10.2007.259
Circolazione in stato di ebrietà (alcolemia min. 1.17 - max. 1.50 grammi per mille)
17 dicembre 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2007.259
Data decisione, Autorità:
17.12.2007, PRPEN
Titolo:
Circolazione in stato di ebrietà (alcolemia min. 1.17 - max. 1.50 grammi per mille)
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
art. 91 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2007.259
DA
1849/2007
Bellinzona
17 dicembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in
qualità di Segretaria, per giudicare
ACCU 1
difeso da: Avv. DI 1
prevenuto
colpevole di guida in stato di inattitudine,
per
aver condotto il motoveicolo Yamaha targato __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.17 - max. 1.50 grammi per mille);
fatti avvenuti
a __________ il __________;
reato previsto
dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;
perseguito con
decreto d’accusa del 11 giugno 2007 n. 1849/2007 del che propone la condanna:
Fatti
1. Alla
pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 150.--
(centocinquanta) ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi
fr. 9'000.-- (novemila). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'000.-- (mille) ritenuto che in caso di mancato pagamento,
sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2
CPS).
3.
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
detentiva di 10 (dieci) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi
confronti dal Ministero Pubblico il __________ (art. 46 cpv. 1 CPS).
4.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese
giudiziarie di fr. 300.-- (trecento).
5.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso
il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 20 giugno 2007 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 17 dicembre 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente
ed il difensore, avv. DI 1;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale sostanzialmente non contesta i fatti, postulando la
sospensione condizionale della pena ed il mantenimento della sospensione
condizionale della pena precedentemente sospesa;
sentito da
ultimo l'accusato, che si dichiara colpevole e pentito;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1 autore colpevole di
guida in stato di inattitudine, per i fatti descritti nel decreto d’accusa a
suo carico?
2.
In caso di risposta affermativa, quale dev’essere la pena?
3.
L’eventuale condanna dev’essere posta al beneficio della sospensione
condizionale e se sì per quale periodo di prova?
4.
Dev’essere revocato il beneficio della sospensione condizionale della
pena detentiva di 10 giorni precedentemente comminata e decretata dal Ministero
Pubblico il __________?
5.
A chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
artt. 91 cpv. 1 LCS; 42 e segg. CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU
1.
autore
colpevole di guida in stato di inattitudine, ex art. 91 cpv. 1 LCS, per i fatti
compiuti nelle circostanze descritte nel DA 1849/2007;
condanna ACCU
1.
1.
Alla pena
pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 150.00
(centocinquanta), per un totale di fr. 7'500.00 (settemilacinquecento).
§
L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4
(quattro) anni.
2.
Alla
multa di fr. 1'000.00 (mille).
§
In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.00.
non
revoca il beneficio della sospensione condizionale
concesso alla pena detentiva di 10 giorni ai sensi del vCP decretata nei suoi
confronti dal Ministero Pubblico il __________, ma prolunga di 1 (uno) anno il
periodo di prova ivi stabilito;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 400.00 spese
giudiziarie
fr. 0.00 spese
di inchiesta
fr. 0.00 testi
fr. 1700.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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