10.2007.260
Tacciare di vecchia strega una persona, dopo essere entrato indebitamente nella sua abitazione, scavalcando dapprima la ringhiera a confine, attraversando poi il giardino ed infine penetrando nel salo
11 dicembre 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2007.260
Data decisione, Autorità:
11.12.2007, PRPEN
Titolo:
Tacciare di vecchia strega una persona, dopo essere entrato indebitamente nella sua abitazione, scavalcando dapprima la ringhiera a confine, attraversando poi il giardino ed infine penetrando nel salotto da una porta finestra
INGIURIA
VIOLAZIONE DI DOMICILIO
art. 177 CPS
art. 186 CPS
LESA 1
Incarto
n.
10.2007.260
DA
2002/2007
Bellinzona
11
dicembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di 1. ingiuria,
per avere, a __________ il
31 ottobre 2006, offeso l’onore di LESA 1 tacciandola di “vecchia strega”;
2. violazione di domicilio,
per essere, a __________
il 31 ottobre 2006, indebitamente entrato nell’abitazione di LESA 1, contro la
volontà dell’avente diritto, scavalcando dapprima la ringhiera a confine con la
sua proprietà, entrando poi nel giardino della querelante e, quindi, nel
salotto dell’abitazione passando per la porta finestra aperta;
reati previsti dagli art. 177 e
186 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 18 giugno
2007 n. 2002/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
600.-- (seicento), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 120.--
(centoventi) (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 400.--
(quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2
CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 19 giugno 2007 dall’accusato;
indetto il dibattimento 11 dicembre 2007,
al quale ha partecipato unicamente l’accusato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale chiede di
essere prosciolto sia dal reato di ingiuria in applicazione dell’art. 177 cpv.
2 CPS, sia da quello di violazione di domicilio, ritenuto che non si è
introdotto indebitamente nella proprietà della parte lesa, in quanto vi era un
tacito accordo in passato in tal senso e non è stato respinto;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Ingiuria,
1.2. Violazione
di domicilio,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 177 e 186 vCPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. ingiuria, art. 177 vCPS,
Considerandi
2.
violazione di domicilio,
art. 186 vCPS,
per i fatti compiuti a __________
il 31 ottobre 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
2002/2007 del 18 giugno 2007;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 400.--
(quattrocento);
1.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
respinge la richiesta di ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 400.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 650.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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