto

esteriore era palesemente trasandato e non certo adatto a dissimulare il suo

stato di degrado. Accettare senza particolari verifiche delle carte di credito

Gold, Platinum e Corporate da una simile persona senza nemmeno tentare di

approfondire se essa ne sia effettivamente il titolare, in sprezzo alle più

elementari procedure di sicurezza, rappresenta un comportamento di una superficialità

tale da non poter esser difeso con l’azione penale nei confronti dell’attore.

Cadendo l’inganno astuto, la

proposta di condanna per il reato di truffa connessa all’uso ed al tentato uso

delle carte di credito del signor CIVI 3 non può essere assecondata ed egli

deve venirne prosciolto.

8.

L'art. 251 cpv. 1 CPS prescrive

che debba essere punito con una pena detentiva sino a 5 anni o con una pena

pecuniaria (secondo l’art. 251 cpv. 1 vCPS, in vigore sino a fine 2006, con la

reclusione sino a 5 anni o con la detenzione) chi, al fine di nuocere al

patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri

un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero,

oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico

per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un

documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa

uso a scopo di inganno, di tale documento.

Elemento costitutivo oggettivo

fondamentale del reato è l'esistenza di un titolo ai sensi dell'art. 110 cifra

5.

CPS, cioè un documento destinato a provare un fatto di portata giuridica.

9.

Nella fattispecie non è possibile

riconoscere una falsificazione di documento in quanto l’accusato non ha tentato

di imitare la firma del titolare della carta, ma ha semplicemente fatto uno

scarabocchio sulla ricevuta. In questo modo non vi è stata alcuna usurpazione

di firma e la cedola nemmeno è divenuta documento ai sensi dell’art. 110 cifra

5.

CPS. In effetti non si può riconoscere valore probatorio ad uno scontrino

semplicemente pasticciato (scarabocchiato appunto) che, si deve presumere in

virtù del principio in dubio pro reo, già ad un primo colpo d’occhio appare

come irregolare.

A tal proposito si rende

presente che l’accusa non ha proceduto ad annettere agli atti una copia della

cedola in questione e neppure ad interrogare la commessa della stazione di

servizio LESA 2 o i responsabili della gestione della carta di credito

utilizzata. Di conseguenza la presente decisione non può che basarsi sugli scarni

elementi forniti dallo stesso signor ACCU 1 in occasione dei suoi interrogatori,

che sono poi anche gli unici a disposizione.

Altro esito avrebbe avuto la

procedura se fosse stato possibile appurare che il segno apposto sulla ricevuta

per la carta di credito poteva anche assomigliare ad una firma, in modo

particolare a quella del detentore della carta di credito a nome del quale è

stata emessa la fattura per gli alimentari e le sigarette acquistate al

distributore. Operazione difficile in assenza dell’atto controverso o di una

sua copia.

10.

Il prevenuto deve per contro

essere ritenuto colpevole dei capi d’imputazione previsti ai punti n. 3 e 4 del

decreto d’accusa in esame, e meglio di contravvenzione alla Legge federale

sugli stupefacenti e di contravvenzione alla Legge federale sul trasporto

pubblico.

L’approfondimento delle due

fattispecie non risulta necessario, preso atto che il prevenuto ha riconosciuto

i fatti e non ha contestato la proposta di condanna.

Circa la contravvenzione alla

LStup, va però puntualizzato come il periodo determinante debba tener conto

della prescrizione triennale della contravvenzione, per cui il lasso di tempo

determinante per la condanna è quello che va dal 27 novembre 2004 al 12 ottobre

2006.

Nella fattispecie non possono

comunque trovare applicazione né il disposto di cui all’art. 19a cpv. 2 LStup,

né quello del cpv. 3, non trattandosi di caso poco grave ma di una

tossicodipendenza seria. Prescindere dall’azione penale significherebbe qui sminuire

l’importanza di quanto avvenuto e lanciare un messaggio sbagliato al prevenuto,

che solo ora è uscito dal tunnel della droga, ma che ancora si trova in una

situazione di pericolo di ricadute nella quale l’elemento psicologico gioca un

ruolo determinante. Dare il giusto peso agli errori commessi è dunque di

rilevanza capitale.

11.

Le infrazioni alla Legge sul

trasporto pubblico sono state ammesse esplicitamente dall’accusato in occasione

della sua verbalizzazione del 28 novembre 2006. Al dibattimento egli si è

limitato a contestare l’importo del risarcimento indicato con il decreto

d’accusa: fr. 300.-- alla CIVI 2 e fr. 220.-- alle CIVI 1.

Mentre la pretesa di fr. 300.--

avanzata dalla CIVI 2 appare giustificata dalla documentazione agli atti (fr.

80.

-- di sovrattassa e fr. 20.-- di spese amministrative per ognuno dei tre

casi), quella delle CIVI 1 non è stata resa liquida a sufficienza. Dalla

ricostruzione effettuata dal giudice in camera di consiglio, ricorrendo alla

documentazione pubblicata su internet (http://mct.sbb.ch/mct/it/reisemarkt/billette/reisen-rogf.htm)

è stato possibile appurare solo che a fronte di un viaggio senza titolo di

trasporto su treni soggetti ad autocontrollo, il costo ammonta a fr. 120.-- se

si tratta della seconda volta che il passeggero commette l’infrazione. Non è

per contro dato a sapere su quali basi siano stati aggiunti gli altri fr.

