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Decisione

10.2007.247

Introdurre illecitamente nelle acque sostanze atte ad inquinarle

15 aprile 2008Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

2 e n. 2 OPAc;

perseguito con decreto d’accusa del 4 giugno

2007 n. 1754/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

7’800.-- (settemilaottocento), corrispondente a 20 aliquote da fr. 390.-- (art.

34 e seg. CPS).

L’esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di anni 2 (art. 42 e

seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 2’000.--

(duemila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

4.

La condanna verrà

iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 6 giugno 2007 dall’accusato;

indetto il dibattimento 15 aprile 2008,

al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, ed il

Procuratore Pubblico;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed

all’audizione del teste;

sentito il Procuratore Pubblico, il quale

ha chiesto la conferma integrale del decreto d’accusa, che teneva già conto

delle eventuali corresponsabilità del committente, e della multa. A suo modo di

vedere non esiste alcuna giustificazione che possa far ritenere legittimo

quanto fatto dal prevenuto: né di natura contrattuale, preso atto che l’accordo

tra le parti non prevedeva requisiti minimi di purezza dell’acqua in arrivo da

cantiere, né di natura prettamente penale, quali ad esempio lo stato di

necessità. In aggiunta, egli ha postulato la condanna dell’imputato al

pagamento di un importo di fr. 24’000.-- a titolo di risarcimento ai sensi

dell’art. 71 CPS;

sentito il difensore, il quale ha chiesto

il proscioglimento del proprio assistito, non essendo adempiti i presupposti

del reato imputatogli. In primo luogo egli ha messo in evidenza come nella

fattispecie non sia stata immessa nel fiume alcuna sostanza atta ad inquinarlo,

art. 6 LPAc. In secondo luogo non è stato dimostrato il superamento dei limiti

imposti dall’allegato 3.2. all’OPAc. L’espediente della diluizione è stato

adottato per compensare i problemi di torbidità dell’acqua, non per diminuire

le percentuali di sostanze non solubili in essa contenute. Di per sé la

diluizione non rappresenta una violazione della legge ai sensi dell’art. 70

LPAc. Qualora comunque si dovesse giungere ad una conclusione contraria, non

può essere negato al suo assistito di avere agito per negligenza.

Abbondanzialmente ha osservato che l’imputato ha dovuto muoversi in una

situazione d’emergenza, per cui devono essergli riconosciute le relative

attenuanti. Da ultimo ha respinto con veemenza l’accusa formulata al suo

assistito di aver operato a fini di lucro ed ha postulato la reiezione della

richiesta di condanna al pagamento del presunto provento di reato;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque per i

fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2.

In caso di

risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

Deve essere

condannato ad un risarcimento ex art. 71 CPS e, se sì, per quale ammontare?

5.

A chi vanno

caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto:

1.

Nell’ambito della costruzione

della galleria di base del San Gottardo, demandata alla __________ (__________),

è stata appaltata al Consorzio __________ - composto dalla __________, dalla __________

e dalla __________, ultimamente rilevata da __________ - la costruzione

dell’impianto di Bodio di trattamento delle acque provenienti dal cantiere (lotto

503) la cui gestione è pure stata affidata allo stesso gruppo di imprese.

ACCU 1, ingegnere

elettrotecnico diplomato al Tecnicum di Bienne, è presidente del consiglio di

amministrazione nonché azionista di riferimento della __________, ditta

capofila del Consorzio __________. Dal momento della messa in funzione del

depuratore è stato lui ad occuparsene direttamente, lasciando agli organi

direttivi delle altre ditte coinvolte un ruolo secondario. E’ stata la __________

a mettere a disposizione del Consorzio i 3 operai impiegati costantemente sul

cantiere del lotto __________. E’ stato ACCU 1 ad occuparsi della supervisione

regolare dell’attività, recandosi sul posto almeno una volta a settimana, ed a

lui, come ammesso al dibattimento, sono da ricondurre le decisioni più

importanti (cfr. suo verbale di interrogatorio 25 aprile 2006, pag. 2, AI

n. 19, nonché lettera 15 marzo 2006 dell’avv. __________ al Ministero pubblico,

AI n. 17).

2.

Con scritto 11 ottobre 2005 l’Ufficio

Federale dei Trasporti (UFT) ha presentato denuncia penale nei confronti del Consorzio

__________ per violazione degli articoli 70 ed eventualmente 71 della Legge

federale sulla protezione delle acque (LPAc) con le seguenti motivazioni: “(…)

Per la gestione dell’impianto di trattamento delle acque di __________, __________

ha dato mandato al Consorzio __________. Già da diverso tempo esisteva il

sospetto che il Consorzio gestisse l’impianto di trattamento delle acque in

modo irregolare. Questo sospetto si è consolidato in seguito a chiarimenti

effettuati dalla direzione locale dei lavori e da __________.(…) Sulla base

delle verifiche effettuate, si deve in particolare partire dal presupposto che

il Consorzio __________, contrariamente a quanto previsto dall’allegato 3.2.

cpv. 2 dell’Ordinanza sulla protezione delle acque (RS.814.201) ha diluito

l’acqua di scarico con l’aggiunta di acque sotterranee. Il Consorzio è in

possesso di una concessione cantonale per il prelievo di acque sotterranee.

Dalle verifiche è pure stato appurato che dalle acque sotterranee è stato

prelevato un maggior volume d’acqua di quanto previsto dalla concessione

rilasciata dal Cantone Ticino. Una denuncia in merito alla violazione della

concessione, rispettivamente del maggior prelievo di acqua dal sottosuolo

rientra nella competenza del Cantone.” (cfr. denuncia penale UFT dell’11 ottobre

2005, AI n. 1, pag. 2).

Esperite le necessarie

indagini, il Procuratore Pubblico AINQ 1 ha ritenuto sussistere gli elementi

per decretare la condanna del prevenuto per infrazione alla Legge federale

sulla protezione delle acque, per avere, nel corso del 2005 sino al mese di

agosto 2005, illecitamente introdotto nelle acque del fiume Ticino sostanze

atte ad inquinarle procedendo ripetutamente alla diluizione delle acque in

uscita dal proprio impianto di trattamento con acque di falda e con ciò

violando i parametri legali che consentono l’immissione in un ricettore

naturale di sostanze non disciolte per un massimo di 20 mg/l, art. 70 cpv. 1

LPAc, in relazione con l’art. 6 LPAc e l’art. 6 nonché l’allegato 3.2. n. 1

cpv. 2 e n. 2 OPAc.

3.

La difesa ha eccepito il

mancato adempimento della fattispecie penale prospettata, rilevando come

anzitutto nel caso in esame non sia stata immessa nel fiume alcuna sostanza

atta ad inquinarlo. Non vi sarebbe a suo modo di vedere alcuna prova diretta

del superamento dei limiti di legge. La presenza di tensioattivi (detergenti)

nelle acque provenienti dal cantiere falsava tutti i dati di misurazione della

torbidità.

Inoltre, a suo modo di vedere,

l’imputato ha agito in una situazione di emergenza poiché __________ ha fatto

giungere al depuratore acque eccessivamente sporche e contenenti quantitativi

di cemento impressionanti, che rendevano difficile il loro trattamento. Egli,

procedendo alla diluizione con l’acqua di falda ha quindi agito nell’unica

maniera ragionevole in quelle contingenze: non era certo ipotizzabile fermare

tutto il cantiere in attesa di una soluzione.

In ogni caso, ha sottolineato

il legale in via sussidiaria, deve essere riconosciuto al signor ACCU 1 d’aver

agito per negligenza, non intenzionalmente.

4.

In primo luogo occorre quindi

verificare se l’infrazione alle disposizioni legali citate sussiste o meno.

Giusta l’art. 70 cpv. 1 lett. a

LPAc, è punito con la detenzione o con la multa chiunque, intenzionalmente,

illecitamente, direttamente o indirettamente, introduce nelle acque, lascia

infiltrare oppure deposita o spande fuori dalle acque sostanze atte ad

inquinarle e con ciò provoca un pericolo d’inquinamento delle acque. Chi agisce

per negligenza è punito con la detenzione sino a sei mesi o con la multa, cpv.

2.

Scopo della legge è non solo

quello di proteggere le acque contro l’inquinamento, ma anche contro ogni

effetto dannoso in senso lato (cfr. FF 1897 II 932). Punibile è ogni

comportamento suscettibile di sporcare le acque o di pregiudicare l’equilibrio

idrico sotterraneo o della superficie. La messa in pericolo delle acque, ovvero

la minaccia di inquinamento, è sufficiente. Non è necessario per contro che vi

sia un inquinamento reale (cfr. Veronika Huber-Wälchli/Peter M. Keller,

Dix années de jurisprudence relative à la nouvelle loi sur la protection des

eaux, in DEP 2003 ag. 389 ss., 352).

L’art. 6 cpv. 1 LPAc prescrive

il divieto di introdurre direttamente o indirettamente o lasciar infiltrare

nelle acque sostanze che possono inquinarle. Proprio in quest’ottica la norma

seguente, art. 7 cpv. 1 LPAc dispone che i liquidi acque di scarico inquinati

debbano essere trattati e che essi possano venire immessi o lasciati infiltrare

nelle acque solo con il permesso dell’autorità cantonale. Il loro deflusso in

un ricettore naturale è consentito solo alle condizioni fissate dall’allegato 3

all’Ordinanza sulla protezione delle acque, art. 6 cpv. 1 OPAc.

Per l’immissione di acque di

scarico industriali in un ricettore naturale o nella canalizzazione pubblica,

l’art. 1 cpv. 2 dell’allegato 3.2. all’OPAc dispone che chi si appresta a tale

operazione debba, durante i processi di produzione e nel trattamento, adottare

le misure necessarie e conformi allo stato della tecnica onde evitare

l’inquinamento dell’ambiente. In particolare deve far si che venga prodotta la

minore quantità possibile di acque di scarico da immettere e sia convogliata la

minore quantità possibile di sostanze suscettibili di inquinare, se ciò è

possibile sotto il profilo tecnico e dell’esercizio ed è economicamente

sopportabile (lett. a). Egli deve inoltre provvedere affinché le acque di

scarico non vengano né diluite né mescolate con altre acque di scarico, al fine

di soddisfare le esigenze; la diluizione e la miscelazione sono permesse se ciò

è opportuno per il trattamento delle acque di scarico e se, così facendo, non

vengono immesse nelle acque più sostanze suscettibili di inquinarle di quanto

non sarebbe il caso con un trattamento separato (lett. b).

Tra le esigenze generali

disposte dall’art. 2 dell’allegato 3.2. all’OPAc, si trovano: valore pH: da

6.5

a 9.0; temperatura: al massimo 30°C (con eccezioni possibili in estate);

trasparenza (secondo Snellen): 30 cm; sostanze totali non disciolte: 20 mg/l.

5.

Dall’istruttoria è emerso in

maniera inequivocabile che già nel 2004 e poi durante tutto il 2005 sino al mese

di agosto 2005, il Consorzio __________ ha illecitamente attinto acqua dalla

falda per diluire quelle emesse dall’impianto di trattamento e riuscire a

restare nei parametri previsti dall’ordinanza. In questo modo è stato possibile

evitare che i rilevatori automatici posti all’uscita dell’impianto e prima

dell’imbocco nel fiume Ticino facessero scattare l’allarme. Conseguenza diretta

è stata, inevitabilmente, il riversamento nel corso d'acqua di una quantità

elevata di sostanze non solubili, in particolar modo di carbonato di calcio.

Il signor ACCU 1 stesso ha

riconosciuto: “Ammetto innanzitutto che effettivamente nel corso del 2004 e

del 2005 abbiamo avuto dei problemi con il rispetto dei parametri prescritti

per quanto riguarda l’acqua in uscita dall’impianto di trattamento. Il

parametro che non risultava rispettato era quello della trasparenza (torbidità

dell’acqua). (…) Ad un certo momento, constatata la sistematicità con cui esso

si manifestava, ho deciso di diluire quest’acqua con acqua pompata dalla falda,

utilizzando la concessione rilasciatami dal Cantone. Così facendo l’acqua in

uscita dall’impianto di trattamento risultava rispettare i parametri. Devo però

precisare che in questo modo quello che finiva nel fiume era carbonato di

calcio. Voglio cioè dire che si trattava di una sostanza in sospensione che non

risultava inquinante per le acque del fiume, tanto più che la maggior parte si

depositava sul fondo del canale. E’ chiaro che così facendo, risultando

rispettati i parametri non scattava l’allarme e di conseguenza, se ciò aveva

luogo di notte, non doveva neppure intervenire il picchetto a meno che non si

manifestassero ancora problemi.” (verbale d’interrogatorio 25 aprile 2006

dell’imputato, pag. 3 e 4).

La teste __________, ingegnere

civile e per la difesa del suolo incaricata da __________ della direzione

lavori del lotto __________ e responsabile in seno ad __________ del rispetto

delle disposizioni a protezione dell’ambiente, ha dichiarato: “(…) Durante

le mie visite ebbi modo di constatare che la pompa che attingeva acqua al

sottosuolo era sempre in funzione e questo già dal mese di febbraio di

quest’anno. Premetto che noi avevamo sempre trovato, anche in passato, episodi

in cui risultava che l’__________ procedeva ad una diluizione dell’acqua in

uscita dall’impianto di depurazione (…), attingendo acqua dal sottosuolo, tanto

è vero che nel settembre 2003 chiedemmo l’allontanamento della pompa utilizzata

a questo fine (…).” e “Infine nel corso del mese di maggio avevo potuto

constatare che il consorzio __________ aveva fornito al consorzio __________

acqua di falda in luogo di acqua riciclata. A seguito di questa situazione

chiedemmo anche dei pareri esterni all’ing. __________ e della ditta __________

e all’ing. __________. Quest’ultimo ci ha confermato il fatto che la ditta

__________ procedeva dalla metà del 2004 ad una diluizione sistematica

dell’acqua in uscita dall’impianto di depurazione.” (cfr. suo verbale

d’interrogatorio 28 dicembre 2005, pag. 3 e 4).

6.

Il 12 luglio 2005 il

laboratorio d’analisi della Sezione cantonale per la protezione dell’aria, dell’acqua

e del suolo (SPAAS) ha effettuato dei prelievi per accertare i valori delle

acque in uscita dall’impianto di lavorazione __________, uno allo scarico dopo

il pretrattamento ed uno al canale di scarico, ove vi è l’immissione nel fiume

Ticino. Dai relativi esami è risultata una presenza di sostanze in sospensione

di 33 mg/l all’entrata nel fiume e di 34 dopo il pretrattamento (cfr. allegato

alla lettera 10 agosto 2005 della SPAAS, annesso alla denuncia penale dell’UFT,

AI n. 1).

