10.2007.228
Ripetuto uso illecito di carte di credito rinvenute sulla pubblica via, abusando della firma autentica del proprietario (tentato e consumato); consumo di oppiacei e cocaina; utilizzo dei trasporti pub
27 novembre 2007Italiano29 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
10.2007.228
Data decisione, Autorità:
27.11.2007, PRPEN
Titolo:
Ripetuto uso illecito di carte di credito rinvenute sulla pubblica via, abusando della firma autentica del proprietario (tentato e consumato); consumo di oppiacei e cocaina; utilizzo dei trasporti pubblici senza valido titolo di trasporto
CONSUMO DI STUPEFACENTI
FALSITÀ IN DOCUMENTI
INFRAZIONE ALLA LEGGE FEDERALE SUL TRASPORTO PUBBLICO
TRUFFA
art. 146 cpv. 1 CPS
art. 251 cf. 1 CPS
art. 19a LSTUP
art. 51 cpv. 1 LTP
1. CIVI 1
2. CIVI 2
3. CIVI 3
4. CIVI 4
5. LESA 1
6. LESA 2
Incarto
n.
10.2007.228
DA
1484/2007
Bellinzona
27
novembre 2007
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DUF 1
detenuto dal 12 ottobre 2006
al 28 novembre 2006
prevenuto colpevole di 1. ripetuta truffa, (consumata e
tentata),
per avere, per procacciare
a sé o ad altri un indebito profitto, usando illecitamente le carte di credito
American Express sottratte a CIVI 3 il 9 ottobre 2006 e da lui rinvenute sulla
pubblica via il medesimo giorno, ingannato con astuzia inducendoli ad atti
pregiudizievoli al proprio patrimonio:
1.1. a __________ il 9
ottobre 2006 il consulente di vendita della Stazione di servizio LESA 2,
pagando generi alimentari per un importo imprecisato,
1.2. a __________ il 10
ottobre 2006, tentato di ingannare con astuzia il gerente del Negozio CIVI 4
non riuscendo nell’intento in quanto nel frattempo le carte erano state
bloccate,
1.3. a __________ il 10
ottobre 2006, tentato di ingannare i consulenti di vendita della LESA 1 non
riuscendo nell’intento in quanto le carte erano state nel frattempo bloccate;
2. falsità in documenti,
per avere, a __________ in
data 9 ottobre 2006, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di
commettere il reato descritto al punto 1.1., abusato della firma autentica di CIVI
3 firmando lo scontrino d’acquisto con l’effettivo nome del titolare della
carta di credito;
3. contravvenzione alla Legge
federale sugli stupefacenti,
per avere, senza essere
autorizzato, nel Luganese, nel periodo maggio 2004 / 12 ottobre 2006, consumato
personalmente un imprecisato quantitativo di oppiacei e di cocaina;
4. contravvenzione alla Legge
federale sul trasporto pubblico,
per avere viaggiato
utilizzando i mezzi pubblici della CIVI 2 e i treni locali delle CIVI 1 senza
essere in possesso di un valido titolo di trasporto:
4.1. in data 6 marzo 2006
sulla linea numero 3 in direzione Cinque Vie,
4.2. in data 11 settembre
2006 sulla linea numero 3 in direzione Centro,
4.3. in data 23 settembre
2006 sulla linea numero 3 in direzione Capolinea,
4.4. in data 12 aprile
2006 sulla tratta ferroviaria __________ / __________;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 146
cpv. 1, 251 cifra 1 CPS, 19a LStup, 51 cpv. 1 LTP, richiamati gli art. 22, 42
cpv. 1, 49 cpv. 2 e 69 cpv. 2 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 16 maggio
2007 n. 1484/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
1’800.-- (milleottocento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote da fr. 30.--
(art. 34 e seg. CPS); da dedursi il carcere preventivo sofferto di giorni 48
(quarantotto).
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
Pena parzialmente
aggiuntiva alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesi
condizionalmente per un periodo di prova di anni 3 e fr. 200.-- di multa (vCPS)
decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino,
Bellinzona, il 22 novembre 2004.
2. Alla multa di fr. 100.--
(cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (uno) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al versamento alla parte
civile CIVI 2, , dell’importo di fr. 300.-- a titolo di risarcimento (art. 208
cpv. 1 lett. b CPPT).
4. Al versamento alla parte
civile CIVI 1, , dell’importo di fr. 220.-- a titolo di risarcimento (art. 208
cpv. 1 lett. b CPPT).
5. Si rinviano le parti civili
CIVI 4, __________, e CIVI 3, __________, al competente foro civile per le
pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
6. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
7. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 3 (tre) giorni di arresto
(vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino,
Lugano, il 9 febbraio 2004, ma l’ammonisce formalmente mantenendo la
cancellazione nel frattempo intervenuta (art. 46 cpv. 2 CPS).
8. Non
revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena di 15 (quindici)
giorni di detenzione e fr. 200.-- di multa (vCPS), decretata nei suoi confronti
dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, Bellinzona, il 22 novembre
2004, ma ne prolunga di 6 (sei) mesi il periodo di prova (art. 46 cpv. 2
CPS).
9. Ordina la confisca e la
distruzione di 2 siringhe monouso (usate) di tre aghi per siringhe (usati)
nonché di una ricevuta d’acquisto Interdiscount del 2 ottobre 2006 per fr.
270.85 / reperto PG 2006/205 (art. 69 cpv. 2 CPS).
10. La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 1 giugno 2007 dal precedente
difensore d’ufficio;
indetto il dibattimento 27 novembre 2007,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del suo assistito dai primi due capi di imputazione,
evidenziando come non si sia in presenza di un inganno astuto e di una
falsificazione di un documento, avendo l’imputato semplicemente prodotto la
carta di credito e effettuato uno scarabocchio senza nemmeno tentare di imitare
la firma del detentore. Inoltre dall’aspetto fisico trasandato era evidente che
egli non potesse esserne il titolare. Per quanto concerne la contravvenzione
alla LStup chiede l’applicazione dell’art. 19a cifra 3 LStup. Infine contesta
gli importi chiesti in risarcimento dalle parti civili. Protesta tasse e spese;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Ripetuta truffa,
consumata e tentata,
1.2. Falsità
in documenti,
1.3. Contravvenzione
alla Legge federale sugli stupefacenti,
1.4. Contravvenzione
alla Legge federale sul trasporto pubblico,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. Possono essere
riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalle parti civili CIVI
2 e CIVI 1?
5. Deve
essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
di 3 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 9 febbraio 2004 dal
Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
6. Deve essere mantenuto il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di
detenzione e fr. 200.-- di multa decretata nei suoi confronti il 22 novembre
2004 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
7. Deve essere ordinata la
confisca e la distruzione di 2 siringhe monouso (usate), di 3 aghi per siringhe
usati, nonché di una ricevuta d’acquisto Interdiscount del 2 ottobre 2006 per
fr. 270.85 sequestratigli dalla Polizia?
8. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. ACCU 1 ha alle sue spalle una
lunga e travagliata storia di tossicodipendenza, dalla quale solo ultimamente è
riuscito ad uscire, dopo nove mesi di comunità e due mesi trascorsi presso la
clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio.
Egli è nato e cresciuto a __________,
ove ha frequentato le scuole dell’obbligo e seguito i primi anni di
apprendistato di pasticcere-panettiere, senza però riuscire a terminarlo e
conseguire il diploma. Successivamente ha tentato di formarsi quale
parrucchiere, interrompendo il tirocinio dopo un anno a causa di allergie ai
prodotti utilizzati. Ha poi lavorato, dai 18 ai 23 anni, come aiuto cuoco,
prima, e cuoco, poi, presso il ristorante __________. A 24 anni è partito per
la Tunisia e l’Egitto, dove ha operato quale animatore in villaggi turistici.
Tornato in Ticino, non è più riuscito a trovare un’occupazione stabile, se non,
per un anno, grazie all’intervento della disoccupazione. Da inizio 2005 si
trova al beneficio dell’assistenza.
E’ figlio di genitori che hanno
divorziato quando aveva due anni. Ha da tempo rapporti molto limitati con il
padre, mentre quelli con la madre sono stati altalenanti proprio a causa dei
suoi problemi con la droga. Al momento attuale quest’ultima lo ha accolto
nuovamente con sé e si sta adoperando per aiutarlo a reinserirsi nel mondo del
lavoro e nella società. In effetti proprio la donna è riuscita a procurargli
dei colloqui con funzionari della Città di __________ in vista di un impiego
che, a detta del prevenuto, appare probabile.
Considerandi
2.
L’accusato percepisce un’indennità
mensile di fr. 1'020.-- dal sostegno sociale, che rappresenta la sua unica
entrata. Non paga alcun affitto, potendo vivere con la madre. Ha 62 atti di
carenza beni per un importo complessivo di fr. 55'179.35 e ha esecuzioni
in corso per oltre fr. 15'000.--.
Egli non è sposato, ma ha una fidanzata
dalla quale, tra qualche mese, avrà un figlio. La sua intenzione è quella di
andare a stare con lei non appena avrà trovato un lavoro.
Vista la sua difficile
situazione personale, il signor ACCU 1 ha presentato richiesta alla competente Commissione
Tutoria Regionale affinché gli fosse nominato un curatore, cosa avvenuta solo
dopo che tale autorità ha potuto accertarsi del buon esito della cura di
disintossicazione.
3.
Nel 2006, al momento dei fatti,
il prevenuto era privo di fissa dimora e dormiva un po’ dove capitava, anche
nella sala d’aspetto della stazione di __________. Frequentando quotidianamente
il centro Ingrado di __________ poteva contare almeno su un pasto a
mezzogiorno.
Egli prendeva 15 pastiglie di
metadone al giorno e faceva uso regolare di cocaina e, talvolta, di eroina, entrambe
assunte per via endovenosa.
Il 12 ottobre 2006 alle ore
20:45, su ordine del Procuratore pubblico, il signor ACCU 1 è stato arrestato
dalla Polizia cantonale e tradotto immediatamente presso il Carcere giudiziario
di Cadro in quanto sospettato d’aver commesso due rapine con una siringa
insanguinata ai danni del distributore di benzina __________ di __________, il
25.
settembre 2006 e l’8 ottobre 2006.
La sua scarcerazione è avvenuta
solo il 28 novembre 2006, dopo oltre un mese e mezzo di prigione.
Al termine dell’istruzione
formale, il Procuratore pubblico, non essendo riuscito a trovare sufficienti
elementi a carico del prevenuto in merito alle summenzionate rapine, ha
proposto una sua condanna solo per i reati di truffa e falsificazione di
documenti, nonché per infrazione alla LStup ed alla LTP.
Con scritto 1. giugno 2007 il
patrocinatore dell’accusato ha formulato tempestiva opposizione nei confronti
del decreto d’accusa emesso nei confronti di quest’ultimo il 16 maggio 2007.
4.
La ricostruzione dei fatti
relativi ai reati di truffa e falsificazione di documenti ha potuto essere
effettuata soprattutto in base alle dichiarazioni dello stesso imputato. Agli
atti mancano in effetti gli interrogatori del consulente di vendita della
stazione LESA 2 e di quelli della LESA 1. Solo la commessa del negozio CIVI 4 è
stata sentita dagli inquirenti.
Il 23 ottobre 2006 il signor ACCU
1.
ha così descritto la vicenda relativa alle carte di credito: “(…) Non
avendolo trovato, sono andato verso la stazione __________ e arrivato
all’altezza dell’albergo __________, per terra ho trovato delle carte bancarie.
Poco più in là, su un muretto, c’era un borsellino di colore scuro. Ho preso
questi oggetti e, visto che avevo fame e non avevo soldi in tasca, sono andato
al distributore di benzina, sempre a __________, se riuscivo a comperare
qualcosa con le carte bancarie che avevo trovato. Ricordo di aver preso tre
panini, due birre e due stecche di sigarette. Arrivato alla cassa ho consegnato
una delle tessere. La cassiera l’ha fatta passare nell’apparecchio elettronico
e, dopo aver fatto uno “scarabocchio” sulla ricevuta, ho preso la merce e sono
andato alla stazione __________ a dormire. (…) ADR.: Che ho fatto altri
tentativi di acquisto con le carte alla LESA 1 di __________ e in un negozio
del sedime __________ verso viale __________, l’angolo che guarda il locale __________.
Non essendoci riuscito, ho gettato le carte in un cestino.” (cfr. suo verbale
di interrogatorio 23 ottobre 2006, pag. 1 s.)
A verbale 30 ottobre 2006 egli
ha dichiarato: “Nei verbali di polizia del 13 e del 23 ottobre 2006 avevo
parlato di aver trovato delle carte di credito. Avevo fatto queste
dichiarazioni perché la polizia mi aveva detto che ero stato visto fare degli
acquisti presso la LESA 1 di __________. Preciso che gli acquisti non li avevo
fatti, ma avevo tentato di farli con la carta trovata in quel portafoglio. Non
ricordo a chi era intestata questa carta. Ribadisco che con la carta di credito
American Express ho acquistato dei generi alimentari nel distributore di
benzina di __________, che si trova prima del __________, scendendo verso __________.
Il giorno dopo con la stessa carta ho tentato di fare degli acquisti presso la LESA
1.
Ho tentato di acquistare un gioco di macchine per la mia play station
portatile. Sapevo che la cosa non sarebbe funzionata e quindi ho tentato di
acquistare questo oggetto, anche se non mi interessava in modo particolare. La
commessa mi ha detto che vi era un limite di credito di fr. 10.-- e che quindi
non potevo fare l’acquisto. Ho risposto che sarei poi ripassato un altro
giorno. Non ho più tentato di utilizzare questa carta e l’ho poi gettata in un
cestino del Quartiere __________.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 30
ottobre 2006, pag. 6 s.).
La commessa del negozio CIVI 4,
come detto unica persona interrogata in merito ai fatti, ha asserito: “Verso
le 12:00 sono entrati due uomini che ho riconosciuto subito essere due tossici
che frequentano il parco __________ e che regolarmente transitano davanti al
negozio e che a volta entrano pure. Uno di questi ha chiesto informazioni circa
la PSP (…) e i relativi giochi e ha deciso di prendere due consolle, due giochi
e una scheda di memoria per un totale di fr. 810.--. Giunto alla cassa ha
chiesto se accettavamo la carta di credito American Express. Ho immediatamente
pensato che era strano che un tossico avesse una carta di credito, ma ho
risposto affermativamente e quindi questo mi ha presentato una American Express
Platinum. Visto la categoria di questa carta ho dapprima annotato discretamente
il nome sulla carta, CIVI 3, e poi ho provato a eseguire la transazione ma la
carta è risultata bloccata. Il cliente, che aveva già accennato di aver avuto
problemi con la carta in mattinata in un altro negozio, mi ha dato un’altra
carta American Express Corporate (rilasciata unicamente per ditte) ma anche
questa è risultata bloccata. Gli ho restituito anche questa carta e la persona
mi ha dato una terza carta di credito, una Master Card Gold che, inserita
nell’apparecchio, ha emesso uno scontrino che annunciava di avvisare la banca.
(…)” (cfr. verbale di interrogatorio 11 ottobre 2006 di __________
pag. 1 s.). Nel descrivere la persona con la quale ha avuto a che fare, la
commessa ha avuto modo di puntualizzare che era vestita con abiti trasandati.
5.
Secondo l’art. 146 cpv. 1 CPS,
si rende colpevole di truffa ed è punito con una pena detentiva sino a cinque
anni o con una pena pecuniaria (secondo l’art. 146 cpv. 1 vCPS, in vigore
sino a fine 2006, con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione) chiunque,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una
persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma
subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al
patrimonio proprio o altrui.
E’ dato un “inganno con
astuzia” quando l’autore ordisce un tessuto di menzogne oppure fa capo a
particolari manovre fraudolente o ad artifici (DTF 128 IV 18 consid. 3a;
DTF 126 IV 165 consid. 2a; DTF 122 IV 197 consid. 3d), come pure quando
rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non
ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando impedisce alla
controparte di verificare o prevede che la controparte rinuncerà a controllare
in virtù di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 128 IV 18 consid. 3a; DTF126
IV 165 consid. 2a; DTF 125 IV 128).
Il diritto penale non tutela
per contro chi invece può evitare l’inganno con un minimo di attenzione
(Sentenza del Tribunale federale 6S.417/2005 del 24 marzo 2006, consid. 1 e
2; DTF 128 IV 18 consid. 3a).
Affinché questo principio trovi
applicazione, è comunque necessario che la vittima abbia disatteso le più
elementari misure di prudenza, tenuto conto delle circostanze concrete e del
suo grado di preparazione. Non è invece protetto colui che artatamente sfrutta
la debolezza e il bisogno di protezione di controparte. L’attitudine
sconsiderata della vittima può perciò essere d’ostacolo all’inganno astuto
soltanto nel caso in cui essa non si trovi in una condizione d’inferiorità
rispetto all’autore.
L’inganno è astuto quando le
menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare e concordano tra loro
in maniera così sottile da ingannare anche una persona dotata di spirito
critico. Non è considerato tale invece ove la situazione nel suo complesso o le
singole affermazioni fallaci possano ragionevolmente essere controllate o la
scoperta di una sola menzogna sveli l’intero inganno (DTF 126 IV 165 consid.
2a; DTF 122 IV 197 consid. 3d). Qualora sussista una struttura di menzogne o di
stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati, è superfluo esaminarne la
verificabilità (DTF 122 IV 197 consid. 3d). Inoltre, affinché si possa
riconoscere la truffa, non occorre che la vittima abbia dato prova infruttuosa
della più ampia diligenza o che abbia adottato tutte le misure di prudenza
possibili ed immaginabili; è sufficiente che essa abbia fatto il possibile per
evitare di essere ingannata. L’astuzia è esclusa quando la vittima è
corresponsabile del danno per non avere osservato le elementari misure di
prudenza (Sentenza del Tribunale federale 6S.18/2007 del 2 marzo 2007, consid.
2.2
; Sentenza del Tribunale federale 6S.41/2005 del 24 marzo 2006, consid. 1
e 2).
6.
La commissione di una truffa
attraverso l’utilizzo di carte di credito può essere ritenuta per astuzia
quando l’autore fa capo ad una messa in scena comportante il ricorso a
documenti o atti particolarmente ingegnosi, in grado di indurre in inganno
anche una vittima con spirito critico. Ciò avviene ad esempio con la produzione
di documenti falsi o con l’aiuto di una terza persona a sostegno del
sotterfugio.
L’astuzia è pure data, come
visto, laddove non si può pretendere dalla vittima una verifica approfondita
dei presupposti per procedere all’operazione con la quale dispone del patrimonio.
Ciò si verifica ad esempio nelle operazioni correnti con le carte di credito
relative ad importi piuttosto limitati, per le quali un controllo comporterebbe
dei costi sproporzionati o una perdita di tempo eccessiva oppure non può essere
preteso per ragioni commerciali (Sentenza del Tribunale federale 6S.90/2005 del
22.
luglio 2005, consid. 2.2).
In materia di carte di credito,
gli usi commerciali (così come il contratto che lega l’impresa contrattuale
all’organismo di emissione nell’ambito di un sistema tripartito) non impongono
al fornitore di prestazioni di richiedere la carta d’identità del cliente che
fa uso della carta di pagamento. E’ sufficiente che il titolare presenti la sua
carta e firmi la fattura sottopostagli. Questo trova giustificazione nel fatto
che un controllo sistematico dell’identità ostacolerebbe la rapidità degli
scambi commerciali e rimetterebbe in discussione addirittura il sistema di
pagamento con le carte di credito.
Ciononostante il fornitore di
prestazioni è chiamato ad effettuare un certo numero di controlli elementari,
quali la verifica della data di scadenza, la consultazione delle carte bloccate
e il controllo della corrispondenza tra la firma sulla carta e quella sulla
fattura. Si tratta di accertamenti imposti al fornitore di prestazioni affinché
possa ottenere il rimborso dall’organismo di emissione nei casi di uso indebito
di una carta di credito andata persa o rubata.
La verifica della
corrispondenza delle firme fa dunque parte delle misura di prudenza elementari
che deve prendere ogni fornitore di prestazioni quando accetta una carta di
credito per un pagamento. L’astuzia deve quindi essere negata quando le due
firme non hanno nulla in comune al primo colpo d’occhio ed un controllo di
routine avrebbe consentito di scoprire l’inganno. La semplice presentazione
della carta e la firma della fattura non sono sufficienti ad ammettere l’astuzia
(Sentenza del Tribunale federale 6S.90/2005 del 22 luglio 2005, consid. 2.3),
ma è necessario che l’autore adotti delle manovre supplementari che impediscano
alla vittima di scoprire la falsa identità, ad esempio imitando la firma del
titolare della carta o dissuadendo il commerciante dalla verifica della
conformità della firma apposta sulla ricevuta con quella figurante sulla carta
(Daniel Stoll, Les cartes et moyens de paiement analogues, tesi, Losanna 2001,
pag. 285 s.; Andreas Eckert, Die strafrechtliche Erfassung des Check- und
Kreditkartenmissbrauchs, tesi, Zurigo 1991, pag. 110).
7.
In casu non si può intravedere
nel comportamento dell’imputato alcun inganno astuto.
Egli si è limitato a presentare
alle casse del distributore di benzina e degli altri due negozi le carte di
credito senza effettuare ulteriori atti particolarmente arguti miranti a trarre
in errore le commesse. Nei due casi in cui l’operazione è fallita, per quanto è
stato possibile appurare con l’istruttoria e in base alle scarne prove assunte
dall’accusa, il prevenuto ha consegnato nelle mani dei negozianti le tre carte
trovate e ha preso atto che le stesse erano state bloccate senza insistere in
modo particolare e cercando di motivare il rifiuto delle stesse con motivazioni
che sono state eloquentemente definite da una delle vittime come “strampalate” (cfr.
verbale di interrogatorio 11 ottobre 2006 di __________ pag. 1).
Nel terzo caso, quello andato a
segno (che cronologicamente è invero il primo), egli non ha nemmeno tentato di
imitare la firma del detentore della carta ma si è limitato a fare uno
scarabocchio. A tal proposito va rilevato che nell’incarto manco si trova copia
della ricevuta siglata dal prevenuto al distributore di benzina in occasione
dell’acquisto dei beni alimentari e delle sigarette, né tantomeno vi sono dei documenti
che riguardano le carte di credito della parte civile e riportino una sua
firma.
Non va poi dimenticato quanto
dichiarato dalla dipendente del negozio CIVI 4, in modo particolare il fatto
che il signor ACCU 1 era un noto tossicodipendente e che il suo aspetto
esteriore era palesemente trasandato e non certo adatto a dissimulare il suo
stato di degrado. Accettare senza particolari verifiche delle carte di credito
Gold, Platinum e Corporate da una simile persona senza nemmeno tentare di
approfondire se essa ne sia effettivamente il titolare, in sprezzo alle più
elementari procedure di sicurezza, rappresenta un comportamento di una superficialità
tale da non poter esser difeso con l’azione penale nei confronti dell’attore.
Cadendo l’inganno astuto, la
proposta di condanna per il reato di truffa connessa all’uso ed al tentato uso
delle carte di credito del signor CIVI 3 non può essere assecondata ed egli
deve venirne prosciolto.
8.
L'art. 251 cpv. 1 CPS prescrive
che debba essere punito con una pena detentiva sino a 5 anni o con una pena
pecuniaria (secondo l’art. 251 cpv. 1 vCPS, in vigore sino a fine 2006, con la
reclusione sino a 5 anni o con la detenzione) chi, al fine di nuocere al
patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri
un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero,
oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico
per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un
documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa
uso a scopo di inganno, di tale documento.
Elemento costitutivo oggettivo
fondamentale del reato è l'esistenza di un titolo ai sensi dell'art. 110 cifra
5.
CPS, cioè un documento destinato a provare un fatto di portata giuridica.
9.
Nella fattispecie non è possibile
riconoscere una falsificazione di documento in quanto l’accusato non ha tentato
di imitare la firma del titolare della carta, ma ha semplicemente fatto uno
scarabocchio sulla ricevuta. In questo modo non vi è stata alcuna usurpazione
di firma e la cedola nemmeno è divenuta documento ai sensi dell’art. 110 cifra
5.
CPS. In effetti non si può riconoscere valore probatorio ad uno scontrino
semplicemente pasticciato (scarabocchiato appunto) che, si deve presumere in
virtù del principio in dubio pro reo, già ad un primo colpo d’occhio appare
come irregolare.
A tal proposito si rende
presente che l’accusa non ha proceduto ad annettere agli atti una copia della
cedola in questione e neppure ad interrogare la commessa della stazione di
servizio LESA 2 o i responsabili della gestione della carta di credito
utilizzata. Di conseguenza la presente decisione non può che basarsi sugli scarni
elementi forniti dallo stesso signor ACCU 1 in occasione dei suoi interrogatori,
che sono poi anche gli unici a disposizione.
Altro esito avrebbe avuto la
procedura se fosse stato possibile appurare che il segno apposto sulla ricevuta
per la carta di credito poteva anche assomigliare ad una firma, in modo
particolare a quella del detentore della carta di credito a nome del quale è
stata emessa la fattura per gli alimentari e le sigarette acquistate al
distributore. Operazione difficile in assenza dell’atto controverso o di una
sua copia.
10.
Il prevenuto deve per contro
essere ritenuto colpevole dei capi d’imputazione previsti ai punti n. 3 e 4 del
decreto d’accusa in esame, e meglio di contravvenzione alla Legge federale
sugli stupefacenti e di contravvenzione alla Legge federale sul trasporto
pubblico.
L’approfondimento delle due
fattispecie non risulta necessario, preso atto che il prevenuto ha riconosciuto
i fatti e non ha contestato la proposta di condanna.
Circa la contravvenzione alla
LStup, va però puntualizzato come il periodo determinante debba tener conto
della prescrizione triennale della contravvenzione, per cui il lasso di tempo
determinante per la condanna è quello che va dal 27 novembre 2004 al 12 ottobre
2006.
Nella fattispecie non possono
comunque trovare applicazione né il disposto di cui all’art. 19a cpv. 2 LStup,
né quello del cpv. 3, non trattandosi di caso poco grave ma di una
tossicodipendenza seria. Prescindere dall’azione penale significherebbe qui sminuire
l’importanza di quanto avvenuto e lanciare un messaggio sbagliato al prevenuto,
che solo ora è uscito dal tunnel della droga, ma che ancora si trova in una
situazione di pericolo di ricadute nella quale l’elemento psicologico gioca un
ruolo determinante. Dare il giusto peso agli errori commessi è dunque di
rilevanza capitale.
11.
Le infrazioni alla Legge sul
trasporto pubblico sono state ammesse esplicitamente dall’accusato in occasione
della sua verbalizzazione del 28 novembre 2006. Al dibattimento egli si è
limitato a contestare l’importo del risarcimento indicato con il decreto
d’accusa: fr. 300.-- alla CIVI 2 e fr. 220.-- alle CIVI 1.
Mentre la pretesa di fr. 300.--
avanzata dalla CIVI 2 appare giustificata dalla documentazione agli atti (fr.
80.
-- di sovrattassa e fr. 20.-- di spese amministrative per ognuno dei tre
casi), quella delle CIVI 1 non è stata resa liquida a sufficienza. Dalla
ricostruzione effettuata dal giudice in camera di consiglio, ricorrendo alla
documentazione pubblicata su internet (http://mct.sbb.ch/mct/it/reisemarkt/billette/reisen-rogf.htm)
è stato possibile appurare solo che a fronte di un viaggio senza titolo di
trasporto su treni soggetti ad autocontrollo, il costo ammonta a fr. 120.-- se
si tratta della seconda volta che il passeggero commette l’infrazione. Non è
per contro dato a sapere su quali basi siano stati aggiunti gli altri fr.
100.
--. Di riflesso, in questa sede, ci si limita a riconoscere il primo
importo, rinviando le CIVI 1 al competente foro civile per le ulteriori
pretese.
12.
In base alle considerazioni che
precedono, l’imputato deve essere condannato per contravvenzione alla Legge
federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup e contravvenzione alla Legge
federale sul trasporto pubblico, art. 51 cpv. 1 lett. b LTP.
Entrambi i disposti di legge
prevedono che l’infrazione debba essere punita con una multa.
Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto
della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che
la stessa avrà sulla sua vita.
La colpa è
determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene
giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed
esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a
pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.