100.

--. Di riflesso, in questa sede, ci si limita a riconoscere il primo

importo, rinviando le CIVI 1 al competente foro civile per le ulteriori

pretese.

12.

In base alle considerazioni che

precedono, l’imputato deve essere condannato per contravvenzione alla Legge

federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup e contravvenzione alla Legge

federale sul trasporto pubblico, art. 51 cpv. 1 lett. b LTP.

Entrambi i disposti di legge

prevedono che l’infrazione debba essere punita con una multa.

Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto

della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che

la stessa avrà sulla sua vita.

La colpa è

determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed

esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a

pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.

A carico del

prevenuto grava qui la recidività nella commissione delle infrazioni. D’altro

canto non si può però dimenticare che egli, dopo i fatti in discussione, è

entrato in comunità ed è riuscito a disintossicarsi. A suo favore giocano pure la

collaborazione dimostrata nel chiarimento dei fatti e le prospettive di

impiego, concretizzatesi grazie al riavvicinamento alla madre. Pure positiva è

l’istituzione di una curatela volontaria nei confronti del prevenuto, con la

quale egli ha dimostrato di aver preso coscienza della necessità di dare una

svolta alla propria vita, così come del fatto che non bastano i buoni propositi

per star lontano dai guai.

Infine non va

dimenticato che il signor ACCU 1 diventerà padre a breve e che ha intenzione di

costruirsi una famiglia.

Essendo

l’unica entrata mensile del prevenuto rappresentata dall’indennità di fr. 1’020.--,

una multa di fr. 100.--, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella

di 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di

3.

anni e fr. 200.-- di multa, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico

ticinese il 22 novembre 2004, appare debitamente commisurata alle sue colpe.

In

quest’ottica, si giustifica confermare il beneficio della sospensione

condizionale concesso alle due pene detentive comminate nei confronti del

signor ACCU 1 con decisioni del 9 febbraio 2004 e del 22 novembre 2004,

prevedendo per la prima un ammonimento e per la seconda un prolungamento di sei

mesi del periodo di prova.

La confisca e

la distruzione delle siringhe monouso (usate), di tre aghi per siringhe (usati)

e della ricevuta dell’Interdiscount può essere mantenuta senza particolari difficoltà.

Cadendo le

accuse per truffa e falsificazione di documenti, cadono anche, di riflesso, i

rinvii delle relative parti civili al competente foro per le loro eventuali

pretese di risarcimento. A questo proposito va pure evidenziato come il signor CIVI

3.

non si sia nemmeno costituito parte civile per queste due ipotesi di reato.

13.

La tassa e le spese di giustizia,

ridotte a complessivi fr. 100.-- in considerazione dell’esito della procedura, sono

poste a carico dell’imputato (art. 9 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 22, 42 cpv. 1, 49 cpv.

2, 146 cpv. 1, 251 cifra 1 CPS; 19a LStup; 51 cpv. 1 LTP; 9 e segg., 273 e

segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. contravvenzione alla Legge

federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

2. contravvenzione alla Legge

federale sul trasporto pubblico, art. 51 LTP,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte ai punti n. 3 e 4 nel decreto di accusa n. 1484/2007 del

16 maggio 2007;

e lo proscioglie dall’accusa di truffa e di

falsità in documenti per i fatti descritti ai punti n. 1 e 2 del summenzionato

decreto d’accusa;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 100.--

(cento);

1.1. in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorno

(art. 106 cpv. 2 CPS);

1.2. pena

parzialmente aggiuntiva alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesi

condizionalmente per un periodo di prova di anni 3 e fr. 200.-- di multa (vCPS)

decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 22

novembre 2004;

2. al versamento alla parte

civile CIVI 2, , dell’importo di fr. 300.-- a titolo di risarcimento (art. 266

CPP);

3. al versamento alla parte civile

CIVI 1, , dell’importo di fr. 120.-- a titolo di risarcimento (art. 266 CPP);

4. al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 100.--;

non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 3 (tre) giorni di arresto (vCPS), decretata nei

suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 9 febbraio 2004, ma l’ammonisce formalmente mantenendo la cancellazione nel frattempo intervenuta

(art. 46 cpv. 2 CPS);

non revoca il beneficio della condizionale

concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione e fr. 200.-- di multa

(vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino

il 22 novembre 2004, ma ne prolunga di 6 (sei) mesi il periodo di prova (art.

46 cpv. 2 CPS);

ordina la confisca e la distruzione

di 2 siringhe monouso (usate) di tre aghi per siringhe (usati) nonché di una

ricevuta d’acquisto Interdiscount del 2 ottobre 2006 per fr. 270.85 / reperto

PG 2006/205 (art. 69 cpv. 2 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Ufficio reperti, c/o Comando

Polizia cantonale, Bellinzona

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 multa

fr. 50.00 tassa

di giustizia

fr. 50.00 spese

giudiziarie

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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