Lexipedia

Decisione

10.2007.250

Procedere al taglio di una sezione di un tronco, assicurandola con cinghe sopportanti un carico inferiore al suo peso ed in maniera non confacente

24 giugno 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di fr.

1'350.-- (milletrecentocinquanta) corrispondente a 15 (quindici) aliquote da

fr. 90.-- (novanta) - (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42

e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.--

(duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 18 giugno 2007 dall’accusato;

indetto il dibattimento 24 giugno 2008,

al quale hanno partecipato il Sostituto Procuratore Pubblico, l’accusato ed il

suo difensore;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura

del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il Sostituto Procuratore

Pubblico, il quale, rilevando sia l’applicabilità alla presente fattispecie

dell’art. 229 CPS, sia la negligenza commessa dall’imputato, chiede la conferma

del decreto d’accusa, postulando comunque una riduzione della pena proposta a 6

aliquote giornaliere;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento del suo assistito, in quanto, nel caso in esame, difettano

l’elemento oggettivo, quello soggettivo, come pure il nesso causale. In

effetti, la responsabilità per l’incidente è unicamente da ascrivere alle

negligenze commesse dal gruista;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore colpevole

di violazione delle regole dell’arte edilizia per i fatti commessi nelle

circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2.

In caso di

risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 42, 229 CPS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

violazione delle regole

dell'arte edilizia, art. 229 cpv. 2 CPS,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 1905/2007 del 14 giugno 2007;

carica la tassa e le spese allo

Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 250.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster