10.2007.247
Introdurre illecitamente nelle acque sostanze atte ad inquinarle
15 aprile 2008Italiano33 min
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Numero d'incarto:
10.2007.247
Data decisione, Autorità:
15.04.2008, PRPEN
Titolo:
Introdurre illecitamente nelle acque sostanze atte ad inquinarle
INFRAZIONE ALLA LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DELLE ACQUE
art. 70 cpv. 1 LPAC
Incarto
n.
10.2007.247
DA
1754/2007
Bellinzona
15
aprile 2008
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale sulla
protezione delle acque,
per avere, nel corso del 2005
fino al mese di agosto, a __________, intenzionalmente, in quanto responsabile
e titolare della società __________ membro del Consorzio __________ chiamato,
su incarico della __________, a provvedere, con un proprio impianto, in
corrispondenza del lotto __________ di __________ dei lavori di realizzazione
del nuovo traforo ferroviario alpino (portale Sud Galleria di base del San
Gottardo), al trattamento delle acque di scarico inquinate della galleria e
delle acque residue delle istallazioni esterne (officina, impianto di
calcestruzzo, installazione di lavaggio dei vagoni) del cantiere, procedendo
ripetutamente alla diluizione delle acque in uscita dal proprio impianto di
trattamento con acque di falda e con ciò violando i parametri legali (20 mg/l),
rispettivamente eludendo i sistemi di controllo previsti allo scopo di
rispettare i parametri legali per l'immissione di sostanze non disciolte (in
specie sostanze fini sedimentabili) in un ricettore naturale (fiume Ticino),
illecitamente e direttamente introdotto nelle acque sostanze atte ad
inquinarle;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall'art. 70
cpv. 1 in relazione con l’art. 6 LPAC e l’art. 6, nonché allegato 3.2 n. 1 cpv.
Fatti
2 e n. 2 OPAc;
perseguito con decreto d’accusa del 4 giugno
2007 n. 1754/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
7’800.-- (settemilaottocento), corrispondente a 20 aliquote da fr. 390.-- (art.
34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di anni 2 (art. 42 e
seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 2’000.--
(duemila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4.
La condanna verrà
iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 6 giugno 2007 dall’accusato;
indetto il dibattimento 15 aprile 2008,
al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, ed il
Procuratore Pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed
all’audizione del teste;
sentito il Procuratore Pubblico, il quale
ha chiesto la conferma integrale del decreto d’accusa, che teneva già conto
delle eventuali corresponsabilità del committente, e della multa. A suo modo di
vedere non esiste alcuna giustificazione che possa far ritenere legittimo
quanto fatto dal prevenuto: né di natura contrattuale, preso atto che l’accordo
tra le parti non prevedeva requisiti minimi di purezza dell’acqua in arrivo da
cantiere, né di natura prettamente penale, quali ad esempio lo stato di
necessità. In aggiunta, egli ha postulato la condanna dell’imputato al
pagamento di un importo di fr. 24’000.-- a titolo di risarcimento ai sensi
dell’art. 71 CPS;
sentito il difensore, il quale ha chiesto
il proscioglimento del proprio assistito, non essendo adempiti i presupposti
del reato imputatogli. In primo luogo egli ha messo in evidenza come nella
fattispecie non sia stata immessa nel fiume alcuna sostanza atta ad inquinarlo,
art. 6 LPAc. In secondo luogo non è stato dimostrato il superamento dei limiti
imposti dall’allegato 3.2. all’OPAc. L’espediente della diluizione è stato
adottato per compensare i problemi di torbidità dell’acqua, non per diminuire
le percentuali di sostanze non solubili in essa contenute. Di per sé la
diluizione non rappresenta una violazione della legge ai sensi dell’art. 70
LPAc. Qualora comunque si dovesse giungere ad una conclusione contraria, non
può essere negato al suo assistito di avere agito per negligenza.
Abbondanzialmente ha osservato che l’imputato ha dovuto muoversi in una
situazione d’emergenza, per cui devono essergli riconosciute le relative
attenuanti. Da ultimo ha respinto con veemenza l’accusa formulata al suo
assistito di aver operato a fini di lucro ed ha postulato la reiezione della
richiesta di condanna al pagamento del presunto provento di reato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque per i
fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2.
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
Deve essere
condannato ad un risarcimento ex art. 71 CPS e, se sì, per quale ammontare?
5.
A chi vanno
caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1.
Nell’ambito della costruzione
della galleria di base del San Gottardo, demandata alla __________ (__________),
è stata appaltata al Consorzio __________ - composto dalla __________, dalla __________
e dalla __________, ultimamente rilevata da __________ - la costruzione
dell’impianto di Bodio di trattamento delle acque provenienti dal cantiere (lotto
503) la cui gestione è pure stata affidata allo stesso gruppo di imprese.
ACCU 1, ingegnere
elettrotecnico diplomato al Tecnicum di Bienne, è presidente del consiglio di
amministrazione nonché azionista di riferimento della __________, ditta
capofila del Consorzio __________. Dal momento della messa in funzione del
depuratore è stato lui ad occuparsene direttamente, lasciando agli organi
direttivi delle altre ditte coinvolte un ruolo secondario. E’ stata la __________
a mettere a disposizione del Consorzio i 3 operai impiegati costantemente sul
cantiere del lotto __________. E’ stato ACCU 1 ad occuparsi della supervisione
regolare dell’attività, recandosi sul posto almeno una volta a settimana, ed a
lui, come ammesso al dibattimento, sono da ricondurre le decisioni più
importanti (cfr. suo verbale di interrogatorio 25 aprile 2006, pag. 2, AI
n. 19, nonché lettera 15 marzo 2006 dell’avv. __________ al Ministero pubblico,
AI n. 17).
2.
Con scritto 11 ottobre 2005 l’Ufficio
Federale dei Trasporti (UFT) ha presentato denuncia penale nei confronti del Consorzio
__________ per violazione degli articoli 70 ed eventualmente 71 della Legge
federale sulla protezione delle acque (LPAc) con le seguenti motivazioni: “(…)
Per la gestione dell’impianto di trattamento delle acque di __________, __________
ha dato mandato al Consorzio __________. Già da diverso tempo esisteva il
sospetto che il Consorzio gestisse l’impianto di trattamento delle acque in
modo irregolare. Questo sospetto si è consolidato in seguito a chiarimenti
effettuati dalla direzione locale dei lavori e da __________.(…) Sulla base
delle verifiche effettuate, si deve in particolare partire dal presupposto che
il Consorzio __________, contrariamente a quanto previsto dall’allegato 3.2.
cpv. 2 dell’Ordinanza sulla protezione delle acque (RS.814.201) ha diluito
l’acqua di scarico con l’aggiunta di acque sotterranee. Il Consorzio è in
possesso di una concessione cantonale per il prelievo di acque sotterranee.
Dalle verifiche è pure stato appurato che dalle acque sotterranee è stato
prelevato un maggior volume d’acqua di quanto previsto dalla concessione
rilasciata dal Cantone Ticino. Una denuncia in merito alla violazione della
concessione, rispettivamente del maggior prelievo di acqua dal sottosuolo
rientra nella competenza del Cantone.” (cfr. denuncia penale UFT dell’11 ottobre
2005, AI n. 1, pag. 2).
Esperite le necessarie
indagini, il Procuratore Pubblico AINQ 1 ha ritenuto sussistere gli elementi
per decretare la condanna del prevenuto per infrazione alla Legge federale
sulla protezione delle acque, per avere, nel corso del 2005 sino al mese di
agosto 2005, illecitamente introdotto nelle acque del fiume Ticino sostanze
atte ad inquinarle procedendo ripetutamente alla diluizione delle acque in
uscita dal proprio impianto di trattamento con acque di falda e con ciò
violando i parametri legali che consentono l’immissione in un ricettore
naturale di sostanze non disciolte per un massimo di 20 mg/l, art. 70 cpv. 1
LPAc, in relazione con l’art. 6 LPAc e l’art. 6 nonché l’allegato 3.2. n. 1
cpv. 2 e n. 2 OPAc.
3.
La difesa ha eccepito il
mancato adempimento della fattispecie penale prospettata, rilevando come
anzitutto nel caso in esame non sia stata immessa nel fiume alcuna sostanza
atta ad inquinarlo. Non vi sarebbe a suo modo di vedere alcuna prova diretta
del superamento dei limiti di legge. La presenza di tensioattivi (detergenti)
nelle acque provenienti dal cantiere falsava tutti i dati di misurazione della
torbidità.
Inoltre, a suo modo di vedere,
l’imputato ha agito in una situazione di emergenza poiché __________ ha fatto
giungere al depuratore acque eccessivamente sporche e contenenti quantitativi
di cemento impressionanti, che rendevano difficile il loro trattamento. Egli,
procedendo alla diluizione con l’acqua di falda ha quindi agito nell’unica
maniera ragionevole in quelle contingenze: non era certo ipotizzabile fermare
tutto il cantiere in attesa di una soluzione.
In ogni caso, ha sottolineato
il legale in via sussidiaria, deve essere riconosciuto al signor ACCU 1 d’aver
agito per negligenza, non intenzionalmente.
4.
In primo luogo occorre quindi
verificare se l’infrazione alle disposizioni legali citate sussiste o meno.
Giusta l’art. 70 cpv. 1 lett. a
LPAc, è punito con la detenzione o con la multa chiunque, intenzionalmente,
illecitamente, direttamente o indirettamente, introduce nelle acque, lascia
infiltrare oppure deposita o spande fuori dalle acque sostanze atte ad
inquinarle e con ciò provoca un pericolo d’inquinamento delle acque. Chi agisce
per negligenza è punito con la detenzione sino a sei mesi o con la multa, cpv.
2.
Scopo della legge è non solo
quello di proteggere le acque contro l’inquinamento, ma anche contro ogni
effetto dannoso in senso lato (cfr. FF 1897 II 932). Punibile è ogni
comportamento suscettibile di sporcare le acque o di pregiudicare l’equilibrio
idrico sotterraneo o della superficie. La messa in pericolo delle acque, ovvero
la minaccia di inquinamento, è sufficiente. Non è necessario per contro che vi
sia un inquinamento reale (cfr. Veronika Huber-Wälchli/Peter M. Keller,
Dix années de jurisprudence relative à la nouvelle loi sur la protection des
eaux, in DEP 2003 ag. 389 ss., 352).
L’art. 6 cpv. 1 LPAc prescrive
il divieto di introdurre direttamente o indirettamente o lasciar infiltrare
nelle acque sostanze che possono inquinarle. Proprio in quest’ottica la norma
seguente, art. 7 cpv. 1 LPAc dispone che i liquidi acque di scarico inquinati
debbano essere trattati e che essi possano venire immessi o lasciati infiltrare
nelle acque solo con il permesso dell’autorità cantonale. Il loro deflusso in
un ricettore naturale è consentito solo alle condizioni fissate dall’allegato 3
all’Ordinanza sulla protezione delle acque, art. 6 cpv. 1 OPAc.
Per l’immissione di acque di
scarico industriali in un ricettore naturale o nella canalizzazione pubblica,
l’art. 1 cpv. 2 dell’allegato 3.2. all’OPAc dispone che chi si appresta a tale
operazione debba, durante i processi di produzione e nel trattamento, adottare
le misure necessarie e conformi allo stato della tecnica onde evitare
l’inquinamento dell’ambiente. In particolare deve far si che venga prodotta la
minore quantità possibile di acque di scarico da immettere e sia convogliata la
minore quantità possibile di sostanze suscettibili di inquinare, se ciò è
possibile sotto il profilo tecnico e dell’esercizio ed è economicamente
sopportabile (lett. a). Egli deve inoltre provvedere affinché le acque di
scarico non vengano né diluite né mescolate con altre acque di scarico, al fine
di soddisfare le esigenze; la diluizione e la miscelazione sono permesse se ciò
è opportuno per il trattamento delle acque di scarico e se, così facendo, non
vengono immesse nelle acque più sostanze suscettibili di inquinarle di quanto
non sarebbe il caso con un trattamento separato (lett. b).
Tra le esigenze generali
disposte dall’art. 2 dell’allegato 3.2. all’OPAc, si trovano: valore pH: da
6.5
a 9.0; temperatura: al massimo 30°C (con eccezioni possibili in estate);
trasparenza (secondo Snellen): 30 cm; sostanze totali non disciolte: 20 mg/l.
5.
Dall’istruttoria è emerso in
maniera inequivocabile che già nel 2004 e poi durante tutto il 2005 sino al mese
di agosto 2005, il Consorzio __________ ha illecitamente attinto acqua dalla
falda per diluire quelle emesse dall’impianto di trattamento e riuscire a
restare nei parametri previsti dall’ordinanza. In questo modo è stato possibile
evitare che i rilevatori automatici posti all’uscita dell’impianto e prima
dell’imbocco nel fiume Ticino facessero scattare l’allarme. Conseguenza diretta
è stata, inevitabilmente, il riversamento nel corso d'acqua di una quantità
elevata di sostanze non solubili, in particolar modo di carbonato di calcio.
Il signor ACCU 1 stesso ha
riconosciuto: “Ammetto innanzitutto che effettivamente nel corso del 2004 e
del 2005 abbiamo avuto dei problemi con il rispetto dei parametri prescritti
per quanto riguarda l’acqua in uscita dall’impianto di trattamento. Il
parametro che non risultava rispettato era quello della trasparenza (torbidità
dell’acqua). (…) Ad un certo momento, constatata la sistematicità con cui esso
si manifestava, ho deciso di diluire quest’acqua con acqua pompata dalla falda,
utilizzando la concessione rilasciatami dal Cantone. Così facendo l’acqua in
uscita dall’impianto di trattamento risultava rispettare i parametri. Devo però
precisare che in questo modo quello che finiva nel fiume era carbonato di
calcio. Voglio cioè dire che si trattava di una sostanza in sospensione che non
risultava inquinante per le acque del fiume, tanto più che la maggior parte si
depositava sul fondo del canale. E’ chiaro che così facendo, risultando
rispettati i parametri non scattava l’allarme e di conseguenza, se ciò aveva
luogo di notte, non doveva neppure intervenire il picchetto a meno che non si
manifestassero ancora problemi.” (verbale d’interrogatorio 25 aprile 2006
dell’imputato, pag. 3 e 4).
La teste __________, ingegnere
civile e per la difesa del suolo incaricata da __________ della direzione
lavori del lotto __________ e responsabile in seno ad __________ del rispetto
delle disposizioni a protezione dell’ambiente, ha dichiarato: “(…) Durante
le mie visite ebbi modo di constatare che la pompa che attingeva acqua al
sottosuolo era sempre in funzione e questo già dal mese di febbraio di
quest’anno. Premetto che noi avevamo sempre trovato, anche in passato, episodi
in cui risultava che l’__________ procedeva ad una diluizione dell’acqua in
uscita dall’impianto di depurazione (…), attingendo acqua dal sottosuolo, tanto
è vero che nel settembre 2003 chiedemmo l’allontanamento della pompa utilizzata
a questo fine (…).” e “Infine nel corso del mese di maggio avevo potuto
constatare che il consorzio __________ aveva fornito al consorzio __________
acqua di falda in luogo di acqua riciclata. A seguito di questa situazione
chiedemmo anche dei pareri esterni all’ing. __________ e della ditta __________
e all’ing. __________. Quest’ultimo ci ha confermato il fatto che la ditta
__________ procedeva dalla metà del 2004 ad una diluizione sistematica
dell’acqua in uscita dall’impianto di depurazione.” (cfr. suo verbale
d’interrogatorio 28 dicembre 2005, pag. 3 e 4).
6.
Il 12 luglio 2005 il
laboratorio d’analisi della Sezione cantonale per la protezione dell’aria, dell’acqua
e del suolo (SPAAS) ha effettuato dei prelievi per accertare i valori delle
acque in uscita dall’impianto di lavorazione __________, uno allo scarico dopo
il pretrattamento ed uno al canale di scarico, ove vi è l’immissione nel fiume
Ticino. Dai relativi esami è risultata una presenza di sostanze in sospensione
di 33 mg/l all’entrata nel fiume e di 34 dopo il pretrattamento (cfr. allegato
alla lettera 10 agosto 2005 della SPAAS, annesso alla denuncia penale dell’UFT,
AI n. 1).
Poiché il valore di 20 mg/l
previsto dall’ordinanza rappresenta un limite massimo che non può mai essere
oltrepassato - e non un valore medio che consente dei superamenti, se
compensabili con momenti di bassa presenza di sostanze non solubili (cfr.
lettera 10 gennaio 2006 dell’Ufficio delle industrie, della sicurezza e della
protezione del suolo della SPAAS, AI n. 12) - i rilevamenti del 12 luglio 2005 attestano,
già da soli, una chiara lesione della legge: la concentrazione massima è stata
superata di oltre una volta e mezza, sia all’uscita dell’impianto che
all’immissione nel Ticino.
Nella lettera 10 agosto 2005,
l’Ufficio delle industrie, della sicurezza e della protezione del suolo della SPAAS
ha inoltre precisato che: “Il valore delle sostanze in sospensione
riscontrato nel campione di acque da noi prelevato è tale per cui anche la
torbidità misurata in uscita dall’impianto del lotto __________ avrebbe dovuto
essere superiore al valore di allarme (40 NTU), raggiunto il quale le acque di
scarico in uscita dallo stesso devono essere deviate nella vasca volano per
essere poi ritrattate. In occasione del nostro prelievo però le acque
defluivano verso il fiume Ticino come se niente fosse. Assumendo una corretta
funzionalità della sonda di rilevamento della torbidità dell’acqua in uscita,
se ne deduce che i sistemi di controllo non funzionano correttamente o erano
addirittura disattivati (gestione manuale e non automatica dell’impianto).”
(cfr. lettera 10 agosto 2005 dell’Ufficio delle industrie, della sicurezza e
della protezione del suolo della SPAAS, annessa alla denuncia penale dell’UFT, AI n.
1).
7.
La perizia resa ad __________
dalla ditta __________ il 10 novembre 2005, cui era stata demandata la verifica
della funzionalità dell’impianto __________, ha attestato ulteriori infrazioni
alle disposizioni dell’OPAc circa la presenza nell’acqua di sostanze non
disciolte: “GUS (gesamt ungelöste Stoffe, n.d.r.)/ Trübung:
sporadisch kleinere bis grössere Überschreitungen während mehrerer Stunden bis
Tage / zum Teil Unterbrüche in der Messung, vor allem über MIttagszeit, also
wenn jemand vom Betrieb da ist.” (cfr. perizia 10 novembre 2005 prodotta da
__________ con scritto 18 gennaio 2006, AI 13, pag. 9).
8.
Sulla scorta di queste
constatazioni è certo che, attraverso l’illecita diluizione sistematica delle
acque in uscita con acqua pura, di falda, il Consorzio __________ diretto
dall’imputato abbia immesso nel fiume Ticino dei quantitativi maggiori di
sostanze non solubili, in modo particolare carbonato di calcio, di quanto
sarebbe avvenuto se fossero state ossequiate le normative in materia.
La SPAAS ha illustrato questo
meccanismo in maniera molto comprensibile nel suo scritto del 7 novembre 2005
(AI n. 3, pag. 2): “Concretamente, se con il quantitativo di acque
normalmente trattato all’impianto di pretrattamento di 30 l/s, con un
limite di scarico per i solidi sospesi di 20 mg/l, in un mese scarico al
massimo 1550 kg di solidi, diluendo con 25 l/s di acqua posso arrivare a
scaricare fino a un massimo di 2850 kg di solidi nel fiume. Così facendo posso
immettere illecitamente nel fiume fino a un massimo di 1300 kg di solidi
rispetto allo scarico senza diluizione. Nel contempo il gestore ha evitato di
ritrattare l’acqua accumulata nel bacino di emergenza e quindi il consumo di
energia e di prodotti coadiuvanti per il processo di depurazione.”.
9.
Il carbonato di calcio, se riversato
in quantità considerevoli, è idoneo ad inquinare e quindi danneggiare un corso
d’acqua, contrariamente a quanto sostenuto dall’imputato (cfr. suo verbale di interrogatorio
25.
aprile 2005, pag. 4: “Voglio dire cioè che si trattava di sostanza
in sospensione che non risultava inquinante per le acque del fiume, tanto più
che la maggior parte di depositava sul fondo del canale.” e verbale della
riunione di cantiere 17 novembre 2005, pag. 3: “L’imprenditore allora
ribatte che ci si sta attaccando e accusando a causa di una sostanza, il
carbonato di calcio, che non è inquinante e che, nel peggiore dei casi, fa un
po’ di colmattazione e deposito nell’alveo del fiume (tra l’altro non più
visibile dopo una piena del fiume).”).
Nel caso in oggetto, l’effetto nefasto
non dipende dalla qualità delle sostanze disperse nella natura, ma dalla loro
quantità. Il limite di 20 mg/l è stato proprio fissato per evitare che dei
materiali non solubili giungano in un corso d’acqua in misura talmente elevata
da non poter essere normalmente assorbiti dall’ecosistema. Essi vanno
inevitabilmente a depositarsi sul fondo del fiume, o ai suoi bordi, e, se
troppo abbondanti possono creare seri problemi ambientali.
Come messo in evidenza dagli
esperti cantonali “il presunto superamento del limite per le sostanze
indisciolte ha causato l’aumento della quantità di sostanze colmatanti
apportate al fiume e quindi ha accresciuto la superficie in cui questo effetto
è visibile (fondo del fiume ricoperto di sostanze fini sedimentate). L’effetto
per il corso d’acqua è, come appena scritto, la colmatazione
(impermealizzazione del letto fluviale) che provoca l’annullamento degli scambi
di ossigeno fra i sedimenti e l’acqua sovrastante. (…) E’ chiaro che anche
rispettando il limite di 20 mg/l le acque provenienti dal Consorzio __________
avrebbero comunque apportato al fiume un determinato quantitativo di particelle
fini sedimentabili. Come però indicato nella nostra lettera del 7 novembre
u.s., considerando il quantitativo di acque normalmente trattato all’impianto
di 30 l/s, facendo ricorso alla diluizione con 25 l/s di acqua di falda il
Consorzio __________ ha potuto illecitamente immettere nel fiume fino a un
massimo di 1300 kg di solidi sospesi in più rispetto allo scarico senza
diluizione. Relativamente ai danni causati dall’aumento di sostanze fini
sedimentabili, le specie viventi più toccate sono quelle dei macroinvertebrati,
che non sono più in grado di colonizzare quelle zone colmatate dell’alveo
fluviale. Né fauna ittica né tantomeno la salute dell’uomo sono state messe in
pericolo.” (cfr. scritto 10 gennaio 2006 dell’Ufficio delle industrie,
della sicurezza e della protezione del suolo della SPAAS, AI 12).
Che si trattasse comunque di
materiale atto ad inquinare lo attesta pure quanto affermato dal signor __________,
amministratore unico della __________: “ADR per quanto riguarda la
miscelazione delle acque di scarico dall’impianto con acqua di falda devo dire
che l’avevamo anche segnalato alla DL, facendo presente che praticamente era
l’unica soluzione se non si volevano rendere bianchi di cemento i prati.”
(cfr. suo verbale di interrogatorio 25 aprile 2006, pag. 2).
10.
Il periodo preso in
considerazione dal decreto d’accusa è quello che va da inizio 2005 sino al mese
di agosto dello stesso anno, quando è stata messa fuori uso la pompa utilizzata
per la diluizione delle acque in uscita dall’impianto di trattamento __________
con quelle di falda.
L’immissione nel fiume di acque
non conformi alle disposizioni ambientali dell’OPAc è comunque iniziata molto
tempo prima. Esemplare a tal proposito è la descrizione che si trova nel
verbale della riunione di cantiere del 23 maggio 2003 prodotto dalla difesa (AI
17, sezione n. 4 del fascicolo) relativo ad un episodio occorso il 15 maggio
2003: “In data 15 maggio 2003 la Direzione lavori ha notato che il canale di
evacuazione delle acque dell’impianto di trattamento immetteva acqua biancastra
che si estendeva per almeno un centinaio di metri nel fiume Ticino. L’incidente
non è stato comunicato alla Direzione lavori e l’acqua non è stata deviata né
nella vasca volano, né nei prati. L’episodio è da ritenersi grave perché
l’imprenditore non ha dato alcuna comunicazione. La DL ha scritto
all’imprenditore che, se dovesse ricapitare un episodio simile, verrà esposta
denuncia penale alle autorità competenti. L’imprenditore chiede di denunciare
il fatto in modo che venga fatta chiarezza sull’accaduto, dato che è stufo
dell’assenza di reazione della DL ogni volta che __________ segnala qualcosa
all’impianto. Anzi afferma di aver mandato acqua biancastra (consapevole che
comunque non conteneva sostanze pericolose per il fiume, ma solo carbonato di
calcio) per far reagire la DL.”.
Visto il principio
dell’immutabilità del decreto ci si limita qui a trattare l’intervallo di tempo
da esso preso in considerazione.
11.
In base alle considerazioni che
precedono, è da ritenersi dimostrato - anche se bisogna ammettere che l’accusa
avrebbe potuto fare qualche sforzo in più per confortare senza lasciar spazio a
dubbi le proprie tesi - che nella prima metà del 2005 il Consorzio __________
sotto la conduzione dell’imputato, abbia immesso nel fiume Ticino in maniera illecita
quantitativi eccessivi di sostanze non solubili, sicuramente superiori ai
limiti di 20 mg/l concessi dall’allegato 3.2. all’OPAc, utilizzando
l’espediente, espressamente vietato dalla stessa norma, di diluire le acque
trattate con acqua pulita estratta direttamente dalla falda. In questo modo nel
ricettore naturale è stato convogliato carbonato di calcio in quantitativi tali
da poterlo potenzialmente inquinare e da compromettere l’equilibrio biologico
della zona adiacente al punto il punto di scarico.
Essendo stato ampiamente
dimostrato (e da egli stesso a più riprese ammesso) che le decisioni
fondamentali che hanno portato alla commissione del reato siano da ricondurre
esclusivamente all’imputato - de facto organo decisionale del Consorzio __________
- è su di lui che deve esser fatta ricadere la responsabilità penale delle
azioni incriminate.
Dal lato soggettivo non
sussiste alcun dubbio circa l’intenzionalità del signor ACCU 1 nel commettere
il reato: egli ha sempre ammesso di conoscere le disposizioni di legge ed ha
pure riconosciuto di aver proceduto alla diluizione al fine di poter riversare
le acque in uscita dal suo impianto senza problemi ed evitando che i sistemi
d’allarme si attivassero e bloccassero tutto. Egli è stato costantemente cosciente
del fatto che stava rovesciando nel fiume importanti quantitativi di carbonato
di calcio ma era dell’opinione che ciò non comportasse un inquinamento delle
acque, poiché le sostanze, comunque naturali, si sarebbero depositate sul
fondo. Trattandosi di un’interpretazione molto soggettiva e di comodo, non è
nemmeno ipotizzabile un errore sui fatti.
12.
Il prevenuto ha sostenuto d’aver
agito in una situazione d’emergenza, adottando l’unica misura ragionevole a sua
disposizione. Si è quindi richiamato alle disposizioni sullo stato di
necessità, art. 17 e 18 CPS.
Anzitutto, a suo modo di vedere,
giungevano dal cantiere __________ acque contenenti quantitativi troppo elevati
di cemento che rendevano le operazioni di trattamento e depurazione effettuate
con il suo impianto molto difficoltose e sempre più sovente inefficaci, in
quanto non era più possibile portare l’acqua in uscita ai livelli previsti
dall’OPAc: “Devo comunque sottolineare che questo problema di acqua non
rispettosa dei parametri in uscita dall’impianto di trattamento prima di
passare le sonde di controllo era dovuto al fatto che al mio impianto veniva
convogliata acqua eccessivamente carica di cemento. A mio giudizio quest’acqua
proveniva soprattutto dall’impianto di lavaggio dei vagoni per il trasporto del
cemento. Osservo che il consorzio __________ che utilizza questi vagoni aveva
omesso di realizzare un impianto di pretrattamento delle acque sporche. Lo
avesse fatto l’acqua che veniva indirizzata al mio impianto sarebbe stata più
facile da trattare e non avremmo avuto problemi all’uscita.” e “ADR
senza diluire l’acqua in uscita come abbiamo fatto non sarebbe stato possibile
rispettare i parametri prescritti con il tipo di acqua che ci veniva
convogliato all’impianto dal consorzio __________.” (cfr. suo verbale di
interrogatorio 25 aprile 2005, pag. 4 e 5). Egli ha sostenuto che il
committente, non provvedendo a pretrattare le acque di cantiere prima di
inviarle all’impianto __________ avrebbe infranto i dettami del contratto sottoscritto,
sui quali si era basata la progettazione dell’impianto da loro messo in opera.
Questa problematica, realmente
insorta, si è palesata già anni prima del periodo qui in esame ed ha dato adito
a numerosissime discussioni tra la direzione lavori e l’imputato, che hanno
finito per esasperare le posizioni e dare origine a conflitti, rendendo
decisamente più complicato concordare interventi risolutivi (cfr. ad esempio
verbale della riunione di cantiere del 21 maggio 2003 in AI 17, sezione n.
4.
del fascicolo).
Come rettamente sostenuto dalla
Direzione lavori, però, nel capitolato d’appalto non erano stati fissati dei
limiti massimi di quantitativi di cemento che le acque provenienti dal cantiere
__________ avrebbero dovuto rispettare. In linea di principio, dunque,
l’impianto __________ avrebbe dovuto raffinare anche acque come quelle che sono
effettivamente giunte.
Di fatto il depuratore era, ed
è, potenzialmente in grado di gestire anche la presenza importante di sostanze
inquinanti: “Qualora gli strumenti della cabina di controllo registrassero
uno sfasamento dei parametri di cui sopra (valori pH, torbidità, quantitativi
di sostanze non disciolte, n.d.r.) il sistema provocherebbe automaticamente
l’abbassamento di una saracinesca in corrispondenza dell’uscita dell’acqua
dall’impianto di trattamento vero e proprio ed il convogliamento della medesima
in una vasca “volano” della capienza, salvo errore, di 400 metri cubi. Da
questa vasca andrebbe poi, appena possibile, ripompata all’impianto di
trattamento per un nuovo passaggio di purificazione. In casi estremi, di
emergenza, quando questo ripompaggio non dovesse risultare possibile e
l’emergenza sussistere per più di qualche ora, dalla vasca “volano” l’acqua
verrebbe dirottata lungo un’altra condotta, verso una depressione scavata in un
prato di proprietà del committente.” (cfr. verbale d’interrogatorio 28
dicembre 2005 della teste __________).
Pur trattandosi effettivamente
di una situazione particolare, le cui colpe non sono da accollare
esclusivamente all’accusato ed ai suoi soci, non è possibile riconoscere lo
stato di necessità e conferire legittimità ai suoi atti. Innanzitutto il
convogliamento di acque di cantiere più cariche del previsto di cemento, nel
2005, non era più un evento eccezionale, ma era diventata la regola. In secondo
luogo la decisione di diluire l’acqua per permetterle di rientrare artatamente
nei parametri di legge non può essere considerata la soluzione meno incisiva
nelle circostanze nelle quali il signor ACCU 1 si è trovato ad agire. Pur
volendo ammettere la sua esasperazione, dovuta ad atteggiamenti sicuramente
poco concilianti della Direzione lavori, nulla gli dava il diritto di immettere
acque inquinate nel fiume Ticino. Vi erano soluzioni più ragionevoli a
disposizione, anche se ovviamente economicamente più dispendiose: avantutto
procedere secondo il protocollo di emergenza al doppio trattamento delle acque
non conformi e, in via sussidiaria, al loro spargimento nei campi, con
contestuale avviso della SPAAS (come suggerito da __________, cfr. suo
verbale d’interrogatorio 25 aprile 2005, pag. 2). In secondo luogo, qualora ciò
non fosse stato possibile, il prevenuto avrebbe potuto adire il giudice civile
per far bloccare i lavori sino a quando il pericolo di inquinamento non sarebbe
stato scongiurato. Ovviamente non si tratta di una misura indolore e semplice,
poiché fermare un cantiere come quello di __________ non sarebbe stata una
bazzeccola, ma sarebbe stato comunque più ragionevole che continuare ad
immettere nel fiume volumi esagerati di carbonato di calcio per così tanto
tempo.
Analogamente il ACCU 1 ha
sostenuto che la diluizione si è resa necessaria anche a causa della forte
presenza di tensioattivi (saponi) nelle acque in arrivo dal cantiere __________,
che provocavano la formazione di schiuma proprio nel bacino in cui venivano
effettuate le misurazioni della torbidità, falsandole e facendo sempre apparire
l’acqua non sufficientemente limpida al punto da far scattare l’allarme ogni
volta. Anche per questo motivo, per diminuire gli effetti della presenza di
spuma, egli avrebbe deciso si diluire le acque.
Si tratta di un’argomentazione
nuova, portata per la prima volta all’attenzione delle autorità inquirenti e
giudicanti solo in sede dibattimentale. Non se ne trova traccia negli allegati
istruttori. Inoltre l’accusato non ha in alcun modo dimostrato che nel periodo
in questione l’acqua contenesse pure dei tensioattivi: la fotografia prodotta è
stata presa il giorno precedente al dibattimento e la dimostrazione pratica effettuata
in aula non ha valore probatorio. A titolo abbondanziale si riporta quanto
contenuto nel rapporto di cantiere del 15 ottobre 2002, pag. 6, in occasione
del quale il Consorzio __________ aveva lamentato la presenza di schiuma: “La
DL precisa che la presenza di schiuma non è un indicatore di presenza
misurabile di tensioattivi. Le analisi effettuate su campioni prelevati in
momenti di presenza di schiuma dimostrano una quantità non rilevabile neppure
in laboratorio.”.
13.
Oltre a non essere ipotizzabile
il riconoscimento dello stato di necessità, non ci si può qui esimere dal
mettere in evidenza come all’origine delle scelte dell’imputato qui
addebitategli, vi siano anche dei ragionamenti di matrice finanziaria. Egli ha
infatti scelto di procedere alla diluizione delle acque in uscita dall’impianto
anche per evitare di sobbarcarsi i costi supplementari connessi con i
trattamenti supplementari e gli altri tipi di intervento che la depurazione
delle acque provenienti dal cantiere con contenuti così elevati di cemento
avrebbe comportato.
Questo traspare più volte negli
atti, come ad esempio nel verbale di cantiere del 21 maggio 2003, pag. 4: “L’imprenditore
risponde che non ha intenzione di mandare l’acqua nei prati e di dover
sobbarcarsi le spese di un eventuale risanamento del sito.”, oppure dal
verbale dell’audizione dell’accusato del 25 aprile 2006: “E’ chiaro che
così facendo, risultando rispettati i parametri non scattava l’allarme e di
conseguenza, se ciò aveva luogo di notte, non doveva neppure intervenire il
picchetto a meno che si manifestassero ancora altri problemi.” (pag. 4) e “ADR
un intervento di picchetto costa al consorzio circa fr. 400.--. Anzi
preciso che forse il costo così calcolato sarebbe minore ed ammonterebbe alla
metà nella misura in cui il collaboratore in questione recupererebbe le ore di
lavoro svolte, non lavorando il giorno successivo. E’ vero anche che se questi
interventi si fossero dovuti ripetere con maggiore frequenza ci sarebbe stata
la necessità di adoperare una persona supplementare. Questo collaboratore
supplementare non ci sarebbe stato pagato dall’__________, poiché non previsto
dal contratto .” (pag. 6).
