10.2007.231
Scalfire in più punti in tre occasioni diverse la carrozzeria di un auto; telefonare e inviare SMS in almeno 25 occasioni allo scopo di importunare
31 gennaio 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2007.231
Data decisione, Autorità:
31.01.2008, PRPEN
Titolo:
Scalfire in più punti in tre occasioni diverse la carrozzeria di un auto; telefonare e inviare SMS in almeno 25 occasioni allo scopo di importunare
ABUSO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI
DANNEGGIAMENTO
art. 144 cpv. 1 CPS
art. 179septies CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2007.231
DA
1549/2007
Bellinzona
31
gennaio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di 1. danneggiamento ripetuto,
1.1. per avere, a __________
in via __________, il 28 luglio 2005, intenzionalmente danneggiato il veicolo
Mercedes Benz C200 targato __________ di proprietà di CIVI 1 scalfendone con un
oggetto appuntito la fiancata destra (danni quantificati in fr. 1’800.-- dalla
parte civile);
1.2. per avere, a __________
in via __________, l’1 giugno 2006, intenzionalmente danneggiato il veicolo
Mercedes Benz C200 targato __________ di proprietà di CIVI 1 scalfendolo in più
punti (danno quantificato in fr. 7’800.-- dalla parte civile);
1.3. per avere, a __________
in via __________, il 14 luglio 2006, intenzionalmente danneggiato il veicolo
Mercedes Benz C200 targato __________ di proprietà di CIVI 1 scalfendone le due
fiancate (danno non quantificato dalla parte civile);
2. abuso di
impianti di telecomunicazioni,
per avere, in località non
meglio precisate nel periodo 15 aprile 2006/18 luglio 2006, ripetutamente
abusato per malizia di un impianto telefonico soggetto alla privativa dei
telefoni per importunare CIVI 1 selezionando o inviando SMS, in almeno 25
circostanze, all’utenza mobile __________ in uso alla parte civile;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 144
cpv. 1 e 179septies CPS, richiamato l’art. 42 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 21 maggio
2007 n. 1549/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
2’800.-- (duemilaottocento), corrispondente a 35 (trentacinque) aliquote da fr.
80.-- (ottanta) (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 800.--
(ottocento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 8 (otto) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Si rinvia la parte civile
al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
4. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
5. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 23 maggio 2007 dall’accusata;
indetto il dibattimento 31 gennaio 2008,
al quale hanno partecipato l’accusata, assistita dal suo difensore, la parte
civile dopo la sua audizione in qualità di teste, mentre il Sostituto
Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell’accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata ed
all’audizione dei testi;
sentita la parte civile, la quale chiede
la conferma decreto d’accusa. Si rivolgerà al competente foro per le sue
pretese di risarcimento dei danni;
sentito il difensore, il quale rileva la
mancanza di prove a carico dell’accusata e l’inattendibilità dei testi a favore
della parte civile. Egli postula quindi il proscioglimento della propria
assistita da entrambi i capi di imputazione;
sentiti in replica e duplica la parte
civile ed il difensore;
sentita da ultimo l’accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice
colpevole di:
1.1. Danneggiamento ripetuto,
1.2. Abuso
di impianti di telecomunicazioni,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L’imputata può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 42, 144 cpv. 1 e
179septies CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
1. danneggiamento, art. 144
cpv. 1 CPS,
Considerandi
2.
abuso di impianti di
telecomunicazioni, art. 179septies CPS,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 1549/2007 del 21 maggio 2007;
carica la tassa e le spese di giudizio
allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 40.00 testi
fr. 440.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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