10.2007.242
Minacciare una terza persona durante una conversazione telefonica; tacciare quest'ultima di terrone di merda e cingerla al collo, spintonandola a terra e colpendola poi con una pedata
12 dicembre 2007Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2007.242
Data decisione, Autorità:
12.12.2007, PRPEN
Titolo:
Minacciare una terza persona durante una conversazione telefonica; tacciare quest'ultima di terrone di merda e cingerla al collo, spintonandola a terra e colpendola poi con una pedata
INGIURIA
MINACCIA
VIE DI FATTO
art. 126 cpv. 1 CPS
art. 177 CPS
art. 180 cpv. 1 CPS
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2007.242
DA
1778/2007
Bellinzona
12
dicembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1 ,
prevenuto colpevole di 1. minaccia,
per avere, a __________ e __________,
in data imprecisata a cavallo fra la fine di febbraio e l’inizio di marzo 2007,
incusso timore, per interposta persona, a CIVI 1, che venne a conoscenza della
seguente minaccia proferita nei suoi confronti nel corso di una telefonata
effettuata ad __________: “Questo qui prima o poi lo becco e gli do un sacco
di botte”;
2. ingiuria,
per avere, a __________ in
data 29 marzo 2007, offeso l’onore di CIVI 1, dandogli del “terrone di merda”;
3. vie di fatto,
per avere, a __________ all’interno
del Bar __________ in data 29 marzo 2007, commesso vie di fatto nei confronti
di CIVI 1, dapprima cingendolo al collo, di seguito spintonandolo con vigore
tanto da farlo cadere a terra, per poi colpirlo al corpo con una pedata,
cagionandogli così le conseguenze fisiche descritte nel certificato medico,
agli atti, del 29 marzo 2007 dell’Ospedale Regionale di __________;
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 180
cpv. 1, 177, 126 cpv. 1 CPS, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 4 giugno
2007 n. 1778/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
1'500.-- (millecinquecento) corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 150.--
(centocinquanta) - (art. 34 e ss. CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 600.--
(seicento) con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 6 (sei) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Si rinvia la parte civile CIVI
1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv.
3.
CPPT).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 6 giugno 2007 dall’accusato;
indetto il dibattimento 12 dicembre 2007,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre la parte
civile ha rinunciato a presenziare, così come il Sostituto Procuratore
pubblico, il quale ha postulato la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento dal reato di minaccia e da quello di ingiuria. Per il primo in
applicazione del principio in dubio pro reo, per il secondo in quanto frutto di
provocazione. Ammette la commissione delle vie di fatto, ma chiede una
riduzione della pena in virtù degli art. 47 e 48 lett. c CPS. In via
subordinata, postula una sensibile riduzione della sanzione;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di:
1.1
Minaccia,
1.2
Ingiuria,
1.3
Vie
di fatto,
per
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 42 cpv. 1 e 4, 126
cpv. 1, 177 e 180 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1.
ingiuria, art. 177 CPS,
2.
vie di fatto, art. 126 cpv.
1.
CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte ai punti n. 2 e 3 nel decreto di accusa n. 1778/2007 del
4.
giugno 2007;
e lo proscioglie dall’accusa di minaccia per i
fatti descritti al punto n. 1 del summenzionato decreto d’accusa;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 5
(cinque) aliquote giornaliere di fr. 160.-- (centosessanta), per un totale di
fr. 800.-- (ottocento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 400.--
(quattrocento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
prende atto che nel decreto d’accusa la
parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle
sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è
stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 400.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster