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Decisione

10.2007.257

Falsità in documenti, guida in stato di inattitudine e infrazione alle norme della circolazione

5 aprile 2008Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sulla falsità in

documenti

1. ACCU 1 ha rivestito la

carica di direttore del __________ (in seguito, __________) dal 1° giugno 1987

al 26 gennaio 1996, come pure, del __________ (in seguito, __________, lanciato

sul mercato editoriale il 14 settembre 1992 contestualmente alla nascita del

quotidiano __________, frutto della fusione delle testate __________ e __________),

occupandosi della gestione del settore redazionale e dell’applicazione della

linea editoriale decisa dall’editore.

2. In data 12 marzo 2004, a

seguito della pubblicazione di un articolo intitolato “Tirature fantasma”

apparso sul quindicinale satirico __________ n. 150 di pari data, il Ministero

pubblico ha aperto d’ufficio un procedimento penale contro ignoti per titolo di

truffa e falsità in documenti.

Nel contesto dell’assunzione di

informazioni preliminari sono state individuate persone che, con diversi gradi

di partecipazione e di responsabilità, sono risultate coinvolte

nell’allestimento di documenti non corrispondenti al vero poi sottoposti nel

periodo 1994-2002 a una dipendente della società __________ AG, __________ __________,

incaricata, in qualità di revisore, di verificare la tiratura delle testate __________

e __________. L’inchiesta ha infatti permesso di accertare che negli anni dal

1994 (per la tiratura dell’anno 1993) al 2002 (per la tiratura dell’anno 2001)

è stata allestita documentazione attestante la stampa e la distribuzione di

copie del __________ e, a far tempo dal 1996 (per la tiratura del 1995), anche

del __________, non corrispondente alla realtà. Detta documentazione artefatta

(distinte postali di impostazione, bollettini di consegna, bollettini di resa,

fatture giornaliere, semestrali ed annuali, ordini di stampa, tabulati ecc.)

veniva poi sottoposta al revisore della __________ AG, che una volta all’anno

era chiamata a verificare la tiratura dichiarata venduta di entrambe le testate

__________ e __________.

Sulla scorta

dell’autocertificazione presentata dall’editore la __________ AG emetteva

annualmente una certificazione di tiratura controllata. In Ticino vi era la

particolarità che, su richiesta congiunta degli editori, il revisore compilava

personalmente il protocollo di tiratura sulla base della documentazione da loro

messagli a disposizione e verificata in loco.

3. Per quanto qui

interessa, all’imputato viene rimproverato di aver formato, per il tramite

dell’ignaro autore mediato __________, l’attestato di tiratura controllata per

l’anno 1994 rilasciato il 20 aprile 1995 (doc. 6 allegato al verbale di

interrogatorio 16 marzo 2004 di __________; A1), a dipendenza dei dati

dichiarati nel protocollo di tiratura da lui sottoscritto il 16 marzo 1995,

unitamente all’allora amministratore delegato __________.

Dall’inchiesta è emerso che la

tiratura certificata __________ è stata di 25'526 copie (di cui 19'254 per il __________

e 6’272 per il __________), a fronte di una tiratura effettiva di 23'513 (di

cui 17'261 per il __________ e 6'252 per il __________; cfr. doc. 12 accluso al

verbale di interrogatorio 16 aprile 2004 di __________). Tale cifra ha di fatto

permesso di celare un calo di 1'710 copie rispetto alla tiratura certificata

per l’anno precedente (1993), pari a 25'223 copie, dando persino atto di un

incremento di 303 copie.

4. L’imputato ha ammesso di

sapere che “all’atto della firma del formulario che veniva sottoposto alla __________

i dati contenuti nel formulario non corrispondevano alla realtà dei fatti”,

specificando inoltre quanto segue:

“Ero a conoscenza, perché ne

avevo discusso senz’altro con __________, che negli anni di controllo 1993 e

1994 sarebbero continuate fittiziamente le operazioni promozionali che erano

state messe in atto nel 1992/1993. Sapevo dunque che sarebbero state fatte

figurare operazioni promozionali sull’arco di tre mesi e nel 1994 sarebbe stata

fatta figurare la continuazione della collaborazione con la __________” (cfr.

verbale di interrogatorio 17 maggio 2004, pag. 2 e 3), collaborazione che si

inseriva in un’operazione di distribuzione diretta del __________ nella fascia

transfrontaliera da parte della società __________ (__________), __________,

iniziata il 1° dicembre 1992 e interrottasi nel mese di gennaio 1994, poiché

l’impegno finanziario non era proporzionato alla resa dell’operazione (cfr.

verbale di interrogatorio 16 aprile 2004, pag. 4).

Per quanto attiene alle

operazioni promozionali l’inchiesta ha permesso di appurare che sulle distinte

postali di impostazione, ritornate dalla posta già vidimate, sono stati

aggiunti, a posteriori e a mezzo della medesima calligrafia, esemplari di

saggio per i mesi di agosto/settembre/ottobre 1994 mai stampati e consegnati

agli uffici postali (e giustificati, a precisa domanda del revisore, che aveva

notato l’incremento delle tirature, come “azione autunnale al medesimo

indirizzo pagata da sostenitori del giornale”; cfr. verbale di interrogatorio

28 maggio 2004 __________, pag. 4); tali dati sono in seguito stati riportati

su un foglio allegato ai relativi tabulati delle tirature giornaliere.

Relativamente alle forniture

alle edicole estere, è invece emerso che sono state allestite, sempre a

posteriori, ricevute giornaliere di consegna e di resa in blocco, con relative

fatture (cfr. verbale di interrogatorio 1° aprile 2004 __________, impiegata

d’ufficio, pag. 2) - non contabilizzate, ma pronte ad esserlo qualora il

revisore avesse richiesto un controllo incrociato della contabilità e degli

abbonamenti (cfr. verbale di interrogatorio 18 marzo 2004 __________,

contabile, pag. 2) e, inoltre, sono stati modificati gli ordini di stampa.

5. L’accusato ha precisato

di aver ignorato le modalità alle quali avrebbe ricorso l’ufficio abbonamenti,

rispettivamente l’allora amministratore delegato, __________, per preparare la

predetta documentazione, ribadendo anche in sede di istruttoria dibattimentale di

aver unicamente condiviso con quest’ultimo la decisione di non indicare un calo

della tiratura del __________, poiché psicologicamente si sarebbe rivelato un

grave segnale di debolezza per il giornale, che a seguito della nascita nel

1992 de __________ era diventato il terzo quotidiano sul mercato e sembrava

quindi destinato a scomparire.

Da qui la creazione del __________,

come pure le numerose promozioni che avevano portato a un incremento di 1'666

copie nel 1992 e la decisione, condivisa con l’amministratore delegato, di non

dichiarare il calo della tiratura subito nel 1993 e nel 1994 (acuito dalla fine

dell’operazione __________) stante la mancanza di mezzi finanziari per

continuare le azioni promozionali, e di trovare dei correttivi.

A detta dell’accusato, “l’idea

era quella di raggiungere un pareggio dei conti del giornale entro il 1995, ciò

che avrebbe poi permesso di riprendere le azioni promozionali e pareggiare il

divario fra le copie effettivamente distribuite e quelle dichiarate al controllo

__________” (cfr. verbale di interrogatorio 17 maggio 2004, pag. 2). Egli

ha poi precisato che “lo scopo dell’operazione era di natura esclusivamente

psicologica da una parte verso l’interno del giornale, nel senso che non si

voleva demotivare il personale che in quegli anni apportava uno sforzo

straordinario per promuovere il giornale, e dall’altra verso l’esterno, dove si

voleva evitare di dare un segnale di debolezza nella concorrenza spietata di

quegli anni” (cfr. ibidem, pag. 4).

Sulla base delle risultanze

processuali, segnatamente delle dichiarazioni dell’imputato, che ha

sostanzialmente confermato i fatti, e della chiamata in correità degli allora

collaboratori, il Procuratore pubblico lo ha ritenuto autore colpevole di

falsità in documenti, ad esclusione invece del reato di truffa, non essendo

stato sufficientemente comprovato che l’utilizzo del falso documento ottenuto

abbia portato un vantaggio pecuniario diretto al giornale, rispettivamente ai

correi.

6. La difesa, dal canto

suo, si è limitata a contestare la natura di documento nel senso dell’art. 251

CP dell’attestato di tiratura controllata, sottolineando che, nonostante lo

stesso sia stato rilasciato da un ente autonomo al di sopra delle parti,

all’origine vi è pur sempre un’autocertificazione, ovvero una dichiarazione

unilaterale e interessata.

Ha poi relativizzato, da un

lato, la portata del documento, destinato unicamente agli addetti ai lavori e

irrilevante per il prezzo delle inserzioni e, dall’altro lato, ha evidenziato

la debolezza del controllo, portando a titolo di esempio il fatto che il

revisore non si è accorto che l’impennata delle tirature durante il mese di

agosto 1994 non poteva essere plausibile, ritenuto che si trattava di un

periodo di vacanze.

In sostanza, difetterebbero gli

elementi particolarmente rigorosi esatti dalla giurisprudenza, affinché lo

scritto fornisca quelle garanzie oggettive di veridicità che lo qualificano

come documento.

7. L’art. 251 cifra 1 CP

prevede che chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di

una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un

documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma

autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio,

oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un

fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d’inganno, di un tale

documento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena

pecuniaria.

Tale norma non reprime solo la

falsificazione di un documento autentico (falso materiale), ma anche la

redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico). In

quest’ultimo caso nondimeno, la cosiddetta menzogna scritta (schriftliche Lüge) trascende in reato

solo ove, dal profilo oggettivo, il documento goda di particolare credibilità o

abbia un valore probatorio accresciuto. Non tutti gli scritti rientrano difatti

sotto l’art. 251 CP, ritenuto che deve trattarsi di un documento nel senso

dell’art. 110 cpv. 4 CP, ossia di uno scritto destinato e atto a provare un

fatto di portata giuridica, ciò che lo distingue appunto dalla menzogna

scritta. Il carattere probante del documento può risultare dalla legge (ad es.

il bilancio, il conto perdite e profitti, l’inventario; cfr. Corboz, in ZBJV, 131/1995, pag. 551),

come pure dalle circostanze concrete, dal senso o dalla natura del documento.

La distinzione

tra il falso intellettuale e la menzogna scritta non è di facile

determinazione. Con sentenza 117 IV 35 il Tribunale federale, modificando la

propria giurisprudenza, ha ritenuto che ove si tratti di falsità ideologica in

documenti l’art. 251 CP va applicato restrittivamente: può quindi ammettersi

che la “menzogna scritta” contenuta nel documento falso possieda un’accresciuta

capacità persuasiva solo se il documento presenta garanzie obiettive della

verità del suo contenuto. Una tale garanzia può risultare dalla missione

conferita all’autore del documento. La questione è in definitiva quella di

sapere se l’autore era investito di una missione di fiducia implicante un

dovere di oggettività. Ciò non è il caso quando l’autore difende semplicemente

i suoi interessi o quelli della persona che rappresenta in una situazione dove,

almeno potenzialmente, vi sono interessi opposti. È generalmente ammesso che

l’autore è investito di una missione di fiducia quando ha un dovere di

oggettività o di verifica, situazione che può risultare non solo dalla legge,

ma anche da uno stato di fatto, ritenuto che la missione di fiducia presuppone

che l’autore si trovi in una posizione neutra rispetto agli interessi che si

oppongono (cfr. Corboz, op. cit.,

pag. 571 e segg.).

L’infrazione è intenzionale;

l’intenzione deve portare su tutti gli elementi costitutivi dell’infrazione. Ciò

presuppone non solo che il comportamento dell’autore sia volontario, ma che

questi voglia o accetti che il documento contenga un’alterazione della verità e

abbia valore probante.

L’art. 251 CP esige inoltre un

dolo speciale che può alternativamente presentarsi sotto forma di un’intenzione

di nuocere oppure di ottenere un indebito vantaggio, nozione quest’ultima molto

ampia, ritenuto che lo stesso non deve essere necessariamente pecuniario, ma

può essere anche di altra natura e non richiede che l’autore sappia esattamente

in che cosa consista (cfr. Corboz,

Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, pag. 218, n. 171 e segg.,

con richiami di dottrina).

8. In concreto, come detto,

l’imputazione è quella di aver formato, per il tramite dell’autore

mediato __________, revisore della società __________ AG, l’attestato di tiratura

controllata per l’anno 1994 attestante una cifra di tirature maggiorata

rispetto a quella effettiva e quindi non corrispondente alla realtà. La fattispecie, di per sé non contestata,

ascritta all’imputato concerne quindi la redazione di un documento dal

contenuto inveritiero, ovvero di un falso ideologico o intellettuale.

L’atto emana

dall’Istituto di ricerca e studi sui media pubblicitari __________ AG, che tra

gli altri scopi sociali è formalmente incaricato del controllo delle tirature

in base al pto 1.3 delle “prescrizioni relative al controllo delle tirature __________

in Svizzera”, che definiscono la __________ AG come “istanza di controllo”

(cfr. doc. 2 allegato al verbale di interrogatorio 28 maggio 2004 __________,

pag. 2, secondo la quale le disposizioni contenute in detto

regolamento, prodotto nella versione 1° aprile 2001, erano già in vigore almeno

dal 1990). Ciò che caratterizza la __________ AG è il fatto che sia un istituto

neutro e indipendente, al di sopra delle parti, come asserito dalla stessa

difesa, senza scopo di lucro, “nata per desiderio degli editori e del

mercato pubblicitario poiché si voleva un’istituzione neutrale che certificasse

le tirature e che effettuasse sondaggi ecc. in modo uniforme e quindi

paragonabile” (cfr. verbale di interrogatorio 28 maggio 2004 __________, pag. 5).

Scopo, incontestato,

del controllo è quello di garantire che le tirature degli editori che fanno

capo a questo servizio, su mandato di fiducia, rispondano a criteri identici e

quindi comparabili. Non solo, anche le associazioni del ramo pubblicitario

menzionate nel regolamento, riconoscono ufficialmente le tirature controllate

dalla __________ AG come le sole facenti fede (pto 1.1). Tali risultanze - come

precisato dal Direttore dell’__________, __________, a testimonianza della loro

importanza - vengono pubblicate sulle testate, nel bollettino ufficiale __________

e nei documenti d’informazione destinati agli inserzionisti (cfr. verbale 7

giugno 2004, pag. 3).

La procedura

di controllo è eseguita secondo prescrizioni precise e prevede tra l’altro la

possibilità di opposizione/ricorso contro le decisioni prese nell’ambito del

regolamento. __________, collaboratrice presso l’Ufficio abbonamenti, ha, tra

l’altro, evidenziato che il controllo delle tirature da parte del revisore era

frutto di un lavoro serio, ricordando che per diverse ore questi faceva

controlli a campione e verificava tutte le cifre; verbale 2 aprile 2004, pag.

6).

Del resto, lo

stesso imputato ha affermato che nonostante l’introduzione del sistema dell’autocertificazione

nel 1989 “in Ticino vi è stata la particolarità che per richiesta congiunta

degli editori si continuasse con un controllo più minuzioso” (cfr. verbale

di interrogatorio 16 aprile 2004, pag. 3).

9. Orbene,

dalle circostanze che precedono risulta che la __________, proprio per il suo

carattere neutro e indipendente, è chiamata a eseguire la verifica delle

tirature in base a criteri identici, ampiamente regolamentati, ed è quindi

investita di una missione di fiducia che implica un obbligo di obiettività (ciò

che nella lingua tedesca si parifica alla posizione di quasi-garante); di qui

le garanzie oggettive sufficienti che qualificano a tutti gli effetti

l’attestato di tiratura controllata, ufficialmente riconosciuto da tutti e per

sua natura non soggetto a discussioni o a verifiche da parte dei destinatari,

come documento. In proposito, nulla muta il fatto che alla base vi sia un’autocertificazione

(ossia una dichiarazione unilaterale) dell’editore interessato, perché

quest’ultimo, facendo capo a tale istituto si impegna a sottoporsi al controllo

in base all’applicazione dei criteri sopramenzionati.

Non può essere

disatteso, a conferma della particolare credibilità attribuita all’attestato,

sulla base della missione di fiducia unanimemente attribuita e riconosciuta

alla __________ AG, che la posta, ai fini dell’applicazione delle tariffe

preferenziali di cui all’art. 15 della Legge sulle Poste (giusta il quale dalle

1'000 alle 40'000 tirature per edizione viene riconosciuta la sovvenzione

federale, mentre oltre tale cifra vi è la possibilità di un accordo diretto tra

l’editore e la posta), parifica la certificazione __________ all’autenticazione

notarile, raccomandando la collaborazione con la società, in quanto

organizzazione neutrale riconosciuta nel settore editoriale e specializzata

nelle autenticazioni.

L’importanza

dell’attestato emerge inoltre in modo indiscutibile dalle varie dichiarazioni

testimoniali agli atti, laddove il dato della tiratura è stato definito, in

generale, come uno degli elementi importanti per la scelta dell’inserzionista

(cfr. verbale 16 marzo 2004 __________, pag. 2) e per la determinazione del

prezzo dell’inserzione singola (cfr. verbale 31 marzo 2004 __________, pag. 2),

uno degli indici di salute della testata (cfr. verbale 16 marzo 2004 __________,

pag. 2), necessario per tenere testa alla concorrenza e non fine a sé stesso,

bensì utilizzato come mezzo per raggiungere uno scopo ben preciso, ossia trarre

il massimo profitto dal mercato pubblicitario (cfr. verbale 28 maggio 2004, __________,

pag. 5), come pure uno degli strumenti classici di lavoro per i media planer,

per cui si presume che sia conosciuto (cfr. verbale 27 aprile 2004 __________,

pag. 4). Le affermazioni di __________, direttore di __________ SA dal 2000 ed

ex-direttore della __________, riassumono bene la rilevanza dell’attestato,

laddove dichiara che: “In sostanza l’attestato __________ è, per l’editore,

una garanzia che porta sul mercato nel senso che può far valere che la sua

testata ha una tiratura che è stata controllata e certificata” (cfr.

verbale 31 marzo 2004, pag. 2).

__________,

editore de __________ e presidente dell’__________, prendendo posizione sulla

chiave di riparto al fondo TreTop (costituito dagli utili derivanti dal

contratto di collaborazione pubblicitaria concluso nel 1992 tra __________ SA e

i tre quotidiani ticinesi, in base al quale l’inserzionista paga una sola

tariffa vantaggiosa per effettuare un’inserzione sulle tre testate), ha

osservato che l’aumento della quota di partecipazione del __________ e de __________

nel periodo ‘94-‘96 (formalizzato nel ‘97) è stato ottenuto sulla base

soprattutto della certificazione __________ e della diffusione per Distretti

(cfr. verbale 13 aprile 2004, pag. 3). Non da ultimo, appare sintomatico il

fatto che l’imputato medesimo, non appena venivano resi noti i dati del

controllo, scrivesse un editoriale per commentare gli stessi (cfr. verbale 31

marzo 2004 __________, pag. 4). In definitiva, le critiche mosse dalla difesa

all’attendibilità del controllo e all’importanza del documento non meritano

protezione.

Dalle

considerazioni che precedono, si conclude che gli elementi costitutivi

oggettivi del reato di falsità in documenti sono dati, come pure

l’intenzionalità, ammessa dall’imputato. Quanto al dolo speciale dell’indebito

vantaggio, va detto che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale colui

che si rende colpevole di un falso in documenti non ricerca necessariamente un

vantaggio pecuniario diretto; quello che desidera è beneficiare – senza

diritto, quindi indebitamente – della forza probante accresciuta riconosciuta a

un tale documento, ciò che costituisce precisamente il bene giuridico protetto

dell’art. 251 CP (DTF 119 IV 234, consid. 2a).

Ne segue che

l’accusato deve essere riconosciuto autore colpevole di falsità in documenti.

Considerandi

II. Sulla

guida in stato di inattitudine e sull’infrazione alle norme della circolazione

stradale

10.

Il Procuratore pubblico

ha altresì considerato ACCU 1 autore colpevole di guida in stato di

inattitudine in relazione all’incidente della circolazione occorsogli il 7

aprile 2005, alle 22.55 circa, di ritorno da una cena di lavoro a Maienfeld

(GR), sull’autostrada A3 in direzione di Zurigo (zona __________), e meglio per

aver condotto l’autovettura BMW 520 D targata TI __________ in stato di

ubriachezza (alcolemia: min. 0,6 – max. 1,20 grammi per mille) e di

spossatezza, conclusione alla quale è giunto sulla scorta del referto peritale

rassegnato il 7 novembre 2006 dal dott. med. __________, sostituto capo

divisione del dipartimento di medicina del traffico dell’Istituto di medicina

legale dell’Università di Zurigo, incaricato con decreto 26 maggio 2006 di

accertare se la causa del sinistro era riconducibile a problemi cardiaci o ad

altri problemi di natura medica (cfr. AI 38, inc. 2005.3321).

Parallelamente al delitto di

cui sopra, l’accusa – ricostruendo la dinamica dell’incidente - ha pure

rimproverato all’imputato un’infrazione alle norme della circolazione per

avere, nello stato psico-fisico riferito, perso negligentemente la padronanza

di guida nell’effettuare una manovra di sorpasso del veicolo Alfa Romeo I, 166

3.0

V6 targata ZH __________ procedente nella sua stessa direzione di marcia,

urtando contro quest’ultimo sulla parte anteriore sinistra, indi, rettificando

bruscamente la direzione con conseguente sbandamento, colliso nuovamente contro

la vettura Alfa Romeo costringendola in tal modo a uscire di strada e a cozzare

violentemente contro l’adiacente guardrail, terminando a sua volta la

corsa sulla corsia di emergenza.

11.

La difesa ha anzitutto

sostenuto che la dinamica dell’incidente descritta nel decreto di accusa non è

corretta, non essendovi alcuna prova agli atti che vi siano state due

collisioni, in particolare non essendo su questo punto la perizia tecnica 8

maggio 2006 allestita dalla Polizia scientifica di Zurigo concludente. Donde

una violazione del principio accusatorio.

Parimenti il difensore ha

asserito che non vi è alcuna prova di un mancamento anche se lo stesso appare probabile,

tuttavia per effetto di una sincope diversa da quella analizzata dal perito

giudiziario, che permane comunque non dimostrabile. In proposito, ha

evidenziato che il perito giudiziario sarebbe partito da una premessa errata e

arbitraria circa la dinamica dell’incidente, dando per scontato, sulla base della

tesi accusatoria, che ci sono stati due contatti e concludendo con certezza per

l’esistenza di un mancamento, poiché l’imputato non avrebbe ricordato il primo

contatto precedente alla reazione di spavento; tuttavia, non essendovi alcun

riscontro agli atti di una doppia collisione, il ragionamento deduttivo del

perito non risulterebbe tutelabile.

Ha inoltre criticato la

reticenza del perito giudiziario nell’esaminare le sincopi, asserendo che

questi avrebbe erroneamente escluso un tipo di sincope di origine cardiaca,

legato alla malattia acuta ischemica coronarica che si è palesata nelle

settimane successive all’incidente di __________ (e meglio il 12 e 16 aprile

2005.

con due episodi di svenimento al termine di una riunione di commissione a

Palazzo federale a Berna, rispettivamente alla stazione di Lugano e con

un’improvvisa forte aritmia il 17 aprile 2005, a seguito della quale è stata

diagnosticata una parziale occlusione delle coronarie, con conseguente

intervento chirurgico, risolutore, del 19 aprile 2005) e di cui l’evento del 7

aprile 2005 potrebbe essere stato la prima manifestazione.

La difesa si è poi doluta del

fatto che la perizia giudiziaria, oltre a non vagliare sufficientemente le

diverse sincopi come probabili cause di un mancamento, non tiene nemmeno in

considerazione altri fattori, quali i numerosi chilometri percorsi abitualmente

dall’imputato, e conclude per una lacuna strutturale del ragionamento peritale,

che sarebbe incentrato su un’analisi della cause per esclusione, senza peraltro

argomentare la conclusione a cui giunge.

A sostegno della tesi di una probabile

sincope, come prima manifestazione di una grave malattia coronarica acuta, è

stata prodotta una perizia medica datata 18/30 dicembre 2006 allestita

congiuntamente dal PD dott. __________, Professore associato alla Cattedra di

cardiologia dell’Università di __________, Germania e Capo-servizio

responsabile del Servizio di scompenso cardiaco ed elettrofisiologia clinica

presso la __________ di __________, e dal dott. __________, Primario di

cardiologia presso gli Ospedali __________, __________, Italia (cfr. AI 54 inc.

2005.

).

Infine, a mente della difesa,

non si può neppure escludere che l’imputato abbia perso il controllo della

vettura a causa di una reazione spropositata di spavento, dopo aver omesso di

prestare per un attimo attenzione al veicolo che si trovava di fianco, così

come spontaneamente avanzato da un altro perito di parte, e meglio il Prof.

dott. med. __________, esperto nella ricerca medico-tossicologica, il quale ha

allestito una perizia tossicologica di data 3 marzo 2008 avente per oggetto le

affermazioni del perito giudiziario relative al colpo di sonno e agli effetti

dell’alcol.

Non essendo comprovato lo stato

di spossatezza, la difesa conclude per il proscioglimento, ad eccezione della

guida in stato di ebrietà, reato che va punito con una semplice contravvenzione

tenuto conto di un’alcolemia dello 0.6 grammi per mille più favorevole

all’imputato. Per il resto, sostiene che quest’ultimo non deve essere punito

per infrazione alle norme sulla circolazione stradale, perché la perdita di

padronanza è dovuta allo stato di spossatezza.

12.

Per quanto attiene alla

descrizione dell’incidente contenuta nel decreto di accusa (punto 3) occorre,

in effetti, rilevare che dagli atti non si riesce a trarre conferma di tale

dinamica. La perizia tecnica 8 maggio 2006 della Polizia scientifica di Zurigo

(cfr. AI 37, inc. 2005.3321), menziona unicamente un contatto di striscio

(“Erstkontakt als Streifkollision”, pag. 7 e 9) accertato tra la parte

anteriore sinistra dell’Alfa e la portiera posteriore destra della BMW, senza

aggiungere nulla e senza dire se vi sono stati altri contatti; questo anche

poiché, visto il tempo trascorso prima del sequestro dei veicoli che sono stati

recuperati presso ditte di rottamazione del Canton Zurigo e l’entità dei danni,

diverse loro parti non erano più disponibili.

La perizia dà quindi atto di un

contatto iniziale (o scatenante), rimanendo invece silente sulla questione di

sapere se in seguito ve ne sono stati altri. Tale questione può comunque

rimanere aperta, in quanto la dinamica dell’incidente è solo una conseguenza

del fatto rimprovero all’accusato (imputazione), ossia di aver perso la

padronanza dell’automezzo. Il numero di collisioni che ne è seguito è

ininfluente ai fini del giudizio su questa imputazione.

Si tratta per contro di

stabilire se il contatto tra le vetture è avvenuto prima della sbandata come

sostiene il decreto di accusa. Dall’esame delle testimonianze rilasciate a

caldo dai protagonisti, che appaiono le più precise, si evince che ciò non

sembra essere il caso.

In proposito, giova anzitutto

rilevare che la ricostruzione di cui al rapporto di polizia 8 aprile 2005 (cfr.

AI 2 inc. 2005.3321), frutto di un’interpretazione degli agenti, non può essere

ritenuta corretta.

A pag. 6 la

Polizia cantonale di Zurigo ha così descritto la dinamica dell’incidente: “Während

des Überholmanövers bemerkte __________, dass er nach rechts, nahe an das zu überholende

Fahrzeug von __________ geriet. Um eine seitliche Kollision zu verhindern, lenkte

er sein Fahrzeug nach links. Da er zu stark nach links korrigierte, musste er

anschliessend sofort wieder nach rechts lenken. Dabei geriet das Fahrzeug von __________

ins Schleudern, drehte sich um die eigene Achse und kollidierte mit dem korrekt

auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Alfa Romeo. Durch die Kollision wurden

beide Fahrzeuge nach rechts in die Aussenleitplanken geschleudert“.

