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Decisione

10.2007.235

Velocità eccessiva nell'abitato (75 km/h invece di 50 km/h)

13 novembre 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

27 febbraio 2007;

reato previsto dall’art. 90

cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr,

4a cpv. 1 lett. a ONC, 22 cpv. 1 OSStr;

perseguita con decreto d’accusa del 29 maggio

2007 n. 1642/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere da fr. 220.--(duecentoventi) cadauna (art. 34 e

segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 2'200.-- (duemiladuecento).

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42

e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.--

(cinquecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà sostituita con

una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 7 giugno 2007 dall’accusata;

indetto il dibattimento 13 novembre 2007,

al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il

Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, il quale,

considerate le circostanze concrete del caso specifico, postula la

derubricazione del reato ad infrazione semplice alle norme della circolazione,

e la condanna della propria assistita al pagamento di una multa. In via

subordinata, la difesa chiede la riduzione delle aliquote giornaliere a fr. 90.--,

in virtù della mutata situazione finanziaria, come pure della multa e del

periodo di prova;

sentita da ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputata è autrice

colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti

commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione? Si

tratta di infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cifra

1.

LCStr?

2.

In caso di

risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L'imputata può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e

3, 90 cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

grave infrazione alle norme

della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,

per i fatti compiuti a __________

il 27 febbraio 2007 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.

1642/2007 del 29 maggio 2007;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di fr.

1’000.-- (mille);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 300.--

(trecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 650.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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