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Decisione

10.2007.266

Condurre in stato di ebrietà (min. 2.02 max 2.37), urtare un cartello stradale che cade su un motoveicolo senza avvisare il danneggiato/proprietario.

16 luglio 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2. infrazione alle norme della

circolazione,

per avere, circolando nello

stato psico-fisico surriferito, nell'effettuare una manovra di retromarcia

negligentemente cozzato contro un cartello della segnaletica il quale ha poi

urtato la vettura Suzuki targata TI __________ LESA 2, ivi regolarmente

posteggiata;

fatti avvenuti a Lugano il 23.07.2006;

reato previsto dall’art. 90

cifra 1 LCStr;

3. inosservanza dei doveri in

caso d'infortunio,

per aver abbandonato il luogo

dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in

specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio

la polizia;

fatti avvenuti a Lugano il

23.07.2006

reato previsto dall’art. 92

cpv. 1 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 16 ottobre

2006 n. 3899/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 75

(settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di 4 (quattro) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 700.--,

tenuto conto delle sue condizioni economiche, con l'avvertenza che la stessa

deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà

commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.

Alla revoca del beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di

detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 5.09.2005 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

5.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.

80.

CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente dall’accusato in data 31 ottobre 2006;

rilevato che per questi fatti l’accusato è

stato condannato in contumacia il __________ dal Giudice della Pretura penale __________;

considerata la richiesta di procedere ad un

nuovo dibattimento inoltrata dall’accusato il 29 maggio 2007;

indetto il

dibattimento 16 luglio 2007, al quale ha presenziato l’accusato personalmente,

mentre il Procuratore Pubblico con lettera 5 luglio 2007 ha rinunciato ad

intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del

decreto d’accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio

dell'accusato;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1

guida in stato di

inattitudine;

1.2

infrazione alle norme della

circolazione;

1.3

inosservanza dei doveri in

caso d'infortunio;

per i fatti di cui al decreto

d’accusa a suo carico?

2.

In caso di risposta

affermativa quale deve essere la pena?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

Deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di

detenzione decretata dal Ministero Pubblico con decreto d’accusa 5 settembre

2005?

§ In caso di risposta negativa

deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?

5.

L'eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

6.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 43, 46 cpv. 1, 1 disp.

finali CP; 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 36 cpv. 4, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1 91

cpv. 1, 92 cpv. 1 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 17 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di infrazione

alle norme della circolazione, guida in stato di inattitudine ed inosservanza

dei doveri in caso d'infortunio,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3899/2006 del 16 ottobre

2006;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 75

(settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di

fr. 4'500.-- (quattromilacinquecento);

§ l’esecuzione della pena è

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2.

alla multa di fr. 1’000.--

(mille);

§ in caso di mancato

pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Non revoca

il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di

detenzione decretata dal Ministero Pubblico con decreto d’accusa 5 settembre

2005, ma ne prolunga il periodo di prova a 4 anni.

4.

Al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 600.-- .

Le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Servizio

giuridico della Sezione della circolazione, Camorino,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 1000.00 multa

fr. 250.00 tassa

di giustizia

fr. 350.00 spese

giudiziarie

fr. 1600.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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