10.2007.248
Offendere l'onore attraverso svariati epipeti
14 febbraio 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2007.248
Data decisione, Autorità:
14.02.2008, PRPEN
Titolo:
Offendere l'onore attraverso svariati epipeti
INGIURIA
art. 177 CPS
LESA 1
Incarto
n.
10.2007.248
DA
1885/2007
Bellinzona
14
febbraio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di ingiuria,
per avere, a __________
ripetutamente offeso l’onore di LESA 1 e meglio tacciandola con sms di data __________
troia e puttana, con sms di data __________ di “brutta troia e stupida”
con sms di data __________ “di schizzata depressa” e nonché
in data __________, sempre a __________, sputandole in faccia e tacciandola con
gli epiteti di cui sopra;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 177
CPS, richiamati gli art. 42 cpv. 2 e 4 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 11 giugno
Fatti
2007 n. 1885/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
240.-- (duecentoquaranta), corrispondente a 8 (otto) aliquote giornaliere da
fr. 30.-- (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.--
(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4.
Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 75 giorni di detenzione
del 19 maggio 2005 (vCPS) l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CPS).
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 16 giugno 2007 dall’accusato;
indetto il dibattimento 14 febbraio 2008,
al quale l’accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 14 dicembre
2007, non è comparso, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a
comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel
decreto d'accusa in questione?
2.
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali
condizioni?
4.
Deve essere
mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75
giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il __________ dal Ministero
Pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
5.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 42 cpv. 2 e 4, 177
CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
ingiuria, art. 177 CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1885/2007 del 11 giugno
2007;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 8
(otto) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 240.--
(duecentoquaranta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 300.--
(trecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione
decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il __________,
ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure,
Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 600.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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