10.2007.249
Eccesso di velocità accertato dalla Polizia cantonale del Canton Grigioni su territorio ticinese
4 ottobre 2007Italiano12 min
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Numero d'incarto:
10.2007.249
Data decisione, Autorità:
04.10.2007, PRPEN
Titolo:
Eccesso di velocità accertato dalla Polizia cantonale del Canton Grigioni su territorio ticinese
VELOCITÀ
art. 32 LCSTR
art. 57a LCSTR
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2007.249
DA
1725/2007
Bellinzona
4
ottobre 2007
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela
Fiorini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI 1)
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione,
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con l'autofurgone Fiat targato __________ alla velocità di 122 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia
mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h;
fatti avvenuti a Lumino, semiautostrada A13, il 19 febbraio 2007;
reato previsto dall’art. 90
cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa n. 1725/2007 di
data 4 giugno 2007 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere da fr. 70.- cadauna, corrispondenti a complessivi
fr. 2'100.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 4 anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 700.-,
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 7 (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 3 (tre) giorni
(ai sensi del vCP), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico (recte:
Pretura penale) il 16.03.2006 (art. 46 cpv. 1 CP).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 19 giugno 2007 dall'accusato;
indetto il dibattimento 4 ottobre 2007,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico con lettera 27 luglio 2007 ha rinunciato ad intervenire al
pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede in
via principale l’annullamento del decreto d’accusa per violazione del principio
della territorialità con conseguente proscioglimento dell’accusato e in via
subordinata una consistente riduzione della pena e la non revoca di quella
precedente;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole di
grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
Se deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 3
(tre) giorni decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale il 16 marzo
2006.
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
che il 19 febbraio 2007 la
Polizia cantonale dei Grigioni ha effettuato un controllo della velocità mediante
inseguimento con lo strumento di misura “ProVida 2000, Metas 11706” montato
sulla vettura __________, targata GR __________;
che il controllo eseguito sulla
semiautostrada A13 in direzione sud tra il cavalcavia in zona Motel Lumino e il
campo sportivo di Lumino su un tratto di 1515 metri e per una durata di 40.99
secondi ha permesso di accertare che ACCU 1 al volante dell’autofurgone Fiat
Ducato targato TI __________ circolava a una velocità di 133.05 km/h;
che dedotto il margine di
sicurezza dell’8% la velocità punibile era di 122 km/h;
che nel punto di misurazione la
strada nazionale A13 è formata da quattro corsie di marcia, due in direzione
nord e due in direzione sud, separate centralmente da un guidovia metallico e
la velocità massima consentita è di 80 km/h (cfr. sin qui rapporto di polizia act
1);
che il 2 marzo 2007 la Procura
pubblica dei Grigioni ha ritornato l’incarto alla polizia grigione con l’invito
a trasmetterlo al Ministero pubblico del Cantone Ticino, poiché l’infrazione è
stata costatata su territorio ticinese (cfr. act 1 ultimo foglio);
che il 4 giugno 2007 il
Ministero pubblico ha emanato il decreto di accusa qui contestato;
che nella sua decisione il
Procuratore pubblico ha proposto pure la revoca della sospensione condizionale
di una precedente condanna a 3 giorni di detenzione decretata nei confronti di ACCU
1.
dalla Pretura penale il 16 marzo 2006 per i reati di guida senza licenza di
circolazione o targhe di controllo, guida senza l’assicurazione di
responsabilità civile e appropriazione illegale di targhe di controllo o
contrassegni per velocipedi (cfr. act 2);
che inoltre l’accusato si era
già reso colpevole di un superamento del limite di velocità nella località di __________
il 5 settembre 2004 (velocità punibile 74 km/h dove vige il limite di 50 km/h)
per il quale gli è stato inflitto un ammonimento il 10 dicembre 2004 (cfr. act
2bis);
che al dibattimento l’accusato
non ha contestato i fatti (peraltro già ammessi in occasione della sua
audizione davanti alla Polizia grigione), giustificando il suo agire con la
pressione al quale lo sottopone il datore di lavoro (era infatti in viaggio con
il furgone della ditta); ha però subito affermato di avere compreso che siffatto
comportamento non è corretto e che in futuro si guarderà bene dal lasciarsi
prendere da situazioni di stress come quella in cui si è ritrovato il giorno
dell’infrazione;
che la difesa ha in via
principale contestato la validità del decreto di accusa, che sarebbe fondato su
un accertamento di polizia illegale, perché effettuato in violazione del
principio della territorialità; a mente del difensore la Polizia grigione, in
difetto di una norma legale che glielo permetta, non è autorizzata ad
intervenire su territorio ticinese (siffatta norma non esisterebbe e una
semplice convenzione, come indicato dalla Polizia grigione, non sarebbe
sufficiente come base legale);
che in via subordinata rileva
che l’accusato ha confuso l’ordine delle priorità, dando maggior peso alle
esigenze lavorative piuttosto che alla sicurezza della circolazione e al
rispetto delle norme; egli non avrebbe l’abitudine di infrangere le regole né
ne aveva in quel momento l’intenzione; per questo motivo la pena deve essere
consistentemente ridotta;
che infine la difesa si oppone
alla revoca della sospensione condizionale, perché il primo superamento di
velocità era lieve, l’altra pena si riferisce a infrazioni diverse dalla
velocità e non vi sarebbe da attendersi la commissione di nuovi reati;
che l’art. 57a LCStr recita:
“1Sulle strade
riservate alla circolazione dei veicoli a motore (autostrade e semiautostrade)
sono istituiti, dopo consultazione dei Cantoni, settori di competenza per il
servizio di polizia, che coincidono con settori per la manutenzione della
strada. Il Consiglio federale può, per motivi impellenti, permettere eccezioni.
2La competente
polizia autostradale provvede sul suo settore, senza tener conto dei confini
cantonali, al servizio d’ordine e di sicurezza e alle investigazioni di
polizia, come anche, nel caso di reati d’ogni natura, ai provvedimenti urgenti
sull’area autostradale. Nei casi penali, essa invita senza indugio gli organi
del Cantone competente pel territorio a prendere gli ulteriori provvedimenti.
3La giurisdizione
del Cantone competente per territorio e l’applicazione del suo diritto sono
riservate.
4I Governi dei
Cantoni interessati regolano i reciproci diritti e doveri risultanti
dall’attività di polizia di un Cantone sul territorio dell’altro. Se, mancando
l’accordo, il servizio di polizia non è garantito, il Consiglio federale prende
disposizioni provvisionali.”;
che nel
novembre 1969 (con firma e ratifica nei mesi seguenti in date diverse) lo Stato
del Cantone Ticino e lo Stato del Cantone Grigioni hanno raggiunto, in
applicazione dell’art. 57a cpv. 4 LCStr (ai tempi art. 57bis), una convenzione
nella quale hanno stipulato che:”Il servizio di manutenzione e il servizio
di polizia sulla strada nazionale N13 (ora A13, ndr), in territorio
dello Stato del Cantone Ticino, dall’allacciamento di Castione (km 0.850) al
confine cantonale (km 3.670) e meglio come all’annessa planimetria 1:5000,
piano No. 25'412, parte integrante della presente convenzione, sono eseguiti a
cura dello Stato del Cantone Grigioni e a carico dello Stato del Cantone Ticino
in base alle disposizioni seguenti:
…
5.1
Principio
Agli
agenti della PCG (Polizia cantonale dei Grigioni, ndr)
addetti alla polizia autostradale sono attribuite le competenze, che
spetterebbero agli agenti della PCT (Polizia del Cantone Ticino, ndr),
nell’esplicazione del servizio di polizia della circolazione sulla strada
nazionale N13 in territorio del Cantone Ticino (secondo piano no. 25'412).”;
che la censura sollevata dalla
difesa in merito alla violazione del principio della territorialità è pertanto
destituita di qualsiasi fondamento;
che per l’art. 32 LCStr il
Consiglio federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade;
questa velocità può essere aumentata o diminuita, per determinati tratti di
strada, dall’autorità competente;
che il Tribunale federale ha
stabilito che è data un’infrazione grave alle norme della circolazione quando
la velocità massima consentita è superata di 25 km/h nelle località, di 30 km/h
all’esterno delle località e di 35 km/h sulle autostrade e semiautostrade con
separazione mediana delle corsie (cfr. DTF 123 II 106 cons. 2c, 124 II 259
cons. 2b, 124 II 475 cons. 2°, 132 II 234 cons. 3.2);
che giusta l’art. 90 cifra. 2 LCStr
chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio
pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo, è
punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria;
che in concreto è data
un’infrazione grave, perché l’eccesso di velocità – incontestato – è stato di
42.
km/h su una semiautostrada con separazione mediana delle corsie;
che lo stress dovuto al lavoro
non è idoneo a giustificare l’infrazione, come giustamente riconosciuto
dall’accusato, e non può quindi condurre a riduzione di pena;
che il precedente eccesso di
velocità commesso da ACCU 1 (24 km/h all’interno dell’abitato) non è da considerare
lieve, come vorrebbe far credere la difesa, ma medio-grave secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, situandosi peraltro ad un solo km/h al
di sotto della soglia dell’infrazione grave;
che in poco più di due anni
l’imputato ha infranto ben tre volte in modo non lieve le norme della
circolazione; nonostante le sue assicurazioni non vi è quindi certezza che non
commetterà nuovi reati: si giustifica pertanto revocare il beneficio della
sospensione condizionale della precedente pena di tre giorni di detenzione;
che in applicazione dell’art.
46.
cpv. 1 CP la pena detentiva può essere modificata in pena pecuniaria da
giudicare secondo l’art. 49 CP;
che la situazione patrimoniale
agli atti è stata discussa e approvata dall’accusato al dibattimento;
che tenuto conto del tipo di
infrazione e dei precedenti una pena di 33 aliquote di fr. 60.- appare
correttamente commisurata al grado di colpa e alle particolarità del caso
specifico;
che volendo dare fiducia
all’imputato che si è detto pentito di quanto successo assicurando che si
asterrà dall’infrangere nuovamente il codice della strada, la pena può essere
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni limitatamente a 30
aliquote;
che alla pena condizionalmente
sospesa è aggiunta una multa di fr. 500.- commisurata alle possibilità
finanziarie dell’accusato;
visti gli art. 57a, 90 cifra 2 LCStr;
34, 42, 43, 46, 47 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di grave
infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. 1725/2007 del 4 giugno 2007.
revoca il beneficio della
sospensione condizionale della pena detentiva di 3 (tre) giorni decretata nei
suoi confronti dalla Pretura penale il 16 marzo 2006.
condanna ACCU 1
come pena unica (art. 46 cpv. 1
CP),
1.
alla pena pecuniaria di 33
(trentatre) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr.
1'980.- (millenovecentottanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)
anni, limitatamente a 30 (trenta) aliquote giornaliere;
1.2
l’accusato
è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria di 3 (tre)
aliquote giornaliere (complessivi fr. 180.--, centottanta) sarà sostituita da
una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un
giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).
2.
alla multa di fr. 500.-
(cinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 770.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino.
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 180.- pena
pecuniaria
fr. 500.- multa
fr. 550.- tassa di giustizia
fr. 220.- spese giudiziarie
fr. 1'450.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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