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Decisione

10.2007.269

Acquisto e vendita di eroina; consumo di almeno 72 grammi di eroina

29 gennaio 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4. Deve

essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

di 9 mesi di detenzione decretata nei suoi confronti il 13 giugno 2006 dalle

Assise correzionali di Locarno, e, se sì, a quali condizioni?

5. Deve

essere ordinata la confisca e la distruzione di 0.8 grammi di eroina e 3 buste

di eroina sequestratagli dalla Polizia?

6. Deve

essere ordinata la confisca dell’importo di fr. 210.-- sequestratogli dalla

Polizia?

7. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 19 cifra 1, 19a LStup;

42 segg. CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. infrazione alla Legge

federale sugli stupefacenti, art. 19 cifra 1 LStup,

per avere, nel periodo 24

aprile 2007 sino al 26 aprile 2007, a __________ e __________, senza essere

autorizzato, acquistato grammi 2.4 di eroina di cui 1.8 grammi venduti e i

restanti 0.6 sequestrati dalla Polizia cantonale;

Considerandi

2.

contravvenzione alla Legge

federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

per avere, senza essere

autorizzato, nel periodo ottobre 2005 sino al 26 aprile 2007, a __________

e altre località, personalmente consumato un imprecisato quantitativo di eroina

ma almeno 72 grammi di eroina;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 45

(quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di

fr. 4’500.-- (quattromilacinquecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 500.--

(cinquecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

non revoca il beneficio della condizionale

concesso alla pena detentiva di 9 (nove) mesi di detenzione decretata nei suoi

confronti dalle Assise correzionali di __________, il 13 giugno 2006, ma l’ammonisce

formalmente (art. 46 cpv. 2 CPS);

ordina la confisca e la distruzione

di grammi 0.8 di eroina e 3 buste di eroina sequestratagli dalla Polizia

cantonale il 26 aprile 2007 (REP SAD 834/2007/LOC) (art. 69 cpv. 2 CPS)

ordina la confisca a favore della

Repubblica e Cantone Ticino dell’importo di fr. 210.--sequestratogli dalla

Polizia cantonale il 26 aprile 2007 (REP SAD 834/2007/LOC) (70 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio reperti, c/o Comando

Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 700.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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