10.2007.253
Vendere e consumare bolas di cocaina
21 dicembre 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2007.253
Data decisione, Autorità:
21.12.2007, PRPEN
Titolo:
Vendere e consumare bolas di cocaina
CONSUMO DI STUPEFACENTI
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
art. 19 cf. 1 LSTUP
art. 19a cf. 1 LSTUP
Incarto
n.
10.2007.253
DA
1865/2007
Bellinzona
21 dicembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con la
segretaria Dusca Schindler per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. infrazione alla LF sugli stupefacenti,
per avere, senza essere
autorizzato, a __________ ed in altre località del Cantone Ticino dal __________
al __________ __________, venduto ad una donna una bolas di cocaina da gr. 1 a fr. 100.- ed un quantitativo imprecisato di cocaina, per un guadagno complessivo di almeno fr.
1'440.-, a persone rimaste sconosciute;
2. contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti,
per avere, senza essere
autorizzato, nel periodo menzionato al punto 1, consumato in località
imprecisate in Svizzera, un quantitativo imprecisato di marijuana;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli artt. 19
cifra 1 e 19a cifra 1 LStup;
perseguito con decreto d’accusa del 5 giugno
Fatti
2007 n. 1865/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
900.00 (novecento), corrispondente a 30 aliquote da fr. 30.00 (art. 34 e seg.
CP).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.00
(duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Alla devoluzione allo Stato dell'importo
di fr. 1'440.00 quale illecito profitto provento della vendita di sostanze
stupefacenti (art. 71 CP).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.
ed inoltre 5. Ordina la confisca di un telefono
cellulare "Nokia" con scheda SIM sequestrato dalla Polizia
all'accusato (art. 69 o 70 CP).
6.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 13 giugno 2007;
indetto il dibattimento in data 21
dicembre 2007, al quale l'accusato, regolarmente citato, non è comparso, mentre
il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del
decreto d'accusa;
sentito il difensore;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore colpevole
di:
1.1
infrazione alla LF sugli
stupefacenti,
1.2
contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti?
2.
In caso di risposta affermativa, quale dev’essere la pena?
3.
L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale
dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4.
A chi vanno caricate le tasse e le spese di giudizio e riconosciute
ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli
artt. 19 cifra 1, 19a LStup; 42 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
infrazione e contravvenzione alla LFStup per i fatti descritti nel decreto
d’accusa a suo carico;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.
900.
-- (novecento);
§ l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.
alla multa di fr. 200.--
(duecento);
§ in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
alla devoluzione allo Stato
dell’importo di fr. 1'443.-- quale illecito profitto provento dalla vendita di
sostanze stupefacenti (art. 71 CP).
4.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.
ordina la confisca del telefono
cellulare “Nokia” con scheda SIM sequestrato dalla Polizia all’accusato e ne
ordina la distruzione;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
le parti sono state avvertite del
loro diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso
alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e
del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della
sentenza. Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di
contumacia.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente
esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.-- multa
fr. 150.-- tassa
di giustizia
fr. 150.-- spese
giudiziarie
fr. 500.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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