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Decisione

10.2007.249

Eccesso di velocità accertato dalla Polizia cantonale del Canton Grigioni su territorio ticinese

4 ottobre 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere da fr. 70.- cadauna, corrispondenti a complessivi

fr. 2'100.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 4 anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 700.-,

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 7 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Alla revoca del beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 3 (tre) giorni

(ai sensi del vCP), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico (recte:

Pretura penale) il 16.03.2006 (art. 46 cpv. 1 CP).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 19 giugno 2007 dall'accusato;

indetto il dibattimento 4 ottobre 2007,

al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il

Procuratore pubblico con lettera 27 luglio 2007 ha rinunciato ad intervenire al

pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede in

via principale l’annullamento del decreto d’accusa per violazione del principio

della territorialità con conseguente proscioglimento dell’accusato e in via

subordinata una consistente riduzione della pena e la non revoca di quella

precedente;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 3

(tre) giorni decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale il 16 marzo

2006.

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

che il 19 febbraio 2007 la

Polizia cantonale dei Grigioni ha effettuato un controllo della velocità mediante

inseguimento con lo strumento di misura “ProVida 2000, Metas 11706” montato

sulla vettura __________, targata GR __________;

che il controllo eseguito sulla

semiautostrada A13 in direzione sud tra il cavalcavia in zona Motel Lumino e il

campo sportivo di Lumino su un tratto di 1515 metri e per una durata di 40.99

secondi ha permesso di accertare che ACCU 1 al volante dell’autofurgone Fiat

Ducato targato TI __________ circolava a una velocità di 133.05 km/h;

che dedotto il margine di

sicurezza dell’8% la velocità punibile era di 122 km/h;

che nel punto di misurazione la

strada nazionale A13 è formata da quattro corsie di marcia, due in direzione

nord e due in direzione sud, separate centralmente da un guidovia metallico e

la velocità massima consentita è di 80 km/h (cfr. sin qui rapporto di polizia act

1);

che il 2 marzo 2007 la Procura

pubblica dei Grigioni ha ritornato l’incarto alla polizia grigione con l’invito

a trasmetterlo al Ministero pubblico del Cantone Ticino, poiché l’infrazione è

stata costatata su territorio ticinese (cfr. act 1 ultimo foglio);

che il 4 giugno 2007 il

Ministero pubblico ha emanato il decreto di accusa qui contestato;

che nella sua decisione il

Procuratore pubblico ha proposto pure la revoca della sospensione condizionale

di una precedente condanna a 3 giorni di detenzione decretata nei confronti di ACCU

1.

dalla Pretura penale il 16 marzo 2006 per i reati di guida senza licenza di

circolazione o targhe di controllo, guida senza l’assicurazione di

responsabilità civile e appropriazione illegale di targhe di controllo o

contrassegni per velocipedi (cfr. act 2);

che inoltre l’accusato si era

già reso colpevole di un superamento del limite di velocità nella località di __________

il 5 settembre 2004 (velocità punibile 74 km/h dove vige il limite di 50 km/h)

per il quale gli è stato inflitto un ammonimento il 10 dicembre 2004 (cfr. act

2bis);

che al dibattimento l’accusato

non ha contestato i fatti (peraltro già ammessi in occasione della sua

audizione davanti alla Polizia grigione), giustificando il suo agire con la

pressione al quale lo sottopone il datore di lavoro (era infatti in viaggio con

il furgone della ditta); ha però subito affermato di avere compreso che siffatto

comportamento non è corretto e che in futuro si guarderà bene dal lasciarsi

prendere da situazioni di stress come quella in cui si è ritrovato il giorno

dell’infrazione;

che la difesa ha in via

principale contestato la validità del decreto di accusa, che sarebbe fondato su

un accertamento di polizia illegale, perché effettuato in violazione del

principio della territorialità; a mente del difensore la Polizia grigione, in

difetto di una norma legale che glielo permetta, non è autorizzata ad

intervenire su territorio ticinese (siffatta norma non esisterebbe e una

semplice convenzione, come indicato dalla Polizia grigione, non sarebbe

sufficiente come base legale);

che in via subordinata rileva

che l’accusato ha confuso l’ordine delle priorità, dando maggior peso alle

esigenze lavorative piuttosto che alla sicurezza della circolazione e al

rispetto delle norme; egli non avrebbe l’abitudine di infrangere le regole né

ne aveva in quel momento l’intenzione; per questo motivo la pena deve essere

consistentemente ridotta;

che infine la difesa si oppone

alla revoca della sospensione condizionale, perché il primo superamento di

velocità era lieve, l’altra pena si riferisce a infrazioni diverse dalla

velocità e non vi sarebbe da attendersi la commissione di nuovi reati;

che l’art. 57a LCStr recita:

“1Sulle strade

riservate alla circolazione dei veicoli a motore (autostrade e semiautostrade)

sono istituiti, dopo consultazione dei Cantoni, settori di competenza per il

servizio di polizia, che coincidono con settori per la manutenzione della

strada. Il Consiglio federale può, per motivi impellenti, permettere eccezioni.

2La competente

polizia autostradale provvede sul suo settore, senza tener conto dei confini

cantonali, al servizio d’ordine e di sicurezza e alle investigazioni di

polizia, come anche, nel caso di reati d’ogni natura, ai provvedimenti urgenti

sull’area autostradale. Nei casi penali, essa invita senza indugio gli organi

del Cantone competente pel territorio a prendere gli ulteriori provvedimenti.

3La giurisdizione

del Cantone competente per territorio e l’applicazione del suo diritto sono

riservate.

4I Governi dei

Cantoni interessati regolano i reciproci diritti e doveri risultanti

dall’attività di polizia di un Cantone sul territorio dell’altro. Se, mancando

l’accordo, il servizio di polizia non è garantito, il Consiglio federale prende

disposizioni provvisionali.”;

che nel

novembre 1969 (con firma e ratifica nei mesi seguenti in date diverse) lo Stato

del Cantone Ticino e lo Stato del Cantone Grigioni hanno raggiunto, in

applicazione dell’art. 57a cpv. 4 LCStr (ai tempi art. 57bis), una convenzione

nella quale hanno stipulato che:”Il servizio di manutenzione e il servizio

di polizia sulla strada nazionale N13 (ora A13, ndr), in territorio

dello Stato del Cantone Ticino, dall’allacciamento di Castione (km 0.850) al

confine cantonale (km 3.670) e meglio come all’annessa planimetria 1:5000,

piano No. 25'412, parte integrante della presente convenzione, sono eseguiti a

cura dello Stato del Cantone Grigioni e a carico dello Stato del Cantone Ticino

in base alle disposizioni seguenti:

5.1

Principio

Agli

agenti della PCG (Polizia cantonale dei Grigioni, ndr)

addetti alla polizia autostradale sono attribuite le competenze, che

spetterebbero agli agenti della PCT (Polizia del Cantone Ticino, ndr),

nell’esplicazione del servizio di polizia della circolazione sulla strada

nazionale N13 in territorio del Cantone Ticino (secondo piano no. 25'412).”;

che la censura sollevata dalla

difesa in merito alla violazione del principio della territorialità è pertanto

destituita di qualsiasi fondamento;

che per l’art. 32 LCStr il

Consiglio federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade;

questa velocità può essere aumentata o diminuita, per determinati tratti di

strada, dall’autorità competente;

che il Tribunale federale ha

stabilito che è data un’infrazione grave alle norme della circolazione quando

la velocità massima consentita è superata di 25 km/h nelle località, di 30 km/h

all’esterno delle località e di 35 km/h sulle autostrade e semiautostrade con

separazione mediana delle corsie (cfr. DTF 123 II 106 cons. 2c, 124 II 259

cons. 2b, 124 II 475 cons. 2°, 132 II 234 cons. 3.2);

che giusta l’art. 90 cifra. 2 LCStr

chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio

pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo, è

punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria;

che in concreto è data

un’infrazione grave, perché l’eccesso di velocità – incontestato – è stato di

42.

km/h su una semiautostrada con separazione mediana delle corsie;

che lo stress dovuto al lavoro

non è idoneo a giustificare l’infrazione, come giustamente riconosciuto

dall’accusato, e non può quindi condurre a riduzione di pena;

che il precedente eccesso di

velocità commesso da ACCU 1 (24 km/h all’interno dell’abitato) non è da considerare

lieve, come vorrebbe far credere la difesa, ma medio-grave secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, situandosi peraltro ad un solo km/h al

di sotto della soglia dell’infrazione grave;

che in poco più di due anni

l’imputato ha infranto ben tre volte in modo non lieve le norme della

circolazione; nonostante le sue assicurazioni non vi è quindi certezza che non

commetterà nuovi reati: si giustifica pertanto revocare il beneficio della

sospensione condizionale della precedente pena di tre giorni di detenzione;

che in applicazione dell’art.

46.

cpv. 1 CP la pena detentiva può essere modificata in pena pecuniaria da

giudicare secondo l’art. 49 CP;

che la situazione patrimoniale

agli atti è stata discussa e approvata dall’accusato al dibattimento;

che tenuto conto del tipo di

infrazione e dei precedenti una pena di 33 aliquote di fr. 60.- appare

correttamente commisurata al grado di colpa e alle particolarità del caso

specifico;

che volendo dare fiducia

all’imputato che si è detto pentito di quanto successo assicurando che si

asterrà dall’infrangere nuovamente il codice della strada, la pena può essere

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni limitatamente a 30

aliquote;

che alla pena condizionalmente

sospesa è aggiunta una multa di fr. 500.- commisurata alle possibilità

finanziarie dell’accusato;

visti gli art. 57a, 90 cifra 2 LCStr;

34, 42, 43, 46, 47 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di grave

infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze

descritte nel decreto di accusa n. 1725/2007 del 4 giugno 2007.

revoca il beneficio della

sospensione condizionale della pena detentiva di 3 (tre) giorni decretata nei

suoi confronti dalla Pretura penale il 16 marzo 2006.

condanna ACCU 1

come pena unica (art. 46 cpv. 1

CP),

1.

alla pena pecuniaria di 33

(trentatre) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr.

1'980.- (millenovecentottanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)

anni, limitatamente a 30 (trenta) aliquote giornaliere;

1.2

l’accusato

è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria di 3 (tre)

aliquote giornaliere (complessivi fr. 180.--, centottanta) sarà sostituita da

una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un

giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

2.

alla multa di fr. 500.-

(cinquecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 770.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 180.- pena

pecuniaria

fr. 500.- multa

fr. 550.- tassa di giustizia

fr. 220.- spese giudiziarie

fr. 1'450.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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