A carico del
prevenuto grava qui la recidività nella commissione delle infrazioni. D’altro
canto non si può però dimenticare che egli, dopo i fatti in discussione, è
entrato in comunità ed è riuscito a disintossicarsi. A suo favore giocano pure la
collaborazione dimostrata nel chiarimento dei fatti e le prospettive di
impiego, concretizzatesi grazie al riavvicinamento alla madre. Pure positiva è
l’istituzione di una curatela volontaria nei confronti del prevenuto, con la
quale egli ha dimostrato di aver preso coscienza della necessità di dare una
svolta alla propria vita, così come del fatto che non bastano i buoni propositi
per star lontano dai guai.
Infine non va
dimenticato che il signor ACCU 1 diventerà padre a breve e che ha intenzione di
costruirsi una famiglia.
Essendo
l’unica entrata mensile del prevenuto rappresentata dall’indennità di fr. 1’020.--,
una multa di fr. 100.--, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella
di 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di
3.
anni e fr. 200.-- di multa, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico
ticinese il 22 novembre 2004, appare debitamente commisurata alle sue colpe.
In
quest’ottica, si giustifica confermare il beneficio della sospensione
condizionale concesso alle due pene detentive comminate nei confronti del
signor ACCU 1 con decisioni del 9 febbraio 2004 e del 22 novembre 2004,
prevedendo per la prima un ammonimento e per la seconda un prolungamento di sei
mesi del periodo di prova.
La confisca e
la distruzione delle siringhe monouso (usate), di tre aghi per siringhe (usati)
e della ricevuta dell’Interdiscount può essere mantenuta senza particolari difficoltà.
Cadendo le
accuse per truffa e falsificazione di documenti, cadono anche, di riflesso, i
rinvii delle relative parti civili al competente foro per le loro eventuali
pretese di risarcimento. A questo proposito va pure evidenziato come il signor CIVI
3.
non si sia nemmeno costituito parte civile per queste due ipotesi di reato.
13.
La tassa e le spese di giustizia,
ridotte a complessivi fr. 100.-- in considerazione dell’esito della procedura, sono
poste a carico dell’imputato (art. 9 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 42 cpv. 1, 49 cpv.
2, 146 cpv. 1, 251 cifra 1 CPS; 19a LStup; 51 cpv. 1 LTP; 9 e segg., 273 e
segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. contravvenzione alla Legge
federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,
2. contravvenzione alla Legge
federale sul trasporto pubblico, art. 51 LTP,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte ai punti n. 3 e 4 nel decreto di accusa n. 1484/2007 del
16 maggio 2007;
e lo proscioglie dall’accusa di truffa e di
falsità in documenti per i fatti descritti ai punti n. 1 e 2 del summenzionato
decreto d’accusa;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 100.--
(cento);
1.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorno
(art. 106 cpv. 2 CPS);
1.2. pena
parzialmente aggiuntiva alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesi
condizionalmente per un periodo di prova di anni 3 e fr. 200.-- di multa (vCPS)
decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 22
novembre 2004;
2. al versamento alla parte
civile CIVI 2, , dell’importo di fr. 300.-- a titolo di risarcimento (art. 266
CPP);
3. al versamento alla parte civile
CIVI 1, , dell’importo di fr. 120.-- a titolo di risarcimento (art. 266 CPP);
4. al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 100.--;
non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 3 (tre) giorni di arresto (vCPS), decretata nei
suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 9 febbraio 2004, ma l’ammonisce formalmente mantenendo la cancellazione nel frattempo intervenuta
(art. 46 cpv. 2 CPS);
non revoca il beneficio della condizionale
concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione e fr. 200.-- di multa
(vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino
il 22 novembre 2004, ma ne prolunga di 6 (sei) mesi il periodo di prova (art.
46 cpv. 2 CPS);
ordina la confisca e la distruzione
di 2 siringhe monouso (usate) di tre aghi per siringhe (usati) nonché di una
ricevuta d’acquisto Interdiscount del 2 ottobre 2006 per fr. 270.85 / reperto
PG 2006/205 (art. 69 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Ufficio reperti, c/o Comando
Polizia cantonale, Bellinzona
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 multa
fr. 50.00 tassa
di giustizia
fr. 50.00 spese
giudiziarie
fr. 200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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