10.2007.269
Acquisto e vendita di eroina; consumo di almeno 72 grammi di eroina
29 gennaio 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2007.269
Data decisione, Autorità:
29.01.2008, PRPEN
Titolo:
Acquisto e vendita di eroina; consumo di almeno 72 grammi di eroina
ACQUISTO DI STUPEFACENTI
CONSUMO DI STUPEFACENTI
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
art. 19 cf. 1 LSTUP
art. 19a LSTUP
Incarto
n.
10.2007.269
DA
2010/2007
Bellinzona
29
gennaio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Pablo
Fäh in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di 1. infrazione alla Legge federale
sugli stupefacenti,
per avere, nel periodo 24
aprile 2007 sino al 26 aprile 2007, a __________ e __________, senza essere
autorizzato, acquistato grammi 12 di eroina di cui 9 grammi venduti e i
restanti 3 sequestrati dalla Polizia cantonale;
2. contravvenzione alla
Legge federale sugli stupefacenti,
per avere, senza essere
autorizzato, nel periodo ottobre 2005 sino al 26 aprile 2007, a __________
e altre località, personalmente consumato un imprecisato quantitativo di eroina
ma almeno 72 grammi di eroina;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 19
cifra1, 19a LStup, richiamati gli art. 42 cpv. 2 e 4, 46 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 18 giugno
2007 n. DA 2010/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
4’500.-- (quattromilacinquecento) corrispondente a 45 (quarantacinque) aliquote
da fr. 100.-- (cento) (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 500.--
(cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2
CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. Non revoca il beneficio
della condizionale concesso alla pena detentiva di 9 (nove) mesi di detenzione
decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di __________, il 13
giugno 2006, ma l'ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CPS).
5. Ordina la confisca e la
distruzione di grammi 0.8 di eroina e 3 buste di eroina (REP SAD 834/2007/LOC)
(art. 69 cpv. 2 CPS).
6. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 21 giugno 2007 dall’accusato;
indetto il dibattimento 29 gennaio 2008,
al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l’accusato, il quale chiede che
venga corretto il quantitativo di eroina indicato al punto 1 del decreto
d’accusa e dichiara di avere intrapreso nuovamente una cura di
disintossicazione;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Infrazione alla Legge
federale sugli stupefacenti,
1.2. Contravvenzione
alla Legge federale sugli stupefacenti,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. Deve
essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
di 9 mesi di detenzione decretata nei suoi confronti il 13 giugno 2006 dalle
Assise correzionali di Locarno, e, se sì, a quali condizioni?
5. Deve
essere ordinata la confisca e la distruzione di 0.8 grammi di eroina e 3 buste
di eroina sequestratagli dalla Polizia?
6. Deve
essere ordinata la confisca dell’importo di fr. 210.-- sequestratogli dalla
Polizia?
7. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19 cifra 1, 19a LStup;
42 segg. CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. infrazione alla Legge
federale sugli stupefacenti, art. 19 cifra 1 LStup,
per avere, nel periodo 24
aprile 2007 sino al 26 aprile 2007, a __________ e __________, senza essere
autorizzato, acquistato grammi 2.4 di eroina di cui 1.8 grammi venduti e i
restanti 0.6 sequestrati dalla Polizia cantonale;
Considerandi
2.
contravvenzione alla Legge
federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,
per avere, senza essere
autorizzato, nel periodo ottobre 2005 sino al 26 aprile 2007, a __________
e altre località, personalmente consumato un imprecisato quantitativo di eroina
ma almeno 72 grammi di eroina;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 45
(quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di
fr. 4’500.-- (quattromilacinquecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 500.--
(cinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
non revoca il beneficio della condizionale
concesso alla pena detentiva di 9 (nove) mesi di detenzione decretata nei suoi
confronti dalle Assise correzionali di __________, il 13 giugno 2006, ma l’ammonisce
formalmente (art. 46 cpv. 2 CPS);
ordina la confisca e la distruzione
di grammi 0.8 di eroina e 3 buste di eroina sequestratagli dalla Polizia
cantonale il 26 aprile 2007 (REP SAD 834/2007/LOC) (art. 69 cpv. 2 CPS)
ordina la confisca a favore della
Repubblica e Cantone Ticino dell’importo di fr. 210.--sequestratogli dalla
Polizia cantonale il 26 aprile 2007 (REP SAD 834/2007/LOC) (70 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio reperti, c/o Comando
Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 700.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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