Lexipedia

Decisione

10.2007.242

Minacciare una terza persona durante una conversazione telefonica; tacciare quest'ultima di terrone di merda e cingerla al collo, spintonandola a terra e colpendola poi con una pedata

12 dicembre 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 180

cpv. 1, 177, 126 cpv. 1 CPS, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 4 giugno

2007 n. 1778/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

1'500.-- (millecinquecento) corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 150.--

(centocinquanta) - (art. 34 e ss. CPS).

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42

e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 600.--

(seicento) con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 6 (sei) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Si rinvia la parte civile CIVI

1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv.

3.

CPPT).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 6 giugno 2007 dall’accusato;

indetto il dibattimento 12 dicembre 2007,

al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre la parte

civile ha rinunciato a presenziare, così come il Sostituto Procuratore

pubblico, il quale ha postulato la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento dal reato di minaccia e da quello di ingiuria. Per il primo in

applicazione del principio in dubio pro reo, per il secondo in quanto frutto di

provocazione. Ammette la commissione delle vie di fatto, ma chiede una

riduzione della pena in virtù degli art. 47 e 48 lett. c CPS. In via

subordinata, postula una sensibile riduzione della sanzione;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di:

1.1

Minaccia,

1.2

Ingiuria,

1.3

Vie

di fatto,

per

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2.

In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 42 cpv. 1 e 4, 126

cpv. 1, 177 e 180 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1.

ingiuria, art. 177 CPS,

2.

vie di fatto, art. 126 cpv.

1.

CPS,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte ai punti n. 2 e 3 nel decreto di accusa n. 1778/2007 del

4.

giugno 2007;

e lo proscioglie dall’accusa di minaccia per i

fatti descritti al punto n. 1 del summenzionato decreto d’accusa;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 5

(cinque) aliquote giornaliere di fr. 160.-- (centosessanta), per un totale di

fr. 800.-- (ottocento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 400.--

(quattrocento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

prende atto che nel decreto d’accusa la

parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle

sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è

stata interposta opposizione;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 400.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 800.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster