10.2007.250
Procedere al taglio di una sezione di un tronco, assicurandola con cinghe sopportanti un carico inferiore al suo peso ed in maniera non confacente
24 giugno 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2007.250
Data decisione, Autorità:
24.06.2008, PRPEN
Titolo:
Procedere al taglio di una sezione di un tronco, assicurandola con cinghe sopportanti un carico inferiore al suo peso ed in maniera non confacente
VIOLAZIONE DELLE REGOLE DELL'ARTE EDILIZIA
art. 229 cpv. 2 CPS
Incarto
n.
10.2007.250
DA
1905/2007
Bellinzona
24
giugno 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di violazione delle regole dell’arte
edilizia,
per avere, a __________, zona __________
(cantiere nautico __________) il 27 marzo 2007, procedendo all’abbattimento di
alberi presenti sul terreno comunale adiacente al camping __________, omesso di
salvaguardare nella procedura di taglio le norme riconosciute dell’arte. Dal
cui fatto ne è derivato un pericolo alla salute altrui, e meglio per avere,
unitamente al gruista __________, proceduto al taglio della sezione di un tronco,
largo 1.30 x 4 di diametro del peso di circa 7.3 tonnellate, assicurando la
medesima con delle cinghie sopportanti solo un carico di 1.6 t, ed in maniera
non confacente, con la conseguenza che alla fine del taglio della sezione, il
tronco si è inclinato da una parte capovolgendosi, derivandone uno
sbilanciamento che ha sollevato la parte posteriore della gru, rompendosi
quindi le predette cinghie per l’eccessivo carico, ritornando poi la gru in
posizione, derivando da tale movimento un’oscillazione tale che causava la
rottura del braccio della gru;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 229
cpv. 1 (recte: 2) CPS, richiamato l’art. 42 cpv. 2 e 4 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 14 giugno 2007
n. 1905/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di fr.
1'350.-- (milletrecentocinquanta) corrispondente a 15 (quindici) aliquote da
fr. 90.-- (novanta) - (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.--
(duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 18 giugno 2007 dall’accusato;
indetto il dibattimento 24 giugno 2008,
al quale hanno partecipato il Sostituto Procuratore Pubblico, l’accusato ed il
suo difensore;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura
del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il Sostituto Procuratore
Pubblico, il quale, rilevando sia l’applicabilità alla presente fattispecie
dell’art. 229 CPS, sia la negligenza commessa dall’imputato, chiede la conferma
del decreto d’accusa, postulando comunque una riduzione della pena proposta a 6
aliquote giornaliere;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del suo assistito, in quanto, nel caso in esame, difettano
l’elemento oggettivo, quello soggettivo, come pure il nesso causale. In
effetti, la responsabilità per l’incidente è unicamente da ascrivere alle
negligenze commesse dal gruista;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore colpevole
di violazione delle regole dell’arte edilizia per i fatti commessi nelle
circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 42, 229 CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
violazione delle regole
dell'arte edilizia, art. 229 cpv. 2 CPS,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 1905/2007 del 14 giugno 2007;
carica la tassa e le spese allo
Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 250.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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