10.2007.264
Omettere di dare precedenza
5 maggio 2008Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2007.264
Data decisione, Autorità:
05.05.2008, PRPEN
Titolo:
Omettere di dare precedenza
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2007.264
DA
1936/2007
Bellinzona
5
maggio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in
qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1;
prevenuto
colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione;
per
avere, alla guida del veicolo SMART targato __________, violato gravemente le
norme della circolazione stradale cagionando un serio pericolo per la sicurezza
altrui rispettivamente assunto tale rischio e meglio, per avere, a __________,
proveniente da via __________, all’altezza dell’intersezione con via __________
__________, nell’immettersi per svoltare a sinistra in direzione di __________,
omesso, al dare la precedenza, di prestare la dovuta attenzione al traffico
proveniente in senso contrario, non avvedendosi pertanto del sopraggiungente
motoveicolo Husqvarna targato __________, condotto da CIVI 1, con la
conseguenza che questi non riuscì a frenare per tempo, collidendo contro la
fiancata sinistra del veicolo e rovinando in seguito a terra, riportando le
lesioni descritte nel certificato medico agli atti di data __________
dell’Ospedale Regionale di __________ __________;
Fatti
avvenuti il __________ a __________;
reato previsto dall'art.
90 cifra 2 LCStr;
perseguito con
decreto d’accusa n. 1936/2007 di data 18 giugno 2007 della AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla
pena pecuniaria di fr. 6'400.00 (seimilaquattrocento) corrispondente a 40
(quaranta) aliquote da fr. 160.00 (centosessanta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla
multa di fr. 800.00 (ottocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 8.
3.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese
giudiziarie di fr. 1'000.00 (mille).
4.
La
parte civile è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente natura.
5.
Ordina
il dissequestro del motoveicolo HUSQVARNA targata __________6.
La
condanna verrà iscritta a casellario.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 20 giugno 2007 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 5 maggio 2008, al quale hanno preso parte l’accusato e la
patrocinatrice della parte civile, mentre la Sostituto Procuratore pubblico ha
rinunciato ad intervenire;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1.
È
l’accusato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione
per i fatti descritti nel decreto d’accusa?
2.
In
caso di risposta affermativa, quale dev’essere la pena?
3.
L’eventuale
pena può essere posta al beneficio della sospensione condizionale?
4.
A
chi devono essere caricate le tasse e le spese?
5.
Devono
essere accolte le pretese di parte civile?
6.
Dev’essere
confermato il dissequestro del motoveicolo coinvolto nell’incidente?
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
artt. 90 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU
1,
autore
colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2
LCStr per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
1936/2007 del 18 giugno 2007.
Condanna ACCU
1.
1.
alla
pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 140.00
(centoquaranta), per un totale di fr. 700.00 (settecento);
§ l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla
multa di fr. 600.00 (seicento);
§ in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al
pagamento di 9/10 della tassa e delle spese giudiziarie (di 1/10 a carico dello
Stato), ammontanti a complessivi fr. 1'200.00.
Rinvia le
eventuali pretese di parte civile al competente foro civile.
Ordina il
dissequestro del motoveicolo HUSQVARNA targato __________
Comunica che
la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo Giudice,
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il
termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la
motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione
della circolazione stradale, Camorino
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza
è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1:
fr. 600.00 multa
fr.
135.00
tassa
di giustizia
fr. 945.00 spese giudiziarie
ccccccccccccccc
fr. 1080.00 totale
a
carico dello Stato:
fr.
15.00
tassa
di giustizia
fr. 105.00 spese giudiziarie
ccccccccccccccc
fr. 120.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster