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Decisione

10.2007.25

Mancato acquisto del biglietto del treno

14 novembre 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________ il 9 agosto 2006;

reato previsto dall’art. 51

LTP;

perseguito con decreto d’accusa dell’11

dicembre 2006 n. 4641/2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell’accusato:

1. Alla multa di fr. 100.--

(cento) con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto

che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3

CPS).

Considerandi

2.

Al versamento alla parte

civile CIVI 1 dell'importo di fr. 120.--, a titolo di risarcimento (art. 208

cpv. 1 lett. b CPPT).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4.

La condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 4 gennaio 2007;

indetto il dibattimento in data 14

novembre 2007, al quale l'accusato, regolarmente citato, non è comparso, mentre

il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del

decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

Visti gli art. 51 LTP; 9 e segg., 273

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti

1.

È ACCU 1 autore colpevole di

contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico per i fatti descritti nel

decreto d’accusa a suo carico?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

Deve

essere riconosciuta la pretesa di parte civile?

4.

A

chi vanno caricate le tasse e le spese?

Dichiara ACCU 1

autore colpevole di

contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico, art. 51 LTP, per i fatti

compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4641/2006

del 11 dicembre 2006.

Condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr.

100.

--(cento) da pagare entro 3 mesi;

§. in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--.

Condanna ACCU 1 a versare fr. 120.—alla

parte civile CIVI 1, __________ a titolo di risarcimento;

avverte le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.

Il condannato può solo

ricorrere contro la decisione di contumacia;

il condannato della facoltà di

chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla date del dibattimento,

ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva;

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.-- multa

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. 300.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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