10.2007.238
Velocità eccessiva in autostrada (149 km/h invece di 100 km/h)
18 dicembre 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2007.238
Data decisione, Autorità:
18.12.2007, PRPEN
Titolo:
Velocità eccessiva in autostrada (149 km/h invece di 100 km/h)
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
VELOCITÀ
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2007.238
DA
1739/2007
Bellinzona
18
dicembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione,
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con la vettura Audi targata __________ alla velocità di 149 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia
mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 100 km/h;
fatti avvenuti a __________,
autostrada A2, l’1 giugno 2006;
reato previsto dall’art. 90
cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr,
4a cpv. 1 lett. c ONC, 22 cpv. 1 OSStr;
perseguito con decreto d’accusa del 4 giugno
Fatti
2007 n. 1739/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere da fr. 80.-- (ottanta) cadauna (art. 34 e segg.
CPS), corrispondenti a complessivi fr. 7'200.-- (settemiladuecento).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art.
42 e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1’100.--
(millecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 11 (undici) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Non revoca il beneficio
della condizionale concesso alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi (vCPS)
decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Bellinzona il 20
gennaio 2005, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv.
2.
CPS).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 12 giugno 2007 dall’accusato;
indetto il dibattimento 18 dicembre 2007,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale non
contesta i fatti, ma chiede una riduzione della pena pecuniaria, della multa e
del periodo di prova, in considerazione delle circostanze concrete e delle
colpa limitata del suo assistito ;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti
commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
Deve essere
mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 12
mesi di detenzione decretata nei suoi confronti il 20 gennaio 2005 dalle Assise
correzionali di Bellinzona, e, se sì, a quali condizioni?
5.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e
3, 90 cifra 2 LCStr, 4a cpv. 1 lett. c ONC, 22 cpv. 1 OSStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
grave infrazione alle norme
della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,
per i fatti compiuti a __________
l’1 giugno 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1739/2007
del 4 giugno 2007;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 60
(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 50.-- (cinquanta), per un totale di fr.
3’000.-- (tremila);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;
2.
alla multa di fr. 1’100.--
(millecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 11 (undici)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 450.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
non revoca il beneficio della condizionale
concesso alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi (vCPS) decretata nei suoi
confronti dalle Assise correzionali di Bellinzona il 20 gennaio 2005, ma
ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio
giuridico, Camorino,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1100.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 1550.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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