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Decisione

10.2007.231

Scalfire in più punti in tre occasioni diverse la carrozzeria di un auto; telefonare e inviare SMS in almeno 25 occasioni allo scopo di importunare

31 gennaio 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2. In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L’imputata può

beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 42, 144 cpv. 1 e

179septies CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

1. danneggiamento, art. 144

cpv. 1 CPS,

Considerandi

2.

abuso di impianti di

telecomunicazioni, art. 179septies CPS,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 1549/2007 del 21 maggio 2007;

carica la tassa e le spese di giudizio

allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 40.00 testi

fr. 440.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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