10.2007.266
Condurre in stato di ebrietà (min. 2.02 max 2.37), urtare un cartello stradale che cade su un motoveicolo senza avvisare il danneggiato/proprietario.
16 luglio 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2007.266
Data decisione, Autorità:
16.07.2007, PRPEN
Titolo:
Condurre in stato di ebrietà (min. 2.02 max 2.37), urtare un cartello stradale che cade su un motoveicolo senza avvisare il danneggiato/proprietario.
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
INOSSERVANZA DEI DOVERI IN CASO DI INFORTUNIO
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 92 cpv. 1 LCSTR
1. LESA 1
2. LESA 2
Incarto
n.
10.2007.266
DA
3899/2006
Bellinzona
16
luglio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi in qualità
di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura
Peugeot targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.02 - max. 2.37 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato
nel 2005 per analogo reato (alcolemia: 1.59 grammi per mille);
fatti avvenuti a Lugano il 23.07.2006;
reato previsto dall’art. 91
cpv. 1 LStr;
Fatti
2. infrazione alle norme della
circolazione,
per avere, circolando nello
stato psico-fisico surriferito, nell'effettuare una manovra di retromarcia
negligentemente cozzato contro un cartello della segnaletica il quale ha poi
urtato la vettura Suzuki targata TI __________ LESA 2, ivi regolarmente
posteggiata;
fatti avvenuti a Lugano il 23.07.2006;
reato previsto dall’art. 90
cifra 1 LCStr;
3. inosservanza dei doveri in
caso d'infortunio,
per aver abbandonato il luogo
dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in
specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio
la polizia;
fatti avvenuti a Lugano il
23.07.2006
reato previsto dall’art. 92
cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 16 ottobre
2006 n. 3899/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 75
(settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 4 (quattro) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 700.--,
tenuto conto delle sue condizioni economiche, con l'avvertenza che la stessa
deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3.
Alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 5.09.2005 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
5.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80.
CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente dall’accusato in data 31 ottobre 2006;
rilevato che per questi fatti l’accusato è
stato condannato in contumacia il __________ dal Giudice della Pretura penale __________;
considerata la richiesta di procedere ad un
nuovo dibattimento inoltrata dall’accusato il 29 maggio 2007;
indetto il
dibattimento 16 luglio 2007, al quale ha presenziato l’accusato personalmente,
mentre il Procuratore Pubblico con lettera 5 luglio 2007 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d’accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di:
1.1
guida in stato di
inattitudine;
1.2
infrazione alle norme della
circolazione;
1.3
inosservanza dei doveri in
caso d'infortunio;
per i fatti di cui al decreto
d’accusa a suo carico?
2.
In caso di risposta
affermativa quale deve essere la pena?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
Deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di
detenzione decretata dal Ministero Pubblico con decreto d’accusa 5 settembre
2005?
§ In caso di risposta negativa
deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?
5.
L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
6.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 43, 46 cpv. 1, 1 disp.
finali CP; 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 36 cpv. 4, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1 91
cpv. 1, 92 cpv. 1 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 17 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di infrazione
alle norme della circolazione, guida in stato di inattitudine ed inosservanza
dei doveri in caso d'infortunio,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3899/2006 del 16 ottobre
2006;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 75
(settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di
fr. 4'500.-- (quattromilacinquecento);
§ l’esecuzione della pena è
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2.
alla multa di fr. 1’000.--
(mille);
§ in caso di mancato
pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Non revoca
il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di
detenzione decretata dal Ministero Pubblico con decreto d’accusa 5 settembre
2005, ma ne prolunga il periodo di prova a 4 anni.
4.
Al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 600.-- .
Le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Servizio
giuridico della Sezione della circolazione, Camorino,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.00 multa
fr. 250.00 tassa
di giustizia
fr. 350.00 spese
giudiziarie
fr. 1600.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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