10.2007.257
Falsità in documenti, guida in stato di inattitudine e infrazione alle norme della circolazione
5 aprile 2008Italiano49 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
10.2007.257
Data decisione, Autorità:
05.04.2008, PRPEN
Titolo:
Falsità in documenti, guida in stato di inattitudine e infrazione alle norme della circolazione
FALSITÀ IN DOCUMENTI
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
PADRONANZA DEL VEICOLO
art. 251 CPS
art. 26 cpv. 1 LCSTR
art. 31 cpv. 1 LCSTR
art. 34 cpv. 4 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 e 2 LCSTR
art. 2 cpv. 1 e 2 ONCS
Incarto
n.
10.2007.257
DA
1755/2007
Bellinzona
5
aprile 2008
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di
1. falsità in documenti,
per avere, a __________, nel
corso del 1995, agendo in qualità di direttore del __________ ed in correità
con __________, __________, __________, __________, __________ e con la
complicità di __________, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito
vantaggio, nel contesto del controllo delle tirature del __________, formato
documenti falsi, per il tramite dell’ignaro autore mediato __________, revisore
delle tirature dipendente della società __________ AG, __________, e meglio per
avere, nelle citate circostanze di tempo e di luogo, formato, per il tramite dell’ignaro
autore mediato __________, l’attestato di tiratura controllata per l’anno 1994,
riportante un numero di tirature annuali maggiorato rispetto alla realtà, del
quotidiano __________, ritenuto come il falso attestato di tiratura sia stato
ottenuto mediante la presentazione al revisore di tabulati attestanti un numero
di tirature giornaliere maggiorato, quindi non corrispondente alla realtà, e
sulla base di falsa documentazione giustificativa a sostegno di tali tabulati, appositamente
fatta allestire dall’accusato ai suoi correi;
2. guida in stato di
inattitudine,
per avere sull’autostrada A3 in
direzione di __________ (zona __________), in data 7 aprile 2005, condotto
l’autovettura BMW 520D targata TI __________ essendo:
2.1. in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0,6 – max. 1,20 grammi per mille);
2.2. in stato di spossatezza;
3. infrazione alle norme della
circolazione,
per avere, sull’autostrada A3
in direzione di __________ (zona __________), in data 7 aprile 2005, circolando
con il veicolo e nello stato psico-fisico riferiti al punto 2, nell’effettuare
una manovra di sorpasso del veicolo Alfa Romeo I, 166 3.0 V6 targata ZH __________
condotta da __________ procedente nella sua stessa direzione di marcia,
negligentemente perso la padronanza di guida urtando conseguentemente contro
quest’ultimo sulla parte anteriore sinistra indi, rettificando bruscamente la
direzione con conseguente sbandamento, andava nuovamente a collidere contro la vettura Alfa Romeo costringendola in tal modo ad uscire di strada ed a cozzare violentemente
contro l’adiacente guard-rail, terminando a sua volta la corsa sulla corsia di
emergenza;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 251
CP, 91 cpv. 1 prima frase e cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art.
26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4 LCStr, 2 cpv. 1 e 2 ONC;
perseguito con decreto d’accusa del 4 giugno
2007 n. 1755/2007 del AINQ 1 che, tenuto conto per quanto attiene al punto 1
dell’art. 48 lett. e CP, propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 60
(sessanta) aliquote giornaliere da fr. 360.- (trecentosessanta) cadauna,
corrispondenti a complessivi fr. 21'600.- (ventunmilaseicento).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 5 (cinque) anni.
2. Alla multa di fr. 3'000.-
(tremila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 30 (trenta) giorni.
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 9'500.-
(novemilacinquecento).
4. Revoca il beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti dall'Untersuchungsrichteramt III
Bern-Mittelland il 29.10.2001.
5. Ordina la confisca della
documentazione contabile falsa (tabulati, pezze giustificative, ecc.)
sequestrata presso il __________ il 24.03.2004.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 5 giugno 2007 dall'accusato;
indetto il dibattimento 3-5 aprile 2008,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il difensore, il Procuratore
pubblico, il perito, i testimoni;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti il perito e i testi;
sentito il Procuratore pubblico, il quale
chiede la conferma del decreto di accusa;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento da tutti i capi d’imputazione, tranne quello di ebrietà (punto
2.1. del DA); in via subordinata chiede la non revoca della precedente
condanna; in via ancor più subordinata chiede che venga semmai pronunciata una
pena pecuniaria unica;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. falsità in documenti
1.2. guida in stato di
inattitudine per avere condotto l’autovettura descritta nel decreto di accusa
1.2.1. in
stato di ubriachezza
1.2.2. in
stato di spossatezza
1.3. infrazione
alle norme della circolazione
per i fatti
descritti nel decreto di accusa suo carico.
2. Sulla pena e sulle
spese.
2.1. Se può beneficiare per
l’imputazione di falsità in documenti dell’attenuante specifica di cui all’art.
48 lett. e CP.
3. Se deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici)
giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dall’Untersuchungsrichteramt
III Bern-Mittelland il 29.10.2001.
3.1. Se, qualora si dovesse
procedere alla revoca, deve essere modificato il genere della pena e prevista
una pena unica.
4. Se deve essere ordinata la
confisca e distruzione della documentazione contabile falsa (tabulati, pezze
giustificative ecc.) sequestrata presso il __________ il 24.03.2004.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che il Procuratore pubblico, con
scritto 7 aprile 2008, ha chiesto la motivazione scritta della sentenza, mentre
l’accusato non si è avvalso di tale facoltà, né ha presentato dichiarazione di
ricorso;
considerato in fatto ed in diritto
Fatti
I. Sulla falsità in
documenti
1. ACCU 1 ha rivestito la
carica di direttore del __________ (in seguito, __________) dal 1° giugno 1987
al 26 gennaio 1996, come pure, del __________ (in seguito, __________, lanciato
sul mercato editoriale il 14 settembre 1992 contestualmente alla nascita del
quotidiano __________, frutto della fusione delle testate __________ e __________),
occupandosi della gestione del settore redazionale e dell’applicazione della
linea editoriale decisa dall’editore.
2. In data 12 marzo 2004, a
seguito della pubblicazione di un articolo intitolato “Tirature fantasma”
apparso sul quindicinale satirico __________ n. 150 di pari data, il Ministero
pubblico ha aperto d’ufficio un procedimento penale contro ignoti per titolo di
truffa e falsità in documenti.
Nel contesto dell’assunzione di
informazioni preliminari sono state individuate persone che, con diversi gradi
di partecipazione e di responsabilità, sono risultate coinvolte
nell’allestimento di documenti non corrispondenti al vero poi sottoposti nel
periodo 1994-2002 a una dipendente della società __________ AG, __________ __________,
incaricata, in qualità di revisore, di verificare la tiratura delle testate __________
e __________. L’inchiesta ha infatti permesso di accertare che negli anni dal
1994 (per la tiratura dell’anno 1993) al 2002 (per la tiratura dell’anno 2001)
è stata allestita documentazione attestante la stampa e la distribuzione di
copie del __________ e, a far tempo dal 1996 (per la tiratura del 1995), anche
del __________, non corrispondente alla realtà. Detta documentazione artefatta
(distinte postali di impostazione, bollettini di consegna, bollettini di resa,
fatture giornaliere, semestrali ed annuali, ordini di stampa, tabulati ecc.)
veniva poi sottoposta al revisore della __________ AG, che una volta all’anno
era chiamata a verificare la tiratura dichiarata venduta di entrambe le testate
__________ e __________.
Sulla scorta
dell’autocertificazione presentata dall’editore la __________ AG emetteva
annualmente una certificazione di tiratura controllata. In Ticino vi era la
particolarità che, su richiesta congiunta degli editori, il revisore compilava
personalmente il protocollo di tiratura sulla base della documentazione da loro
messagli a disposizione e verificata in loco.
3. Per quanto qui
interessa, all’imputato viene rimproverato di aver formato, per il tramite
dell’ignaro autore mediato __________, l’attestato di tiratura controllata per
l’anno 1994 rilasciato il 20 aprile 1995 (doc. 6 allegato al verbale di
interrogatorio 16 marzo 2004 di __________; A1), a dipendenza dei dati
dichiarati nel protocollo di tiratura da lui sottoscritto il 16 marzo 1995,
unitamente all’allora amministratore delegato __________.
Dall’inchiesta è emerso che la
tiratura certificata __________ è stata di 25'526 copie (di cui 19'254 per il __________
e 6’272 per il __________), a fronte di una tiratura effettiva di 23'513 (di
cui 17'261 per il __________ e 6'252 per il __________; cfr. doc. 12 accluso al
verbale di interrogatorio 16 aprile 2004 di __________). Tale cifra ha di fatto
permesso di celare un calo di 1'710 copie rispetto alla tiratura certificata
per l’anno precedente (1993), pari a 25'223 copie, dando persino atto di un
incremento di 303 copie.
4. L’imputato ha ammesso di
sapere che “all’atto della firma del formulario che veniva sottoposto alla __________
i dati contenuti nel formulario non corrispondevano alla realtà dei fatti”,
specificando inoltre quanto segue:
“Ero a conoscenza, perché ne
avevo discusso senz’altro con __________, che negli anni di controllo 1993 e
1994 sarebbero continuate fittiziamente le operazioni promozionali che erano
state messe in atto nel 1992/1993. Sapevo dunque che sarebbero state fatte
figurare operazioni promozionali sull’arco di tre mesi e nel 1994 sarebbe stata
fatta figurare la continuazione della collaborazione con la __________” (cfr.
verbale di interrogatorio 17 maggio 2004, pag. 2 e 3), collaborazione che si
inseriva in un’operazione di distribuzione diretta del __________ nella fascia
transfrontaliera da parte della società __________ (__________), __________,
iniziata il 1° dicembre 1992 e interrottasi nel mese di gennaio 1994, poiché
l’impegno finanziario non era proporzionato alla resa dell’operazione (cfr.
verbale di interrogatorio 16 aprile 2004, pag. 4).
Per quanto attiene alle
operazioni promozionali l’inchiesta ha permesso di appurare che sulle distinte
postali di impostazione, ritornate dalla posta già vidimate, sono stati
aggiunti, a posteriori e a mezzo della medesima calligrafia, esemplari di
saggio per i mesi di agosto/settembre/ottobre 1994 mai stampati e consegnati
agli uffici postali (e giustificati, a precisa domanda del revisore, che aveva
notato l’incremento delle tirature, come “azione autunnale al medesimo
indirizzo pagata da sostenitori del giornale”; cfr. verbale di interrogatorio
28 maggio 2004 __________, pag. 4); tali dati sono in seguito stati riportati
su un foglio allegato ai relativi tabulati delle tirature giornaliere.
Relativamente alle forniture
alle edicole estere, è invece emerso che sono state allestite, sempre a
posteriori, ricevute giornaliere di consegna e di resa in blocco, con relative
fatture (cfr. verbale di interrogatorio 1° aprile 2004 __________, impiegata
d’ufficio, pag. 2) - non contabilizzate, ma pronte ad esserlo qualora il
revisore avesse richiesto un controllo incrociato della contabilità e degli
abbonamenti (cfr. verbale di interrogatorio 18 marzo 2004 __________,
contabile, pag. 2) e, inoltre, sono stati modificati gli ordini di stampa.
5. L’accusato ha precisato
di aver ignorato le modalità alle quali avrebbe ricorso l’ufficio abbonamenti,
rispettivamente l’allora amministratore delegato, __________, per preparare la
predetta documentazione, ribadendo anche in sede di istruttoria dibattimentale di
aver unicamente condiviso con quest’ultimo la decisione di non indicare un calo
della tiratura del __________, poiché psicologicamente si sarebbe rivelato un
grave segnale di debolezza per il giornale, che a seguito della nascita nel
1992 de __________ era diventato il terzo quotidiano sul mercato e sembrava
quindi destinato a scomparire.
Da qui la creazione del __________,
come pure le numerose promozioni che avevano portato a un incremento di 1'666
copie nel 1992 e la decisione, condivisa con l’amministratore delegato, di non
dichiarare il calo della tiratura subito nel 1993 e nel 1994 (acuito dalla fine
dell’operazione __________) stante la mancanza di mezzi finanziari per
continuare le azioni promozionali, e di trovare dei correttivi.
A detta dell’accusato, “l’idea
era quella di raggiungere un pareggio dei conti del giornale entro il 1995, ciò
che avrebbe poi permesso di riprendere le azioni promozionali e pareggiare il
divario fra le copie effettivamente distribuite e quelle dichiarate al controllo
__________” (cfr. verbale di interrogatorio 17 maggio 2004, pag. 2). Egli
ha poi precisato che “lo scopo dell’operazione era di natura esclusivamente
psicologica da una parte verso l’interno del giornale, nel senso che non si
voleva demotivare il personale che in quegli anni apportava uno sforzo
straordinario per promuovere il giornale, e dall’altra verso l’esterno, dove si
voleva evitare di dare un segnale di debolezza nella concorrenza spietata di
quegli anni” (cfr. ibidem, pag. 4).
Sulla base delle risultanze
processuali, segnatamente delle dichiarazioni dell’imputato, che ha
sostanzialmente confermato i fatti, e della chiamata in correità degli allora
collaboratori, il Procuratore pubblico lo ha ritenuto autore colpevole di
falsità in documenti, ad esclusione invece del reato di truffa, non essendo
stato sufficientemente comprovato che l’utilizzo del falso documento ottenuto
abbia portato un vantaggio pecuniario diretto al giornale, rispettivamente ai
correi.
6. La difesa, dal canto
suo, si è limitata a contestare la natura di documento nel senso dell’art. 251
CP dell’attestato di tiratura controllata, sottolineando che, nonostante lo
stesso sia stato rilasciato da un ente autonomo al di sopra delle parti,
all’origine vi è pur sempre un’autocertificazione, ovvero una dichiarazione
unilaterale e interessata.
Ha poi relativizzato, da un
lato, la portata del documento, destinato unicamente agli addetti ai lavori e
irrilevante per il prezzo delle inserzioni e, dall’altro lato, ha evidenziato
la debolezza del controllo, portando a titolo di esempio il fatto che il
revisore non si è accorto che l’impennata delle tirature durante il mese di
agosto 1994 non poteva essere plausibile, ritenuto che si trattava di un
periodo di vacanze.
In sostanza, difetterebbero gli
elementi particolarmente rigorosi esatti dalla giurisprudenza, affinché lo
scritto fornisca quelle garanzie oggettive di veridicità che lo qualificano
come documento.
7. L’art. 251 cifra 1 CP
prevede che chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di
una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un
documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma
autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio,
oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un
fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d’inganno, di un tale
documento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena
pecuniaria.
Tale norma non reprime solo la
falsificazione di un documento autentico (falso materiale), ma anche la
redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico). In
quest’ultimo caso nondimeno, la cosiddetta menzogna scritta (schriftliche Lüge) trascende in reato
solo ove, dal profilo oggettivo, il documento goda di particolare credibilità o
abbia un valore probatorio accresciuto. Non tutti gli scritti rientrano difatti
sotto l’art. 251 CP, ritenuto che deve trattarsi di un documento nel senso
dell’art. 110 cpv. 4 CP, ossia di uno scritto destinato e atto a provare un
fatto di portata giuridica, ciò che lo distingue appunto dalla menzogna
scritta. Il carattere probante del documento può risultare dalla legge (ad es.
il bilancio, il conto perdite e profitti, l’inventario; cfr. Corboz, in ZBJV, 131/1995, pag. 551),
come pure dalle circostanze concrete, dal senso o dalla natura del documento.
La distinzione
tra il falso intellettuale e la menzogna scritta non è di facile
determinazione. Con sentenza 117 IV 35 il Tribunale federale, modificando la
propria giurisprudenza, ha ritenuto che ove si tratti di falsità ideologica in
documenti l’art. 251 CP va applicato restrittivamente: può quindi ammettersi
che la “menzogna scritta” contenuta nel documento falso possieda un’accresciuta
capacità persuasiva solo se il documento presenta garanzie obiettive della
verità del suo contenuto. Una tale garanzia può risultare dalla missione
conferita all’autore del documento. La questione è in definitiva quella di
sapere se l’autore era investito di una missione di fiducia implicante un
dovere di oggettività. Ciò non è il caso quando l’autore difende semplicemente
i suoi interessi o quelli della persona che rappresenta in una situazione dove,
almeno potenzialmente, vi sono interessi opposti. È generalmente ammesso che
l’autore è investito di una missione di fiducia quando ha un dovere di
oggettività o di verifica, situazione che può risultare non solo dalla legge,
ma anche da uno stato di fatto, ritenuto che la missione di fiducia presuppone
che l’autore si trovi in una posizione neutra rispetto agli interessi che si
oppongono (cfr. Corboz, op. cit.,
pag. 571 e segg.).
L’infrazione è intenzionale;
l’intenzione deve portare su tutti gli elementi costitutivi dell’infrazione. Ciò
presuppone non solo che il comportamento dell’autore sia volontario, ma che
questi voglia o accetti che il documento contenga un’alterazione della verità e
abbia valore probante.
L’art. 251 CP esige inoltre un
dolo speciale che può alternativamente presentarsi sotto forma di un’intenzione
di nuocere oppure di ottenere un indebito vantaggio, nozione quest’ultima molto
ampia, ritenuto che lo stesso non deve essere necessariamente pecuniario, ma
può essere anche di altra natura e non richiede che l’autore sappia esattamente
in che cosa consista (cfr. Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, pag. 218, n. 171 e segg.,
con richiami di dottrina).
8. In concreto, come detto,
l’imputazione è quella di aver formato, per il tramite dell’autore
mediato __________, revisore della società __________ AG, l’attestato di tiratura
controllata per l’anno 1994 attestante una cifra di tirature maggiorata
rispetto a quella effettiva e quindi non corrispondente alla realtà. La fattispecie, di per sé non contestata,
ascritta all’imputato concerne quindi la redazione di un documento dal
contenuto inveritiero, ovvero di un falso ideologico o intellettuale.
L’atto emana
dall’Istituto di ricerca e studi sui media pubblicitari __________ AG, che tra
gli altri scopi sociali è formalmente incaricato del controllo delle tirature
in base al pto 1.3 delle “prescrizioni relative al controllo delle tirature __________
in Svizzera”, che definiscono la __________ AG come “istanza di controllo”
(cfr. doc. 2 allegato al verbale di interrogatorio 28 maggio 2004 __________,
pag. 2, secondo la quale le disposizioni contenute in detto
regolamento, prodotto nella versione 1° aprile 2001, erano già in vigore almeno
dal 1990). Ciò che caratterizza la __________ AG è il fatto che sia un istituto
neutro e indipendente, al di sopra delle parti, come asserito dalla stessa
difesa, senza scopo di lucro, “nata per desiderio degli editori e del
mercato pubblicitario poiché si voleva un’istituzione neutrale che certificasse
le tirature e che effettuasse sondaggi ecc. in modo uniforme e quindi
paragonabile” (cfr. verbale di interrogatorio 28 maggio 2004 __________, pag. 5).
Scopo, incontestato,
del controllo è quello di garantire che le tirature degli editori che fanno
capo a questo servizio, su mandato di fiducia, rispondano a criteri identici e
quindi comparabili. Non solo, anche le associazioni del ramo pubblicitario
menzionate nel regolamento, riconoscono ufficialmente le tirature controllate
dalla __________ AG come le sole facenti fede (pto 1.1). Tali risultanze - come
precisato dal Direttore dell’__________, __________, a testimonianza della loro
importanza - vengono pubblicate sulle testate, nel bollettino ufficiale __________
e nei documenti d’informazione destinati agli inserzionisti (cfr. verbale 7
giugno 2004, pag. 3).
La procedura
di controllo è eseguita secondo prescrizioni precise e prevede tra l’altro la
possibilità di opposizione/ricorso contro le decisioni prese nell’ambito del
regolamento. __________, collaboratrice presso l’Ufficio abbonamenti, ha, tra
l’altro, evidenziato che il controllo delle tirature da parte del revisore era
frutto di un lavoro serio, ricordando che per diverse ore questi faceva
controlli a campione e verificava tutte le cifre; verbale 2 aprile 2004, pag.
6).
Del resto, lo
stesso imputato ha affermato che nonostante l’introduzione del sistema dell’autocertificazione
nel 1989 “in Ticino vi è stata la particolarità che per richiesta congiunta
degli editori si continuasse con un controllo più minuzioso” (cfr. verbale
di interrogatorio 16 aprile 2004, pag. 3).
9. Orbene,
dalle circostanze che precedono risulta che la __________, proprio per il suo
carattere neutro e indipendente, è chiamata a eseguire la verifica delle
tirature in base a criteri identici, ampiamente regolamentati, ed è quindi
investita di una missione di fiducia che implica un obbligo di obiettività (ciò
che nella lingua tedesca si parifica alla posizione di quasi-garante); di qui
le garanzie oggettive sufficienti che qualificano a tutti gli effetti
l’attestato di tiratura controllata, ufficialmente riconosciuto da tutti e per
sua natura non soggetto a discussioni o a verifiche da parte dei destinatari,
come documento. In proposito, nulla muta il fatto che alla base vi sia un’autocertificazione
(ossia una dichiarazione unilaterale) dell’editore interessato, perché
quest’ultimo, facendo capo a tale istituto si impegna a sottoporsi al controllo
in base all’applicazione dei criteri sopramenzionati.
Non può essere
disatteso, a conferma della particolare credibilità attribuita all’attestato,
sulla base della missione di fiducia unanimemente attribuita e riconosciuta
alla __________ AG, che la posta, ai fini dell’applicazione delle tariffe
preferenziali di cui all’art. 15 della Legge sulle Poste (giusta il quale dalle
1'000 alle 40'000 tirature per edizione viene riconosciuta la sovvenzione
federale, mentre oltre tale cifra vi è la possibilità di un accordo diretto tra
l’editore e la posta), parifica la certificazione __________ all’autenticazione
notarile, raccomandando la collaborazione con la società, in quanto
organizzazione neutrale riconosciuta nel settore editoriale e specializzata
nelle autenticazioni.
L’importanza
dell’attestato emerge inoltre in modo indiscutibile dalle varie dichiarazioni
testimoniali agli atti, laddove il dato della tiratura è stato definito, in
generale, come uno degli elementi importanti per la scelta dell’inserzionista
(cfr. verbale 16 marzo 2004 __________, pag. 2) e per la determinazione del
prezzo dell’inserzione singola (cfr. verbale 31 marzo 2004 __________, pag. 2),
uno degli indici di salute della testata (cfr. verbale 16 marzo 2004 __________,
pag. 2), necessario per tenere testa alla concorrenza e non fine a sé stesso,
bensì utilizzato come mezzo per raggiungere uno scopo ben preciso, ossia trarre
il massimo profitto dal mercato pubblicitario (cfr. verbale 28 maggio 2004, __________,
pag. 5), come pure uno degli strumenti classici di lavoro per i media planer,
per cui si presume che sia conosciuto (cfr. verbale 27 aprile 2004 __________,
pag. 4). Le affermazioni di __________, direttore di __________ SA dal 2000 ed
ex-direttore della __________, riassumono bene la rilevanza dell’attestato,
laddove dichiara che: “In sostanza l’attestato __________ è, per l’editore,
una garanzia che porta sul mercato nel senso che può far valere che la sua
testata ha una tiratura che è stata controllata e certificata” (cfr.
verbale 31 marzo 2004, pag. 2).
__________,
editore de __________ e presidente dell’__________, prendendo posizione sulla
chiave di riparto al fondo TreTop (costituito dagli utili derivanti dal
contratto di collaborazione pubblicitaria concluso nel 1992 tra __________ SA e
i tre quotidiani ticinesi, in base al quale l’inserzionista paga una sola
tariffa vantaggiosa per effettuare un’inserzione sulle tre testate), ha
osservato che l’aumento della quota di partecipazione del __________ e de __________
nel periodo ‘94-‘96 (formalizzato nel ‘97) è stato ottenuto sulla base
soprattutto della certificazione __________ e della diffusione per Distretti
(cfr. verbale 13 aprile 2004, pag. 3). Non da ultimo, appare sintomatico il
fatto che l’imputato medesimo, non appena venivano resi noti i dati del
controllo, scrivesse un editoriale per commentare gli stessi (cfr. verbale 31
marzo 2004 __________, pag. 4). In definitiva, le critiche mosse dalla difesa
all’attendibilità del controllo e all’importanza del documento non meritano
protezione.
Dalle
considerazioni che precedono, si conclude che gli elementi costitutivi
oggettivi del reato di falsità in documenti sono dati, come pure
l’intenzionalità, ammessa dall’imputato. Quanto al dolo speciale dell’indebito
vantaggio, va detto che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale colui
che si rende colpevole di un falso in documenti non ricerca necessariamente un
vantaggio pecuniario diretto; quello che desidera è beneficiare – senza
diritto, quindi indebitamente – della forza probante accresciuta riconosciuta a
un tale documento, ciò che costituisce precisamente il bene giuridico protetto
dell’art. 251 CP (DTF 119 IV 234, consid. 2a).
Ne segue che
l’accusato deve essere riconosciuto autore colpevole di falsità in documenti.
Considerandi
II. Sulla
guida in stato di inattitudine e sull’infrazione alle norme della circolazione
stradale
10.
Il Procuratore pubblico
ha altresì considerato ACCU 1 autore colpevole di guida in stato di
inattitudine in relazione all’incidente della circolazione occorsogli il 7
aprile 2005, alle 22.55 circa, di ritorno da una cena di lavoro a Maienfeld
(GR), sull’autostrada A3 in direzione di Zurigo (zona __________), e meglio per
aver condotto l’autovettura BMW 520 D targata TI __________ in stato di
ubriachezza (alcolemia: min. 0,6 – max. 1,20 grammi per mille) e di
spossatezza, conclusione alla quale è giunto sulla scorta del referto peritale
rassegnato il 7 novembre 2006 dal dott. med. __________, sostituto capo
divisione del dipartimento di medicina del traffico dell’Istituto di medicina
legale dell’Università di Zurigo, incaricato con decreto 26 maggio 2006 di
accertare se la causa del sinistro era riconducibile a problemi cardiaci o ad
altri problemi di natura medica (cfr. AI 38, inc. 2005.3321).
Parallelamente al delitto di
cui sopra, l’accusa – ricostruendo la dinamica dell’incidente - ha pure
rimproverato all’imputato un’infrazione alle norme della circolazione per
avere, nello stato psico-fisico riferito, perso negligentemente la padronanza
di guida nell’effettuare una manovra di sorpasso del veicolo Alfa Romeo I, 166
3.0
V6 targata ZH __________ procedente nella sua stessa direzione di marcia,
urtando contro quest’ultimo sulla parte anteriore sinistra, indi, rettificando
bruscamente la direzione con conseguente sbandamento, colliso nuovamente contro
la vettura Alfa Romeo costringendola in tal modo a uscire di strada e a cozzare
violentemente contro l’adiacente guardrail, terminando a sua volta la
corsa sulla corsia di emergenza.
11.
La difesa ha anzitutto
sostenuto che la dinamica dell’incidente descritta nel decreto di accusa non è
corretta, non essendovi alcuna prova agli atti che vi siano state due
collisioni, in particolare non essendo su questo punto la perizia tecnica 8
maggio 2006 allestita dalla Polizia scientifica di Zurigo concludente. Donde
una violazione del principio accusatorio.
Parimenti il difensore ha
asserito che non vi è alcuna prova di un mancamento anche se lo stesso appare probabile,
tuttavia per effetto di una sincope diversa da quella analizzata dal perito
giudiziario, che permane comunque non dimostrabile. In proposito, ha
evidenziato che il perito giudiziario sarebbe partito da una premessa errata e
arbitraria circa la dinamica dell’incidente, dando per scontato, sulla base della
tesi accusatoria, che ci sono stati due contatti e concludendo con certezza per
l’esistenza di un mancamento, poiché l’imputato non avrebbe ricordato il primo
contatto precedente alla reazione di spavento; tuttavia, non essendovi alcun
riscontro agli atti di una doppia collisione, il ragionamento deduttivo del
perito non risulterebbe tutelabile.
Ha inoltre criticato la
reticenza del perito giudiziario nell’esaminare le sincopi, asserendo che
questi avrebbe erroneamente escluso un tipo di sincope di origine cardiaca,
legato alla malattia acuta ischemica coronarica che si è palesata nelle
settimane successive all’incidente di __________ (e meglio il 12 e 16 aprile
2005.
con due episodi di svenimento al termine di una riunione di commissione a
Palazzo federale a Berna, rispettivamente alla stazione di Lugano e con
un’improvvisa forte aritmia il 17 aprile 2005, a seguito della quale è stata
diagnosticata una parziale occlusione delle coronarie, con conseguente
intervento chirurgico, risolutore, del 19 aprile 2005) e di cui l’evento del 7
aprile 2005 potrebbe essere stato la prima manifestazione.
La difesa si è poi doluta del
fatto che la perizia giudiziaria, oltre a non vagliare sufficientemente le
diverse sincopi come probabili cause di un mancamento, non tiene nemmeno in
considerazione altri fattori, quali i numerosi chilometri percorsi abitualmente
dall’imputato, e conclude per una lacuna strutturale del ragionamento peritale,
che sarebbe incentrato su un’analisi della cause per esclusione, senza peraltro
argomentare la conclusione a cui giunge.
A sostegno della tesi di una probabile
sincope, come prima manifestazione di una grave malattia coronarica acuta, è
stata prodotta una perizia medica datata 18/30 dicembre 2006 allestita
congiuntamente dal PD dott. __________, Professore associato alla Cattedra di
cardiologia dell’Università di __________, Germania e Capo-servizio
responsabile del Servizio di scompenso cardiaco ed elettrofisiologia clinica
presso la __________ di __________, e dal dott. __________, Primario di
cardiologia presso gli Ospedali __________, __________, Italia (cfr. AI 54 inc.
2005.
).
Infine, a mente della difesa,
non si può neppure escludere che l’imputato abbia perso il controllo della
vettura a causa di una reazione spropositata di spavento, dopo aver omesso di
prestare per un attimo attenzione al veicolo che si trovava di fianco, così
come spontaneamente avanzato da un altro perito di parte, e meglio il Prof.
dott. med. __________, esperto nella ricerca medico-tossicologica, il quale ha
allestito una perizia tossicologica di data 3 marzo 2008 avente per oggetto le
affermazioni del perito giudiziario relative al colpo di sonno e agli effetti
dell’alcol.
Non essendo comprovato lo stato
di spossatezza, la difesa conclude per il proscioglimento, ad eccezione della
guida in stato di ebrietà, reato che va punito con una semplice contravvenzione
tenuto conto di un’alcolemia dello 0.6 grammi per mille più favorevole
all’imputato. Per il resto, sostiene che quest’ultimo non deve essere punito
per infrazione alle norme sulla circolazione stradale, perché la perdita di
padronanza è dovuta allo stato di spossatezza.
12.
Per quanto attiene alla
descrizione dell’incidente contenuta nel decreto di accusa (punto 3) occorre,
in effetti, rilevare che dagli atti non si riesce a trarre conferma di tale
dinamica. La perizia tecnica 8 maggio 2006 della Polizia scientifica di Zurigo
(cfr. AI 37, inc. 2005.3321), menziona unicamente un contatto di striscio
(“Erstkontakt als Streifkollision”, pag. 7 e 9) accertato tra la parte
anteriore sinistra dell’Alfa e la portiera posteriore destra della BMW, senza
aggiungere nulla e senza dire se vi sono stati altri contatti; questo anche
poiché, visto il tempo trascorso prima del sequestro dei veicoli che sono stati
recuperati presso ditte di rottamazione del Canton Zurigo e l’entità dei danni,
diverse loro parti non erano più disponibili.
La perizia dà quindi atto di un
contatto iniziale (o scatenante), rimanendo invece silente sulla questione di
sapere se in seguito ve ne sono stati altri. Tale questione può comunque
rimanere aperta, in quanto la dinamica dell’incidente è solo una conseguenza
del fatto rimprovero all’accusato (imputazione), ossia di aver perso la
padronanza dell’automezzo. Il numero di collisioni che ne è seguito è
ininfluente ai fini del giudizio su questa imputazione.
Si tratta per contro di
stabilire se il contatto tra le vetture è avvenuto prima della sbandata come
sostiene il decreto di accusa. Dall’esame delle testimonianze rilasciate a
caldo dai protagonisti, che appaiono le più precise, si evince che ciò non
sembra essere il caso.
In proposito, giova anzitutto
rilevare che la ricostruzione di cui al rapporto di polizia 8 aprile 2005 (cfr.
AI 2 inc. 2005.3321), frutto di un’interpretazione degli agenti, non può essere
ritenuta corretta.
A pag. 6 la
Polizia cantonale di Zurigo ha così descritto la dinamica dell’incidente: “Während
des Überholmanövers bemerkte __________, dass er nach rechts, nahe an das zu überholende
Fahrzeug von __________ geriet. Um eine seitliche Kollision zu verhindern, lenkte
er sein Fahrzeug nach links. Da er zu stark nach links korrigierte, musste er
anschliessend sofort wieder nach rechts lenken. Dabei geriet das Fahrzeug von __________
ins Schleudern, drehte sich um die eigene Achse und kollidierte mit dem korrekt
auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Alfa Romeo. Durch die Kollision wurden
beide Fahrzeuge nach rechts in die Aussenleitplanken geschleudert“.
Ora,
tale ricostruzione non appare plausibile, poiché la collisione non può essere
avvenuta dopo la rotazione sull’asse della BMW, caso contrario si sarebbero
toccate di striscio le rispettive parti sinistre dei veicoli; non è neppure
corretto affermare che stante la collisione entrambi i veicoli sono stati
proiettati a destra contro il guidovia, in quanto la BMW è stata catapultata
dapprima contro il terrapieno a sinistra per poi tornare a destra. Decisive
risultano essere le testimonianze rese a caldo dai protagonisti:
L’imputato ha
dichiarato che: “Plötzlich hatte ich das Gefühl, resp. erkannte ich, dass
ich mit meinem Fahrzeug zu nahe zur Fahrbahnmitte geriet. Ich näherte mich dem
Fahrzeugheck des Alfa Romeos. Deshalb steuerte ich nach links, vermutlich zu
brüsk, denn ich musste sofort wieder nach rechts korrigieren. Dabei geriet ich
auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und drehte mich um die eigene Achse.
Irgendwann während dem Schleudern kollidierte ich mit dem Personenwagen Alfa
Romeo, welcher auf dem rechten Fahrstreifen fuhr“ (cfr.
rapporto di polizia, pag. 7).
Dalle
predette affermazioni si evince, in sostanza, che egli si è accorto di essere troppo
vicino alla mezzeria (non è quindi il co-protagonista ad essersi spostato a
sinistra) e di avvicinarsi alla parte posteriore dell’Alfa Romeo (di modo che
non era ancora alla pari di quest’ultima); asserisce inoltre di avere
cominciato a sbandare dopo la sterzata intrapresa, verosimilmente troppo
brusca, per poi ruotare sull’asse. Precisa infine che durante lo sbandamento,
quindi prima di girarsi, ha colliso con l’altra vettura.
Dal canto suo,
__________ ha affermato che: “Ich erkannte, dass von hinten ein
Personenwagen auf dem Überholstreifen naht. Was genau passierte, kann ich nicht
sagen, jedenfalls kollidierte dieser Personenwagen seitlich mit uns. Ich kann
nicht sagen, ob dieser Personenwagen vor der Kollision schleuderte oder nicht. Nach
der seitlichen Kollision knallten wir mit leichter Verzögerung rechts in die
Leitplanken, wo wir auch zum Stillstand kamen” (cfr. rapporto di polizia,
pag. 8), senza accennare a una seconda collisione e senza invero contraddire la
versione dell’imputato, limitandosi a precisare che dopo la collisione - che
non può che essere l’ “Erstkontakt” descritto nella perizia tecnica 8 maggio
2006.
della Polizia scientifica – è andato a sbattere contro il guardrail.
In sostanza, l’accusato durante
il lungo sorpasso - da lui così definito - della vettura procedente a velocità
leggermente inferiore, ha improvvisamente sussultato, dopo avere avuto la
consapevolezza di essersi avvicinato troppo alla mezzeria e alla parte posteriore
dell’Alfa Romeo, per questo motivo ha sterzato, forse in modo troppo brusco, a
sinistra, per cui ha dovuto correggere la traiettoria a destra e, a causa
dell’asfalto bagnato, ha iniziato a sbandare; durante lo sbandamento ha urtato
la vettura del co-protagonista che è stata catapultata a destra, andando a
cozzare violentemente contro il guidovia, mentre la sua vettura, dopo essere
stata proiettata in direzione del terrapieno che divide le corsie
dell’autostrada (su due livelli in quel punto), ha subìto una rotazione
sull’asse ed è tornata a destra, finendo, a sua volta, la corsa contro il guidovia.
La diversa dinamica rispetto a
quella illustrata nel decreto di accusa, come rilevato correttamente
dall’accusa, non modifica tuttavia l’imputazione. All’accusato viene infatti
imputato di aver infranto la legge per aver guidato in stato di spossatezza e
di aver per questo motivo perso il controllo del veicolo.
Se, a causa della perdita di
padronanza di guida, vi siano state una, due o più collisioni tra i veicoli è
per contro una questione irrilevante ai fini della qualifica giuridica della
fattispecie. Ne segue che non vi è alcuna violazione del principio accusatorio.
13.
Occorre a questo punto
chiarire il motivo per cui l’imputato si è spostato verso il centro della
carreggiata e si è avvicinato troppo all’Alfa Romeo.
Per l’accusa, come detto, sulla
base delle risultanze della perizia 7 novembre 2006 allestita dal dott. __________,
vi è stata una limitazione della capacità di percezione e di memoria di diversi
secondi, concetto che i periti di parte dott. __________ e dott. __________
hanno definito come una perdita di vigilanza di durata imprecisata (cfr.
perizia 16/30 dicembre 2006, pag. 1; breve mancamento per il teste Prof. dott.
med. __________; cfr. verbale 27 giugno 2005, pag. 3). Secondo la difesa il
perito giungerebbe a questa conclusione partendo dalla premessa sbagliata di
una collisione con l’Alfa Romeo precedente alla reazione di spavento che ha
portato l’accusato alla brusca manovra.
Tale considerazione non è
tuttavia corretta, atteso che la perizia - che riporta fedelmente le
considerazioni espresse dall’imputato in occasione del colloquio strutturato
con il dott. __________ avvenuto il 28 settembre 2006 - illustra esattamente il
contrario, laddove leggesi a pag. 4 che:
“Plötzlich
sei er aufgeschreckt und habe die ‘Vision’ gehabt, dass er viel zu nahe am
anderen Fahrzeug, d.h. viel zu weit rechts, gekommen sei. Er habe sofort
Gegensteuer gegeben und sei dadurch ins Schleudern geraten, daraufhin (a seguito di ciò, ndr) habe sich der Unfall ereignet“.
Sulla
scorta di tali affermazioni il perito ha quindi dedotto quanto segue:
“Es muss
daher davon ausgegangen werden, dass Herr __________ für die Zeit von mehreren
Sekunden (trattandosi, come riferito dall’imputato,
di un lungo sorpasso, atteso che l’altra vettura procedeva a velocità solo leggermente
inferiore, ndr) vor dem ‘Aufschrecken’ oder dem Erkennen, dass er viel zu
weit rechts war, in seiner Wahrnehmungsfähigkeit und in seiner
Erinnerungsfähigkeit eingeschränkt war“ (perizia, pag. 9).
In
definitiva, le conclusioni alle quali è giunto il perito si fondano sulle
dichiarazioni dell’accusato medesimo (conformi, del resto, a quanto emerso
durante l’interrogatorio successivo ai fatti), dalle quali si desume che egli
non si è accorto con sufficiente anticipo che si stava spostando a destra per
poter tempestivamente correggere la traiettoria. Partendo da questo presupposto
egli ha quindi proceduto a un ragionamento deduttivo volto a individuare la
causa del mancamento. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa,
l’approccio risulta essere del tutto sostenibile, come pure la conclusione alla
quale è giunto, ossia il colpo di sonno.
14.
Ciò posto, va detto che
il perito giudiziario non si è limitato a un’analisi per esclusione delle cause
dell’incidente, come gli è stato rimproverato dalla difesa, ma ha anche
spiegato compiutamente perché la soluzione del “colpo di sonno” appariva
corretta, fornendo in proposito argomentazioni convincenti ed estremamente
lineari, che resistono saldamente, come si vedrà in seguito, alle censure dei
periti della difesa.
A sostegno della sua conclusione,
il perito ha evidenziato come in occasione dell’incidente di __________ non vi
sono stati sintomi particolari prima del mancamento, né tanto meno un
rilassamento muscolare, tant’è vero che dopo il sussulto l’accusato era immediatamente
orientato e reattivo, situazione che non poteva prodursi nel caso di una breve
perdita di coscienza causata da una sincope neurocardiogena (come quella
supposta nella diagnosi del dott. __________ del “__________Spital” in
occasione dell’episodio del 12 aprile 2005 a Berna), poiché si tratta di una
irregolarità della circolazione sanguigna con conseguente diminuzione
dell’irrorazione di sangue nel cervello, preceduta obbligatoriamente da sintomi
quali nausea, vertigini, senso di debolezza ecc.
Allo stesso modo, il perito ha
ritenuto totalmente inverosimile una perdita di coscienza dovuta a un disturbo
del ritmo cardiaco, soffermandosi in particolare sulla tachicardia,
caratterizzata dall’aumento della frequenza dei battiti oltre i valori normali
(rilevata il 17 aprile 2005 all’Ospedale civico di Lugano e a partire dalla
quale il Prof. dott. __________, Direttore sanitario della __________ di __________
- che si è occupato in prima persona dell’imputato, disponendo il suo
trasferimento alla predetta struttura - ha ipotizzato che l’incidente di __________
potesse essere stato causato da un malessere di origine cardiaca), perché tale
disturbo avrebbe presentato determinati sintomi, seppur di breve durata, quali
capogiro, sensazione di “andare via”, disturbi della vista, vedere nero e, in
taluni casi, vedere bianco davanti agli occhi, oltre a palpitazioni o a un
senso di oppressione a livello del petto; tale anomalia del ritmo cardiaco
comporterebbe altresì una perdita di postura o un rilassamento della
muscolatura per il fatto che vi è un afflusso insufficiente di sangue nel
cervello, ciò che necessita di una fase di “riorientamento” durante la quale,
nella maggior parte dei casi, vi è un’incapacità di agire e di reagire di
alcuni secondi (cfr. perizia, pag. 10).
Per contrastare questa
conclusione la difesa ha fatto ricorso, come detto, a due emeriti cardiologi, e
meglio al dott. __________ e al dott. __________, i quali hanno rimproverato al
perito giudiziario di avere omesso di considerare un’ulteriore variante di
sincope, quella cardiaca, associata a una sincope riflessogena, con
caratteristiche simili al colpo di sonno, senza sintomi pregressi (prodromi),
né successivi (reliquati, tra i quali rientra pure la perdita di postura). In
proposito, in sede di istruttoria dibattimentale, il dott. __________ ha
precisato trattarsi di una sincope particolare che si manifesta in presenza di
una malattia coronarica. Non può essere disatteso che in questa conclusione i
periti sono stati facilitati dalle sfortunate circostanze successive al
sinistro, quando l’accusato ha manifestato la malattia al cuore, per la quale
ha dovuto essere operato.
15.
Occorre pertanto
stabilire se da queste circostanze si può concludere - seguendo il ragionamento
induttivo adottato dai due cardiologi - che già il 7 aprile 2005 la malattia ha
causato una sincope.
Ora, appare evidente che per
confutare la conclusione del perito giudiziario i periti di parte non potevano
che fare appello al tipo di sincope surriferito, poiché è l’unico (a differenza
della sincope neurocardiogena) che non presenta né prodromi, né reliquati, alla
stregua di un colpo di sonno, al quale viene paragonata. I periti di parte
hanno altresì precisato che si tratta di una sincope che si manifesta a maggior
ragione e in particolar modo quando l’anamnesi presenta per lungo tempo episodi
di sincope neurocardiogena. Per questo motivo essi hanno posto a fondamento
della loro analisi una predisposizione dell’accusato alla sincope alla luce di
una lunghissima serie di sincopi desunta, a loro dire, dai suoi dati
anamnestici, prova ne sia che su quasi tutte le pagine della perizia ne è fatta
menzione, ad esempio laddove leggesi che:
- a pag. 10: “Come sarà
discusso successivamente, è importante sottolineare il dato anamnestico di
sincopi recidivanti, tipico delle sincopi neurocardiogene, che invece è stato
tralasciato o addirittura negato dal Dr. med. __________. Infatti questo
elemento indica un particolare habitus biologico, una predisposizione di uno
specifico paziente a ripresentare in occasioni diverse ed attraverso anche
meccanismi diversi una perdita transitoria di coscienza. Questa labilità cardiocircolatoria
non si esaurisce nel tempo”;
- a pag. 14: “Infatti è
oltremodo evidente che il sig. __________ presentava un habitus, quindi una
predisposizione alla sincope, come riportato frequentemente nell’anamnesi
patologica remota: sincopi recidivanti in età giovanile”;
- a pag. 15: “È possibile
quindi ben legare l’anamnesi patologica remota del Sig. __________
caratterizzata da sincopi neurocardiogene recidivanti, con i fatti più
recenti”.
Sennonché, dagli atti,
segnatamente dalle cartelle mediche dell’imputato e dalle sue stesse
dichiarazioni, ribadite in sede di istruttoria dibattimentale, non vi è alcun
riscontro di simili episodi recidivanti; del resto, il dott. __________, messo
alle strette di fronte alla mancanza di risultanze a suffragio di questa
circostanza non ha saputo precisare sufficientemente l’origine delle sue
affermazioni.
Sviluppando la loro tesi i
periti di parte giungono, a pag. 16 del referto, alla seguente conclusione: “L’insieme
dei quadri clinici e sintomatologici che nel tempo si sono susseguiti a partire
dal 7 Aprile 2005 mostra la grande varietà di presentazione della sincope per
aritmie e/o ischemia miocardica acuta, ma tutte accomunate da tre elementi
fondamentali: l’inizio e la remissione improvvisa, l’assenza di aure o segni
prodromici, il perfetto stato di coscienza e la ripresa del tono muscolare
immediatamente dopo l’accaduto. In tutte e quattro le circostanze, 7-12-16-17
Aprile 2005, questi criteri clinici sono stati rispettati e portano a
concludere dell’univocità del quadro sintomatologico ed eventualmente, viste le
conseguenze cliniche, ad un aggravamento della malattia”.
In sostanza, a detta dei
periti, considerato che negli episodi del 12-16-17 aprile 2005 non vi sarebbero
stati aure o segni prodromici e reliquati, analogamente a quanto successo il 7
aprile 2005 a __________, apparirebbe altamente probabile l’ipotesi della
sincope cardiaca, che, come detto, si manifesta in presenza di una malattia
coronarica come quella diagnosticata all’accusato a seguito dell’ultimo
episodio e che può essere caratterizzata, in taluni casi, dall’assenza di
prodromi e reliquati, guarda caso unica variante che poteva contraddire la
conclusione del dott. __________.
Tuttavia, una volta di più, le
emergenze processuali mostrano ben altro quadro. Dalle precise considerazioni
espresse dall’imputato dinanzi al perito giudiziario, si evince infatti che:
- il 12 aprile 2005, al
termine della sessione commissionale a Berna, oltre alle vertigini, egli ha avvertito
una sensazione strana che partiva dall’addome, poi ha percepito un “bianco”
davanti agli occhi e ha perso conoscenza per alcuni secondi, con contestuale rilassamento
muscolare;
- il 14 aprile 2005, mentre
saliva dei gradini alla stazione di Lugano, ha percepito una certa debolezza,
accompagnata da difficoltà di deambulazione e ha provato una sensazione di
oppressione, prima di svenire e cadere, ritrovandosi ai piedi della scalinata;
- il 17 aprile 2005, mentre
si trovava ricoverato all’Ospedale civico di Lugano, sotto monitoraggio, a
seguito della caduta alla stazione, ha provato un breve stordimento (sensazione
di “testa vuota”) passando dalla posizione supina alla posizione seduta;
Orbene, non v’è chi non veda
come vi siano delle chiare contraddizioni tra i fatti accertati sulla base
delle risultanze processuali (segnatamente delle dichiarazioni dello stesso
imputato) e l’assunto dei periti di parte.
Di conseguenza, la perizia
della difesa non è atta a far sorgere un ragionevole dubbio che i fatti di __________
siano stati causati da una sincope e la perizia giudiziaria, che conclude per
il colpo di sonno, mantiene la sua piena validità.
16.
In proposito, va rilevato
che l’accusato si trovava in una particolare situazione di rischio per i diversi
fattori illustrati dal dott. __________ ed emersi anche durante l’istruttoria
dibattimentale, quali la giornata intensa e faticosa (caratterizzata da una
prima trasferta di 2 ore e 45 minuti dal Ticino a Berna, una seduta a Palazzo
federale piuttosto laboriosa con una breve pausa a mezzogiorno; una seconda
trasferta di 2 ore e mezzo circa da Berna a Maienfeld, seguita da una lauta
cena di lavoro, con un’animata discussione, durata 3 ore, durante la quale ha
bevuto un bianco e quattro bicchieri di rosso; infine, alle 22-22.10, il
rientro, da solo, a Berna, con la radio spenta); il fatto che era alla guida da
circa 50 minuti (100 km), di notte, con inserito il sistema di impostazione
automatica della velocità (tempomat) e che stava percorrendo un lungo
tratto autostradale rettilineo, senza illuminazione; il traffico scarso, la
pioggerella regolare e, non da ultimo, la concentrazione non trascurabile di
alcool nel sangue, il cui effetto, a detta del perito, rende per sé solo particolarmente
difficile il riconoscimento di uno stato di sonnolenza o di spossatezza e in
taluni casi lo impedisce. A ciò aggiungasi che il fatto che alla partenza da
Maienfeld l’imputato, a suo dire, non si sentisse ancora particolarmente stanco
può essere spiegato con l’intensa discussione avuta durante la cena e appena
conclusasi, che lo aveva mantenuto vigile e gli aveva dato una carica emotiva
importante.
Tuttavia, dopo aver
guidato per oltre 50 minuti su un tratto autostradale monotono e a lui
conosciuto (che non richiedeva pertanto un grado di attenzione particolare),
v’è da credere che l’effetto dell’adrenalina sia andato scemando, lasciando
spazio al rilassamento e alla stanchezza accumulata durante la giornata. Da qui
il breve colpo di sonno al volante.
17.
Tal conclusione, non muta
neppure dopo aver esaminato la perizia tossicologica allestita dal Prof. dott.
med. __________, il quale, come detto, ha ipotizzato che l’incidente potesse essere
frutto della reazione di spavento di fronte alla situazione critica in cui si
era venuto a trovare l’imputato data la vicinanza con l’altra vettura. Se non
che il perito non circostanzia ulteriormente la propria ipotesi e, soprattutto,
si guarda bene dal spiegare per quale motivo l’accusato è venuto a trovarsi in
questa situazione critica. Relativamente al grado di alcolemia, il perito si
dilunga poi in aspetti teorici, senza però escludere che l’alcool abbia potuto
contribuire a provocare la sonnolenza e, soprattutto, senza confrontarsi con
l’affermazione del perito giudiziario per cui l’alcool inibisce fortemente la
riconoscibilità della sonnolenza e degli altri segni premonitori del colpo di
sonno.
In conclusione, l’accusato deve
essere riconosciuto autore colpevole di guida in stato di inattitudine, sia per
spossatezza, sia per il tenore di alcool che è stato accertato con gli usuali
esami e che non è stato contestato.
18.
Per quanto attiene
all’infrazione alle norme della circolazione, consistente nella perdita di
padronanza di guida, va detto che la stessa è dovuta allo stato di spossatezza
e non all’alcool, il quale ha semmai contribuito, stante il suo effetto induttore,
a provocare la sonnolenza.
Ciò posto, laddove, come in
concreto, la perdita di padronanza sia da ricondurre esclusivamente allo stato
di inattitudine vi è concorso imperfetto e il reato di infrazione alla LCStr è
assorbito dall’art. 91 LCStr (cfr. Jeanneret,
Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berna 2007, n.
93.
ad art. 90 LCStr e riferimenti).
III. Sulla commisurazione
della pena e sulla revoca della sospensione condizionale concessa alla
precedente condanna
19.
In applicazione della
pena, con decreto di accusa del 4 giugno 2007, il magistrato inquirente ha
proposto la condanna dell’imputato a una pena pecuniaria di fr. 21'600.-,
corrispondente a 60 aliquote giornaliere da fr. 360.- ciascuna, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni, alla multa di fr.
3'000.- e al pagamento degli oneri processuali.
L’accusa ha inoltre postulato
la revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15
giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dall’Untersuchungsrichteramt
III Bern-Mittelland il 29 ottobre 2001.
20.
La difesa, nella denegata
ipotesi in cui l’imputato fosse riconosciuto colpevole dei reati imputatigli,
ha comunque chiesto la non revoca della precedente condanna, considerato che
con la rinuncia spontanea alla patente - avvenuta all’indomani dei fatti di __________
- vi è da attendersi che l’imputato non commetta altre infrazioni. Sottolinea
che tale misura è sproporzionata e in netto contrasto con lo spirito della
nuova parte generale del Codice penale, che ha relegato la pena detentiva al
rango di ultima ratio in caso di prognosi infausta e, inoltre, laddove
vi è da attendersi che una pena pecuniaria non venga pagata.
In via ancor più
subordinata la difesa ha chiesto che venga semmai pronunciata una pena
pecuniaria unica.
21.
Giusta l’art. 47 CP il
giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita
anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che la stessa avrà
sulla sua vita (cpv. 1). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o
esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità
dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione
delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che il reo aveva
di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2). Occorre altresì stabilire
se l’accusato può beneficiare, come richiesto dalla difesa, dell’attenuante
specifica del lungo tempo trascorso nel senso dell’art. 48 lett. e CP per
quanto concerne il reato di falsità in documenti.
In concreto, non può essere
disatteso che le circostanze di tempo relative alla prima imputazione risalgono
al 1995, ossia tredici anni or sono, per cui ben si giustifica di applicare
l’attenuante specifica del lungo tempo trascorso. A favore dell’imputato vi è
inoltre il fatto che non ha tratto un beneficio personale dalla creazione del
falso documento. Aggiungasi che con la riconsegna spontanea della licenza di
condurre a tempo indeterminato, dimostra di aver compreso la gravità di certi
comportamenti.
A suo carico vi è precisamente
la gravità del reato di falsità in documenti, che presuppone intenzionalità,
ritenuto come l’autore voglia o accetti l’idea di trarre in inganno qualcuno
attraverso il documento falso, come pure la gravità insita nella guida in stato
di spossatezza. In effetti, simile comportamento crea una situazione di enorme
pericolo per l’interessato e per gli altri utenti della strada, che nel caso di
specie è sfociata in un incidente risoltosi con soli danni materiali, peraltro ingenti,
che avrebbe potuto avere conseguenze nefaste.
Da ultimo, gioca chiaramente a suo
sfavore la recidiva plurima e per di più specifica in ambito di circolazione
stradale (e meglio il 17 settembre 2001, per guida nonostante la revoca della
licenza di condurre, guida in stato di ebrietà ed eccesso di velocità e il 24
aprile 2003, per guida nonostante la revoca ed eccesso di velocità).
Tutto ben ponderato, la pena
pecuniaria di 60 aliquote giornaliere proposta dal Procuratore pubblico appare
confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa e
rettamente commisurata al grado di colpa.
Quo all’ammontare della singola
aliquota, alla luce degli accertamenti economici e personali effettuati (cfr.
situazione patrimoniale dell’accusato agli atti e verificata in aula), questo
giudice fissa lo stesso in fr. 480.- (anziché
fr. 360.- proposti nel decreto di accusa, poiché tale cifra non tiene conto del
fatto che il reddito raggruppato contemplato nei dati fiscali è prevalentemente
di pertinenza dell’imputato e non della moglie), per un totale di fr. 28'800.-.
Non vi è alcun motivo per non
concedere la sospensione condizionale della pena pecuniaria, ritenuto tuttavia
che il periodo di prova deve essere quello massimo previsto dalla legge (art.
44.
cpv. 1 CP), ossia cinque anni, dati i precedenti già menzionati. Alla pena
pecuniaria sospesa va aggiunta la multa effettiva di fr. 3'000.-, in
applicazione dell’art. 42 cpv. 4 CP e in considerazione del fatto che
l’infrazione di guida in stato di ebrietà non qualificata costituisce una
contravvenzione, passibile della sola multa ex art. 103 CP.
22.
In merito alla revoca del
beneficio della sospensione condizionale, va detto che per l’art. 46 CP se,
durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e
vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca
la sospensione condizionale; egli può modificare il genere della pena per
pronunciare nell’ambito della nuova pena una pena unica in applicazione
analogica dell’articolo 49; può tuttavia pronunciare una pena detentiva senza
condizionale soltanto se la pena unica è di almeno sei mesi o se risultano
adempiute le condizioni di cui all’articolo 41 (cpv. 1). Se non vi è
d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla
revoca (cpv. 2 prima frase).
Secondo la nuova parte generale
del Codice penale in vigore dal 1° gennaio 2007 - manifestamente più favorevole
al condannato in materia di revoca rispetto al vecchio diritto - in caso di
recidiva occorre formulare una nuova prognosi. Con la normativa anteriore la
revoca era invece predominante, poiché si riteneva che l’interessato avesse
tradito la fiducia in lui riposta.
Questo concetto è stato ora
abbandonato, lasciando spazio a una sorta di “clausola della seconda chance”
che impone al giudice di rinunciare alla revoca, ancorché le condizioni di
quest’ultima siano adempiute con il fatto stesso della recidiva, se non vi è da
attendersi che commetterà nuovi reati (cfr. Roth,
Nouveau droit des sanctions: premier examen de quelques points sensibles, in
RPS Tomo 121 - 2003, pag. 11), ovvero se non sussiste alcuna prognosi
sfavorevole (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 1998 n. 98.038,
pag. 72).
In altri termini, occorre in
concreto determinare se per trattenere l’imputato dal delinquere, segnatamente
nell’ambito della legislazione sulla circolazione stradale, è necessario
revocare la condizionale.
In proposito, è di fondamentale
importanza il fatto che egli si sia impegnato - dopo aver spontaneamente
consegnato a tempo indeterminato la licenza di condurre alla Sezione della
circolazione, all’indomani dei fatti di __________ - a non più farne richiesta
perlomeno a breve e medio termine, organizzando la sua vita privata e
professionale in modo tale da non dover guidare. Si noti che sotto l’egida del
vecchio diritto la rinuncia definitiva alla patente permetteva, anche in caso
di recidiva, di formulare una prognosi particolarmente favorevole (cfr. Trechsel, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurigo 1997, n. 17a ad art. 41, considerazione
relativa alla sospensione condizionale della pena, ma applicabile analogamente all’esame
della revoca di tale beneficio). In effetti, uno che non guida non può
infrangere la LCStr.
È ben vero che l’imputato -
comunque sia prima dei fatti qui posti a giudizio - si è messo in due occasioni
alla guida in dispregio del provvedimento di revoca adottato nei suoi confronti;
tuttavia, non può essere disatteso che su di lui incombe la pena inflitta con
l’odierna sentenza. È altresì vero che la mera assicurazione non basta in
genere per formulare una prognosi favorevole, poiché l’interessato il giorno
seguente la sentenza potrebbe venire meno all’impegno assunto e pretendere la
patente (cfr. DTF 100 IV 132, in cui l’autore aveva asserito di voler
rinunciare a guidare, senza aver mai fatto parte di questa volontà in modo
duraturo all’autorità amministrativa).
Occorrono quindi ulteriori
garanzie.
Nella fattispecie concreta,
contrariamente a quanto ritenuto dal Procuratore pubblico, grazie al fatto che
l’imputato ha rinunciato spontaneamente da tre anni alla licenza di condurre e,
soprattutto, al fatto che nella particolare posizione istituzionale in cui si
trova ha espresso il suo impegno pubblicamente, si può considerare
sufficientemente attendibile che egli manterrà quanto promesso. D’altronde, mal
si vede come egli potrebbe affrontare l’opinione pubblica se venisse meno
all’impegno assunto. Di conseguenza, a mente dello scrivente giudice, a queste
condizioni si può prescindere dalla revoca.
23.
Per quanto attiene alla
confisca - non contestata - della documentazione sequestrata il 24 marzo 2004
presso il __________, si osserva che trattandosi di documentazione contenente
indicazioni errate che sono servite per la commissione del reato, la misura
appare giustificata. Quo alla distruzione di tale documentazione, la stessa va
pure ammessa, ritenuto che deve tuttavia essere differita sino al termine del
procedimento nei confronti di __________, in quanto potrebbe essere necessaria
in quel contesto.
visti gli art. 34, 42, 46, 47, 48,
49, 69, 251 cifra 1 CP; 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34
cpv. 4, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 prima frase LCStr, 2 cpv. 1 e 2 ONC, 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di falsità in
documenti e guida in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1755/2007 del 4 giugno 2007,
ritenuto che il reato di infrazione alle norme della circolazione è assorbito
da quello di guida in stato di inattitudine.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 60
(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 480.- (quattrocentoottanta), per un
totale di fr. 28'800.- (ventottomilaottocento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque)
anni.
2.
alla multa di
fr. 3'000.- (tremila);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 30 (trenta) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 12'020.-
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata
nei suoi confronti dall’Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland il
29.10.2001
ordina la confisca e, dopo la
crescita in giudicato del procedimento nei confronti di __________, la
distruzione della documentazione contabile falsa (tabulati, pezze
giustificative ecc.) sequestrata presso il __________ il 24.03.2004.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1,
fr. 3'000.- multa
fr. 400.- tassa
di giustizia
fr. 11'500.- spese
giudiziarie
fr. 120.- testi
fr. 15'020.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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