Ora,

tale ricostruzione non appare plausibile, poiché la collisione non può essere

avvenuta dopo la rotazione sull’asse della BMW, caso contrario si sarebbero

toccate di striscio le rispettive parti sinistre dei veicoli; non è neppure

corretto affermare che stante la collisione entrambi i veicoli sono stati

proiettati a destra contro il guidovia, in quanto la BMW è stata catapultata

dapprima contro il terrapieno a sinistra per poi tornare a destra. Decisive

risultano essere le testimonianze rese a caldo dai protagonisti:

L’imputato ha

dichiarato che: “Plötzlich hatte ich das Gefühl, resp. erkannte ich, dass

ich mit meinem Fahrzeug zu nahe zur Fahrbahnmitte geriet. Ich näherte mich dem

Fahrzeugheck des Alfa Romeos. Deshalb steuerte ich nach links, vermutlich zu

brüsk, denn ich musste sofort wieder nach rechts korrigieren. Dabei geriet ich

auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und drehte mich um die eigene Achse.

Irgendwann während dem Schleudern kollidierte ich mit dem Personenwagen Alfa

Romeo, welcher auf dem rechten Fahrstreifen fuhr“ (cfr.

rapporto di polizia, pag. 7).

Dalle

predette affermazioni si evince, in sostanza, che egli si è accorto di essere troppo

vicino alla mezzeria (non è quindi il co-protagonista ad essersi spostato a

sinistra) e di avvicinarsi alla parte posteriore dell’Alfa Romeo (di modo che

non era ancora alla pari di quest’ultima); asserisce inoltre di avere

cominciato a sbandare dopo la sterzata intrapresa, verosimilmente troppo

brusca, per poi ruotare sull’asse. Precisa infine che durante lo sbandamento,

quindi prima di girarsi, ha colliso con l’altra vettura.

Dal canto suo,

__________ ha affermato che: “Ich erkannte, dass von hinten ein

Personenwagen auf dem Überholstreifen naht. Was genau passierte, kann ich nicht

sagen, jedenfalls kollidierte dieser Personenwagen seitlich mit uns. Ich kann

nicht sagen, ob dieser Personenwagen vor der Kollision schleuderte oder nicht. Nach

der seitlichen Kollision knallten wir mit leichter Verzögerung rechts in die

Leitplanken, wo wir auch zum Stillstand kamen” (cfr. rapporto di polizia,

pag. 8), senza accennare a una seconda collisione e senza invero contraddire la

versione dell’imputato, limitandosi a precisare che dopo la collisione - che

non può che essere l’ “Erstkontakt” descritto nella perizia tecnica 8 maggio

2006.

della Polizia scientifica – è andato a sbattere contro il guardrail.

In sostanza, l’accusato durante

il lungo sorpasso - da lui così definito - della vettura procedente a velocità

leggermente inferiore, ha improvvisamente sussultato, dopo avere avuto la

consapevolezza di essersi avvicinato troppo alla mezzeria e alla parte posteriore

dell’Alfa Romeo, per questo motivo ha sterzato, forse in modo troppo brusco, a

sinistra, per cui ha dovuto correggere la traiettoria a destra e, a causa

dell’asfalto bagnato, ha iniziato a sbandare; durante lo sbandamento ha urtato

la vettura del co-protagonista che è stata catapultata a destra, andando a

cozzare violentemente contro il guidovia, mentre la sua vettura, dopo essere

stata proiettata in direzione del terrapieno che divide le corsie

dell’autostrada (su due livelli in quel punto), ha subìto una rotazione

sull’asse ed è tornata a destra, finendo, a sua volta, la corsa contro il guidovia.

La diversa dinamica rispetto a

quella illustrata nel decreto di accusa, come rilevato correttamente

dall’accusa, non modifica tuttavia l’imputazione. All’accusato viene infatti

imputato di aver infranto la legge per aver guidato in stato di spossatezza e

di aver per questo motivo perso il controllo del veicolo.

Se, a causa della perdita di

padronanza di guida, vi siano state una, due o più collisioni tra i veicoli è

per contro una questione irrilevante ai fini della qualifica giuridica della

fattispecie. Ne segue che non vi è alcuna violazione del principio accusatorio.

13.

Occorre a questo punto

chiarire il motivo per cui l’imputato si è spostato verso il centro della

carreggiata e si è avvicinato troppo all’Alfa Romeo.

Per l’accusa, come detto, sulla

base delle risultanze della perizia 7 novembre 2006 allestita dal dott. __________,

vi è stata una limitazione della capacità di percezione e di memoria di diversi

secondi, concetto che i periti di parte dott. __________ e dott. __________

hanno definito come una perdita di vigilanza di durata imprecisata (cfr.

perizia 16/30 dicembre 2006, pag. 1; breve mancamento per il teste Prof. dott.

med. __________; cfr. verbale 27 giugno 2005, pag. 3). Secondo la difesa il

perito giungerebbe a questa conclusione partendo dalla premessa sbagliata di

una collisione con l’Alfa Romeo precedente alla reazione di spavento che ha

portato l’accusato alla brusca manovra.

Tale considerazione non è

tuttavia corretta, atteso che la perizia - che riporta fedelmente le

considerazioni espresse dall’imputato in occasione del colloquio strutturato

con il dott. __________ avvenuto il 28 settembre 2006 - illustra esattamente il

contrario, laddove leggesi a pag. 4 che:

“Plötzlich

sei er aufgeschreckt und habe die ‘Vision’ gehabt, dass er viel zu nahe am

anderen Fahrzeug, d.h. viel zu weit rechts, gekommen sei. Er habe sofort

Gegensteuer gegeben und sei dadurch ins Schleudern geraten, daraufhin (a seguito di ciò, ndr) habe sich der Unfall ereignet“.

Sulla

scorta di tali affermazioni il perito ha quindi dedotto quanto segue:

“Es muss

daher davon ausgegangen werden, dass Herr __________ für die Zeit von mehreren

Sekunden (trattandosi, come riferito dall’imputato,

di un lungo sorpasso, atteso che l’altra vettura procedeva a velocità solo leggermente

inferiore, ndr) vor dem ‘Aufschrecken’ oder dem Erkennen, dass er viel zu

weit rechts war, in seiner Wahrnehmungsfähigkeit und in seiner

Erinnerungsfähigkeit eingeschränkt war“ (perizia, pag. 9).

In

definitiva, le conclusioni alle quali è giunto il perito si fondano sulle

dichiarazioni dell’accusato medesimo (conformi, del resto, a quanto emerso

durante l’interrogatorio successivo ai fatti), dalle quali si desume che egli

non si è accorto con sufficiente anticipo che si stava spostando a destra per

poter tempestivamente correggere la traiettoria. Partendo da questo presupposto

egli ha quindi proceduto a un ragionamento deduttivo volto a individuare la

causa del mancamento. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa,

l’approccio risulta essere del tutto sostenibile, come pure la conclusione alla

quale è giunto, ossia il colpo di sonno.

14.

Ciò posto, va detto che

il perito giudiziario non si è limitato a un’analisi per esclusione delle cause

dell’incidente, come gli è stato rimproverato dalla difesa, ma ha anche

spiegato compiutamente perché la soluzione del “colpo di sonno” appariva

corretta, fornendo in proposito argomentazioni convincenti ed estremamente

lineari, che resistono saldamente, come si vedrà in seguito, alle censure dei

periti della difesa.

A sostegno della sua conclusione,

il perito ha evidenziato come in occasione dell’incidente di __________ non vi

sono stati sintomi particolari prima del mancamento, né tanto meno un

rilassamento muscolare, tant’è vero che dopo il sussulto l’accusato era immediatamente

orientato e reattivo, situazione che non poteva prodursi nel caso di una breve

perdita di coscienza causata da una sincope neurocardiogena (come quella

supposta nella diagnosi del dott. __________ del “__________Spital” in

occasione dell’episodio del 12 aprile 2005 a Berna), poiché si tratta di una

irregolarità della circolazione sanguigna con conseguente diminuzione

dell’irrorazione di sangue nel cervello, preceduta obbligatoriamente da sintomi

quali nausea, vertigini, senso di debolezza ecc.

Allo stesso modo, il perito ha

ritenuto totalmente inverosimile una perdita di coscienza dovuta a un disturbo

del ritmo cardiaco, soffermandosi in particolare sulla tachicardia,

caratterizzata dall’aumento della frequenza dei battiti oltre i valori normali

(rilevata il 17 aprile 2005 all’Ospedale civico di Lugano e a partire dalla

quale il Prof. dott. __________, Direttore sanitario della __________ di __________

- che si è occupato in prima persona dell’imputato, disponendo il suo

trasferimento alla predetta struttura - ha ipotizzato che l’incidente di __________

potesse essere stato causato da un malessere di origine cardiaca), perché tale

disturbo avrebbe presentato determinati sintomi, seppur di breve durata, quali

capogiro, sensazione di “andare via”, disturbi della vista, vedere nero e, in

taluni casi, vedere bianco davanti agli occhi, oltre a palpitazioni o a un

senso di oppressione a livello del petto; tale anomalia del ritmo cardiaco

comporterebbe altresì una perdita di postura o un rilassamento della

muscolatura per il fatto che vi è un afflusso insufficiente di sangue nel

cervello, ciò che necessita di una fase di “riorientamento” durante la quale,

nella maggior parte dei casi, vi è un’incapacità di agire e di reagire di

alcuni secondi (cfr. perizia, pag. 10).

Per contrastare questa

conclusione la difesa ha fatto ricorso, come detto, a due emeriti cardiologi, e

meglio al dott. __________ e al dott. __________, i quali hanno rimproverato al

perito giudiziario di avere omesso di considerare un’ulteriore variante di

sincope, quella cardiaca, associata a una sincope riflessogena, con

caratteristiche simili al colpo di sonno, senza sintomi pregressi (prodromi),

né successivi (reliquati, tra i quali rientra pure la perdita di postura). In

proposito, in sede di istruttoria dibattimentale, il dott. __________ ha

precisato trattarsi di una sincope particolare che si manifesta in presenza di

una malattia coronarica. Non può essere disatteso che in questa conclusione i

periti sono stati facilitati dalle sfortunate circostanze successive al

sinistro, quando l’accusato ha manifestato la malattia al cuore, per la quale

ha dovuto essere operato.

15.

Occorre pertanto

stabilire se da queste circostanze si può concludere - seguendo il ragionamento

induttivo adottato dai due cardiologi - che già il 7 aprile 2005 la malattia ha

causato una sincope.

Ora, appare evidente che per

confutare la conclusione del perito giudiziario i periti di parte non potevano

che fare appello al tipo di sincope surriferito, poiché è l’unico (a differenza

della sincope neurocardiogena) che non presenta né prodromi, né reliquati, alla

stregua di un colpo di sonno, al quale viene paragonata. I periti di parte

hanno altresì precisato che si tratta di una sincope che si manifesta a maggior

ragione e in particolar modo quando l’anamnesi presenta per lungo tempo episodi

di sincope neurocardiogena. Per questo motivo essi hanno posto a fondamento

della loro analisi una predisposizione dell’accusato alla sincope alla luce di

una lunghissima serie di sincopi desunta, a loro dire, dai suoi dati

anamnestici, prova ne sia che su quasi tutte le pagine della perizia ne è fatta

menzione, ad esempio laddove leggesi che:

- a pag. 10: “Come sarà

discusso successivamente, è importante sottolineare il dato anamnestico di

sincopi recidivanti, tipico delle sincopi neurocardiogene, che invece è stato

tralasciato o addirittura negato dal Dr. med. __________. Infatti questo

elemento indica un particolare habitus biologico, una predisposizione di uno

specifico paziente a ripresentare in occasioni diverse ed attraverso anche

meccanismi diversi una perdita transitoria di coscienza. Questa labilità cardiocircolatoria

non si esaurisce nel tempo”;

- a pag. 14: “Infatti è

oltremodo evidente che il sig. __________ presentava un habitus, quindi una

predisposizione alla sincope, come riportato frequentemente nell’anamnesi

patologica remota: sincopi recidivanti in età giovanile”;

- a pag. 15: “È possibile

quindi ben legare l’anamnesi patologica remota del Sig. __________

caratterizzata da sincopi neurocardiogene recidivanti, con i fatti più

recenti”.

Sennonché, dagli atti,

segnatamente dalle cartelle mediche dell’imputato e dalle sue stesse

dichiarazioni, ribadite in sede di istruttoria dibattimentale, non vi è alcun

riscontro di simili episodi recidivanti; del resto, il dott. __________, messo

alle strette di fronte alla mancanza di risultanze a suffragio di questa

circostanza non ha saputo precisare sufficientemente l’origine delle sue

affermazioni.

Sviluppando la loro tesi i

periti di parte giungono, a pag. 16 del referto, alla seguente conclusione: “L’insieme

dei quadri clinici e sintomatologici che nel tempo si sono susseguiti a partire

dal 7 Aprile 2005 mostra la grande varietà di presentazione della sincope per

aritmie e/o ischemia miocardica acuta, ma tutte accomunate da tre elementi

fondamentali: l’inizio e la remissione improvvisa, l’assenza di aure o segni

prodromici, il perfetto stato di coscienza e la ripresa del tono muscolare

immediatamente dopo l’accaduto. In tutte e quattro le circostanze, 7-12-16-17

Aprile 2005, questi criteri clinici sono stati rispettati e portano a

concludere dell’univocità del quadro sintomatologico ed eventualmente, viste le

conseguenze cliniche, ad un aggravamento della malattia”.

In sostanza, a detta dei

periti, considerato che negli episodi del 12-16-17 aprile 2005 non vi sarebbero

stati aure o segni prodromici e reliquati, analogamente a quanto successo il 7

aprile 2005 a __________, apparirebbe altamente probabile l’ipotesi della

sincope cardiaca, che, come detto, si manifesta in presenza di una malattia

coronarica come quella diagnosticata all’accusato a seguito dell’ultimo

episodio e che può essere caratterizzata, in taluni casi, dall’assenza di

prodromi e reliquati, guarda caso unica variante che poteva contraddire la

conclusione del dott. __________.

Tuttavia, una volta di più, le

emergenze processuali mostrano ben altro quadro. Dalle precise considerazioni

espresse dall’imputato dinanzi al perito giudiziario, si evince infatti che:

- il 12 aprile 2005, al

termine della sessione commissionale a Berna, oltre alle vertigini, egli ha avvertito

una sensazione strana che partiva dall’addome, poi ha percepito un “bianco”

davanti agli occhi e ha perso conoscenza per alcuni secondi, con contestuale rilassamento

muscolare;

- il 14 aprile 2005, mentre

saliva dei gradini alla stazione di Lugano, ha percepito una certa debolezza,

accompagnata da difficoltà di deambulazione e ha provato una sensazione di

oppressione, prima di svenire e cadere, ritrovandosi ai piedi della scalinata;

- il 17 aprile 2005, mentre

si trovava ricoverato all’Ospedale civico di Lugano, sotto monitoraggio, a

seguito della caduta alla stazione, ha provato un breve stordimento (sensazione

di “testa vuota”) passando dalla posizione supina alla posizione seduta;

Orbene, non v’è chi non veda

come vi siano delle chiare contraddizioni tra i fatti accertati sulla base

delle risultanze processuali (segnatamente delle dichiarazioni dello stesso

imputato) e l’assunto dei periti di parte.

Di conseguenza, la perizia

della difesa non è atta a far sorgere un ragionevole dubbio che i fatti di __________

siano stati causati da una sincope e la perizia giudiziaria, che conclude per

il colpo di sonno, mantiene la sua piena validità.

16.

In proposito, va rilevato

che l’accusato si trovava in una particolare situazione di rischio per i diversi

fattori illustrati dal dott. __________ ed emersi anche durante l’istruttoria

dibattimentale, quali la giornata intensa e faticosa (caratterizzata da una

prima trasferta di 2 ore e 45 minuti dal Ticino a Berna, una seduta a Palazzo

federale piuttosto laboriosa con una breve pausa a mezzogiorno; una seconda

trasferta di 2 ore e mezzo circa da Berna a Maienfeld, seguita da una lauta

cena di lavoro, con un’animata discussione, durata 3 ore, durante la quale ha

bevuto un bianco e quattro bicchieri di rosso; infine, alle 22-22.10, il

rientro, da solo, a Berna, con la radio spenta); il fatto che era alla guida da

circa 50 minuti (100 km), di notte, con inserito il sistema di impostazione

automatica della velocità (tempomat) e che stava percorrendo un lungo

tratto autostradale rettilineo, senza illuminazione; il traffico scarso, la

pioggerella regolare e, non da ultimo, la concentrazione non trascurabile di

alcool nel sangue, il cui effetto, a detta del perito, rende per sé solo particolarmente

difficile il riconoscimento di uno stato di sonnolenza o di spossatezza e in

taluni casi lo impedisce. A ciò aggiungasi che il fatto che alla partenza da

Maienfeld l’imputato, a suo dire, non si sentisse ancora particolarmente stanco

può essere spiegato con l’intensa discussione avuta durante la cena e appena

conclusasi, che lo aveva mantenuto vigile e gli aveva dato una carica emotiva

importante.

Tuttavia, dopo aver

guidato per oltre 50 minuti su un tratto autostradale monotono e a lui

conosciuto (che non richiedeva pertanto un grado di attenzione particolare),

v’è da credere che l’effetto dell’adrenalina sia andato scemando, lasciando

spazio al rilassamento e alla stanchezza accumulata durante la giornata. Da qui

il breve colpo di sonno al volante.

17.

Tal conclusione, non muta

neppure dopo aver esaminato la perizia tossicologica allestita dal Prof. dott.

med. __________, il quale, come detto, ha ipotizzato che l’incidente potesse essere

frutto della reazione di spavento di fronte alla situazione critica in cui si

era venuto a trovare l’imputato data la vicinanza con l’altra vettura. Se non

che il perito non circostanzia ulteriormente la propria ipotesi e, soprattutto,

si guarda bene dal spiegare per quale motivo l’accusato è venuto a trovarsi in

questa situazione critica. Relativamente al grado di alcolemia, il perito si

dilunga poi in aspetti teorici, senza però escludere che l’alcool abbia potuto

contribuire a provocare la sonnolenza e, soprattutto, senza confrontarsi con

l’affermazione del perito giudiziario per cui l’alcool inibisce fortemente la

riconoscibilità della sonnolenza e degli altri segni premonitori del colpo di

sonno.

In conclusione, l’accusato deve

essere riconosciuto autore colpevole di guida in stato di inattitudine, sia per

spossatezza, sia per il tenore di alcool che è stato accertato con gli usuali

esami e che non è stato contestato.

18.

Per quanto attiene

all’infrazione alle norme della circolazione, consistente nella perdita di

padronanza di guida, va detto che la stessa è dovuta allo stato di spossatezza

e non all’alcool, il quale ha semmai contribuito, stante il suo effetto induttore,

a provocare la sonnolenza.

Ciò posto, laddove, come in

concreto, la perdita di padronanza sia da ricondurre esclusivamente allo stato

di inattitudine vi è concorso imperfetto e il reato di infrazione alla LCStr è

assorbito dall’art. 91 LCStr (cfr. Jeanneret,

Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berna 2007, n.

93.

ad art. 90 LCStr e riferimenti).

III. Sulla commisurazione

della pena e sulla revoca della sospensione condizionale concessa alla

precedente condanna

19.

In applicazione della

pena, con decreto di accusa del 4 giugno 2007, il magistrato inquirente ha

proposto la condanna dell’imputato a una pena pecuniaria di fr. 21'600.-,

corrispondente a 60 aliquote giornaliere da fr. 360.- ciascuna, sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni, alla multa di fr.

3'000.- e al pagamento degli oneri processuali.

L’accusa ha inoltre postulato

la revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15

giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dall’Untersuchungsrichteramt

III Bern-Mittelland il 29 ottobre 2001.

20.

La difesa, nella denegata

ipotesi in cui l’imputato fosse riconosciuto colpevole dei reati imputatigli,

ha comunque chiesto la non revoca della precedente condanna, considerato che

con la rinuncia spontanea alla patente - avvenuta all’indomani dei fatti di __________

- vi è da attendersi che l’imputato non commetta altre infrazioni. Sottolinea

che tale misura è sproporzionata e in netto contrasto con lo spirito della

nuova parte generale del Codice penale, che ha relegato la pena detentiva al

rango di ultima ratio in caso di prognosi infausta e, inoltre, laddove

vi è da attendersi che una pena pecuniaria non venga pagata.

In via ancor più

subordinata la difesa ha chiesto che venga semmai pronunciata una pena

pecuniaria unica.

21.

Giusta l’art. 47 CP il

giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita

anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che la stessa avrà

sulla sua vita (cpv. 1). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o

esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità

dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione

delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che il reo aveva

di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2). Occorre altresì stabilire

se l’accusato può beneficiare, come richiesto dalla difesa, dell’attenuante

specifica del lungo tempo trascorso nel senso dell’art. 48 lett. e CP per

quanto concerne il reato di falsità in documenti.

In concreto, non può essere

disatteso che le circostanze di tempo relative alla prima imputazione risalgono

al 1995, ossia tredici anni or sono, per cui ben si giustifica di applicare

l’attenuante specifica del lungo tempo trascorso. A favore dell’imputato vi è

inoltre il fatto che non ha tratto un beneficio personale dalla creazione del

falso documento. Aggiungasi che con la riconsegna spontanea della licenza di

condurre a tempo indeterminato, dimostra di aver compreso la gravità di certi

comportamenti.

A suo carico vi è precisamente

la gravità del reato di falsità in documenti, che presuppone intenzionalità,

ritenuto come l’autore voglia o accetti l’idea di trarre in inganno qualcuno

attraverso il documento falso, come pure la gravità insita nella guida in stato

di spossatezza. In effetti, simile comportamento crea una situazione di enorme

pericolo per l’interessato e per gli altri utenti della strada, che nel caso di

specie è sfociata in un incidente risoltosi con soli danni materiali, peraltro ingenti,

che avrebbe potuto avere conseguenze nefaste.

Da ultimo, gioca chiaramente a suo

sfavore la recidiva plurima e per di più specifica in ambito di circolazione

stradale (e meglio il 17 settembre 2001, per guida nonostante la revoca della

licenza di condurre, guida in stato di ebrietà ed eccesso di velocità e il 24

aprile 2003, per guida nonostante la revoca ed eccesso di velocità).

Tutto ben ponderato, la pena

pecuniaria di 60 aliquote giornaliere proposta dal Procuratore pubblico appare

confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa e

rettamente commisurata al grado di colpa.

Quo all’ammontare della singola

aliquota, alla luce degli accertamenti economici e personali effettuati (cfr.

situazione patrimoniale dell’accusato agli atti e verificata in aula), questo

giudice fissa lo stesso in fr. 480.- (anziché

fr. 360.- proposti nel decreto di accusa, poiché tale cifra non tiene conto del

fatto che il reddito raggruppato contemplato nei dati fiscali è prevalentemente

di pertinenza dell’imputato e non della moglie), per un totale di fr. 28'800.-.

Non vi è alcun motivo per non

concedere la sospensione condizionale della pena pecuniaria, ritenuto tuttavia

che il periodo di prova deve essere quello massimo previsto dalla legge (art.

44.

cpv. 1 CP), ossia cinque anni, dati i precedenti già menzionati. Alla pena

pecuniaria sospesa va aggiunta la multa effettiva di fr. 3'000.-, in

applicazione dell’art. 42 cpv. 4 CP e in considerazione del fatto che

l’infrazione di guida in stato di ebrietà non qualificata costituisce una

contravvenzione, passibile della sola multa ex art. 103 CP.

22.

In merito alla revoca del

beneficio della sospensione condizionale, va detto che per l’art. 46 CP se,

durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e

vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca

la sospensione condizionale; egli può modificare il genere della pena per

pronunciare nell’ambito della nuova pena una pena unica in applicazione

analogica dell’articolo 49; può tuttavia pronunciare una pena detentiva senza

condizionale soltanto se la pena unica è di almeno sei mesi o se risultano

adempiute le condizioni di cui all’articolo 41 (cpv. 1). Se non vi è

d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla

revoca (cpv. 2 prima frase).

Secondo la nuova parte generale

del Codice penale in vigore dal 1° gennaio 2007 - manifestamente più favorevole

al condannato in materia di revoca rispetto al vecchio diritto - in caso di

recidiva occorre formulare una nuova prognosi. Con la normativa anteriore la

revoca era invece predominante, poiché si riteneva che l’interessato avesse

tradito la fiducia in lui riposta.

Questo concetto è stato ora

abbandonato, lasciando spazio a una sorta di “clausola della seconda chance”

che impone al giudice di rinunciare alla revoca, ancorché le condizioni di

quest’ultima siano adempiute con il fatto stesso della recidiva, se non vi è da

attendersi che commetterà nuovi reati (cfr. Roth,

Nouveau droit des sanctions: premier examen de quelques points sensibles, in

RPS Tomo 121 - 2003, pag. 11), ovvero se non sussiste alcuna prognosi

sfavorevole (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 1998 n. 98.038,

pag. 72).

In altri termini, occorre in

concreto determinare se per trattenere l’imputato dal delinquere, segnatamente

nell’ambito della legislazione sulla circolazione stradale, è necessario

revocare la condizionale.

In proposito, è di fondamentale

importanza il fatto che egli si sia impegnato - dopo aver spontaneamente

consegnato a tempo indeterminato la licenza di condurre alla Sezione della

circolazione, all’indomani dei fatti di __________ - a non più farne richiesta

perlomeno a breve e medio termine, organizzando la sua vita privata e

professionale in modo tale da non dover guidare. Si noti che sotto l’egida del

vecchio diritto la rinuncia definitiva alla patente permetteva, anche in caso

di recidiva, di formulare una prognosi particolarmente favorevole (cfr. Trechsel, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurigo 1997, n. 17a ad art. 41, considerazione

relativa alla sospensione condizionale della pena, ma applicabile analogamente all’esame

della revoca di tale beneficio). In effetti, uno che non guida non può

infrangere la LCStr.

È ben vero che l’imputato -

comunque sia prima dei fatti qui posti a giudizio - si è messo in due occasioni

alla guida in dispregio del provvedimento di revoca adottato nei suoi confronti;

tuttavia, non può essere disatteso che su di lui incombe la pena inflitta con

l’odierna sentenza. È altresì vero che la mera assicurazione non basta in

genere per formulare una prognosi favorevole, poiché l’interessato il giorno

seguente la sentenza potrebbe venire meno all’impegno assunto e pretendere la

patente (cfr. DTF 100 IV 132, in cui l’autore aveva asserito di voler

rinunciare a guidare, senza aver mai fatto parte di questa volontà in modo

duraturo all’autorità amministrativa).

Occorrono quindi ulteriori

garanzie.

Nella fattispecie concreta,

contrariamente a quanto ritenuto dal Procuratore pubblico, grazie al fatto che

l’imputato ha rinunciato spontaneamente da tre anni alla licenza di condurre e,

soprattutto, al fatto che nella particolare posizione istituzionale in cui si

trova ha espresso il suo impegno pubblicamente, si può considerare

sufficientemente attendibile che egli manterrà quanto promesso. D’altronde, mal

si vede come egli potrebbe affrontare l’opinione pubblica se venisse meno

all’impegno assunto. Di conseguenza, a mente dello scrivente giudice, a queste

condizioni si può prescindere dalla revoca.

23.

Per quanto attiene alla

confisca - non contestata - della documentazione sequestrata il 24 marzo 2004

presso il __________, si osserva che trattandosi di documentazione contenente

indicazioni errate che sono servite per la commissione del reato, la misura

appare giustificata. Quo alla distruzione di tale documentazione, la stessa va

pure ammessa, ritenuto che deve tuttavia essere differita sino al termine del

procedimento nei confronti di __________, in quanto potrebbe essere necessaria

in quel contesto.

visti gli art. 34, 42, 46, 47, 48,

49, 69, 251 cifra 1 CP; 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34

cpv. 4, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 prima frase LCStr, 2 cpv. 1 e 2 ONC, 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di falsità in

documenti e guida in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1755/2007 del 4 giugno 2007,

ritenuto che il reato di infrazione alle norme della circolazione è assorbito

da quello di guida in stato di inattitudine.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 60

(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 480.- (quattrocentoottanta), per un

totale di fr. 28'800.- (ventottomilaottocento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque)

anni.

2.

alla multa di

fr. 3'000.- (tremila);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 30 (trenta) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 12'020.-

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata

nei suoi confronti dall’Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland il

29.10.2001

ordina la confisca e, dopo la

crescita in giudicato del procedimento nei confronti di __________, la

distruzione della documentazione contabile falsa (tabulati, pezze

giustificative ecc.) sequestrata presso il __________ il 24.03.2004.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1,

fr. 3'000.- multa

fr. 400.- tassa

di giustizia

fr. 11'500.- spese

giudiziarie

fr. 120.- testi

fr. 15'020.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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