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Decisione

10.2007.233

Continuare i lavori edili di rinnovamento e costruzione nonostante l'ordine municipale di sospendere qualsiasi lavoro

22 gennaio 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla multa di fr. 5'000.--

(cinquemila), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa

sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 50 (cinquanta) (art. 106 cpv.

Considerandi

2.

CPS).

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

3.

La condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

2.

ACCU 2

disobbedienza

a decisioni dell’autorità,

per avere nel periodo

successivo il giorno 8 settembre 2006, segnatamente in data 20 settembre 2006 e

26.

ottobre 2006, a __________, sulla particella __________ e in parte sulla

particella __________ RFD di __________, in correità con ACCU 1, continuando i

lavori edili di rinnovamento e costruzione rispettivamente non eseguendo nei

termini imposti lo sgombero del materiale franato ostruente l’adiacente

ruscello e depositatosi in parte anche sulla particella __________ RFD di __________,

ripetutamente omesso di ottemperare alle decisioni di sospensione di qualsiasi

lavoro del 7 settembre 2006 (intimato con invio raccomandato) e di sistemazione

esterna di opere eseguite senza autorizzazione del 4 ottobre 2006 (intimato con

invio raccomandato), impartite dal Municipio di __________ (autorità

competente) con comminatoria dell’art. 292 CPS;

fatti avvenuti nelle riferite

circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 292

CPS, richiamati gli art. 103 e segg.CPS;

perseguito con decreto d’accusa

del 23 maggio 2007 n. 1605/2007 del AINQ 1, , che propone la condanna:

1.

Alla multa di fr. 5’000.--

(cinquemila), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa

sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 50 (cinquanta) (art. 106 cpv.

2.

CPS).

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

3.

La condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

viste le opposizioni ai decreti

d’accusa interposte tempestivamente in data 6 giugno 2007 dagli accusati;

indetto il dibattimento 22 gennaio 2008,

al quale hanno partecipato gli accusati, assistiti dal loro difensore, il Procuratore

Pubblico e l’interprete;

accertate le generalità degli accusati, data

lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati e

all’audizione dei testi;

sentito il Procuratore Pubblico, il quale

chiede la conferma del decreto d’accusa;

sentito il difensore, il quale chiede, in

via principale, che entrambi gli accusati siano assolti dal reato loro

ascritto, e, in via sussidiaria, nella denegata ipotesi in cui il signor ACCU 2

dovesse essere condannato, postula che la multa a suo carico venga ridotta a

fr. 200.--;

sentiti per ultimi gli accusati;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.1

È la signora

ACCU 1 autrice colpevole di disobbedienza a decisioni dell’autorità per i fatti

descritti nel decreto d'accusa n. 1604/2007 del 23 maggio 2007?

1.2

In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

1.3

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali

condizioni potrà avvenire la cancellazione?

1.4

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio, rispettivamente

riconosciute ripetibili?

2.1

È il signor

ACCU 2 autore colpevole di disobbedienza a decisioni dell’autorità per i fatti

descritti nel decreto d’accusa n. 1605/2007 del 23 maggio 2007?

2.2

In caso di risposta affermativa, quale deve

essere la pena?

2.3

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali

condizioni potrà avvenire la cancellazione?

2.4

A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio, rispettivamente

riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 103 segg. e 292 CPS; 9

e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara 1. ACCU 1

autrice colpevole di:

disobbedienza a decisioni

dell'autorità, art. 292 CPS,

per avere, il 26 ottobre 2006,

a __________, sulla particella __________ RFD di __________, in correità con ACCU

2, continuando i lavori edili di rinnovamento omesso di ottemperare alla

decisione di sospensione di qualsiasi lavoro del 7 settembre 2006

(intimato con invio raccomandato) impartita dal Municipio di LESA 1 (autorità

competente) con comminatoria dell’art. 292 CPS;

condanna 1. ACCU 1

1.

alla multa di

fr. 300.-- (trecento);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 547.50;

comunica che la condanna non sarà

iscritta a casellario giudiziale;

dichiara 2. ACCU 2

autore colpevole di:

disobbedienza a decisioni

dell'autorità, art. 292 CPS,

per avere, il 26 ottobre 2006,

a __________, sulla particella __________ RFD di __________, in correità con ACCU

1, continuando i lavori edili di rinnovamento omesso di ottemperare alla

decisione di sospensione di qualsiasi lavoro del 7 settembre 2006

(intimato con invio raccomandato) impartita dal Municipio di LESA 1 (autorità

competente) con comminatoria dell’art. 292 CPS;

condanna 2. ACCU 2

1.

alla multa di fr. 300.--

(trecento);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 547.50;

comunica che la condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1,

fr. 300.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 147.50 ½

indennità testi

fr. 847.50 totale

Distinta spese a carico di ACCU 2,

fr. 300.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 147.50 ½

indennità testi

fr. 847.50 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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