A verbale di cantiere del 20
aprile 2004, pag. 6, si può intravedere pure per quale motivo l’imputato non abbia
chiesto alla Direzione lavori di intervenire a monte del problema: perché
questo avrebbe comportato una riconsiderazione degli estremi del contratto,
anche di quelli economici: “La DL è aperta a tutte le proposte sugli
accorgimenti da prendere, da quella estrema di fermare tutto il materiale in
diverse postazioni lavorative sotterranee (mandando così all’impianto acqua
priva di solidi sospesi e solo da neutralizzare, in questo caso occorrerebbe
rivedere il contratto tra Committente e Imprenditore) a quella di modificare i
dettagli in modo da ridurre i consumi (di CO2,
n.d.r.)”.
14.
Per tutto quanto precede, il
prevenuto deve essere condannato per infrazione alla Legge federale sulla
protezione delle acque, art. 70 cpv. 1 in relazione con l’art. 6 LPAc e l’art.
6.
nonché l’allegato 3.2. n. 1 cpv. 2 e n. 2 OPAc.
L’art. 70 cpv. 1 LPAc sanziona
il reato con la detenzione o con la multa.
L’art. 333 cpv. 5 CPS prescrive
che se un’altra legge federale commina la multa per un crimine o un delitto è
applicabile l’art. 34 CPS, con il quale è prevista la possibilità di far capo
alla pena pecuniaria.
Nel caso che ci occupa, la
possibilità di sanzionare il reato con una pena pecuniaria appare più
favorevole all’imputato di quella di punirlo con la detenzione. Di riflesso la
normativa attualmente in vigore può essere considerata lex mitior rispetto a
quella vigente al momento dei fatti.
Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto
della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che
la stessa avrà sulla sua vita.
La colpa è
determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene
giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed
esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a
pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.
A carico del
prevenuto grava la durata del reato e la quantità di materiale non solubile
riversato illecitamente nel fiume Ticino. A ciò si aggiungono i motivi che lo
hanno condotto a delinquere: per esasperazione, per dare un segnale alla Direzione
lavori e per evitare di sobbarcarsi costi supplementari. Non
trascurabile è inoltre la scarsa sensibilità ambientale dimostrata: l’imputato
non ha infatti mai riconosciuto di aver potuto creare danni all’ecosistema del
fiume Ticino, nemmeno in occasione del dibattimento.
A suo favore
gioca la buona situazione professionale, sociale e famigliare, nonché
l’incensuratezza.
Non va poi dimenticato
che parte delle colpe della mancata soluzione del problema dell’arrivo di acque
troppo sporche all’impianto è da imputare alla Direzione lavori e all’__________,
che con il loro atteggiamento hanno ostacolato la possibilità di un rapido
componimento della disputa.
Una pena di 20
aliquote giornaliere, a cui si va aggiunta una multa di fr. 2000.-- appare
essere adeguata.
15.
Al dibattimento
il Procuratore Pubblico ha postulato la condanna dell’imputato anche al
risarcimento allo Stato del provento di reato, da lui individuato nel risparmio
di denaro di cui egli ha concretamente beneficiato evitando di far ricorso ai
picchetti in caso di allarme, ai sensi degli art. 70 e 71 CPS.
Egli ha calcolato
tale importo in fr. 24’000.--, corrispondenti ai fr. 400.-- del costo di ogni
intervento straordinario (stimati dallo stesso prevenuto a verbale del 25
aprile 2006, pag. 6) moltiplicati per 1/4 di 240 giorni (1/4 del tempo di
esercizio negli 8 mesi presi in considerazione dal decreto d’accusa, cfr. verbale
d’interrogatorio 25 aprile 2006 dell’imputato, pag. 4).
A mente dello
scrivente giudice non è possibile in questa sede concludere che questo sia
stato l’effettivo ammontare del risparmio conseguito dal consorzio __________.
Tanto meno che questo importo sia andato ad esclusivo appannaggio dell’accusato
chiamato a rifonderlo. Di conseguenza la richiesta deve essere respinta.
15.
La tassa
e le spese di giustizia sono poste a carico dell’imputato (art. 9 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 42 segg., 70, 71 CPS;
6, 70 LPAc; 6 e allegato 3.2 n. 1 cpv. 2 e n. 2 OPAc; 9 e segg., 273 e segg.
CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
infrazione alla Legge federale
sulla protezione delle acque, art. 70 cpv. 1 LPAc,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1754/2007 del 4 giugno
2007;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere di fr. 340.-- (trecentoquaranta), per un totale di
fr. 6’800.-- (seimilaottocento);
1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 2’000.--
(duemila);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 20 (venti)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 1’200.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
respinge la richiesta di condannare
l’imputato ad un risarcimento ex art. 71 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 2000.00 multa
fr. 800.00 tassa
di giustizia
fr. 400.00 spese
giudiziarie
fr. 3200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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