10.2007.265
Condurre un'autovettura essendo in stato di ubriachezza (min. 1.91 max. 2.21 grammi per mille).
27 settembre 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2007.265
Data decisione, Autorità:
27.09.2007, PRPEN
Titolo:
Condurre un'autovettura essendo in stato di ubriachezza (min. 1.91 max. 2.21 grammi per mille).
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2007.265
DA
4075/2006
Bellinzona
27
settembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità
di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto __________
targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.91 - max. 2.21 grammi per mille);
fatti avvenuti ad __________;
reato
previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;
perseguito con
decreto d’accusa n. 4075/2006 di data 30 ottobre 2006 del che propone la
condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla pena di 30
(trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di 3
(tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'200.00.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle spese
giudiziarie
di fr. 300.00.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 14 novembre 2006 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 27 settembre 2007, al quale è comparso l’accusato personalmente;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole di
guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa a
suo carico.
2.
Sulla
pena e sulle spese.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47 CP; 91 cpv.
1.
LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU
1.
autore colpevole di
guida in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte
nel decreto di accusa n. 4075/2006 del 30 ottobre 2006.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 900.-
(novecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.
alla multa di fr. 400.-
(quattrocento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.
comunica che
la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
Sezione
della circolazione, Bellinzona.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 400.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 600.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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