10.2007.235
Velocità eccessiva nell'abitato (75 km/h invece di 50 km/h)
13 novembre 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2007.235
Data decisione, Autorità:
13.11.2007, PRPEN
Titolo:
Velocità eccessiva nell'abitato (75 km/h invece di 50 km/h)
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2007.235
DA
1642/2007
Bellinzona
13
novembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione,
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con la vettura Mercedes targata __________ alla velocità di 75 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla
Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h;
fatti avvenuti a __________ il
Fatti
27 febbraio 2007;
reato previsto dall’art. 90
cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr,
4a cpv. 1 lett. a ONC, 22 cpv. 1 OSStr;
perseguita con decreto d’accusa del 29 maggio
2007 n. 1642/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere da fr. 220.--(duecentoventi) cadauna (art. 34 e
segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 2'200.-- (duemiladuecento).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42
e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.--
(cinquecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 7 giugno 2007 dall’accusata;
indetto il dibattimento 13 novembre 2007,
al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale,
considerate le circostanze concrete del caso specifico, postula la
derubricazione del reato ad infrazione semplice alle norme della circolazione,
e la condanna della propria assistita al pagamento di una multa. In via
subordinata, la difesa chiede la riduzione delle aliquote giornaliere a fr. 90.--,
in virtù della mutata situazione finanziaria, come pure della multa e del
periodo di prova;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputata è autrice
colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti
commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione? Si
tratta di infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cifra
1.
LCStr?
2.
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputata può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e
3, 90 cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
grave infrazione alle norme
della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,
per i fatti compiuti a __________
il 27 febbraio 2007 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
1642/2007 del 29 maggio 2007;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di fr.
1’000.-- (mille);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 300.--
(trecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 650.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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