Poiché il valore di 20 mg/l

previsto dall’ordinanza rappresenta un limite massimo che non può mai essere

oltrepassato - e non un valore medio che consente dei superamenti, se

compensabili con momenti di bassa presenza di sostanze non solubili (cfr.

lettera 10 gennaio 2006 dell’Ufficio delle industrie, della sicurezza e della

protezione del suolo della SPAAS, AI n. 12) - i rilevamenti del 12 luglio 2005 attestano,

già da soli, una chiara lesione della legge: la concentrazione massima è stata

superata di oltre una volta e mezza, sia all’uscita dell’impianto che

all’immissione nel Ticino.

Nella lettera 10 agosto 2005,

l’Ufficio delle industrie, della sicurezza e della protezione del suolo della SPAAS

ha inoltre precisato che: “Il valore delle sostanze in sospensione

riscontrato nel campione di acque da noi prelevato è tale per cui anche la

torbidità misurata in uscita dall’impianto del lotto __________ avrebbe dovuto

essere superiore al valore di allarme (40 NTU), raggiunto il quale le acque di

scarico in uscita dallo stesso devono essere deviate nella vasca volano per

essere poi ritrattate. In occasione del nostro prelievo però le acque

defluivano verso il fiume Ticino come se niente fosse. Assumendo una corretta

funzionalità della sonda di rilevamento della torbidità dell’acqua in uscita,

se ne deduce che i sistemi di controllo non funzionano correttamente o erano

addirittura disattivati (gestione manuale e non automatica dell’impianto).”

(cfr. lettera 10 agosto 2005 dell’Ufficio delle industrie, della sicurezza e

della protezione del suolo della SPAAS, annessa alla denuncia penale dell’UFT, AI n.

1).

7.

La perizia resa ad __________

dalla ditta __________ il 10 novembre 2005, cui era stata demandata la verifica

della funzionalità dell’impianto __________, ha attestato ulteriori infrazioni

alle disposizioni dell’OPAc circa la presenza nell’acqua di sostanze non

disciolte: “GUS (gesamt ungelöste Stoffe, n.d.r.)/ Trübung:

sporadisch kleinere bis grössere Überschreitungen während mehrerer Stunden bis

Tage / zum Teil Unterbrüche in der Messung, vor allem über MIttagszeit, also

wenn jemand vom Betrieb da ist.” (cfr. perizia 10 novembre 2005 prodotta da

__________ con scritto 18 gennaio 2006, AI 13, pag. 9).

8.

Sulla scorta di queste

constatazioni è certo che, attraverso l’illecita diluizione sistematica delle

acque in uscita con acqua pura, di falda, il Consorzio __________ diretto

dall’imputato abbia immesso nel fiume Ticino dei quantitativi maggiori di

sostanze non solubili, in modo particolare carbonato di calcio, di quanto

sarebbe avvenuto se fossero state ossequiate le normative in materia.

La SPAAS ha illustrato questo

meccanismo in maniera molto comprensibile nel suo scritto del 7 novembre 2005

(AI n. 3, pag. 2): “Concretamente, se con il quantitativo di acque

normalmente trattato all’impianto di pretrattamento di 30 l/s, con un

limite di scarico per i solidi sospesi di 20 mg/l, in un mese scarico al

massimo 1550 kg di solidi, diluendo con 25 l/s di acqua posso arrivare a

scaricare fino a un massimo di 2850 kg di solidi nel fiume. Così facendo posso

immettere illecitamente nel fiume fino a un massimo di 1300 kg di solidi

rispetto allo scarico senza diluizione. Nel contempo il gestore ha evitato di

ritrattare l’acqua accumulata nel bacino di emergenza e quindi il consumo di

energia e di prodotti coadiuvanti per il processo di depurazione.”.

9.

Il carbonato di calcio, se riversato

in quantità considerevoli, è idoneo ad inquinare e quindi danneggiare un corso

d’acqua, contrariamente a quanto sostenuto dall’imputato (cfr. suo verbale di interrogatorio

25.

aprile 2005, pag. 4: “Voglio dire cioè che si trattava di sostanza

in sospensione che non risultava inquinante per le acque del fiume, tanto più

che la maggior parte di depositava sul fondo del canale.” e verbale della

riunione di cantiere 17 novembre 2005, pag. 3: “L’imprenditore allora

ribatte che ci si sta attaccando e accusando a causa di una sostanza, il

carbonato di calcio, che non è inquinante e che, nel peggiore dei casi, fa un

po’ di colmattazione e deposito nell’alveo del fiume (tra l’altro non più

visibile dopo una piena del fiume).”).

Nel caso in oggetto, l’effetto nefasto

non dipende dalla qualità delle sostanze disperse nella natura, ma dalla loro

quantità. Il limite di 20 mg/l è stato proprio fissato per evitare che dei

materiali non solubili giungano in un corso d’acqua in misura talmente elevata

da non poter essere normalmente assorbiti dall’ecosistema. Essi vanno

inevitabilmente a depositarsi sul fondo del fiume, o ai suoi bordi, e, se

troppo abbondanti possono creare seri problemi ambientali.

Come messo in evidenza dagli

esperti cantonali “il presunto superamento del limite per le sostanze

indisciolte ha causato l’aumento della quantità di sostanze colmatanti

apportate al fiume e quindi ha accresciuto la superficie in cui questo effetto

è visibile (fondo del fiume ricoperto di sostanze fini sedimentate). L’effetto

per il corso d’acqua è, come appena scritto, la colmatazione

(impermealizzazione del letto fluviale) che provoca l’annullamento degli scambi

di ossigeno fra i sedimenti e l’acqua sovrastante. (…) E’ chiaro che anche

rispettando il limite di 20 mg/l le acque provenienti dal Consorzio __________

avrebbero comunque apportato al fiume un determinato quantitativo di particelle

fini sedimentabili. Come però indicato nella nostra lettera del 7 novembre

u.s., considerando il quantitativo di acque normalmente trattato all’impianto

di 30 l/s, facendo ricorso alla diluizione con 25 l/s di acqua di falda il

Consorzio __________ ha potuto illecitamente immettere nel fiume fino a un

massimo di 1300 kg di solidi sospesi in più rispetto allo scarico senza

diluizione. Relativamente ai danni causati dall’aumento di sostanze fini

sedimentabili, le specie viventi più toccate sono quelle dei macroinvertebrati,

che non sono più in grado di colonizzare quelle zone colmatate dell’alveo

fluviale. Né fauna ittica né tantomeno la salute dell’uomo sono state messe in

pericolo.” (cfr. scritto 10 gennaio 2006 dell’Ufficio delle industrie,

della sicurezza e della protezione del suolo della SPAAS, AI 12).

Che si trattasse comunque di

materiale atto ad inquinare lo attesta pure quanto affermato dal signor __________,

amministratore unico della __________: “ADR per quanto riguarda la

miscelazione delle acque di scarico dall’impianto con acqua di falda devo dire

che l’avevamo anche segnalato alla DL, facendo presente che praticamente era

l’unica soluzione se non si volevano rendere bianchi di cemento i prati.”

(cfr. suo verbale di interrogatorio 25 aprile 2006, pag. 2).

10.

Il periodo preso in

considerazione dal decreto d’accusa è quello che va da inizio 2005 sino al mese

di agosto dello stesso anno, quando è stata messa fuori uso la pompa utilizzata

per la diluizione delle acque in uscita dall’impianto di trattamento __________

con quelle di falda.

L’immissione nel fiume di acque

non conformi alle disposizioni ambientali dell’OPAc è comunque iniziata molto

tempo prima. Esemplare a tal proposito è la descrizione che si trova nel

verbale della riunione di cantiere del 23 maggio 2003 prodotto dalla difesa (AI

17, sezione n. 4 del fascicolo) relativo ad un episodio occorso il 15 maggio

2003: “In data 15 maggio 2003 la Direzione lavori ha notato che il canale di

evacuazione delle acque dell’impianto di trattamento immetteva acqua biancastra

che si estendeva per almeno un centinaio di metri nel fiume Ticino. L’incidente

non è stato comunicato alla Direzione lavori e l’acqua non è stata deviata né

nella vasca volano, né nei prati. L’episodio è da ritenersi grave perché

l’imprenditore non ha dato alcuna comunicazione. La DL ha scritto

all’imprenditore che, se dovesse ricapitare un episodio simile, verrà esposta

denuncia penale alle autorità competenti. L’imprenditore chiede di denunciare

il fatto in modo che venga fatta chiarezza sull’accaduto, dato che è stufo

dell’assenza di reazione della DL ogni volta che __________ segnala qualcosa

all’impianto. Anzi afferma di aver mandato acqua biancastra (consapevole che

comunque non conteneva sostanze pericolose per il fiume, ma solo carbonato di

calcio) per far reagire la DL.”.

Visto il principio

dell’immutabilità del decreto ci si limita qui a trattare l’intervallo di tempo

da esso preso in considerazione.

11.

In base alle considerazioni che

precedono, è da ritenersi dimostrato - anche se bisogna ammettere che l’accusa

avrebbe potuto fare qualche sforzo in più per confortare senza lasciar spazio a

dubbi le proprie tesi - che nella prima metà del 2005 il Consorzio __________

sotto la conduzione dell’imputato, abbia immesso nel fiume Ticino in maniera illecita

quantitativi eccessivi di sostanze non solubili, sicuramente superiori ai

limiti di 20 mg/l concessi dall’allegato 3.2. all’OPAc, utilizzando

l’espediente, espressamente vietato dalla stessa norma, di diluire le acque

trattate con acqua pulita estratta direttamente dalla falda. In questo modo nel

ricettore naturale è stato convogliato carbonato di calcio in quantitativi tali

da poterlo potenzialmente inquinare e da compromettere l’equilibrio biologico

della zona adiacente al punto il punto di scarico.

Essendo stato ampiamente

dimostrato (e da egli stesso a più riprese ammesso) che le decisioni

fondamentali che hanno portato alla commissione del reato siano da ricondurre

esclusivamente all’imputato - de facto organo decisionale del Consorzio __________

- è su di lui che deve esser fatta ricadere la responsabilità penale delle

azioni incriminate.

Dal lato soggettivo non

sussiste alcun dubbio circa l’intenzionalità del signor ACCU 1 nel commettere

il reato: egli ha sempre ammesso di conoscere le disposizioni di legge ed ha

pure riconosciuto di aver proceduto alla diluizione al fine di poter riversare

le acque in uscita dal suo impianto senza problemi ed evitando che i sistemi

d’allarme si attivassero e bloccassero tutto. Egli è stato costantemente cosciente

del fatto che stava rovesciando nel fiume importanti quantitativi di carbonato

di calcio ma era dell’opinione che ciò non comportasse un inquinamento delle

acque, poiché le sostanze, comunque naturali, si sarebbero depositate sul

fondo. Trattandosi di un’interpretazione molto soggettiva e di comodo, non è

nemmeno ipotizzabile un errore sui fatti.

12.

Il prevenuto ha sostenuto d’aver

agito in una situazione d’emergenza, adottando l’unica misura ragionevole a sua

disposizione. Si è quindi richiamato alle disposizioni sullo stato di

necessità, art. 17 e 18 CPS.

Anzitutto, a suo modo di vedere,

giungevano dal cantiere __________ acque contenenti quantitativi troppo elevati

di cemento che rendevano le operazioni di trattamento e depurazione effettuate

con il suo impianto molto difficoltose e sempre più sovente inefficaci, in

quanto non era più possibile portare l’acqua in uscita ai livelli previsti

dall’OPAc: “Devo comunque sottolineare che questo problema di acqua non

rispettosa dei parametri in uscita dall’impianto di trattamento prima di

passare le sonde di controllo era dovuto al fatto che al mio impianto veniva

convogliata acqua eccessivamente carica di cemento. A mio giudizio quest’acqua

proveniva soprattutto dall’impianto di lavaggio dei vagoni per il trasporto del

cemento. Osservo che il consorzio __________ che utilizza questi vagoni aveva

omesso di realizzare un impianto di pretrattamento delle acque sporche. Lo

avesse fatto l’acqua che veniva indirizzata al mio impianto sarebbe stata più

facile da trattare e non avremmo avuto problemi all’uscita.” e “ADR

senza diluire l’acqua in uscita come abbiamo fatto non sarebbe stato possibile

rispettare i parametri prescritti con il tipo di acqua che ci veniva

convogliato all’impianto dal consorzio __________.” (cfr. suo verbale di

interrogatorio 25 aprile 2005, pag. 4 e 5). Egli ha sostenuto che il

committente, non provvedendo a pretrattare le acque di cantiere prima di

inviarle all’impianto __________ avrebbe infranto i dettami del contratto sottoscritto,

sui quali si era basata la progettazione dell’impianto da loro messo in opera.

Questa problematica, realmente

insorta, si è palesata già anni prima del periodo qui in esame ed ha dato adito

a numerosissime discussioni tra la direzione lavori e l’imputato, che hanno

finito per esasperare le posizioni e dare origine a conflitti, rendendo

decisamente più complicato concordare interventi risolutivi (cfr. ad esempio

verbale della riunione di cantiere del 21 maggio 2003 in AI 17, sezione n.

4.

del fascicolo).

Come rettamente sostenuto dalla

Direzione lavori, però, nel capitolato d’appalto non erano stati fissati dei

limiti massimi di quantitativi di cemento che le acque provenienti dal cantiere

__________ avrebbero dovuto rispettare. In linea di principio, dunque,

l’impianto __________ avrebbe dovuto raffinare anche acque come quelle che sono

effettivamente giunte.

Di fatto il depuratore era, ed

è, potenzialmente in grado di gestire anche la presenza importante di sostanze

inquinanti: “Qualora gli strumenti della cabina di controllo registrassero

uno sfasamento dei parametri di cui sopra (valori pH, torbidità, quantitativi

di sostanze non disciolte, n.d.r.) il sistema provocherebbe automaticamente

l’abbassamento di una saracinesca in corrispondenza dell’uscita dell’acqua

dall’impianto di trattamento vero e proprio ed il convogliamento della medesima

in una vasca “volano” della capienza, salvo errore, di 400 metri cubi. Da

questa vasca andrebbe poi, appena possibile, ripompata all’impianto di

trattamento per un nuovo passaggio di purificazione. In casi estremi, di

emergenza, quando questo ripompaggio non dovesse risultare possibile e

l’emergenza sussistere per più di qualche ora, dalla vasca “volano” l’acqua

verrebbe dirottata lungo un’altra condotta, verso una depressione scavata in un

prato di proprietà del committente.” (cfr. verbale d’interrogatorio 28

dicembre 2005 della teste __________).

Pur trattandosi effettivamente

di una situazione particolare, le cui colpe non sono da accollare

esclusivamente all’accusato ed ai suoi soci, non è possibile riconoscere lo

stato di necessità e conferire legittimità ai suoi atti. Innanzitutto il

convogliamento di acque di cantiere più cariche del previsto di cemento, nel

2005, non era più un evento eccezionale, ma era diventata la regola. In secondo

luogo la decisione di diluire l’acqua per permetterle di rientrare artatamente

nei parametri di legge non può essere considerata la soluzione meno incisiva

nelle circostanze nelle quali il signor ACCU 1 si è trovato ad agire. Pur

volendo ammettere la sua esasperazione, dovuta ad atteggiamenti sicuramente

poco concilianti della Direzione lavori, nulla gli dava il diritto di immettere

acque inquinate nel fiume Ticino. Vi erano soluzioni più ragionevoli a

disposizione, anche se ovviamente economicamente più dispendiose: avantutto

procedere secondo il protocollo di emergenza al doppio trattamento delle acque

non conformi e, in via sussidiaria, al loro spargimento nei campi, con

contestuale avviso della SPAAS (come suggerito da __________, cfr. suo

verbale d’interrogatorio 25 aprile 2005, pag. 2). In secondo luogo, qualora ciò

non fosse stato possibile, il prevenuto avrebbe potuto adire il giudice civile

per far bloccare i lavori sino a quando il pericolo di inquinamento non sarebbe

stato scongiurato. Ovviamente non si tratta di una misura indolore e semplice,

poiché fermare un cantiere come quello di __________ non sarebbe stata una

bazzeccola, ma sarebbe stato comunque più ragionevole che continuare ad

immettere nel fiume volumi esagerati di carbonato di calcio per così tanto

tempo.

Analogamente il ACCU 1 ha

sostenuto che la diluizione si è resa necessaria anche a causa della forte

presenza di tensioattivi (saponi) nelle acque in arrivo dal cantiere __________,

che provocavano la formazione di schiuma proprio nel bacino in cui venivano

effettuate le misurazioni della torbidità, falsandole e facendo sempre apparire

l’acqua non sufficientemente limpida al punto da far scattare l’allarme ogni

volta. Anche per questo motivo, per diminuire gli effetti della presenza di

spuma, egli avrebbe deciso si diluire le acque.

Si tratta di un’argomentazione

nuova, portata per la prima volta all’attenzione delle autorità inquirenti e

giudicanti solo in sede dibattimentale. Non se ne trova traccia negli allegati

istruttori. Inoltre l’accusato non ha in alcun modo dimostrato che nel periodo

in questione l’acqua contenesse pure dei tensioattivi: la fotografia prodotta è

stata presa il giorno precedente al dibattimento e la dimostrazione pratica effettuata

in aula non ha valore probatorio. A titolo abbondanziale si riporta quanto

contenuto nel rapporto di cantiere del 15 ottobre 2002, pag. 6, in occasione

del quale il Consorzio __________ aveva lamentato la presenza di schiuma: “La

DL precisa che la presenza di schiuma non è un indicatore di presenza

misurabile di tensioattivi. Le analisi effettuate su campioni prelevati in

momenti di presenza di schiuma dimostrano una quantità non rilevabile neppure

in laboratorio.”.

13.

Oltre a non essere ipotizzabile

il riconoscimento dello stato di necessità, non ci si può qui esimere dal

mettere in evidenza come all’origine delle scelte dell’imputato qui

addebitategli, vi siano anche dei ragionamenti di matrice finanziaria. Egli ha

infatti scelto di procedere alla diluizione delle acque in uscita dall’impianto

anche per evitare di sobbarcarsi i costi supplementari connessi con i

trattamenti supplementari e gli altri tipi di intervento che la depurazione

delle acque provenienti dal cantiere con contenuti così elevati di cemento

avrebbe comportato.

Questo traspare più volte negli

atti, come ad esempio nel verbale di cantiere del 21 maggio 2003, pag. 4: “L’imprenditore

risponde che non ha intenzione di mandare l’acqua nei prati e di dover

sobbarcarsi le spese di un eventuale risanamento del sito.”, oppure dal

verbale dell’audizione dell’accusato del 25 aprile 2006: “E’ chiaro che

così facendo, risultando rispettati i parametri non scattava l’allarme e di

conseguenza, se ciò aveva luogo di notte, non doveva neppure intervenire il

picchetto a meno che si manifestassero ancora altri problemi.” (pag. 4) e “ADR

un intervento di picchetto costa al consorzio circa fr. 400.--. Anzi

preciso che forse il costo così calcolato sarebbe minore ed ammonterebbe alla

metà nella misura in cui il collaboratore in questione recupererebbe le ore di

lavoro svolte, non lavorando il giorno successivo. E’ vero anche che se questi

interventi si fossero dovuti ripetere con maggiore frequenza ci sarebbe stata

la necessità di adoperare una persona supplementare. Questo collaboratore

supplementare non ci sarebbe stato pagato dall’__________, poiché non previsto

dal contratto .” (pag. 6).

A verbale di cantiere del 20

aprile 2004, pag. 6, si può intravedere pure per quale motivo l’imputato non abbia

chiesto alla Direzione lavori di intervenire a monte del problema: perché

questo avrebbe comportato una riconsiderazione degli estremi del contratto,

anche di quelli economici: “La DL è aperta a tutte le proposte sugli

accorgimenti da prendere, da quella estrema di fermare tutto il materiale in

diverse postazioni lavorative sotterranee (mandando così all’impianto acqua

priva di solidi sospesi e solo da neutralizzare, in questo caso occorrerebbe

rivedere il contratto tra Committente e Imprenditore) a quella di modificare i

dettagli in modo da ridurre i consumi (di CO2,

n.d.r.)”.

14.

Per tutto quanto precede, il

prevenuto deve essere condannato per infrazione alla Legge federale sulla

protezione delle acque, art. 70 cpv. 1 in relazione con l’art. 6 LPAc e l’art.

6.

nonché l’allegato 3.2. n. 1 cpv. 2 e n. 2 OPAc.

L’art. 70 cpv. 1 LPAc sanziona

il reato con la detenzione o con la multa.

L’art. 333 cpv. 5 CPS prescrive

che se un’altra legge federale commina la multa per un crimine o un delitto è

applicabile l’art. 34 CPS, con il quale è prevista la possibilità di far capo

alla pena pecuniaria.

Nel caso che ci occupa, la

possibilità di sanzionare il reato con una pena pecuniaria appare più

favorevole all’imputato di quella di punirlo con la detenzione. Di riflesso la

normativa attualmente in vigore può essere considerata lex mitior rispetto a

quella vigente al momento dei fatti.

Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto

della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che

la stessa avrà sulla sua vita.

La colpa è

determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed

esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a

pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.

A carico del

prevenuto grava la durata del reato e la quantità di materiale non solubile

riversato illecitamente nel fiume Ticino. A ciò si aggiungono i motivi che lo

hanno condotto a delinquere: per esasperazione, per dare un segnale alla Direzione

lavori e per evitare di sobbarcarsi costi supplementari. Non

trascurabile è inoltre la scarsa sensibilità ambientale dimostrata: l’imputato

non ha infatti mai riconosciuto di aver potuto creare danni all’ecosistema del

fiume Ticino, nemmeno in occasione del dibattimento.

A suo favore

gioca la buona situazione professionale, sociale e famigliare, nonché

l’incensuratezza.

Non va poi dimenticato

che parte delle colpe della mancata soluzione del problema dell’arrivo di acque

troppo sporche all’impianto è da imputare alla Direzione lavori e all’__________,

che con il loro atteggiamento hanno ostacolato la possibilità di un rapido

componimento della disputa.

Una pena di 20

aliquote giornaliere, a cui si va aggiunta una multa di fr. 2000.-- appare

essere adeguata.

15.

Al dibattimento

il Procuratore Pubblico ha postulato la condanna dell’imputato anche al

risarcimento allo Stato del provento di reato, da lui individuato nel risparmio

di denaro di cui egli ha concretamente beneficiato evitando di far ricorso ai

picchetti in caso di allarme, ai sensi degli art. 70 e 71 CPS.

Egli ha calcolato

tale importo in fr. 24’000.--, corrispondenti ai fr. 400.-- del costo di ogni

intervento straordinario (stimati dallo stesso prevenuto a verbale del 25

aprile 2006, pag. 6) moltiplicati per 1/4 di 240 giorni (1/4 del tempo di

esercizio negli 8 mesi presi in considerazione dal decreto d’accusa, cfr. verbale

d’interrogatorio 25 aprile 2006 dell’imputato, pag. 4).

A mente dello

scrivente giudice non è possibile in questa sede concludere che questo sia

stato l’effettivo ammontare del risparmio conseguito dal consorzio __________.

Tanto meno che questo importo sia andato ad esclusivo appannaggio dell’accusato

chiamato a rifonderlo. Di conseguenza la richiesta deve essere respinta.

15.

La tassa

e le spese di giustizia sono poste a carico dell’imputato (art. 9 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 42 segg., 70, 71 CPS;

6, 70 LPAc; 6 e allegato 3.2 n. 1 cpv. 2 e n. 2 OPAc; 9 e segg., 273 e segg.

CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

infrazione alla Legge federale

sulla protezione delle acque, art. 70 cpv. 1 LPAc,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1754/2007 del 4 giugno

2007;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 20

(venti) aliquote giornaliere di fr. 340.-- (trecentoquaranta), per un totale di

fr. 6’800.-- (seimilaottocento);

1.1. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 2’000.--

(duemila);

2.1. in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 20 (venti)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 1’200.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

respinge la richiesta di condannare

l’imputato ad un risarcimento ex art. 71 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 2000.00 multa

fr. 800.00 tassa

di giustizia

fr. 400.00 spese

giudiziarie

fr. 3200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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