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Decisione

10.2007.238

Velocità eccessiva in autostrada (149 km/h invece di 100 km/h)

18 dicembre 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2007 n. 1739/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere da fr. 80.-- (ottanta) cadauna (art. 34 e segg.

CPS), corrispondenti a complessivi fr. 7'200.-- (settemiladuecento).

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art.

42 e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1’100.--

(millecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con

una pena detentiva di giorni 11 (undici) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Non revoca il beneficio

della condizionale concesso alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi (vCPS)

decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Bellinzona il 20

gennaio 2005, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv.

2.

CPS).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 12 giugno 2007 dall’accusato;

indetto il dibattimento 18 dicembre 2007,

al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il

Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale non

contesta i fatti, ma chiede una riduzione della pena pecuniaria, della multa e

del periodo di prova, in considerazione delle circostanze concrete e delle

colpa limitata del suo assistito ;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti

commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2.

In caso di

risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

Deve essere

mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 12

mesi di detenzione decretata nei suoi confronti il 20 gennaio 2005 dalle Assise

correzionali di Bellinzona, e, se sì, a quali condizioni?

5.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e

3, 90 cifra 2 LCStr, 4a cpv. 1 lett. c ONC, 22 cpv. 1 OSStr; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

grave infrazione alle norme

della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,

per i fatti compiuti a __________

l’1 giugno 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1739/2007

del 4 giugno 2007;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 60

(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 50.-- (cinquanta), per un totale di fr.

3’000.-- (tremila);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

2.

alla multa di fr. 1’100.--

(millecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 11 (undici)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 450.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

non revoca il beneficio della condizionale

concesso alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi (vCPS) decretata nei suoi

confronti dalle Assise correzionali di Bellinzona il 20 gennaio 2005, ma

ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio

giuridico, Camorino,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1100.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 250.00 spese

giudiziarie

fr. 1550.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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