10.2007.233
Continuare i lavori edili di rinnovamento e costruzione nonostante l'ordine municipale di sospendere qualsiasi lavoro
22 gennaio 2008Italiano7 min
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Numero d'incarto:
10.2007.233
Data decisione, Autorità:
22.01.2008, PRPEN
Titolo:
Continuare i lavori edili di rinnovamento e costruzione nonostante l'ordine municipale di sospendere qualsiasi lavoro
DISOBBEDIENZA A DECISIONI DELL'AUTORITÀ
art. 292 CPS
LESA 1
Incarto
n.
10.2007.233
10.2007.234
DA
1604/2007
DA
1605/2007
Bellinzona
22
gennaio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
e
ACCU 2 ,
entrambi difesi
da: DI 1
prevenuti colpevoli di 1. ACCU 1
disobbedienza a decisioni
dell'autorità,
per avere nel periodo
successivo il giorno 8 settembre 2006, segnatamente in data 20 settembre 2006 e
26 ottobre 2006, a __________, sulla particella __________ e in parte sulla
particella __________ RFD di __________, in correità con ACCU 2, continuando i
lavori edili di rinnovamento e costruzione rispettivamente non eseguendo nei
termini imposti lo sgombero del materiale franato ostruente l’adiacente
ruscello e depositatosi in parte anche sulla particella __________ RFD di __________,
ripetutamente omesso di ottemperare alle decisioni di sospensione di qualsiasi
lavoro del 7 settembre 2006 (intimato con invio raccomandato) e di sistemazione
esterna di opere eseguite senza autorizzazione del 4 ottobre 2006 (intimato con
invio raccomandato), impartite dal Municipio di __________ (autorità
competente) con comminatoria dell’art. 292 CPS;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 292
CPS, richiamati gli art. 103 e segg. CPS;
perseguita con decreto d’accusa
del 23 maggio 2007 n. 1604/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
Fatti
1. Alla multa di fr. 5'000.--
(cinquemila), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 50 (cinquanta) (art. 106 cpv.
Considerandi
2.
CPS).
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
3.
La condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
2.
ACCU 2
disobbedienza
a decisioni dell’autorità,
per avere nel periodo
successivo il giorno 8 settembre 2006, segnatamente in data 20 settembre 2006 e
26.
ottobre 2006, a __________, sulla particella __________ e in parte sulla
particella __________ RFD di __________, in correità con ACCU 1, continuando i
lavori edili di rinnovamento e costruzione rispettivamente non eseguendo nei
termini imposti lo sgombero del materiale franato ostruente l’adiacente
ruscello e depositatosi in parte anche sulla particella __________ RFD di __________,
ripetutamente omesso di ottemperare alle decisioni di sospensione di qualsiasi
lavoro del 7 settembre 2006 (intimato con invio raccomandato) e di sistemazione
esterna di opere eseguite senza autorizzazione del 4 ottobre 2006 (intimato con
invio raccomandato), impartite dal Municipio di __________ (autorità
competente) con comminatoria dell’art. 292 CPS;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 292
CPS, richiamati gli art. 103 e segg.CPS;
perseguito con decreto d’accusa
del 23 maggio 2007 n. 1605/2007 del AINQ 1, , che propone la condanna:
1.
Alla multa di fr. 5’000.--
(cinquemila), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 50 (cinquanta) (art. 106 cpv.
2.
CPS).
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
3.
La condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
viste le opposizioni ai decreti
d’accusa interposte tempestivamente in data 6 giugno 2007 dagli accusati;
indetto il dibattimento 22 gennaio 2008,
al quale hanno partecipato gli accusati, assistiti dal loro difensore, il Procuratore
Pubblico e l’interprete;
accertate le generalità degli accusati, data
lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati e
all’audizione dei testi;
sentito il Procuratore Pubblico, il quale
chiede la conferma del decreto d’accusa;
sentito il difensore, il quale chiede, in
via principale, che entrambi gli accusati siano assolti dal reato loro
ascritto, e, in via sussidiaria, nella denegata ipotesi in cui il signor ACCU 2
dovesse essere condannato, postula che la multa a suo carico venga ridotta a
fr. 200.--;
sentiti per ultimi gli accusati;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1
È la signora
ACCU 1 autrice colpevole di disobbedienza a decisioni dell’autorità per i fatti
descritti nel decreto d'accusa n. 1604/2007 del 23 maggio 2007?
1.2
In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
1.3
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali
condizioni potrà avvenire la cancellazione?
1.4
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio, rispettivamente
riconosciute ripetibili?
2.1
È il signor
ACCU 2 autore colpevole di disobbedienza a decisioni dell’autorità per i fatti
descritti nel decreto d’accusa n. 1605/2007 del 23 maggio 2007?
2.2
In caso di risposta affermativa, quale deve
essere la pena?
2.3
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali
condizioni potrà avvenire la cancellazione?
2.4
A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio, rispettivamente
riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 103 segg. e 292 CPS; 9
e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara 1. ACCU 1
autrice colpevole di:
disobbedienza a decisioni
dell'autorità, art. 292 CPS,
per avere, il 26 ottobre 2006,
a __________, sulla particella __________ RFD di __________, in correità con ACCU
2, continuando i lavori edili di rinnovamento omesso di ottemperare alla
decisione di sospensione di qualsiasi lavoro del 7 settembre 2006
(intimato con invio raccomandato) impartita dal Municipio di LESA 1 (autorità
competente) con comminatoria dell’art. 292 CPS;
condanna 1. ACCU 1
1.
alla multa di
fr. 300.-- (trecento);
1.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 547.50;
comunica che la condanna non sarà
iscritta a casellario giudiziale;
dichiara 2. ACCU 2
autore colpevole di:
disobbedienza a decisioni
dell'autorità, art. 292 CPS,
per avere, il 26 ottobre 2006,
a __________, sulla particella __________ RFD di __________, in correità con ACCU
1, continuando i lavori edili di rinnovamento omesso di ottemperare alla
decisione di sospensione di qualsiasi lavoro del 7 settembre 2006
(intimato con invio raccomandato) impartita dal Municipio di LESA 1 (autorità
competente) con comminatoria dell’art. 292 CPS;
condanna 2. ACCU 2
1.
alla multa di fr. 300.--
(trecento);
1.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 547.50;
comunica che la condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1,
fr. 300.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 147.50 ½
indennità testi
fr. 847.50 totale
Distinta spese a carico di ACCU 2,
fr. 300.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 147.50 ½
indennità testi
fr. 847.50 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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